Anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro

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panorama
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Anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro

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Ricorso accolto

- Istanza di pensione

1) - Obbligatorietà della copertura contributiva per il periodo dal 12.03.2010 e l' 11.09.2011 durante il quale la sig.ra OMISSIS è stata assente per malattia, su domanda, per ulteriori 18 mesi.

2) - dipendente del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile

3) - l’INPS rigettava l’istanza in quanto dall’anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro di anni 39, mesi 11 e giorni 2, non risultava in possesso dei requisiti richiesti per la pensione anticipata dalla L. n. 214/2011.

4) - In risposta ad ulteriore quesito inoltrato dal Polo di Mantenimento in data 31 gennaio 2017, il Ministero, con note in data 16 febbraio e 17 marzo 2017, negava che il periodo di comporto di 18 mesi non retribuiti concesso ai sensi del citato art. 21, comma 2, del CCNL fosse valido ai fini pensionistici.

5) - In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che i periodi di assenza previsti dall’art. 21, comma 2, del CCNL, benché non siano retribuiti, ai sensi del comma 7, siano comunque utili ai fini assistenziali e previdenziali, mediante l’istituto della contribuzione figurativa, come disciplinata dal D. Lgs.vo 16 settembre 1996, n. 564, che non ha abrogato il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che disciplina la materia delle assenze per malattia.

La CdC scrive:

6) - In generale, per quanto concerne la valutazione dei periodi di servizio ai fini pensionistici, l’art. 8, commi 1 e 2, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dispongono che “Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
- Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

7) - La circostanza che un periodo di servizio non sia retribuito non è quindi sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini previdenziali, essendo a tal fine necessario che si realizzi la sospensione del rapporto di lavoro.
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