La CdC Sezione 2^ d’Appello n. 679/2022 in Rif. alla CdC Toscana n. 93/2020 rigetta l’Appello proposto dall’INPS contro il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei VV.FF. con qualifica di capo squadra, in merito alla richiesta della P.P.O., perché secondo l’INPS andrebbe applicato l’art. 64 del medesimo d.P.R., n. 1092/1973 relativo alla categoria dei dipendenti civili dello Stato, e non l’art. 67 per il personale militare.
- Ad avviso dell’INPS appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel sussumere la fattispecie concreta nell’ambito applicativo del richiamato art. 67,
- L’INPS aveva richiamato l’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che, nel disporre l’abrogazione – tra l’altro – dell’istituto della pensione privilegiata.
Il Giudice di Appello ha precisato: Qui sotto alcuni brani
1) - Nel merito, l’appello dell’INPS è infondato e deve essere respinto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I app. n. 178/2011 e sentenze ivi richiamate) formatasi in relazione ad analoga controversia concernente il personale del Corpo forestale dello Stato ma applicabile anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attesa l’equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del DPR n. 1092 del 1973.
2) - Come previsto dal d.lgs. n. 139 del 2006, e ribadito dall’art. 2 del d.lgs. n. 217 del 2005 e dalle successive norme di riassetto del Corpo dei Vigili del fuoco (d.lgs. n. 97/2017 e d.lgs. n. 127 del 2018) spettano, inoltre, ai Vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della legge n. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in virtù del combinato disposto dell’art. 109, secondo comma, della legge n. 469 del 1961 e dell’art. 8, primo comma, della legge n. 1570 del 1941, ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 agli artt. 16 ed 82.
3) - In linea con l’istituzione di un Corpo unico a livello nazionale, l’art. 61 del DPR n. 1092 del 1973 ha previsto espressamente di applicare, al solo “personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi…le disposizioni del presente capo concernente gli ufficiali” e di applicare “Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco…le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari”.
4) - ………….. l’Istituto previdenziale non ha considerato l’espressa equiparazione al personale militare operata dall’art. 75 del medesimo DPR n. 1092 del 1973 (rubricato “Servizi antincendi e Corpo forestale”).
5) - L’art. 75 richiamato (ancora in vigore) statuisce che “le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all’art. 61”. Ebbene, l’art. 75 è inserito nel titolo IV – che disciplina il trattamento privilegiato, e l’art. 61 richiama determinate categorie del personale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, l’art. 75 del D.P.R. n. 1092/73, letto in correlazione con l’art. 61 della medesima norma, legittima l’applicazione delle norme sul trattamento pensionistico privilegiato dei militari ai Vigili del fuoco.
N.B.: La CdC Sezione 2^ d’Appello n. 680/2022 in Rif. alla CdC Toscana n. 94/2020 rigetta l’Appello proposto dall’INPS contro il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di capo squadra in merito alla richiesta della P.P.O. (identico problema).
Ai VV.FF spetta la PPO ai sensi dell’art. 67 DPR 1092/1973 come ai militari
Re: Ai VV.FF spetta la PPO ai sensi dell’art. 67 DPR 1092/1973 come ai militari
Gli avvocati dell'INPS hanno negato per anni esistenza e vigenza art. 61 DPR 1092/73 facendo anche grame figure nei tribunali..
Ora provano negando esistenza e vigenza art. 75 del medesimo DPR...
Occorre solo sperare, per tutti, che trovino sempre Giudici comprensibili e competenti
Ora provano negando esistenza e vigenza art. 75 del medesimo DPR...
Occorre solo sperare, per tutti, che trovino sempre Giudici comprensibili e competenti
Re: Ai VV.FF spetta la PPO ai sensi dell’art. 67 DPR 1092/1973 come ai militari
Cmq. queste 2 sentenze tagliano la testa all'INPS, infatti diversi hanno avuto ragione per quanto riguarda l'art. 54 essendo che i VV.FF. rientrano quali Militari (vds. le sentenze da me postate nell'apposito post in questa sezione) e che nulla ha a che fare con la vigenza di Gennaio 2022 (PolStato e PolPen).
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