Amianto Ignifugo

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Amianto Ignifugo

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L’amianto è ampiamente presente in natura sotto forma di minerale fibroso e si suddivide in due principali famiglie:

• gli anfiboli: individuabili nelle fasi successive alle eruzioni ed al conseguente raffreddamento del magma.

La propria struttura provoca un’elevata instabilità termica e quindi una scarsa infiammabilità.

Appartengono a questo gruppo l’amianto grigio, la crocidolite e l’amosite;

• i serpentini: minerali presenti in rocce metamorfiche. Le più note varietà sono l’amianto bianco ed il crisolito. Anche i serpentini sono riconosciuti come ottimi composti per la produzione di isolanti termici e materiali ignifughi.

L’amianto è un minerale naturale dotato di particolari proprietà, una di queste è sicuramente la resistenza al calore e la scarsa infiammabilità. Proprio per questo veniva considerato uno dei più efficienti materiali ignifughi, adatto per abitazioni ed indumenti.

Se ne fece largo uso soprattutto in quei lavori esposti maggiormente alle alte temperature e quindi più soggetti al pericolo incendio. Un esempio a tal proposito sono le tute di protezione per i vigili del fuoco (realizzate un tempo in amianto), le coperture per tettoie, tubazioni e rivestimenti per le centraline elettriche.

Viene adoperato anche nel settore edile con manufatti realizzati in fibrocemento (eternit) e nel settore meccanico con l’utilizzo di guarnizioni e materiali per sistemi frenanti.

Da annoverare il suo utilizzo anche nelle pitture o in particolari vernici per travi, soffitti o pavimentazioni, che necessitano di ulteriori protezioni ignifughe.

La sua particolare struttura fibrosa lo rende resistente anche agli acidi, alla trazione e particolarmente fessibile. E’ un minerale con capacità fonoassorbenti e quindi adatto a coperture insonorizzanti, è inoltre particolarmente flessibile ed allo stesso tempo friabile.

Intorno agli anni ottanta se ne scoprì l’elevata pericolosità a causa dell’alta tossicità delle proprie fibre che potevano essere liberate in fase di lavorazione e frantumazione. Le esposizioni, anche di breve durata, possono provocare l’asbestosi, una malattia polmonare cronica che può facilmente sfociare in una pericolosa forma tumorale, il mesotelioma.

Dopo l’elevata diffusione degli anni 80, dovuta sia alle sue caratteristiche ignifughe che ai bassi costi di produzione, fu definitivamente messo al bando con la legge 257/1992.

La sua produzione è ormai del tutto azzerata e sono state promosse importanti normative per le opere di bonifica e smaltimento


panorama
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Re: Amianto Ignifugo

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non so a quando risale questo allegato ma interessa il personale.

vedi/leggi e scarica.
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Re: Amianto Ignifugo

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Re: Amianto Ignifugo

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Re: Amianto Ignifugo

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Re: Amianto Ignifugo

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Re: Amianto Ignifugo

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il periodo intercorrente tra l’esposizione all’amianto e la manifestazione c-OMISSIS-ca del mesotelioma pleurico (c.d. periodo di latenza) sia quanto mai lungo “ed anzi abnormemente lungo, essendo per lo più compreso tra i 20 e 40 anni (mediamente 30 anni)”.
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Re: Amianto Ignifugo

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FATTO

I ricorrenti agiscono in qualità di eredi di -OMISSIS- e impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Contestualmente chiedono l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituita da “mesotelioma pleurico dx” sofferta dal de cuius, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

All’udienza del ..... 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:
a) -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, sono eredi di -OMISSIS-, il quale ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno, in qualità di Vigile del Fuoco, dal 1967 al 31 dicembre 1994, data del suo collocamento a riposo su domanda;
b) in data 4 gennaio 2006, a seguito di un ricovero ospedaliero dovuto a difficoltà respiratorie, veniva accertato che -OMISSIS- era affetto da “mesotelioma pleurico dx”, tanto che veniva sottoposto ad intervento chirurgico, che, tuttavia, non consentiva di superare la patologia; quindi, egli veniva sottoposto a cicli di chemioterapia e radioterapia che, parimenti, non sortivano effetto favorevole;
c) in data 12 maggio 2008 sopravveniva il decesso di -OMISSIS-, in ragione della patologia sofferta;
d) sin dal 6 febbraio 2006, poco dopo l’emersione della malattia, -OMISSIS- chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave malattia, allegando che le condizioni di servizio erano state tali da determinarne l’insorgenza;
e) in particolare, dalle dichiarazioni rese dal de cuius e dalle risultanze documentali – non contestate in fatto dall’amministrazione resistente – emerge che -OMISSIS- è stato esposto al contatto con amianto, in ragione dell’utilizzo sia di tute ignifughe, sia di altri dispositivi di protezione (coperte e altro) realizzati con tale materiale e utilizzati in servizio; del pari, il servizio prestato in occasione di incendi o dissesti statici ha comportato il contatto con materiali contenenti amianto;
f) con dichiarazione resa in data 7 febbraio 2006 il Dirigente del servizio sanitario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS precisava, che in ragione dell’attività svolta e del contatto con l’amianto, si doveva ritenere la patologia sofferta da -OMISSIS- concausata dalle mansioni svolte; la stessa affermazione è contenuta nella dichiarazione resa dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS in data 8 febbraio 2006;
g) la Commissione medica ospedaliera di Milano, con verbale del 4 maggio 2006, confermava l’esistenza del mesotelioma pleurico destro e ne riconosceva la dipendenza da causa di servizio;
h) con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda di assegnazione dell’equo indennizzo presentata da -OMISSIS-, escludendo la derivazione della patologia da fatti di servizio, osservando che:
1) “affinché un materiale, potenzialmente cancerogeno, possa dare luogo ad un tumore dell’albero respiratorio, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: - che detto materiale liberi particelle mobili; - che dette particelle, disperse nell’ambente, raggiungano una determinata concentrazione; - che dette particelle vengano inalate per lunghi periodi di tempo”;
2) “tali condizioni sono facili a realizzarsi nel personale addetto alla estrazione e alla lavorazione di detto materiale”;
3) rispetto all’amianto, si afferma che la formazione di fibrosi e di tumori è ammissibile “nel personale esposto alle inalazioni di polveri di amianto (operai addetti all’estrazione e lavorazione del materiale) altrettanto non può dirsi nei confronti di chi ha utilizzato tute ignifughe o ha soggiornato in ambienti in cui le stesse tute erano presenti…in questo caso, infatti, non essendovi sviluppo di particelle (le quali, pertanto, non possono essere inalate) viene a cadere l’ipotesi cancerogena delle stesse, in quanto, di fatto, inesistenti o tutt’al più presenti in quantità del tutto trascurabili ed in forma occasionale, tanto da risultare inefficaci nella genesi del tumore in argomento…ne deriva che, nel caso di specie, trattandosi di solo soggiorno in ambienti in cui l’amianto si trovava in condizioni statiche non può ad esso attribuirsi alcuna azione oncogena, per cui viene a cadere l’ipotesi della dipendenza da causa di servizio, mancando, nella fattispecie, il necessario nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante”.

2) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Non è contestato, sul piano fattuale che -OMISSIS- -OMISSIS-, nell’espletamento delle mansioni di Vigile del fuoco abbia utilizzato, sin dal 1967, tute ignifughe composte da amianto, indossate sia in occasione di prove di intervento, sia durante interventi effettivi, come accaduto per periodi non brevi nel corso dell’attività di vigilanza svolta presso l’autodromo di Monza, ovvero le abbia comunque maneggiate in occasione del controllo giornaliero del veicolo adibito al loro trasporto.

Del pari, è da ritenersi acquisito, perché non contestato, il fatto che, anche in occasione di altri interventi in discariche o in occasione di incendi (di automezzi o di vetture ferroviarie), egli sia entrato in contatto con l’amianto.

La tesi dell’amministrazione poggia sulla ritenuta assenza di un nesso eziologico, non ravvisato neppure in termini di concausalità, tra le prestazioni di servizio e la genesi della patologia, in quanto -OMISSIS- sarebbe entrato in contatto con l’amianto in condizioni statiche e in assenza di particelle suscettibili di inalazione, indispensabile per lo sviluppo del tumore, o, in ogni caso, anche ammettendo l’effettiva inalazione, questa si sarebbe verificata per la permanenza di -OMISSIS- in ambienti caratterizzati dalla presenza di amianto in quantità del tutto trascurabili ed in forma occasionale.

La tesi dell’amministrazione si fonda su argomentazioni apodittiche e prive di qualsivoglia dignità scientifica.

Si parte dal postulato – privo di qualunque dimostrazione - dell’impossibilità che le tute indossate, le coperte e gli altri materiali utilizzati potessero produrre particelle di amianto, per poi omettere qualunque considerazione sull’incidenza causale dell’inalazione avvenuta durante interventi operativi causati da incendi di materiali contenenti amianto, sino ad affermare che, se anche si riconosce l’avvenuta inalazione, essa è da ricondursi a situazioni occasionali e comunque a quantitativi irrisori.

Nondimeno, la documentazione acquisita in giudizio comprende relazioni mediche, non contestate dall’amministrazione, che attestano la stretta correlazione tra il servizio reso da -OMISSIS-, mediante l’uso di dispositivi composti di amianto e la genesi della malattia che lo ha condotto alla morte.

In particolare, la relazione della dottoressa OMISSIS (medico chirurgo specialista in medicina legale, la cui dettagliata analisi è stata acquisita nel procedimento penale aperto a seguito del decesso di -OMISSIS-) evidenzia come -OMISSIS- -OMISSIS- abbia indossato e maneggiato per esigenze di servizio tute ignifughe complete composte di amianto per circa vent’anni, dal 1967 al 1986, riconoscendo che proprio tale situazione ha determinato l’esposizione all’amianto che “costituisce la principale causa di insorgenza del mesotelioma maligno”. In particolare, si evidenzia come l’esposizione prolungata alle fibre di amianto sia dipesa proprio dal reiterato utilizzo delle tute ignifughe, nonché dall’intervento in occasione di incendi insistenti su materiali contenenti amianto, come quelli utilizzati per la coibentazione di tetti, per la pavimentazione, per la soffittatura, per la realizzazione di pannelli di isolamento e di rivestimento o ancora per la realizzazione di parti di veicoli, quali freni e frizioni.

Sul piano scientifico, si precisa che la relazione tra l’esposizione all’amianto e la genesi del mesotelioma è stata accertata, senza elementi di dubbio, sin da epoche anteriori a quella in cui -OMISSIS- ha iniziato ad utilizzare tute di amianto, tanto che dal 1986 il Ministero dell’Interno ha iniziato a sostituirle con altre composte di diverso materiale, sino a quando nel 1992 il legislatore, con la legge n. 257, ha vietato l’utilizzo di tale sostanza.

Sotto altro profilo, si mette in luce, richiamando precisi studi medici di valenza scientifica, come non esista una soglia di esposizione al di sotto della quale “il rischio di malattia sia assente in ragione di una differente sensibilità individuale”.

Anche la dichiarazione resa dal Dirigente del servizio sanitario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di OMISSIS – presso il quale -OMISSIS- prestava servizio – attesta l’esistenza di una relazione quanto meno di concausalità tra l’esposizione all’amianto di -OMISSIS- -OMISSIS- in ragione delle mansioni svolte e l’insorgenza della patologia.

Ancora più nettamente, la Commissione medica Ospedaliera di Milano ha accertato la dipendenza da causa di servizio del mesotelioma pleurico che aveva colpito -OMISSIS-.

Si tratta di affermazioni puntualmente riscontrate nella relazione medica di parte, elaborata dal dottor OMISSIS, ove si ribadisce, da un lato, la stretta relazione causale tra l’esposizione all’amianto subita da -OMISSIS- per ragioni di servizio e per l’utilizzo di tute di amianto, dall’altro, l’assenza di soglie di esposizione al di sotto delle quali il rischio di malattia è assente per differente suscettibilità individuale.

Inoltre, tutte le relazioni mediche prodotte concordano nell’affermare che il periodo intercorrente tra l’esposizione all’amianto e la manifestazione c-OMISSIS-ca del mesotelioma pleurico (c.d. periodo di latenza) sia quanto mai lungo “ed anzi abnormemente lungo, essendo per lo più compreso tra i 20 e 40 anni (mediamente 30 anni)”.

I dati sinora evidenziati rendono evidente la sussistenza del nesso eziologico, da individuare secondo il noto criterio del “più probabile che non” utilizzato dalla giurisprudenza dominante, tra l’esposizione alle fibre di amianto cui è stato sottoposto -OMISSIS- -OMISSIS- e l’insorgere del mesotelioma pleurico che lo ha condotto al decesso.

Non può essere condivisa, perché del tutto inverosimile e priva di qualunque riscontro, la tesi dell’amministrazione per la quale egli sarebbe entrato in contatto con l’amianto esclusivamente in condizioni statiche e non di volatilità, sicché non avrebbe potuto inalare fibre o particelle di amianto.

Ora, al di là del fatto che il contatto con l’amianto non si è verificato solo in conseguenza dell’utilizzo delle tute integrali ignifughe composte di amianto, ma anche a causa dell’intervento operativo in occasione di incendi derivanti dalla combustione di materiali, di vario genere, contenenti amianto, con conseguente ragionevole probabilità di inalazione, resta fermo che non vi sono ragioni plausibili per superare le affermazioni, rese tanto dagli organi dell’amministrazione, quanto dai sanitari, che hanno correlato proprio all’impiego delle tute e di altri dispositivi ignifughi l’inalazione di fibre di amianto.

-OMISSIS- non solo ha maneggiato le tute, ma le ha indossate, anche per periodi prolungati, venendo interamente coperto dal materiale, trattandosi di tute complete e risponde a criteri di ragionevole verosimiglianza il fatto che l’utilizzo di questi dispositivi abbia comportato il distacco di fibre di amianto, inalate da chi stava utilizzando i dispositivi.

Del resto, dalla documentazione prodotta non risulta che le tute fossero realizzate con particolari tecniche tali da impedire il distacco di fibre o particelle di amianto.

A maggior ragione tale distacco appare del tutto verosimile rispetto all’utilizzo, parimenti attestato, di altri dispositivi realizzati con fibre di amianto, come le coperte ignifughe impiegate in occasione di incendi.

Non va poi dimenticato che il provvedimento di diniego impugnato non evidenzia neppure l’esistenza di altri fattori di rischio capaci di giustificare l’insorgenza della patologia, fermo restando che la tesi dell’esistenza di una soglia di inalazione al di sotto della quale non vi sarebbe evidenza scientifica di una correlazione con lo sviluppo del mesotelioma è palesemente smentita dalle risultanze scientifiche valorizzate dalle relazioni mediche in atti.

Ne consegue che il provvedimento gravato si rivela, alla luce delle risultanze documentali, connotato da un palese difetto di istruttoria e da una motivazione solo apparente, perché esclude l’esistenza del nesso di causalità sulla base di una serie di affermazioni apodittiche del tutto svincolate dalla fattispecie concreta.

Vero è, invece, che nella fattispecie in esame l’applicazione dei criteri scientifici operanti nella materia e la valorizzazione di canoni di comune esperienza conducono ad affermare, in coerenza con le citate relazioni sanitarie, la sussistenza di una stretta relazione causale tra l’esposizione all’amianto, cui -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reiteratamente sottoposto per ragioni di servizio nell’arco di vent’anni e lo sviluppo del mesotelioma pleurico da cui era affetto.

Si tratta di considerazioni che trovano puntuale riscontro nei tempi di insorgenza della patologia, che si è manifestata nel 2006, ossia circa trent’anni dopo l’utilizzo delle tute, protratto sino al 1986, in piena coerenza con il periodo di latenza che caratterizza la manifestazione del mesotelioma pleurico.

In definitiva, l’azione di annullamento è fondata, sicché il diniego impugnato deve essere annullato, perché viziato sul piano istruttorio e motivazionale, come condivisibilmente dedotto dai ricorrenti.

Inoltre, la circostanza che la documentazione in atti confermi la dipendenza causale della patologia da fatti di servizio, conduce a condannare l’amministrazione resistente al pagamento dell’equo indennizzo, secondo gli ordinari criteri di liquidazione, in favore dei ricorrenti, titolari iure successorio della relativa pretesa creditoria.

3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

OMISSIS

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OMISSIS
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) annulla il decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. ....., datato ..... settembre 2008;

2) accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento dell’equo indennizzo e condanna l’amministrazione resistente all’effettuazione del pagamento secondo gli ordinari criteri di liquidazione;

3) condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidandole in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge;

OMISSIS
Cobrani
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Re: Amianto Ignifugo

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
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Re: Amianto Ignifugo

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'appello della vedova
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 201906458

Pubblicato il 26/09/2019

N. 06458/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04559/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sull’appello n. 4559 del 2013, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Borghese, n. 3;

contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 settembre 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Pesce e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 3 settembre 2008, il coniuge dell’odierna appellante – vigile del fuoco in servizio dal luglio del 1976 - ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità ‘-OMISSIS-’: tale infermità, in data -OMISSIS-2008, ha poi condotto al decesso del dipendente
Tale infermità è stata riscontrata dalla commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Caserta con verbale di data 20 ottobre 2009.

Col parere n. -OMISSIS- del 12 maggio 2010, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, rilevando che, ‘nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concasualità, non sussistendo, altresì, nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico’.

A seguito di tale parere, in data 25 maggio 2010 il Ministero dell’interno ha chiesto al Comitato il riesame del parere, segnalando che un ulteriore rapporto informativo redatto dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento aveva indicato alcuni episodi specifici che potevano indurre a ritenere una connessione con l’insorgenza della infermità, e in particolare:

- la partecipazione ‘agli interventi di prelievo materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, nonché alle operazioni Arcobaleno in Albania, ove era stato esposto all’emissione di radioattività di materiale bellico e sostanze nocive derivanti dagli incendi degli eventi bellici’;

- l’effettuazione di ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amianto’, avendo indossato ‘divise di attraverso fuochi, utilizzato coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amianto’ (per tale descrizione dei fatti, v. pp. 2-3 della relazione n. -OMISSIS- del 16 maggio 2012, redatta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione centrale per le risorse umane).

In riscontro alla richiesta di riesame di data 25 maggio 2010, in data 12 aprile 2011 il Comitato di verifica ha confermato il parere negativo, con la seguente motivazione: ‘le deduzioni prodotte dall’interessato non contengono nuovi elementi di prova rispetto a quelli già esaminati dal Comitato e, pertanto, non introducono un quid novi od un quid pluris che possa far ricondurre la patologia in questione al servizio svolto’.

Col provvedimento n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011, il Ministero si è adeguato al parere negativo di data 12 aprile 2011 ed ha respinto l’originaria istanza.

Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2011 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), la vedova del vigile del fuoco ha impugnato il provvedimento negativo e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendone l’annullamento.

Ella ha lamentato la superficialità dell’azione amministrativa e il difetto di motivazione del parere negativo di data 12 aprile 2011, perché questo apoditticamente ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, senza tenere conto della documentazione posta al suo esame.

Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2012, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, con la seguente motivazione:
“Nulla, agli atti di causa, induce a ritenere che il giudizio formulato (in ben due occasioni) da tale qualificato Consesso sia (alternativamente) irrazionale o frutto della mancata ponderazione di specifiche circostanze di fatto”.

“Non si vede, in ogni caso, sulla base di quali concreti elementi (appunto: di fatto) gli organi di amministrazione attiva avrebbero potuto discostarsi dal cennato parere: espressione – del resto – di un chiaro apprezzamento di natura tecnica, insindacabile – in sede di giurisdizione generale di legittimità – se non nei ristretti limiti testé considerati”.

Con il gravame in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo che – contrariamente a quanto da essa deciso con un motivazione estremamente sintetica – gli atti impugnati sono affetti da profili di eccesso di potere per inidonea motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto, tali da incidere sulla valutazione conclusiva.

L’interessata ha lamentato che non vi è stato l’esame delle circostanze esposte dal Comandante dei vigili del fuoco di Benevento, oggetto della richiesta di riesame da parte del Ministero, e in particolare:

a) dell’attività di prelievo di materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, nonché della partecipazione alla missione Arcobaleno in Albania;

b) dell’effettuazione nel corso della carriera del marito di ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amianto’, avendo egli indossato a tal fine ‘divise di attraverso fuochi’ e utilizzato ‘coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amianto’.

Il Ministero appellato si è costituito in data 21 giugno 2013, chiedendo che l’appello sia respinto.

5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

5.1. I pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio costituiscono espressione di un potere autoritativo e sono sindacabili in sede giurisdizionale per travisamento di fatti, manifesta illogicità o carente motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031; Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 1952; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297; Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426; Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806).

5.2. Ciò posto, risultano sussistenti tutti i profili di eccesso di potere dedotti dall’appellante.

Nella specie, il Ministero (e non l’interessato, come erroneamente affermato dal Comitato nel contestato secondo parere) ha chiesto il riesame del precedente parere negativo di data 12 maggio 2010, riportando le specifiche circostanze oggettive evidenziate nel rapporto integrativo del Comandante provinciale di Benevento, il quale ha evidenziato come il dipendente abbia effettivamente svolto l’attività di prelievo di materiale nel periodo della ricaduta della radioattività dovuta alla esplosione della centrale nucleare di Cernobil, ha partecipato alla missione Arcobaleno in Albania ed ha effettuato ‘molti interventi per incendio di canne fumarie di amianto’, indossando a tal fine ‘divise di attraverso fuochi’ e utilizzando ‘coperte ignifughe per spegnimento liquidi infiammabili, entrambi contenenti fibre di amianto’.

Poiché il Comandante provinciale di Benevento aveva rilevato come non si possa ‘escludere che i suddetti fattori lavorativi precedenti abbiano contribuito a scatenare la patologia del malcapitato’, sulla base delle sopra esposte oggettive circostanze sottolineate anche dal Ministero con la richiesta di riesame, risulta del tutto inadeguato il parere negativo espresso dal Comitato di verifica in data 12 aprile 2012.

Il Comitato si è limitato a ribadire la precedente valutazione, sulla base di una motivazione generica, sostanzialmente ripetitiva della precedente ed avulsa da quanto è risultato nel corso del procedimento, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto delle specifiche circostanze evidenziate nella richiesta di riesame pervenuta dal Ministero.

Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati il parere del 12 aprile 2011 e il provvedimento di diniego n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento ministeriale n. -OMISSIS- del 12 luglio 2011 ed il presupposto parere di data 12 aprile 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento – in favore dell’appellante - di quattromila euro, oltre gli accessori di legge, per le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellante, nonché della indicazione della infermità, descritta nel primo periodo del paragrafo 1 della motivazione.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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