Aiuto! Trasferimento in ambito legione

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Jolly9
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Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da Jolly9 »

Salve, sono un Carabiniere in servizio presso il Provinciale di Cagliari, dato che sono stato trasferito per incompatibilità ambientale al secondo anno ad un altra stazione del suddetto comando provinciale posso fare trasferimento per il Provinciale di Nuoro tra altri 2 anni ? Grazie mille


Jolly9
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da Jolly9 »

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mauri64
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da mauri64 »

Salve Jolly9, oltre ai suggerimenti dei colleghi dai un occhiata a questa recente sentenza del TAR della Puglia sezione di Lecce.

Saluti
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naturopata
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da naturopata »

mauri64 ha scritto: ven mag 14, 2021 8:11 pm Salve Jolly9, oltre ai suggerimenti dei colleghi dai un occhiata a questa recente sentenza del TAR della Puglia sezione di Lecce.

Saluti

Questa sentenza sembra già potersi dire confermata dal Consiglio di Stato, anche se trattasi di un caso in cui non c'è alcuna motivazione d'incompatibilità:

Pubblicato il 17/02/2021
N. 00768/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00438/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 438 del 2021, proposto dal Ministero della difesa e dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Pellegrini e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti con rito abbreviato e concernente trasferimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato dall’art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;

Nessuno comparso in camera di consiglio per le parti;


Considerato, sia pure alla presente delibazione cautelare, che appaiono da condividere le valutazioni effettuate dal primo giudice circa l’assenza, nell’impugnato trasferimento d’autorità, dei presupposti d’incompatibilità ambientale in esso affermati;

Ritenuto che le caratteristiche della vicenda suggeriscano di compensare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) respinge l'istanza cautelare (ricorso n. 438/2021).

Compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Gianpiero Paolo Cirillo
panorama
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da panorama »

Il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri può presentare domanda per essere trasferito ad altro Comando di Corpo se riunisce i requisiti minimi di permanenza di 4 anni previsti dal n. 397 R.G.A., fatto salvo quanto previsto dal n. 398 del R.G.A. e dalle eventuali deroghe stabilite dalla Circolare che disciplina la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda.
Jolly9
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

Messaggio da Jolly9 »

Grazie mauri64 e Panorama per le risposte che hanno rimosso ogni dubbio dalla mia mente. Se invece volessi fare la domanda fuori regione li varrebbero i 4 anni riferiti alla regione amministrativa e quindi facendo altri 2 anni presso l’attuale comando di corpo potrei andare in altra regione giusto? Grazie
panorama
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

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4 anni per uscire dalla Regione attuale e andare in un'altra, salvo alcune regole di obbligo all'atto di incorporazione secondo il Bando/concorso. Logicamente poi il tutto dipende dalle Note caratteristiche, sanzioni, punteggi e raccomandazioni.
panorama
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Re: Aiuto! Trasferimento in ambito legione

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Il CdS accoglie l'appello del Ministero della Difesa (CC. trasferito)


SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202104071

Pubblicato il 26/05/2021

N. 04071/2021 REG. PROV. COLL.
N. 05370/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2012, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, piazza Santi Apostoli, n. 66;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sezione -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020, svoltasi con modalità da remoto, e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato Salvatore Dettori;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, maresciallo dell’Arma dei carabinieri, ha proposto il ricorso di primo grado -OMISSIS- del -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, avverso la nota -OMISSIS- – 2 del 19 ottobre 2011, recante la determinazione del comandante della legione carabinieri -OMISSIS-, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dalla sede di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-.

1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la -OMISSIS-, sezione -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, reputando fondato il quarto motivo sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, e ha condannato l’amministrazione statale al pagamento, in favore della parte privata, delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 e accessori.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9/11 luglio -OMISSIS- e in data 14 luglio -OMISSIS-– il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo.

4. L’interessato si è costituito tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo specificamente i primi tre motivi del ricorso di primo grado, espressamente dichiarati assorbiti dal T.a.r..

5. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2020, l’appellato ha dichiarato di essere attualmente in servizio presso una sede di suo gradimento (-OMISSIS-), ma di conservare ancora interesse al riconoscimento dell’illegittimità del trasferimento d’autorità del 2011.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 novembre 2020.

7. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Il T.a.r. ha reputato che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale andasse necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 e, pertanto, ha annullato il provvedimento per violazione di tale norma.

Siffatto ricostruzione è erronea, anche alla luce dell’ampiamente prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto e a cui il Collegio ritiene di dover aderire.

In particolare, essendo il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale sussumibile, per consolidata giurisprudenza, nel genus degli ordini militari (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 11 marzo 2020, n. 1732, 28 luglio 2017, n. 3771, 4 luglio 2017, n. 3255), la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 non occorre, né è imprescindibile un confronto preventivo con l’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 13 maggio 2010, n. 2929; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 11 marzo 2020, n. 1732, 2 aprile 2019, n. 2167). Ed invero, l’ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; esso trova corrispondenza, dal lato passivo, nello status del militare, che è connotato da speciali doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza.

Diversamente opinando, si determinerebbe un’evidente lesione della figura dell’ordine, che costituisce presupposto imprescindibile di efficienza e funzionamento delle istituzioni militari e che è sottratto alla disciplina generale del procedimento amministrativo recata dalla legge n. 241/1990, trattandosi di un precetto imperativo tipico della disciplina militare (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 27 ottobre 2005, n. 6048).

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente sottolineato che «L’art. 1465 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, primo comma secondo periodo, consente che “...Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali”. In tale scia ricostruttiva si deve inquadrare la pregressa, consolidata ed univoca giurisprudenza della Sezione, per cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari -- ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale -- sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2013 n. 664)» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 settembre 2013, n. 4586; nel medesimo senso, cfr. altresì Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6337; Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 25 giugno 2010, n. 4102).

9. La rituale riproposizione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo, delle altre tre censure contenute ricorso di primo grado e dichiarate assorbite dal T.a.r., impone al Collegio il loro scrutinio.

9.1. Tramite la -OMISSIS- doglianza, l’interessato ha contestato la violazione dell’art. 238, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), per asserita mancata nel caso de quo dei presupposti del trasferimento per incompatibilità ambientale, non sussistendo, a suo avviso, siffatta incompatibilità, ritenuta esistente, invece, dall’amministrazione militare.

Questo motivo è infondato.

In proposito, va premesso che il citato art. 238, comma 1, prevede, tra l’altro, che «Il militare dell’Arma dei carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione».

Va inoltre precisato che le ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate e, in particolare dell’Arma dei carabinieri, impongono di considerare il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale alla stregua di una mera modalità di svolgimento del servizio sul territorio (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, decisioni 27 ottobre 2005, n. 6048, 22 ottobre 2001, n. 5538, e 7 ottobre 1992, n. 849). A fronte di un ordine militare di trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume una rilevanza di mero fatto (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 2 aprile 2019, n. 2167, e 11 marzo 2020, n. 1732).

La circostanza che nessuna condotta negativa sotto il profilo disciplinare possa essere addebitata all’odierno appellato non ha alcun rilievo, in quanto gli ordini militari di trasferimento per incompatibilità ambientale non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d’incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 17 gennaio 2018, n. 239, e 28 settembre 2016, n. 4023).

Ciò posto, si osserva che la circostanza che la situazione di incompatibilità debba essere accertata obiettivamente non impone che i fatti che hanno cagionato la situazione critica siano necessariamente veritieri, essendo, invece, indefettibile che tale situazione sussista in base a valutazioni oggettive e che ragionevolmente sia idonea a condizionare il servizio dell’interessato, recando nocumento sia all’attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sia, di conseguenza, al prestigio dell’Arma dei carabinieri.

Orbene, il Collegio considera che le circostanze dedotte dall’appellato e dirette a contrastare l’effettiva consistenza dei fatti determinanti lo strepitus fori nel Comune di -OMISSIS-, a prescindere dalla loro condivisibilità, non sono in grado in astratto di inficiare l’ordine di trasferimento, che si è fondato del tutto legittimamente sulla situazione di una criticità ambientale in sé, la quale appare almeno potenzialmente idonea a condizionare l’attività dell’interessato nonché a nuocere all’immagine dell’Arma dei carabinieri sul territorio e va considerata sufficientemente accertata in presenza di note ricognitive del competente personale militare, che godono di maggiore valenza probatoria rispetto alle contestazioni dell’interessato, le quali sono state dirette maggiormente contro i fatti materiali e la loro non riconducibilità a sue condotte rimproverabili che contro lo strepitus fori, genericamente negato.

9.2. Con la seconda contestazione, la parte privata ha lamentato l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e l’illogicità manifesta.

Tale doglianza è infondata, in quanto, salvo che non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue o illogiche ovvero vi sia il difetto dei presupposti fattuali del provvedimento, stante l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle forze armate e di polizia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).

Orbene, rilevato che nella fattispecie de qua non si rinviene alcuna manifesta illogicità (essendo l’ordine di trasferimento provvedimento logicamente congruente con il presupposto strepitus fori riscontrati dall’amministrazione) e nessun travisamento dei fatti (che, a seguito d’idonea istruttoria, sono stati sufficientemente percepiti, anche nelle loro ragionevoli implicazioni), la decisione dell’amministrazione militare non è in concreto sindacabile dal giudice amministrativo.

9.3. Attraverso la terza censura, l’appellato ha dedotto la violazione degli articoli 3 della legge n. 241/1990 e 97 della Costituzione sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il suddetto motivo è infondato, atteso che, come già sopra evidenziato, l’ordine militare di trasferimento non soggiace alle regole stabilite dalla legge n. 241/1990 e segnatamente «non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro» (Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 21 maggio 2010, n. 3227; nello stesso senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sezione IV, decisioni 27 ottobre 2005, n. 6048, e 13 maggio 2010, n. 2929, nonché Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 26 luglio 2012, n. 4260, 11 dicembre 2012, n. 6337, e 17 settembre 2013, n. 4586).

10. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

11. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5370 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellata, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Frigida Giulio Castriota Scanderbeg


IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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