Alloggio servizio assegnato in concessione

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Alloggio servizio assegnato in concessione

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Visto che si parla di alloggi di servizio potrebbe interessare a qualcuno.

- "Fuoriuscita di liquido melmoso dal lavabo della cucina".

- E’ evidente, pertanto, che l’inconveniente in parola è stato cagionato dall’incuria nella conduzione dell’alloggio e che ogni onere di riparazione era a carico del concessionario, ai sensi dell’articolo 12 dell’atto di concessione il quale prevede a suo carico “le spese per riparare eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio “ come del resto dispone l’articolo 1587 del codice civile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00852/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Dani, Alessia Iadecola, con domicilio eletto presso Fabio Dani in Bologna, piazza Aldrovandi 3;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Comando Regionale Militare Tosco Emiliana, Ministero della Difesa - 6^Direzione Genio Militare Bologna;
per l'annullamento
dell'art. 10 dell'atto di concessione ex art. 1229c.c;
e per il risarcimento
dei danni subiti

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è titolare di un alloggio di servizio assegnatogli in concessione.
A seguito della fuoriuscita di liquido melmoso dal lavabo della cucina l’appartamento subiva dei danni.
Ritenendo sussistente la responsabilità dell’Amministrazione concedente per la mancata manutenzione delle tubature ha adito il T.A.R. per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per la reiezione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2.Il ricorso è infondato.
In linea di diritto va osservato che a norma dell’articolo 1576 e 1609 del codice civile sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione. Rientrano tra detti interventi quelli diretti a mantenere puliti gli scarichi da eventuali intasamenti conseguenti all’uso della cosa.
Comunque, dette disposizioni hanno carattere dispositivo e conseguentemente sono valide anche diverse pattuizioni tra le parti.
3. L’atto di concessione dell’alloggio di servizio precisava che erano a carico del concessionario le spese relative ai lavori di mantenimento legati al normale uso dell’alloggio tra cui, espressamente, la manutenzione e riparazione degli impianti idrici e degli impianti igienico sanitari.
4. Nel caso in esame la ditta che ha effettuato l’intervento non ha rinvenuto nessuna rottura né corpi estranei ma soltanto “sedimento organico e grasso”.
4.1. E’ evidente, pertanto, che l’inconveniente in parola è stato cagionato dall’incuria nella conduzione dell’alloggio e che ogni onere di riparazione era a carico del concessionario, ai sensi dell’articolo 12 dell’atto di concessione il quale prevede a suo carico “le spese per riparare eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio “ come del resto dispone l’articolo 1587 del codice civile.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto e naturalmente il ricorrente dovrà altresì rimborsare eventuali spese sostenute dall’Amministrazione per gli interventi effettuati.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente la pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tre mila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011


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Re: Alloggio servizio assegnato in concessione

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Se può interessare a qualcuno.

Alloggio di servizio "senza titolo".

1) - L'alloggio era originariamente assegnato al padre del ricorrente, che vi risiedeva con la propria famiglia.

2) - Alla morte del genitore rimanevano nella conduzione “senza titolo” la vedova, madre del ricorrente, e quest'ultimo.

3) - In data 10 dicembre 2011 decedeva la signora e il ricorrente provvedeva ad informare di ciò il Comando militare della Capitale, chiedendo che gli venissero comunicate le modalità di corresponsione del canone mensile relativo al suddetto alloggio.

4) - Successivamente l'Amministrazione ha invitato il ricorrente a riconsegnare l'alloggio entro il termine di 20 giorni dalla notifica, preannunciando che, in difetto, sarebbe stata avviata la procedura di recupero forzoso.

5) - Il ricorrente lamenta in primo luogo di essere titolare del diritto di prelazione all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto dell'alloggio ai sensi dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244/2007, confermato dall'articolo 404 del d.p.r. n. 90/2010 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 maggio 2010, poiché l’alloggio è compreso nel decreto direttoriale 22-11-2010 n. 14/2/5/2010, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta ufficiale 26 marzo 2011, n. 70.

IL TAR precisa che:

1) - Questa censura va respinta perché le disposizioni invocate si riferiscono ai conduttori senza titolo e alle vedove, NON ai loro figli, anche se residenti.

Ricorso rigettato.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

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24/08/2012 201207386 Sentenza Breve 1B


N. 07386/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03974/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 3974 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ciconte e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Cola di Rienzo 212;

contro
il Ministero della Difesa, Comando militare della Capitale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
- del provvedimento del 7 marzo 2012 prot. n. 11970 del Comando militare della Capitale, notificato al ricorrente in data 16 marzo 2012;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 giugno 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente prospetta quanto segue.
Egli risiede in un alloggio di servizio del Ministero della Difesa in Roma, via Garibaldi 3.

L'alloggio era originariamente assegnato al padre del ricorrente, che vi risiedeva con la propria famiglia.
Alla morte del genitore rimanevano nella conduzione “senza titolo” la vedova, signora OMISSIS, madre del ricorrente, e quest'ultimo.

In data 10 dicembre 2011 decedeva la signora OMISSIS e il ricorrente provvedeva ad informare di ciò il Comando militare della Capitale, chiedendo che gli venissero comunicate le modalità di corresponsione del canone mensile relativo al suddetto alloggio.

Con provvedimento prot. n. 2731 del 9 febbraio 2012 l'Amministrazione (Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito. n.d.r.) comunicava al ricorrente i termini e le modalità per il pagamento del canone di occupazione (n.d.r.: chiedendo altresì al Comando della Capitale, cui la nota era inviata per conoscenza, di rendere noto il proprio intendimento in merito al permanere nell'uso dell'alloggio da parte del ricorrente).

L'atto impugnato ha invitato il ricorrente a riconsegnare l'alloggio entro il termine di 20 giorni dalla notifica, preannunciando che, in difetto, sarebbe stata avviata la procedura di recupero forzoso.

2.1 – Il ricorrente lamenta in primo luogo di essere titolare del diritto di prelazione all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto dell'alloggio ai sensi dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244/2007, confermato dall'articolo 404 del d.p.r. n. 90/2010 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 maggio 2010, poiché l’alloggio è compreso nel decreto direttoriale 22-11-2010 n. 14/2/5/2010, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta ufficiale 26 marzo 2011, n. 70.

Questa censura va respinta perché le disposizioni invocate si riferiscono ai conduttori senza titolo e alle vedove, non ai loro figli, anche se residenti.

2.2 – Il ricorrente rileva poi che gli atti esecutivi preannunciati dal provvedimento impugnato non potrebbero mai essere avviati perché l'articolo 333, comma 6, del citato d.p.r. n. 90/2010 prevede "Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio”, e il titolo ad usufruire dell'alloggio in altro personale non potrebbe verificarsi perché l’alloggio stesso non è ritenuto più funzionale alle esigenze del personale in servizio ed è in vendita.

Questa censura va respinta perché l’alloggio, proprio perché in vendita, può essere assegnato a personale che ne ha titolo ai sensi delle disposizioni di riferimento, invocate dallo stesso ricorrente nel primo motivo del ricorso (articolo 2, comma 628, della legge n. 244/2007, confermato dall'articolo 404 del d.p.r. n. 90/2010 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 maggio 2010).

2.3 – Un’ulteriore censura lamenta che il provvedimento impugnato contraddice la nota della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa prot. n. 412043 del 21 aprile 2011 (allegato 5 al ricorso), la quale rileva che i Comandi hanno perduto la capacità gestionale sul patrimonio alloggiativo quale individuato per la vendita.

Questa censura va respinta perché la citata nota del 21 aprile 2011 si riferisce alla gestione per i compiti istituzionali e non al recupero coattivo degli immobili detenuti senza titolo (vedi l'articolo 333, d.p.r. n. 90/2010 indicato nel precedente capo 2.2).

2.4 – Da ultimo il ricorrente lamenta illogicità e carenza di motivazione: l'Amministrazione non chiarirebbe perché dopo più di vent'anni di abitazione senza titolo ininterrotta da parte del nucleo familiare del ricorrente, alla morte della signora OMISSIS si sarebbero avverate le condizioni per il recupero coatto.

La censura va respinta richiamando le considerazioni fatte nel precedente capo 2.1: le disposizioni sull’utilizzo degli alloggi in argomento si riferiscono ai conduttori senza titolo e alle vedove, non ai loro figli, anche se residenti, sicché gli atti impugnati risultano aver chiaramente applicato la normativa di riferimento senza la illogicità e la carenza motivazionale ora denunciate.

3. - Il ricorso va dunque respinto.

Peraltro la natura della fattispecie concreta giusti motivi perché le spese siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/08/2012
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Re: Alloggio servizio assegnato in concessione

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1) - delegazione di pagamento del canone/indennità di occupazione, mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili pensionistiche degli utenti sine titulo, dell'importo del canone/indennità di occupazione, rideterminato ai sensi del D.M. 16.3.2011 ovvero dell'importo diverso e maggiorato rispetto all'originario importo indicato nei rispettivi atti di concessione di alloggio di servizio;

2) - le parti istanti - in qualità ex dipendenti del Ministero della Difesa in posizione di collocati in quiescenza ed in situazione di occupazione sine titulo di alloggi di servizio facenti parte del patrimonio dell’intimato ministero

3) - mancanza di una norma di legge che consentirebbe all’INPS di operare una trattenuta sul trattamento di quiescenza pari all’importo del canone di occupazione sine titulo dell’immobile in godimento e senza l’assenso dei diretti interessati;

IL TAR LAZIO precisa:

4) - Considerato, pertanto, che tale evenienza comporta lo spostamento della giurisdizione poiché rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative a provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione o ad atti di recupero di assegni accessori della pensione stessa o di somme comunque eccedenti l'ammontare dovuto a titolo di trattamento pensionistico (Cfr. Cass. SS.UU. Civ. 18 novembre 1997 n. 11437);

Per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto.
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09/05/2014 201404848 Sentenza Breve 1B


N. 04848/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03873/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. G. M., con domicilio eletto presso G. M. in Roma, via A. Brofferio, N 7;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della delegazione di pagamento del canone/indennità di occupazione, mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili pensionistiche degli utenti sine titulo, indicati in epigrafe, dell'importo del canone/indennità di occupazione, rideterminato ai sensi del D.M. 16.3.2011 ovvero dell'importo diverso e maggiorato rispetto all'originario importo indicato nei rispettivi atti di concessione di alloggio di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato il 3 marzo 2014 e depositato il successivo 25 marzo, le parti istanti - in qualità ex dipendenti del Ministero della Difesa in posizione di collocati in quiescenza ed in situazione di occupazione sine titulo di alloggi di servizio facenti parte del patrimonio dell’intimato ministero - hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe poiché lesivi del loro interesse al riconoscimento del diritto all’intangibilità del trattamento pensionistico in godimento, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare la mancanza di una norma di legge che consentirebbe all’INPS di operare una trattenuta sul trattamento di quiescenza pari all’importo del canone di occupazione sine titulo dell’immobile in godimento e senza l’assenso dei diretti interessati;

Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare un’ipotesi tipica di un agire della p.a. senza potere, in ragione del fatto che i provvedimenti di rideterminazione dei canoni in questione non sono attualmente in discussione poiché gli stessi atti sono stati impugnati con autonomi e diversi gravami respinti con sentenza da questa sezione (v., tra l’altro, le decisioni nn. 9061/2013 e 9062/2013, espressamente richiamate dalla difesa delle parti istanti);

Atteso che gli argomenti difensivi enunciati si risolvono nella mera contestazione della decurtazione subita da ogni singolo ricorrente sul proprio trattamento pensionistico per effetto di atti paritetici che non hanno alcuna connessione con un rapporto di pubblico impiego, bensì con il rapporto previdenziale instaurato per effetto del collocamento in quiescenza degli stessi ricorrenti;

Considerato, pertanto, che tale evenienza comporta lo spostamento della giurisdizione poiché rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative a provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione o ad atti di recupero di assegni accessori della pensione stessa o di somme comunque eccedenti l'ammontare dovuto a titolo di trattamento pensionistico (Cfr. Cass. SS.UU. Civ. 18 novembre 1997 n. 11437);

Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti e quindi non possono essere definite dal giudice adito;

Ritenuto, altresì, che la pregiudiziale sopra esposta sollevata d’ufficio è stata indicata alle parti nel corso dell’odierna camera di consiglio e posta quindi a verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione della Corte dei Conti dinanzi alla quale la controversia andrà riassunta nei termini dal detto articolo previsti, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti dinanzi alla quale la controversia andrà riassunta secondo i termini e le modalità di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
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