ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
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ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Messaggio da 19antonio60 »
Buongiorno,
la presente per avere un consiglio da Voi che magari avete già avuto questa esperienza.
Da pochi giorni sono stato pensionato... Sono Brig. dei CC e vivo in un alloggio con mia figlia dal 2009.
Sono separato e la mia prima casa è stata assegnata alla mia ex moglie. Pertanto non ho una casa ma dovrei andare in affitto in quanto nonostante la generosa buona uscita che mi verrà concessa ho diverse pendenze che mi porto dietro e vorrei saldare, pertanto mi sarà impossibile acquistare un immobile. Detto questo mi rivolgo a Voi per chiedervi se magari c'è la possibilità di richiedere all'arma di farmi rimanere in questo alloggio...O cmq altre formule o leggi dove mi posso appellare per poter rimanere. Io mi sono informato e quello che mi è stato detto è che mi concedono i famosi 3 mesi oppure se voglio stare devo pagare l'affitto di circa 600euro... Vi risulta??? Faccio presente che non ho nessun problema a presentare la mia situazione che grava sullo stipendio alla mia amministrazione.
la presente per avere un consiglio da Voi che magari avete già avuto questa esperienza.
Da pochi giorni sono stato pensionato... Sono Brig. dei CC e vivo in un alloggio con mia figlia dal 2009.
Sono separato e la mia prima casa è stata assegnata alla mia ex moglie. Pertanto non ho una casa ma dovrei andare in affitto in quanto nonostante la generosa buona uscita che mi verrà concessa ho diverse pendenze che mi porto dietro e vorrei saldare, pertanto mi sarà impossibile acquistare un immobile. Detto questo mi rivolgo a Voi per chiedervi se magari c'è la possibilità di richiedere all'arma di farmi rimanere in questo alloggio...O cmq altre formule o leggi dove mi posso appellare per poter rimanere. Io mi sono informato e quello che mi è stato detto è che mi concedono i famosi 3 mesi oppure se voglio stare devo pagare l'affitto di circa 600euro... Vi risulta??? Faccio presente che non ho nessun problema a presentare la mia situazione che grava sullo stipendio alla mia amministrazione.
Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Gli alloggi di servizio sono ASGI ossia Alloggi di Servizio Gratuiti connessi all'Incarico, ossia dopo che l'incarico cessa devoo essere liberati a favore di un altro militare avente diritto. All'atto della concessione Le hanno fatto firmare una dichiarazione con scritte le norme relative. Al massimo possono prorogare per tre mesi la concessione per validi motivi documentati. Premetto che nel frattempo si avvisa che per l'occupazione verrà avvisata l'ex Intendenza di Finanza per l'applicazione del canone di affitto. Soggiungo che non è prevista la possibilitá di poter occupare l'alloggio in argomento dopo la cessazione dell'incarico nemmeno nei casi da Lei citati. Spero di essere stato utile. Saluti
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Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Messaggio da 19antonio60 »
Ho letto sul forum e su altri siti che diversi militari andati in pensione sono rimasti nell alloggio che avevano...
Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Andare in pensione si perde lo "status militare", quindi l'alloggio deve essere liberato altrimenti si rischia lo sfratto forzato. Detto alloggio deve essere libero da ogni persona/cosa e riassegnato ad altro militare.
Poi ci sono "altri" alloggi (in palazzine condominiali) che il M.D. fa pagare un canone mensile e che non hanno nulla a che vedere con gli alloggi di caserma.
Poi ci sono "altri" alloggi (in palazzine condominiali) che il M.D. fa pagare un canone mensile e che non hanno nulla a che vedere con gli alloggi di caserma.
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Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Messaggio da 19antonio60 »
Il tempo max di richiesta 3 mesi sono???
Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
cessazione dal godimento dell'alloggio di servizio ed è stato intimato il rilascio dello stesso alloggio.
sovrintendente della Polizia di Stato, nel 1981 riceveva in concessione un alloggio di servizio in Roma, e a decorrere dal 9 febbraio 2000 veniva collocato in quiescenza.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Al riguardo, si ricorda che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a questioni similari (cfr., tra le altre, n. 509 del 2008; n. 512 del 2008; n. 513 del 2008; n. 873 del 2008; da ultimo, sent. n. 4998 del 3 giugno 2011).
2) - Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, tanto più ove si consideri che lo stesso ha trovato conferma in sede di appello (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662).
3) - In proposito, non va dimenticato che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare difficoltà abitative che per salvaguardare esigenze di buon funzionamento dell’Amministrazione.
Ricorso RESPINTO.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
27/05/2013 201305290 Sentenza 1T
N. 05290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06581/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Cialdini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n.19;
contro
Prefettura della Provincia di Roma – U.T. G., in persona del Prefetto p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
a) del decreto prefettizio n. 104/AFP Alloggi Servizio del 6.4.2009, notificato in data 3.6.2009, con cui è stata sancita la cessazione dal godimento dell'alloggio di servizio sito in Roma, alla via Trionfale n. …., nei confronti del sig. OMISSIS;
b) della diffida del 21 aprile 2009 n. 104/Serv.Contr. – Alloggi Servizio, notificata in data 3 giugno 2009, con la quale il Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali ed Attività Contrattuali della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, ha intimato il rilascio di detto alloggio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 luglio 2009 e depositato il successivo 31 luglio 2009, il ricorrente impugna i provvedimenti con cui è stata sancita la cessazione dal godimento dell’alloggio di servizio sito in Roma, via Trionfale n. ……, ed è stato intimato il rilascio dello stesso alloggio, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- in qualità di sovrintendente della Polizia di Stato, nel 1981 riceveva in concessione un alloggio di servizio in Roma, via Trionfale n. ….;
- a decorrere dal 9 febbraio 2000 veniva collocato in quiescenza;
- nonostante il trascorrere di numerosi anni, gli venivano notificati in data 3 giugno 2009 un provvedimento che decretava la cessazione dal godimento dell’alloggio nonché un atto di “diffida al rilascio” dello stesso.
Avverso i su detti provvedimenti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA’ DI COMPORTAMENTO E VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. Il ricorrente non è stato reso partecipe del procedimento né gli sono state prospettate dilazioni o suggerite altre soluzioni, “come ad esempio, l’acquisto del bene occupato o l’assegnazione di un diverso alloggio”. La circostanza, poi, che al ricorrente sia stato consentito il godimento dell’alloggio “dopo l’intervenuto mantenimento a riposo” ha ingenerato aspettative ed affidamenti che non possono essere delusi “senza un preavviso sufficiente a dar modo .. di organizzare .. una sistemazione adeguata”.
II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO. La Prefettura “intenderebbe sfrattare decine e decine di famiglie pur non avendo alcun bisogno di riavere la disponibilità degli alloggi, il tutto – tra l’altro – “senza alcuna attività di programmazione e concertazione” e senza porsi il problema di evitare turbamento dell’ordine pubblico.
Con atto depositato in data 24/08/2009 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 11 giugno 2011 – ha prodotto documenti.
Con ordinanza n. 4044 del 27 agosto 2009 la Sezione – sulla base della sussistenza del “pregiudizio grave ed irreparabile” - ha accolto l’istanza cautelare.
Con memoria depositata in data 11 aprile 2013 il ricorrente ha insistito sulla sussistenza di esigenze di tutela dell’affidamento ingenerato nel corso degli anni.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione ha decretato la cessazione del medesimo “dal godimento di” un alloggio di servizio e, pertanto, diffidato al rilascio di quest’ultimo.
A tale fine il ricorrente denuncia i vizi di violazione delle garanzie partecipative, difetto istruttoria, contraddittorietà di comportamento, violazione dei canoni di correttezza e buona fede nonché violazione dei principi di buon andamento della P.A. e tutela dell’ordine pubblico.
Le su indicate censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate.
2. Al riguardo, si ricorda che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a questioni similari (cfr., tra le altre, n. 509 del 2008; n. 512 del 2008; n. 513 del 2008; n. 873 del 2008; da ultimo, sent. n. 4998 del 3 giugno 2011).
Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, tanto più ove si consideri che lo stesso ha trovato conferma in sede di appello (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662), il Collegio rileva che:
- ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 574 del 1992, la concessione onerosa dell’alloggio individuale cessa ex lege, con conseguente residuare in capo all’Amministrazione della possibilità di esperire unicamente attività di “natura doverosamente ricognitiva”, nel rispetto della procedura che risulta specificamente prescritta;
- in tal senso depone anche l’art. 8, comma 4, del D.M. in esame, il quale prevede un mero “avviso di cessazione della concessione”, a cui l’Amministrazione ha correttamente provveduto anche nel caso in esame con nota del 6 novembre 2008, prodotta agli atti (a cui il ricorrente ha, tra l’altro, replicato con lettera del 12 dicembre 2008, a firma del proprio legale, usufruendo così delle garanzie partecipative appositamente previste);
- l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto in esame è, pertanto, inidoneo a comportare il consolidamento di situazioni automaticamente contrarie al quadro normativo - in specie alla disposizione di cui al richiamato art. 7 D.M. n. 574 del 1992 - e, quindi, ad ingenerare aspettative e/o affidamenti;
- preso atto della disciplina della materia e, in particolare, della natura vincolata dell’atto impugnato, la condizioni personali del ricorrente non possono costituire un motivo ostativo alla cessazione della concessione e, comunque, al “rilascio dell’alloggio” né – in termini più generali - sussiste facoltà e/o obbligo per l’Amministrazione di prospettare e/o elaborare soluzioni alternative. In proposito, non va dimenticato che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare difficoltà abitative che per salvaguardare esigenze di buon funzionamento dell’Amministrazione. Ciò detto, l’esistenza del rapporto di servizio non può non costituire il presupposto per la concessione del beneficio dell’alloggio ma anche per il suo persistere.
In conclusione, l’atto impugnato è stato correttamente adottato.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6581/2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2013
sovrintendente della Polizia di Stato, nel 1981 riceveva in concessione un alloggio di servizio in Roma, e a decorrere dal 9 febbraio 2000 veniva collocato in quiescenza.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Al riguardo, si ricorda che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a questioni similari (cfr., tra le altre, n. 509 del 2008; n. 512 del 2008; n. 513 del 2008; n. 873 del 2008; da ultimo, sent. n. 4998 del 3 giugno 2011).
2) - Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, tanto più ove si consideri che lo stesso ha trovato conferma in sede di appello (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662).
3) - In proposito, non va dimenticato che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare difficoltà abitative che per salvaguardare esigenze di buon funzionamento dell’Amministrazione.
Ricorso RESPINTO.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
27/05/2013 201305290 Sentenza 1T
N. 05290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06581/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Cialdini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n.19;
contro
Prefettura della Provincia di Roma – U.T. G., in persona del Prefetto p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
a) del decreto prefettizio n. 104/AFP Alloggi Servizio del 6.4.2009, notificato in data 3.6.2009, con cui è stata sancita la cessazione dal godimento dell'alloggio di servizio sito in Roma, alla via Trionfale n. …., nei confronti del sig. OMISSIS;
b) della diffida del 21 aprile 2009 n. 104/Serv.Contr. – Alloggi Servizio, notificata in data 3 giugno 2009, con la quale il Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali ed Attività Contrattuali della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, ha intimato il rilascio di detto alloggio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 luglio 2009 e depositato il successivo 31 luglio 2009, il ricorrente impugna i provvedimenti con cui è stata sancita la cessazione dal godimento dell’alloggio di servizio sito in Roma, via Trionfale n. ……, ed è stato intimato il rilascio dello stesso alloggio, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- in qualità di sovrintendente della Polizia di Stato, nel 1981 riceveva in concessione un alloggio di servizio in Roma, via Trionfale n. ….;
- a decorrere dal 9 febbraio 2000 veniva collocato in quiescenza;
- nonostante il trascorrere di numerosi anni, gli venivano notificati in data 3 giugno 2009 un provvedimento che decretava la cessazione dal godimento dell’alloggio nonché un atto di “diffida al rilascio” dello stesso.
Avverso i su detti provvedimenti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA’ DI COMPORTAMENTO E VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE. Il ricorrente non è stato reso partecipe del procedimento né gli sono state prospettate dilazioni o suggerite altre soluzioni, “come ad esempio, l’acquisto del bene occupato o l’assegnazione di un diverso alloggio”. La circostanza, poi, che al ricorrente sia stato consentito il godimento dell’alloggio “dopo l’intervenuto mantenimento a riposo” ha ingenerato aspettative ed affidamenti che non possono essere delusi “senza un preavviso sufficiente a dar modo .. di organizzare .. una sistemazione adeguata”.
II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO. La Prefettura “intenderebbe sfrattare decine e decine di famiglie pur non avendo alcun bisogno di riavere la disponibilità degli alloggi, il tutto – tra l’altro – “senza alcuna attività di programmazione e concertazione” e senza porsi il problema di evitare turbamento dell’ordine pubblico.
Con atto depositato in data 24/08/2009 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 11 giugno 2011 – ha prodotto documenti.
Con ordinanza n. 4044 del 27 agosto 2009 la Sezione – sulla base della sussistenza del “pregiudizio grave ed irreparabile” - ha accolto l’istanza cautelare.
Con memoria depositata in data 11 aprile 2013 il ricorrente ha insistito sulla sussistenza di esigenze di tutela dell’affidamento ingenerato nel corso degli anni.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione ha decretato la cessazione del medesimo “dal godimento di” un alloggio di servizio e, pertanto, diffidato al rilascio di quest’ultimo.
A tale fine il ricorrente denuncia i vizi di violazione delle garanzie partecipative, difetto istruttoria, contraddittorietà di comportamento, violazione dei canoni di correttezza e buona fede nonché violazione dei principi di buon andamento della P.A. e tutela dell’ordine pubblico.
Le su indicate censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate.
2. Al riguardo, si ricorda che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a questioni similari (cfr., tra le altre, n. 509 del 2008; n. 512 del 2008; n. 513 del 2008; n. 873 del 2008; da ultimo, sent. n. 4998 del 3 giugno 2011).
Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, tanto più ove si consideri che lo stesso ha trovato conferma in sede di appello (C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662), il Collegio rileva che:
- ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 574 del 1992, la concessione onerosa dell’alloggio individuale cessa ex lege, con conseguente residuare in capo all’Amministrazione della possibilità di esperire unicamente attività di “natura doverosamente ricognitiva”, nel rispetto della procedura che risulta specificamente prescritta;
- in tal senso depone anche l’art. 8, comma 4, del D.M. in esame, il quale prevede un mero “avviso di cessazione della concessione”, a cui l’Amministrazione ha correttamente provveduto anche nel caso in esame con nota del 6 novembre 2008, prodotta agli atti (a cui il ricorrente ha, tra l’altro, replicato con lettera del 12 dicembre 2008, a firma del proprio legale, usufruendo così delle garanzie partecipative appositamente previste);
- l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto in esame è, pertanto, inidoneo a comportare il consolidamento di situazioni automaticamente contrarie al quadro normativo - in specie alla disposizione di cui al richiamato art. 7 D.M. n. 574 del 1992 - e, quindi, ad ingenerare aspettative e/o affidamenti;
- preso atto della disciplina della materia e, in particolare, della natura vincolata dell’atto impugnato, la condizioni personali del ricorrente non possono costituire un motivo ostativo alla cessazione della concessione e, comunque, al “rilascio dell’alloggio” né – in termini più generali - sussiste facoltà e/o obbligo per l’Amministrazione di prospettare e/o elaborare soluzioni alternative. In proposito, non va dimenticato che la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare difficoltà abitative che per salvaguardare esigenze di buon funzionamento dell’Amministrazione. Ciò detto, l’esistenza del rapporto di servizio non può non costituire il presupposto per la concessione del beneficio dell’alloggio ma anche per il suo persistere.
In conclusione, l’atto impugnato è stato correttamente adottato.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6581/2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2013
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Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Messaggio da 19antonio60 »
E se sono trascorsi i 3 mesi e non ho ricevuto la buona uscita? Non ho la possibilita economica di affrontare le spese per trovare una casa... cm mi posso comportare?
Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Intanto ti auguro che ti concedano la proroga dei 3 mesi dopodiché mi sa che dovrai cercarti un affitto. Anzi cercalo subito che è meglio.
Comunque, se ti può essere di conforto la buonuscita entro 5-6 mesi dal congedo dovrebbe arrivarti anche se non ricordo bene se tale lasso di tempo riguardi solo i riformati.
Intanto auguri e spero tu possa risolvere tutti i tuoi problemi.
Comunque, se ti può essere di conforto la buonuscita entro 5-6 mesi dal congedo dovrebbe arrivarti anche se non ricordo bene se tale lasso di tempo riguardi solo i riformati.
Intanto auguri e spero tu possa risolvere tutti i tuoi problemi.
Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Ma hai fatto richiesta scritta e motivata di proroga di mesi 3 o aspetti che ti sfrattino?19antonio60 ha scritto:Il tempo max di richiesta 3 mesi sono???
La richiesta andava fatta prima del pensionamento.
-
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Re: ALLOGGIO SERVIZIO DOPO IL PENSIONAMENTO
Messaggio da leonardo virdò »
ZioSam ha scritto:Ma hai fatto richiesta scritta e motivata di proroga di mesi 3 o aspetti che ti sfrattino?19antonio60 ha scritto:Il tempo max di richiesta 3 mesi sono???
La richiesta andava fatta prima del pensionamento.
Il collega si può giocare la carta della riforma, nel senso che è stato riformato e quindi non sapeva quando questo sarebbe accaduto, cosa diversa sarebbe stato qualora andava in pensione per anzianità. Ritengo che siamo al limite dei 3 mesi per fare domanda e lasciare l'alloggio senza subire sfratti o cos'altro.
Auguri.
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