Buonasera, vorrei un info sull'allattamento per la donna militare.
Durante il periodo previsto in cui si usufruisce del suddetto permesso, il comando può obbligarmi ad espletare dei servizi della durata di 5h oltre il normale orario lavorativo e soprattutto è vero che il sabato e la domenica se mi capita il turno di servizio (quindi turno di lavoro dalle 7.30 alle 20) non mi spetta l'allattamento in quanto festivo? Che assurdità è questa?
Grazie mille per eventuali suggerimenti e/o riferimenti normativ
Allattamento e straordinari
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Re: Allattamento e straordinari
La norma.
26 GIUGNO 2015 - "TUTELA DELLA MATERNITA' / PATERNITA' "
Sono disponibili gli aggiornamenti apportati al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (pubblicato in S.O. n. 34 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015).
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Testo in vigore dal: 10-2-2012
Art. 17 Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
((2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.)) ((23))
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. ((23))
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ((è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza ((emerga)) l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. ((23))
5. I provvedimenti ((. . .)) previsti dai presente articolo sono definitivi. ((23))
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AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.
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Ricorso Accolto
1) - rigetto della richiesta di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701342 - Public 2017-06-08 -
Numero 01342/2017 e data 08/06/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00547/2016
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale di Cremona.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora A. O. contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso il provvedimento della Direzione territoriale del lavoro di Cremona, prot. n.10000, del 09 luglio 2015, di rigetto della richiesta di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151.
LA SEZIONE
Vista la relazione n.000505.17 del 17 marzo 2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.
Premesso e considerato:
La signora O., in servizio presso la casa circondariale di OMISSIS con funzioni di vice comandante, ha avanzato istanza di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, nato il OMISSIS, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 151/2001. L’istruttoria di suddetta istanza, presentata il 25 marzo 2015, è correttamente avvenuta per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Pertanto, in data 12 maggio 2015, il direttore dell’istituto, con provvedimento n. 11907, la inoltrava alla competente Direzione territoriale del lavoro di Cremona, specificando chiaramente, in particolare al punto 4 delle premesse, che “..non è possibile modificare temporaneamente l’orario di lavoro della lavoratrice, né spostare la stessa ad altre mansioni compatibili con il suo stato di allattamento, viste le funzioni di vice comandante di reparto attribuite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’impossibilità di sostituzione durante la reperibilità nelle ore notturne, in caso ricopra il ruolo di Comandante di Reparto in assenza del Titolare”.
Malgrado tale precisa indicazione sul potenziale danno per il neonato e per la puerpera, che costituisce la base motivazionale cui il d.lgs. 8 marzo 2001, n.151, “Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2001, n.53”, condiziona la fruizione di determinati istituti di tutela, la Direzione territoriale del lavoro rigettava l’istanza con l’atto oggi impugnato dalla O...
La ricorrente lamenta molteplici violazioni di legge tra le quali quelle degli artt. 1, 2 e 21-bis della l.241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 del d.lgs. n. 151/2001 in relazione agli artt. 23 del d.lgs. n. 626/1994 e 13 del d.lgs. n. 81/2008; violazione della circolare del Direttore generale del 6 luglio 1999, incompetenza assoluta.
La Sezione ritiene il ricorso fondato, valutando sufficienti, sintetiche ed esaustive le motivazioni di cui alla relazione dell’Amministrazione riferente, in quanto assorbenti di ogni altra doglianza.
Risulta chiaro, infatti, che non sussiste alcun vizio in ordine alla competenza, essendo stato il procedimento regolarmente incardinato presso il datore di lavoro della ricorrente, istruito sotto il profilo delle previste valutazioni di spettanza dello stesso e successivamente inoltrato alla Direzione del lavoro di Cremona, in ossequio al combinato disposto degli artt. 9 e 17 del d.lgs. n. 151/2001. Del tutto immotivatamente suddetta Direzione del lavoro non ha invece tenuto conto delle chiare indicazioni della Direzione del carcere e ha negato l’interdizione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto, per contro spettante in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e dall’articolo 17, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 151/2001.
Suddetto provvedimento, infatti, avrebbe dovuto basarsi de relato sulla valutazione tecnico-sanitaria favorevole effettuata dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e tener conto dell’avvenuto inoltro della stessa unitamente alla richiesta di interdizione prolungata avanzata da suddetta Amministrazione nell’interesse della lavoratrice, preso atto della oggettiva impossibilità di adibirla a mansioni non implicanti turnazioni e reperibilità, anche notturne.
La Sezione ritiene pertanto le motivazioni del diniego all’interdizione dal lavoro palesemente carenti e comunque illegittime.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antonella Manzione Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
26 GIUGNO 2015 - "TUTELA DELLA MATERNITA' / PATERNITA' "
Sono disponibili gli aggiornamenti apportati al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (pubblicato in S.O. n. 34 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015).
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Testo in vigore dal: 10-2-2012
Art. 17 Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
((2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.)) ((23))
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. ((23))
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ((è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza ((emerga)) l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. ((23))
5. I provvedimenti ((. . .)) previsti dai presente articolo sono definitivi. ((23))
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AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.
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Ricorso Accolto
1) - rigetto della richiesta di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701342 - Public 2017-06-08 -
Numero 01342/2017 e data 08/06/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00547/2016
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale di Cremona.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora A. O. contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso il provvedimento della Direzione territoriale del lavoro di Cremona, prot. n.10000, del 09 luglio 2015, di rigetto della richiesta di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151.
LA SEZIONE
Vista la relazione n.000505.17 del 17 marzo 2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.
Premesso e considerato:
La signora O., in servizio presso la casa circondariale di OMISSIS con funzioni di vice comandante, ha avanzato istanza di interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio, nato il OMISSIS, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 151/2001. L’istruttoria di suddetta istanza, presentata il 25 marzo 2015, è correttamente avvenuta per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Pertanto, in data 12 maggio 2015, il direttore dell’istituto, con provvedimento n. 11907, la inoltrava alla competente Direzione territoriale del lavoro di Cremona, specificando chiaramente, in particolare al punto 4 delle premesse, che “..non è possibile modificare temporaneamente l’orario di lavoro della lavoratrice, né spostare la stessa ad altre mansioni compatibili con il suo stato di allattamento, viste le funzioni di vice comandante di reparto attribuite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’impossibilità di sostituzione durante la reperibilità nelle ore notturne, in caso ricopra il ruolo di Comandante di Reparto in assenza del Titolare”.
Malgrado tale precisa indicazione sul potenziale danno per il neonato e per la puerpera, che costituisce la base motivazionale cui il d.lgs. 8 marzo 2001, n.151, “Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2001, n.53”, condiziona la fruizione di determinati istituti di tutela, la Direzione territoriale del lavoro rigettava l’istanza con l’atto oggi impugnato dalla O...
La ricorrente lamenta molteplici violazioni di legge tra le quali quelle degli artt. 1, 2 e 21-bis della l.241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 del d.lgs. n. 151/2001 in relazione agli artt. 23 del d.lgs. n. 626/1994 e 13 del d.lgs. n. 81/2008; violazione della circolare del Direttore generale del 6 luglio 1999, incompetenza assoluta.
La Sezione ritiene il ricorso fondato, valutando sufficienti, sintetiche ed esaustive le motivazioni di cui alla relazione dell’Amministrazione riferente, in quanto assorbenti di ogni altra doglianza.
Risulta chiaro, infatti, che non sussiste alcun vizio in ordine alla competenza, essendo stato il procedimento regolarmente incardinato presso il datore di lavoro della ricorrente, istruito sotto il profilo delle previste valutazioni di spettanza dello stesso e successivamente inoltrato alla Direzione del lavoro di Cremona, in ossequio al combinato disposto degli artt. 9 e 17 del d.lgs. n. 151/2001. Del tutto immotivatamente suddetta Direzione del lavoro non ha invece tenuto conto delle chiare indicazioni della Direzione del carcere e ha negato l’interdizione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto, per contro spettante in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e dall’articolo 17, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 151/2001.
Suddetto provvedimento, infatti, avrebbe dovuto basarsi de relato sulla valutazione tecnico-sanitaria favorevole effettuata dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e tener conto dell’avvenuto inoltro della stessa unitamente alla richiesta di interdizione prolungata avanzata da suddetta Amministrazione nell’interesse della lavoratrice, preso atto della oggettiva impossibilità di adibirla a mansioni non implicanti turnazioni e reperibilità, anche notturne.
La Sezione ritiene pertanto le motivazioni del diniego all’interdizione dal lavoro palesemente carenti e comunque illegittime.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
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