O.N.A.
Osservatorio Nazionale Amianto
vedi link
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Amianto
Re: Amianto
diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “mesotelioma pleurico” nonché�? dei benefici previsti quale “equiparato” alle vittime del dovere.
Riserva.
--------------------------------------------------------------------------
PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700209
- Public 2017-01-31 -
Numero 00209/2017 e data 25/01/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 00423/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla -OMISSIS-, di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “mesotelioma pleurico” nonché�? dei benefici previsti quale “equiparato” alle vittime del dovere.
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. -OMISSIS-, chiedeva la corresponsione dei benefici previsti per gli “equiparati alle vittime del dovere” ritenendo il decesso del marito interdipendente con l'infermità “Mesiotelioma pleurico”, dal medesimo sofferta.
-OMISSIS- certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la succitata infermità, attribuendo a quest’ultimo un’invalidità̀ pari al 100%.
-OMISSIS-- giudicava tale patologia non dipendente da fatti di servizio e non rinveniva le particolari condizioni ambientali ed operative di servizio necessarie ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.
-OMISSIS-, l’Amministrazione, nel comunicare all’istante il predetto parere negativo del CVCS invitava l’interessata a produrre nuova documentazione e/o le proprie controdeduzioni a quanto rilevato nel succitato parere del CVCS.
-OMISSIS-, l’Amministrazione trasmetteva al Comitato di verifica il fascicolo sanitario e amministrativo relativo al deceduto, corredato dalle controdeduzioni prodotte dall’interessata --OMISSIS-- ai fini del riesame del parere precedentemente reso dall’organo consultivo.
-OMISSIS-, il CVCS confermava il parere negativo in precedenza formulato sia ai sensi del d. P.R. n. 461 del 2001 sia relativamente alla non sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.
-OMISSIS-.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno del citato gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio nonché dell’erronea e superficiale valutazione di elementi causali e concausali ai fini del riconoscimento della condizione di vittima del dovere per la patologia sofferta dal militare.
Secondo la ricorrente, infatti, il diniego impugnato sarebbe in contrasto “con gli eventi lavorativi prestati dal dipendente” nonché̀ “totalmente contraddittorio con quanto usualmente applicato dal Ministero della Difesa nei casi di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della concessione dei benefici per le vittime del dovere e provvidenze in favore dei soggetti esposti ad amianto e/o a sostanze altamente tossiche” e avrebbe determinato “-OMISSIS-”.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’impugnato decreto che sarebbe basato sul parere espresso dal CVCS con formula stereotipata e, quindi, priva di motivazione pregnante.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Tanto premesso, la Sezione ritiene necessario - al fine di poter compiutamente esaminare la presente controversia ed in considerazione della delicatezza e della complessità del tema dei danni derivanti dall’esposizione all’amianto - invitare l’Amministrazione ad integrare la relazione in epigrafe, fornendo alla Sezione stessa ulteriori elementi istruttori relativamente all’ipotizzata correlazione tra la patologia sofferta e l’asserita esposizione all’amianto dell’interessato nel corso del suo servizio. E ciò nella considerazione che la stessa Amministrazione, -OMISSIS-, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio “l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni”.
Con l’occasione la Sezione invita, altresì, l’Amministrazione a trasmettere la citata integrazione istruttoria, e gli atti eventualmente ad essa allegati, alla parte ricorrente, al fine di consentirne a quest’ultima l’accesso, con assegnazione alla medesima di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si converte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'interessata.
Infine, la Sezione invita l’Amministrazione a svolgere i succitati adempimenti nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione nelle forme e nei termini ivi previsti, sospendendo nelle more l’esame del ricorso.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti indicati nel presente parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Riserva.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700209
- Public 2017-01-31 -
Numero 00209/2017 e data 25/01/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 00423/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla -OMISSIS-, di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “mesotelioma pleurico” nonché�? dei benefici previsti quale “equiparato” alle vittime del dovere.
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. -OMISSIS-, chiedeva la corresponsione dei benefici previsti per gli “equiparati alle vittime del dovere” ritenendo il decesso del marito interdipendente con l'infermità “Mesiotelioma pleurico”, dal medesimo sofferta.
-OMISSIS- certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la succitata infermità, attribuendo a quest’ultimo un’invalidità̀ pari al 100%.
-OMISSIS-- giudicava tale patologia non dipendente da fatti di servizio e non rinveniva le particolari condizioni ambientali ed operative di servizio necessarie ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.
-OMISSIS-, l’Amministrazione, nel comunicare all’istante il predetto parere negativo del CVCS invitava l’interessata a produrre nuova documentazione e/o le proprie controdeduzioni a quanto rilevato nel succitato parere del CVCS.
-OMISSIS-, l’Amministrazione trasmetteva al Comitato di verifica il fascicolo sanitario e amministrativo relativo al deceduto, corredato dalle controdeduzioni prodotte dall’interessata --OMISSIS-- ai fini del riesame del parere precedentemente reso dall’organo consultivo.
-OMISSIS-, il CVCS confermava il parere negativo in precedenza formulato sia ai sensi del d. P.R. n. 461 del 2001 sia relativamente alla non sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione di cui al d. P.R. n. 243 del 2006.
-OMISSIS-.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale.
A sostegno del citato gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio nonché dell’erronea e superficiale valutazione di elementi causali e concausali ai fini del riconoscimento della condizione di vittima del dovere per la patologia sofferta dal militare.
Secondo la ricorrente, infatti, il diniego impugnato sarebbe in contrasto “con gli eventi lavorativi prestati dal dipendente” nonché̀ “totalmente contraddittorio con quanto usualmente applicato dal Ministero della Difesa nei casi di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della concessione dei benefici per le vittime del dovere e provvidenze in favore dei soggetti esposti ad amianto e/o a sostanze altamente tossiche” e avrebbe determinato “-OMISSIS-”.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’impugnato decreto che sarebbe basato sul parere espresso dal CVCS con formula stereotipata e, quindi, priva di motivazione pregnante.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Tanto premesso, la Sezione ritiene necessario - al fine di poter compiutamente esaminare la presente controversia ed in considerazione della delicatezza e della complessità del tema dei danni derivanti dall’esposizione all’amianto - invitare l’Amministrazione ad integrare la relazione in epigrafe, fornendo alla Sezione stessa ulteriori elementi istruttori relativamente all’ipotizzata correlazione tra la patologia sofferta e l’asserita esposizione all’amianto dell’interessato nel corso del suo servizio. E ciò nella considerazione che la stessa Amministrazione, -OMISSIS-, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio “l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni”.
Con l’occasione la Sezione invita, altresì, l’Amministrazione a trasmettere la citata integrazione istruttoria, e gli atti eventualmente ad essa allegati, alla parte ricorrente, al fine di consentirne a quest’ultima l’accesso, con assegnazione alla medesima di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si converte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'interessata.
Infine, la Sezione invita l’Amministrazione a svolgere i succitati adempimenti nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione nelle forme e nei termini ivi previsti, sospendendo nelle more l’esame del ricorso.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti indicati nel presente parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: Amianto
Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.
In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.
Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.
Il momento giusto è ora!
Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.
In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.
Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.
Il momento giusto è ora!
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Re: Amianto
1) - Il Comitato di verifica ha riconosciuto la causa di servizio in quanto “il nesso eziologico tra l’infermità denunciata dal richiedente e l’attività di servizio prestata”.
2) - patologia contratta dal M.llo -OMISSIS- ed a causa della quale lo stesso era deceduto
3) - Per il risarcimento il ricorso al Tar è stato Accolto in parte, in quanto competente il Giudice Amministrativo e, per altri risarcimenti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, quindi è competente in parte il Giudice Ordinario.
4) - ambienti coibentati con fogli Eternit e fogli di amianto.
5) - fissa l’udienza pubblica del 12 luglio 2019 per la completa definizione del presente ricorso.
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vedi allegato
2) - patologia contratta dal M.llo -OMISSIS- ed a causa della quale lo stesso era deceduto
3) - Per il risarcimento il ricorso al Tar è stato Accolto in parte, in quanto competente il Giudice Amministrativo e, per altri risarcimenti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, quindi è competente in parte il Giudice Ordinario.
4) - ambienti coibentati con fogli Eternit e fogli di amianto.
5) - fissa l’udienza pubblica del 12 luglio 2019 per la completa definizione del presente ricorso.
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vedi allegato
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Re: Amianto
Amianto: il Tribunale di Roma condanna ed equipara vittime a quelle del dovere, del terrorismo e della criminalità
Roma, 17.01.2019 – Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo.
Esprime soddisfazione l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto e legale delle parti civili che spiega: “è una sentenza storica di un giudizio nel quale è stato accertato, come per altre migliaia di militari, che la vittima aveva svolto compiti operativi con esposizione a polveri e fibre di amianto in assenza totale di cautele, tra cui l’aspirazione delle polveri, o la dotazione di maschere protettive”. Questa condanna arriva, spiega Bonanni, “dopo l’inspiegabile assoluzione due giorni fa nel processo Marina bis “perchè il fatto non sussiste”, di otto ammiragli della Marina Militare imputati a Padova in netto contrasto, tra l’altro, con gli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione che nel primo filone del processo contro i vertici della Marina Militare (che vede al suo centro i medesimi imputati), con la sentenza emessa dalla III sezione nel novembre 2018 ha annullato la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello di Venezia” con rinvio per nuovo giudizio”. “C’è da chiedersi – conclude il Presidente ONA – perché, alla luce delle continue vittorie in sede civile, le vittime siano ancora costrette a far causa allo Stato perché vengano riconosciuti i loro diritti. Continuiamo ad assistere ad un ostinato atteggiamento di chiusura dei vertici della Marina Militare”.
Roma, 17.01.2019 – Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A., deceduto a Roma all’età di 55 anni per mesotelioma pleurico sinistro in seguito ad esposizione professionale ad amianto avvenuta nel periodo di servizio nella Marina Militare, siano indennizzati anche con il riconoscimento di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo.
Esprime soddisfazione l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto e legale delle parti civili che spiega: “è una sentenza storica di un giudizio nel quale è stato accertato, come per altre migliaia di militari, che la vittima aveva svolto compiti operativi con esposizione a polveri e fibre di amianto in assenza totale di cautele, tra cui l’aspirazione delle polveri, o la dotazione di maschere protettive”. Questa condanna arriva, spiega Bonanni, “dopo l’inspiegabile assoluzione due giorni fa nel processo Marina bis “perchè il fatto non sussiste”, di otto ammiragli della Marina Militare imputati a Padova in netto contrasto, tra l’altro, con gli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione che nel primo filone del processo contro i vertici della Marina Militare (che vede al suo centro i medesimi imputati), con la sentenza emessa dalla III sezione nel novembre 2018 ha annullato la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello di Venezia” con rinvio per nuovo giudizio”. “C’è da chiedersi – conclude il Presidente ONA – perché, alla luce delle continue vittorie in sede civile, le vittime siano ancora costrette a far causa allo Stato perché vengano riconosciuti i loro diritti. Continuiamo ad assistere ad un ostinato atteggiamento di chiusura dei vertici della Marina Militare”.
Re: Amianto
ricorso straordinario Accolto,
Marina Militare
danni derivanti dall’esposizione all’amianto,
1) - la stessa Amministrazione, con la nota del 18 dicembre 2012, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio <l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni>”.
2) - Nelle conclusioni di tale parere il Collegio medico legale ha così concluso: “deve riconoscersi la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” che ha causato il decesso del sig. -OMISSIS- e deve inoltre riconoscersi la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative di missione di cui al d.p.r. n. 243 del 2006”.
Marina Militare
danni derivanti dall’esposizione all’amianto,
1) - la stessa Amministrazione, con la nota del 18 dicembre 2012, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio <l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni>”.
2) - Nelle conclusioni di tale parere il Collegio medico legale ha così concluso: “deve riconoscersi la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” che ha causato il decesso del sig. -OMISSIS- e deve inoltre riconoscersi la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative di missione di cui al d.p.r. n. 243 del 2006”.
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Re: Amianto
Notizia da Tiscali di oggi 23/10/2024
R la Repubblica
Operaio ex Ilva morì per l’amianto, risarcimento per la vedova dopo la richiesta a 12 anni dal decesso: “Riconosciuto un diritto”
La giudice del Lavoro del tribunale di Taranto Giulia Viesti ha riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l'assegno funerario alla vedova di un ex dipendente Ilva morto nel dicembre 2007 per carcinoma polmonare da esposizione ad amianto.
Lo riferisce Emidio Deandri, presidente nazionale dell'Anmil, aggiungendo che "il lavoratore aveva svolto la prestazione lavorativa in favore dell'Ilva sino al 29 febbraio del 1992 con qualifica di operaio e mansioni di gruista e carropontista nell'area convertitori e presso il reparto Acciaieria 1».
Secondo Deandri "la particolarità del caso risiede nel fatto che la vedova, assistita dall'Anmil Taranto a cui si è rivolta, in particolare dai legali Maria Luigia Tritto e Aldo Tarricone, ha richiesto presso la competente sede Inail il pagamento delle prestazioni, riconosciute per legge in favore dei congiunti dei lavoratori morti per infortunio o malattia professionale, solo nel 2019, a distanza di ben 12 anni dal decesso del marito".
La giudice Viesti, "superando l'eccezione di prescrizione proposta dall'Inail - osserva ancora Deandri - ha ribadito quello che ormai è un costante orientamento della Corte di Cassazione: il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione, non è la mera manifestazione della malattia professionale, ma il momento in cui l'esistenza della malattia ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano conoscibili dal soggetto interessato".
Il presidente dell'Anmil rileva che "il percorso giudiziario ha presentato non poche difficoltà. Basti pensare che una prima relazione medica aveva escluso che il lavoratore fosse deceduto per malattia professionale, ma invece poiché ex fumatore. Solo a seguito del rinnovo delle indagini peritali, infatti, si è giunti ad un risultato favorevole alla vedova, riconoscendo il nesso tra la malattia professionale che ha portato al decesso e la sua attività lavorativa"." A Taranto, in questo caso, la giustizia - conclude Deandri - ha fatto rapidamente il suo corso garantendo il diritto di una 'vedova dell'amianto’ a percepire la rendita ai superstiti dopo 5 anni dalla sua richiesta".
R la Repubblica
Operaio ex Ilva morì per l’amianto, risarcimento per la vedova dopo la richiesta a 12 anni dal decesso: “Riconosciuto un diritto”
La giudice del Lavoro del tribunale di Taranto Giulia Viesti ha riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l'assegno funerario alla vedova di un ex dipendente Ilva morto nel dicembre 2007 per carcinoma polmonare da esposizione ad amianto.
Lo riferisce Emidio Deandri, presidente nazionale dell'Anmil, aggiungendo che "il lavoratore aveva svolto la prestazione lavorativa in favore dell'Ilva sino al 29 febbraio del 1992 con qualifica di operaio e mansioni di gruista e carropontista nell'area convertitori e presso il reparto Acciaieria 1».
Secondo Deandri "la particolarità del caso risiede nel fatto che la vedova, assistita dall'Anmil Taranto a cui si è rivolta, in particolare dai legali Maria Luigia Tritto e Aldo Tarricone, ha richiesto presso la competente sede Inail il pagamento delle prestazioni, riconosciute per legge in favore dei congiunti dei lavoratori morti per infortunio o malattia professionale, solo nel 2019, a distanza di ben 12 anni dal decesso del marito".
La giudice Viesti, "superando l'eccezione di prescrizione proposta dall'Inail - osserva ancora Deandri - ha ribadito quello che ormai è un costante orientamento della Corte di Cassazione: il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione, non è la mera manifestazione della malattia professionale, ma il momento in cui l'esistenza della malattia ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità siano conoscibili dal soggetto interessato".
Il presidente dell'Anmil rileva che "il percorso giudiziario ha presentato non poche difficoltà. Basti pensare che una prima relazione medica aveva escluso che il lavoratore fosse deceduto per malattia professionale, ma invece poiché ex fumatore. Solo a seguito del rinnovo delle indagini peritali, infatti, si è giunti ad un risultato favorevole alla vedova, riconoscendo il nesso tra la malattia professionale che ha portato al decesso e la sua attività lavorativa"." A Taranto, in questo caso, la giustizia - conclude Deandri - ha fatto rapidamente il suo corso garantendo il diritto di una 'vedova dell'amianto’ a percepire la rendita ai superstiti dopo 5 anni dalla sua richiesta".
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