Amianto e gas radon

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Cobrani
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.


sick
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da sick »

Solo per completezza di informazione, una eventualmente azione risarcitoria per gli appartenenti al comparto Difesa va fatta al T.A.R. e non al giudice del lavoro. Esperienza personale.
panorama
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da panorama »

Non sapevo che c'era un limite di caratteri e pagine per fare ricorso.
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DECRETO PRESIDENZIALE ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800198,
- Public 2018-04-05 -


Pubblicato il 05/04/2018

N. 00198/2018 REG. PROV. PRES.
N. 00377/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)


Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
per l’accertamento del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure
hereditatis (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale)
derivanti dalla gravissima patologia neoplastica (tumore al polmone) contratta
durante il servizio militare dal loro congiunto -OMISSIS- per
esposizione al gas Radon e che lo ha condotto al decesso;

e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti in vita dal Sig. -OMISSIS- nelle misure che saranno precisate nel corpo del presente atto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione al superamento del numero di caratteri per l’atto di ricorso, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, presentata a sanatoria dal difensore di parte ricorrente;

Considerato che il ricorso proposto supera di oltre 48.000 caratteri i limiti stabiliti dal decreto sopra indicato per tale atto in 70.000 caratteri (art.3), corrispondente a circa 33 pagine, contro le 52 del medesimo ricorso, senza considerare l’epigrafe e le conclusioni;

Ritenuto che le motivazioni addotte siano generiche e comunque non tali da giustificare l’autorizzazione per l’intero, per la ragione che il ricorso riporta all’interno dati attinenti a nomi, eventi anche riguardanti fasi processuali presso altra autorità giurisdizionale, che avrebbero potuto essere contenuti in separato documento (tipo tabella) ricognitivo, dovendo l’atto di ricorso, in base all’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, contenere l’esposizione del fatto e dei motivi di ricorso in maniera chiara e sintetica;

Ritenuto, peraltro, che la richiesta di autorizzazione a sanatoria non si faccia carico di dare conto, ai sensi dell’art. 7 del precitato decreto, dei gravi e giustificati motivi che hanno impedito di presentarla preventivamente al deposito del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza, avuto riguardo in via eccezionale alla natura della controversia, possa essere accolta solo in parte autorizzandosi in deroga il superamento nei limiti dei 15 mila caratteri, pari a circa otto pagine nel formato di cui all’art. 8 del medesimo decreto, fatta salva la facoltà della parte ricorrente, come difesa, di indicare, ai sensi dell’art. 7 del già citato decreto, gli argomenti o i motivi ai quali intende rinunciare;


P.Q.M.

Accoglie a sanatoria l’istanza di cui in narrativa nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, a valere anche sul regime dimensionale dei successivi atti difensivi di tutte le parti.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia il giorno 5 aprile 2018.






Il Presidente
Maurizio Nicolosi






IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da panorama »

idem come l'altro.
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DECRETO PRESIDENZIALE ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800197,
Public 2018-04-05


Pubblicato il 05/04/2018

N. 00197/2018 REG. PROV. PRES.
N. 00376/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)


Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO
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Re: Amianto e gas radon

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dal sito

https://www.greenme.it/informarsi/ambie ... re-polmoni" onclick="window.open(this.href);return false;


27-07-2018
Gas radon: cos’è e dove si trova il killer silenzioso che provoca tumore ai polmoni

È la seconda causa di tumori ai polmoni dopo il fumo e non tutti lo sanno. Inodore e insapore, il gas radon si trova in natura ma rappresenta il principale fattore di rischio di cancro polmonare, dopo il vizio delle sigarette. Cosa vuol dire? E dove si trova il gas radon?

A lanciare l’allarme sono i geologi che, alla conferenza stampa “Radon rischio geologico dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, hanno voluto porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che dovrebbe essere più divulgato, dal momento che l’esposizione della popolazione a questo gas presente nell’aria può essere davvero pericolosa.

L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti stimato che in Italia l’esposizione al radon è responsabile di circa 3200 casi di tumore polmonare all’anno..

“Il CNG già dal 2016, con l’istituzione di un apposito tavolo sul problema radon, ha voluto focalizzare l’attenzione sui rischi, ma soprattutto sulla natura del problema. L’origine tipicamente geologica del radon è data dalle concentrazioni naturali di uranio e radio contenute nelle rocce e nei terreni”, spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente e coordinatore della commissione ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

L’esperto ha fatto riferimento anche ad uno studio che l’Arpa ha condotto basandosi sui dati della regione Lazio, da quale è emerso che le province con una più alta concentrazione di radon sono Viterbo e Frosinone.

Cos’è il radon

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale derivato dal decadimento dell’uranio. Si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce. Poiché è un gas radioattivo, può risultare cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa.

Si tratta, quindi, di un agente cancerogeno (l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso l’Iarc, l’ha classificato nel Gruppo 1, come fumo e amianto), la cui esposizione nei luoghi chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare, ma l’entità del rischio dipende dalla concentrazione di radon a cui è esposti e dalla durata dell’esposizione. In ogni caso, a parità di condizioni di esposizione al radon, i fumatori sono più a rischio dei non fumatori.

Per la maggior parte, il radon che viene inalato è espirato per la quasi totalità prima che decada (una piccola quantità va nei polmoni, nel sangue e negli altri organi), mentre i prodotti di decadimento inalati, per lo più attaccati al particolato, vanno a finire sulle pareti dell’apparato respiratorio e da qui alle cellule dei bronchi. Quindi il radon funziona un po’ come “trasportatore” dei suoi prodotti di decadimento, che sono i principali responsabili del danno biologico (Fonte).

http://old.iss.it/radon/index.php?id=168&tipo=25&lang=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Dove si trova il radon

La principale fonte di questo gas è il terreno, ma altre fonti possono essere anche materiali da costruzione, specie se di origine vulcanica (tufo o i graniti) e l’acqua. Da queste fonti il gas quale fuoriesce e si disperde nell’ambiente, accumulandosi in locali chiusi. Qui diventa pericoloso. Il radon quindi si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

E non solo: ci sono ospedali che producono il radon per uso terapeutico, attraverso un pompaggio del suo gas da una sorgente di radio e immagazzinandolo in piccoli tubi. Infine, nonostante la pericolosità , in Italia si usa anche procedere alla sua inalazione a scopi terapeutici per le vie respiratorie, soprattutto nei centri termali.

Ricapitolando, la presenza del radon può essere più elevata:
• nelle abitazioni costruite su terreni granitici o vulcanici o ricchi di tufo
• negli edifici le cui fondazioni poggiano direttamente sul terreno
• nei locali comunicanti direttamente con cantine o seminterrati tramite botole o scale
• nelle costruzioni in cui sono state utilizzate argille contenenti alluminio, granito, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno

Cosa fare per ridurre il rischio radon?

Se si è fumatori è necessario smettere di fumare, perché è ormai chiaro che il rischio di tumore polmonare connesso all’esposizione al radon è molto più alto per i fumatori. Inoltre, è utile misurare la concentrazione di radon nella propria abitazione (la scheda dell’Iss su come si misura è molto interessante) e, soprattutto nel caso risultasse elevata, bisognerebbe procedere a ridurla con specifiche azioni di risanamento.

È consigliabile poi una ventilazione frequente degli ambienti ed evitare di fumare nei luoghi chiusi.
Gli interventi più radicali invece sono:
• sigillatura di crepe e fessure
• depressurizzazione del terreno
• aspirazione dell’aria interna
• pressurizzazione dell’edificio
• ventilazione del vespaio
• impermeabilizzazione del pavimento
Nel caso della costruzione di nuovi edifici, è bene accertarsi che siano state prese misure adatte a evitare l’ingresso del radon, come la predisposizione di vespai areati, di pavimenti galleggianti e l’isolamento di cantine e seminterrati.

Il documento

Il Consiglio Nazionale dei Geologi vuole sottoporre all’attenzione delle forze politiche un documento che rimanda alla nuova direttiva che prevede di stabilire dei valori di riferimento sui limiti per l’esposizione al radon.

Si fa riferimento alla nuova Direttiva 2013/59/Euratom che prevede l’introduzione di livelli riferimento inferiori a 300 Bq/m3, a quelli indicati dalla normativa italiana per gli ambienti di lavoro, nei quali vige ancora il Decreto legislativo 26/05/00 che stabilisce un limite di 500 Bq/m3. Sono valori di molto superiori a quelli proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che piuttosto raccomanda un limite medio di riferimento pari a 100 Bq/m3. Per quanto riguarda le abitazioni, in Italia fino per ora non esiste una normativa specifica di riferimento.

Per questo motivo, i geologi spingono affinché si proceda "celermente alla riduzione dei valori di esposizione della popolazione e dei lavoratori".
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Re: Amianto e gas radon

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PARERE INTERLOCUTORIO del CdS

La ricorrente espone con dettaglio le condizioni ambientali nelle quali i militari impegnati al 1° -OMISSIS- hanno lavorato, evidenziando che sulle stesse “è tutt’ora pendente una richiesta da parte della procura di Padova”.

1) - diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità nonché dell'equiparazione alle vittime del dovere.

2) - deceduto nel contesto ambientale della base NATO (1°-OMISSIS-.) -OMISSIS-, con riguardo, in particolare, oltre al notorio problema delle coperture in eternit (amianto), all’esposizione agli effetti del gas radon (gas inerte radioattivo, destinato a dimezzarsi in pochi giorni se disperso nell’aria, che deriva dal decadimento del radio-226 della crosta terrestre, a sua volta derivato dall’uranio-238), notoriamente perniciosi quando il gas si sprigiona, come nel caso, in caverne e comunque in ambienti chiusi e non areati.
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Re: Amianto e gas radon

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- rigettata la richiesta di riconoscimento dell’infermità -OMISSIS-, come dipendente da causa di servizio, nonché di corresponsione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere

Il CdS scrive:

1) - …… chiedeva ulteriori approfondimenti da estendere alle stesse indicazioni sull’elevato numero di militari che avevano prestato servizio -OMISSIS- e notizie in merito a quanto riferito dalla ricorrente circa la chiusura del sito nel dicembre 2009 (pag. 2 del ricorso) e circa l'adozione, dall’aprile 2009, di particolari cautele decise dalla autorità competente;

2) - che è opportuno accertare se l’Amministrazione abbia riconosciuto dipendenti da causa di servizio analoghe patologie contratte da altri militari in servizio in identiche condizioni ambientali ed operative, nonché sull’anamnesi svolta sul marito della ricorrente dai medici operanti presso l’Istituto oncologico –veneto cui si fa riferimento nel gravame, a pagina 3.

3) - che dalla relazione predisposta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica militare in merito allo “stato del procedimento penale alla data del 22 febbraio 2017” -OMISSIS-;

N.B.: Parere ancora da definire.
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Re: Amianto e gas radon

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Gas Radon - Amianto - e malattie tumorali in diversi parti del corpo umano,

Riuniti 3 ricorsi, in quanto attengono tutti alla medesima questione

corresponsione dell’equo indennizzo e dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005
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Re: Amianto e gas radon

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Ricorso al Tar Veneto Accolto,

- base dell’Aeronautica Militare

1) - la base è situata sul -OMISSIS-, ed è costituita da una parte interrata (fino 80/100 metri di profondità) e da una parte esterna, in superficie;

2) - di aver svolto, peraltro, mansioni di -OMISSIS- che, per la loro estrema delicatezza e pesantezza, sono connotate da una forte esposizione allo stress e implicano l’uso di apparecchiature radar, anch’esse caratterizzate da elevate potenzialità nocive;

3) - presentato, in data 05.11.2001, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

4) - presentata tardivamente, oltre il termine semestrale previsto dall’art. 2 del d.P.R. del 29.10.2001, n. 461.

5) - il ricorrente ha acquisito tale conoscenza solo nel luglio del 2001, in occasione del ricovero ospedaliero per l’intervento all'-OMISSIS-.

6) - invece, appaiono riconducibili al servizio svolto, come dimostrato anche dalla consulenza medico legale prodotta, dalla presenza di altri colleghi del ricorrente che lavorando nella base del -OMISSIS- hanno contratto -OMISSIS- simili e, infine, dal fatto che la base è stata definitivamente chiusa nel 2007, proprio per la sua insalubrità.

7) - è stata depositata la sentenza del Tribunale penale di Padova, -OMISSIS- cfr. doc. 11 - secondo elenco documenti di parte ricorrente), pronunciata all’esito di un complesso procedimento penale, con la quale sono stati condannati alcuni rappresentanti del Ministero della Difesa, per la mancata tempestiva attivazione di specifiche indagini sulla contaminazione presente nella base del -OMISSIS- e per la mancata adozione di misure di prevenzione atte a proteggere il personale operante nella base stessa -OMISSIS-

8) - Inoltre, è stata depositata la relazione finale della cosiddetta “-OMISSIS-” ovvero della Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano in missioni all’estero ed in siti nazionali (doc. 12 – secondo elenco documenti), nella quale si prendono in esame anche i rischi derivanti dall’esposizione a radon e la specifica situazione della base sita nel -OMISSIS- (cfr. ad esempio pag. 30 e ss).

9) - Tale circostanza trova conferma sia nella sopra richiamata sentenza del Tribunale penale di Padova, n. -OMISSIS-, sia nella relazione finale della Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano in missioni all’estero ed in siti nazionali.

10) - Dunque, l’uomo comune ha acquisito la concreta consapevolezza del nesso causale sussistente tra -OMISSIS- tumorali e l’esposizione al gas radon in modo lento e graduale.

N.B.: leggete il tutto nella sentenza.
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Re: Amianto e gas radon

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personale a suo tempo a Monte Venda.

Si legge:

1) - Il Ministero della Difesa, …….., ha comunicato che il procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di tre imputati in relazione alla vicenda del Monte Venda si è concluso con sentenza n. -OMISSIS- avverso la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello presso la Corte di Appello di Venezia;

Il CdS scrive anche:

2) - Verrà, infine, riferito in ordine al processo penale presso la Corte di Appello di Venezia ed agli eventuali esiti dello stesso, trasmettendo, ove pronunciata, la sentenza conclusiva di tale grado di giudizio.

3) - La Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori di cui in motivazione.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000380

Numero 00380/2020 e data 10/02/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2020


NUMERO AFFARE 03041/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, vedova del Maresciallo di 1^ classe scelto, -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. -OMISSIS- con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dell’infermità contratta dal marito, come dipendente da causa di servizio, nonché di corresponsione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa- Direzione generale della previdenza militare e della leva ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i propri pareri interlocutori n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;


Premesso:

Con il ricorso straordinario in epigrafe la signora -OMISSIS-, vedova del Maresciallo di 1^ classe scelto, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dell’infermità contratta dal marito, come dipendente da causa di servizio, nonché la sua richiesta di corresponsione dei benefici previsti per gli equiparati alle vittime del dovere.

La ricorrente presentava la citata istanza di riconoscimento in data 29 novembre 2010 e la Commissione medica ospedaliera di Padova giudicava che il maresciallo -OMISSIS- era stato affetto da “-OMISSIS-”, riconoscendogli un’invalidità permanente e un danno biologico pari al 100%.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, interessato in merito, con parere reso nell'adunanza dell’8 gennaio 2011, deliberava di richiedere l'integrazione della documentazione sanitaria. A ciò provvedeva l’Amministrazione e il predetto Collegio, nella successiva adunanza del 27 marzo 2012, rendeva un parere negativo al richiesto riconoscimento.

A seguito delle controdeduzioni fatte pervenire dalla ricorrente su invito della stessa Amministrazione che aveva provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/90, il predetto Comitato di verifica, riesaminava il caso nell’adunanza del 26 luglio 2012, confermando il precedente parere negativo. Ne conseguiva l’adozione del provvedimento impugnato.

La ricorrente, nel suo gravame, ha lamentato l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti. Nelle controdeduzioni formulate il 30 maggio 2012, la stessa ricorrente ha insistito sulle condizioni ambientali ed operative in cui il marito aveva prestato servizio e, in particolare, sulla presenza di forti concentrazioni di gas radon e materiali contenenti amianto negli ambienti di lavoro del Monte Venda, evidenziando contestualmente i numerosi decessi avvenuti tra il personale in servizio in tale luogo, fatti anche oggetto di accertamenti da parte della competente magistratura.

Ha, in particolare, sottolineato l’avvenuta esposizione al gas radon per ben 1900 ore annue e per 31 anni di servizio.

L’Amministrazione, dopo aver ripercorso la normativa in materia anche con riguardo alle competenze del Comitato per la verifica delle cause di servizio e alla natura giuridica del parere obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, ha ritenuto il ricorso infondato.

La Sezione, con parere n. -OMISSIS-, ha chiesto ulteriori approfondimenti da estendere alle stesse indicazioni sull’elevato numero di militari che avevano prestato servizio nelle strutture del Monte Venda, decedute per cause tumorali, nonché l’acquisizione degli esiti delle inchieste penali avviate dalla Procura di Padova e notizie in merito a quanto riferito dalla ricorrente circa la chiusura del sito nel dicembre 2009 e circa l’adozione, dall’aprile 2009, di particolari cautele decise dall’autorità competente.

In esecuzione del predetto parere interlocutorio, il Ministero della Difesa, con relazione prot. -OMISSIS-, ha fatto pervenire una relazione sullo stato del procedimento penale alla data del 23-2-2017 ed una relazione storico-tecnica sulla sede protetta del Monte Venda, redatta dal Comando 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali del 13-11-2009.

Ha trasmesso, altresì, parere medico legale, reso dal Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa nella seduta del 6 marzo 2014, con il quale, all’esito dell’esame delle cartelle cliniche delle strutture sanitarie pubbliche che avevano avuto in cura il militare, veniva confermato che l’infermità lamentata non potesse riconoscersi come dipendente da causa di servizio e che non sussistessero le condizioni per la concessione dei benefici previsti per gli “equiparati alle vittime del dovere”.

Con ulteriore parere interlocutorio n. -OMISSIS-, la Sezione ha invitato l’Amministrazione a predisporre relazione integrativa al fine di far conoscere “- lo stato del processo penale e, in caso di conclusione, il relativo esito; - se, in passato, per controversie simili, il Ministero riferente abbia assunto decisioni conformi a quelle oggetto dell’odierno gravame ovvero esistano situazioni per le quali sono stati assunti provvedimenti diversi”.

Il Ministero della Difesa, con relazione integrativa prot. -OMISSIS-, ha comunicato che il procedimento penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di tre imputati in relazione alla vicenda del Monte Venda si è concluso con sentenza n. -OMISSIS- avverso la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello presso la Corte di Appello di Venezia; evidenziando, altresì, che in tutti i casi analoghi a quello oggetto del ricorso in trattazione l’Amministrazione ha assunto decisioni conformi, di rigetto delle domande relative al riconoscimento della causa di servizio e degli ulteriori benefici richiesti.

Considerato:

Il Collegio rileva che la Sezione, con parere interlocutorio n. -OMISSIS- reso negli affari riuniti n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, afferenti impugnative di provvedimenti di rigetto di istanze per il riconoscimento della causa di servizio di infermità contratte da personale militare che ha svolto servizio presso il 1° R.O.C. di Monte Venda, ha disposto verificazione.

In particolare, si è ritenuto necessario “disporre un accertamento complessivo al fine di verificare, in base al criterio del “più probabile che non” se ed in che misura l’esposizione prolungata al gas radon possa causare l’insorgenza di malattie tumorali in organi diversi dal polmone e, in secondo luogo, quale sia il livello di concentrazione di gas radon – in rapporto al tempo di esposizione – idoneo ad aumentare notevolmente il rischio di insorgenza di tumori in organi diversi dal polmone”. E’ stato, pertanto, ordinato al Ministero della Difesa di procedere ad una verificazione sui suddetti punti controversi, ponendo i quesiti sopra esposti all’Istituto Superiore di Sanità.

Ciò posto, la Sezione ritiene, ai fini del decidere, che tale adempimento istruttorio vada esteso anche alla controversia oggetto del presente affare, provvedendo il Ministero a richiedere all’Istituto Superiore della Sanità di rispondere ai quesiti sopra indicati anche con riferimento specifico alle malattie degenerative del fegato, quali la cirrosi epatica, ed alle forme tumorali del medesimo organo.

All’esito della verificazione – da trasmettere alla Sezione – il Ministero istruttore è altresì invitato ad inviare al Collegio una relazione integrativa con le proprie eventuali osservazioni.

Nella suddetta relazione integrativa il Ministero avrà, inoltre, cura di specificare il periodo complessivo, a sua volta suddiviso per ore annue, in cui m.llo -OMISSIS- ha prestato servizio presso la struttura del Monte Venda, riportando, altresì, i dati di concentrazione di gas radon rilevati nei locali in cui egli ha prestato servizio, come accertati dall’Arpav, dalla stessa amministrazione ed in sede di procedimento penale.

Sarà in essa indicato anche il numero complessivo dei militari che hanno prestato servizio presso la prefata struttura e che hanno lamentato l’insorgenza di patologie tumorali.

Verrà, infine, riferito in ordine al processo penale presso la Corte di Appello di Venezia ed agli eventuali esiti dello stesso, trasmettendo, ove pronunciata, la sentenza conclusiva di tale grado di giudizio.

Gli esiti della verificazione e la relazione integrativa dovranno essere previamente trasmessi alla parte ricorrente, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di controdeduzioni, le quali dovranno essere inviate, ai sensi dell’articolo 49 del R.D. n. 444/1942, unicamente al Ministero riferente, il quale provvederà a trasmetterle alla Sezione con le proprie eventuali osservazioni.

Nelle more dell’adempimento del suddetto incombente istruttorio, resta sospesa l’espressione del parere.

P.Q.M.

La Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Ordina che il presente parere interlocutorio sia trasmesso al Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mele Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
orso347
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da orso347 »

In ottemperanza al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, una commissione scientifica è incaricata di aggiornare la lista delle malattie professionali (di cui l’ultimo aggiornamento è del 2014) per le quali è riconosciuto il nesso causale con le condizioni dell’attività lavorativa. Il dipendente quindi è tenuto solo a dimostrare di avervi prestato servizio, ma questo non avviene mai perché lo Stato continua a chiedere pareri interlocutori, relazioni integrative, etc, con l’unico fine di ostacolare il riconoscimento dei diritti ai servitori dello Stato che hanno contratto invalidità o addirittura perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.
villanric
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da villanric »

Sono un maresciallo di Marina in pensione , circa un mese ho effettuato visita alla cmo per equiparati vittime del dovere dove la cmo redige a due modelli uno per causa di servizio e uno modello bl/g dove descrive tutte le mie patologie ma da nessuna parte ci sono elencate le percentuali di invalidità. Chiedo a qualcuno del gruppo se può togliermi il dubbio del perché la cmo non si è espressa sulla percentuale. Forse è compito del comitato?
sick
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da sick »

Buongiorno, proverò a risponderti io anche se io l'iter l'ho fatto qualche anno fa e non vorrei fossero cambiate le cose.
Innanzitutto il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio è cosa di versa da quello delle VDD, può darsi che loro abbiano riunito per comodità ,tua e loro, la cosa in un unico procedimento.
Dovrebbero averti fatto due verbali differenti, quello delle VDD dovrebbe essere il G_N , almeno così fu nel mio caso, a dovrebbe riportare nel quadro del giudizio diagnostico, la patologia sofferta e il calcolo della percentuale di invalidità.
Per la C.S. il verbale dovrebbe essere il BL/B_N e nell'ultimo foglio, il quadro EI/PP, dovresti trovare l' ascrivibilità alla tabella/categoria.
In bocca al lupo.
panorama
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Re: Amianto e gas radon

Messaggio da panorama »

Accesso unicamente al curriculum lavorativo e non anche al fascicolo personale

Il CdS accoglie 2 appelli dei colleghi della GdF, ai fini della presentazione della domanda all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai sensi del d.l. n. 269/2003, ai fini dei benefici previdenziali.

Tutto su unico foglio.
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