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Alla C.A. dell'Avv.Giovanni Giorgetti

Inviato: mer lug 21, 2021 2:07 am
da Abraham
Credo che stia facendo una domanda che possa, o potrebbe un giorno, risultare utile non solo a me ma anche a tutti coloro che sono e/o avrebbero intenzione di transitare nei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato.

Con il termine “Amministrazioni dello Stato” dovremmo tenere come punto di riferimento giuridico il seguente articolo?
Articolo 8
(Definizioni di pubblica amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:
a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

Fonte: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/ ... e30-h2_h28

E’ corretto o è sbagliato?

La ringrazio per la sua cortese attenzione