Ai vigili del fuoco non spetterebbero i 6 scatti paga
Inviato: gio set 19, 2019 12:21 pm
Per le stesse ragioni, questa sentenza può essere indicativa anche per l'art.54.
Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO
Esito: SENTENZA
Numero: 321
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 04/07/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:321SGSEZ
Sent. n.321/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal consigliere Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n.75894 del registro di segreteria della Sezione, dal
sig. X. X., Omissis rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente
dagli avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo e con loro elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza Euclide n. 31, presso lo studio dell’avv. Fabio Mastrocola
per l’annullamento
-della nota prot. n. 59145 del 4.9.2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per le risorse
finanziarie, con cui è stata rigettata la domanda del 28.8.2017 del ricorrente, volta al
riconoscimento dei c.d. “sei scatti periodici” ex art. 4, d.lgs. n. 165/1997;
-della nota dell’INPS, priva di protocollo e data, allegata alla suddetta nota ministeriale;
-di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, ancorché non
conosciuto, comunque lesivo, ivi inclusa la Circolare INPS n. 6 del 16.1.2014; nonché
per l’accertamento
del diritto ai “sei scatti periodici” previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, in aggiunta alla
base pensionabile e, quindi, alla rideterminazione della pensione n. 17733840 a far data
dal 1.4.2016, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi
spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino
all’effettivo soddisfo.
Udito alla pubblica udienza in data odierna per il ricorrente l’Avv. Fabio Mastrocola in
sostituzione, che ha argomentato in ordine alla ratio del legislatore, riportandosi agli atti
introduttivi del giudizio, e per l’INPS l’avv. Andrea Botta, che ha insistito per la mancanza
di legittimazione passiva dell’Istituto e per l’infondatezza nel merito.
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. X., ex Vigile del fuoco e dipendente del Ministero dell’Interno, è cessato dal
servizio in data 31.3.2016, per il raggiungimento dei limiti di età ed è titolare di pensione
dal 1.4.2016, in pagamento presso l’INPS di Roma.
Ai fini della rideterminazione della propria pensione, con istanza del 28.8.2017, il
ricorrente ha richiesto al Ministero dell’Interno l’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n.
165/1997, secondo il quale «i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della
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legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio
1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404,
all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11
della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3».
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile – Direzione centrale per le risorse finanziarie, richiamando ed allegando una
nota dell’INPS (priva di protocollo e data), ha rigettato la domanda del sig. X., con nota
prot. n. 59145 del 4.9.2017.
Il ricorrente odierno ritiene che il Ministero sia incorso nella violazione del citato art. 4,
d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 97 della Costituzione, per eccesso di potere dell’azione
amministrativa. Ritiene che l’armonizzazione del regime previdenziale, prevista dalla
citata norma, abbia voluto comprendere anche la disciplina applicabile al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), unitamente al personale militare ed alle Forze di
polizia: vi farebbero riferimento sia le deleghe legislative in materia (articolo 2, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ma
anche il decreto legislativo sopra citato che, nel dare attuazione alle deleghe, ha previsto
una specifica maggiorazione della base pensionabile, ove fa espresso riferimento al
Corpo dei vigili del fuoco, segnatamente nel titolo e nell’art.1 denominato “Campo di
applicazione”.
Afferma, inoltre, che il codice dell’ordinamento militare non ha abrogato l’art. 4 in parola,
con ciò ritenendo che l’ambito di applicazione di tale norma non sia circoscritto
esclusivamente alle Forze Armate e alle Forze di polizia, ma si estenda anche ad altre
categorie, come quella dei Vigili del fuoco. Ciò premesso, quindi, parte ricorrente
eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, d.lgs. n. 165/1997 per violazione degli
artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, in quanto il personale del CNVVF ha continuato a
mantenere le funzioni di agente di pubblica sicurezza (atteso che l’art. 8, comma 1, L. n.
1570/1941 è ancora vigente), quelle di polizia giudiziaria (cfr. art. 6, comma 2, d.lgs. n.
139/2006), nonché ancora le mansioni equivalenti a quelle degli appartenenti all’ex
Corpo forestale dello Stato (cfr. art. 2, L. 6.2.2004 n. 36). In sostanza, secondo parte
ricorrente, il Corpo è oramai equiparato a tutti gli altri Corpi dello Stato e alle Forze di
polizia.
2. Si è costituito l’INPS con memoria del 5/6/2019 ed ha eccepito in primo luogo il
difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, in quanto la competenza a provvedere
sull’invocato beneficio, fa capo al Ministero dell’Interno, vertendo la questione di fatto
sull’inquadramento del personale in questione. Nel merito, ha chiesto il rigetto del
ricorso, in quanto nessuna equiparazione è stata voluta e stabilita, con la novella
normativa, tra il Corpo dei Vigili del fuoco e le forze militari e di polizia: l’art. 4 si limita ad
armonizzare l’istituto dell’aumento dei sei scatti fra altri destinatari. Inoltre, ritiene che la
questione di costituzionalità sia manifestamente infondata, in quanto non sussiste
alcuna disparità di trattamento, atteso che il personale del Corpo dei Vigili del fuoco non
è ricompreso nel personale delle Forze Armate, né in quelle di polizia.
3. Ritualmente chiamato in giudizio, il Ministero dell’Interno non risulta costituito.
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4. Nell’udienza odierna, la difesa del ricorrente ha depositato una circolare Inpdap del
2007 (nota operativa n.6/2007). L’INPS non si è opposto al deposito.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva,
formulata dall’INPS, in quanto in relazione al petitum ed alla causa petendi l’Istituto,
quale ente previdenziale competente, svolge la funzione di ordinatore secondario di
spesa, attesa la sua specifica competenza nel procedimento di liquidazione del
trattamento pensionistico. Le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa”
costituiscono una ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione
comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo. Questo Giudice,
dunque, ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile la decisione
all’Istituto previdenziale, competente a liquidare il trattamento pensionistico, e di
conseguenza un interesse dell’Istituto a controdedurre. In tal senso si sono pronunciate
altre Sezioni (Sez. Veneto 179/2018; sez. Toscana 2/2018, sez. Sardegna 40/2017).
Nel merito il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito espresse.
Il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall'accertamento richiesto dal
ricorrente in ordine alla spettanza, in quanto appartenente al CNVVF, del diritto al
beneficio previsto dall'art. 4 del , in base al quale, all’atto della cessazione dal servizio, è
applicata la maggiorazione della base pensionabile, consistente in sei aumenti periodici
di stipendio in aggiunta alla base pensionabile medesima.
Questo Giudice ritiene che il processo di armonizzazione dettato dall'articolo 4 volga a
ridisegnare il regime previdenziale per particolari settori, uniformando, ove il legislatore
abbia valutato possibile, categorie similari, nel senso di configurare discipline omogenee
per ambiti ritenuti comparabili. L’armonizzazione non comporta equiparazione tout court,
bensì un procedimento nel quale sono vagliate dal legislatore le categorie di personale e
nella propria discrezionalità il legislatore dispone analoghe norme per analoghe
situazioni. In tale ambito, ha ritenuto di configurare la maggiorazione della base
pensionabile in maniera uniforme per alcune categorie, che ha considerato equiparabili a
tali fini: Forze Armate, Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento militare o
civile. Non ha determinato invece di ricomprendere, nell’attuazione della delega, il Corpo
dei vigili del fuoco. La legge di delega stessa peraltro non imponeva l’equiparazione oggi
qui invocata.
Tale scelta normativa attuativa della delega non risulta priva di argomentazioni, ma in
linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 342/2000),
condivise da questo giudice. La Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia oltre alla Polizia di Stato
anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e fatte salve le rispettive
attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato. Ma non ha indicato anche i Vigili del Fuoco, escludendone
perciò l’equiparazione.
La ratio della norma è chiara anche nel suo tenore letterale, ove richiama specifici
riferimenti normativi riconducibili a precisi settori, e quindi l’armonizzazione non può
essere intesa quale equiparazione o sovrapposizione automatica, ai fini del beneficio
figurativo, di ogni categoria particolare, qualora non espressamente indicata, come nel
caso del Corpo dei Vigili del Fuoco.
In tale quadro motivazionale, non è invocabile la violazione del principio di imparzialità
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della pubblica amministrazione, e quindi appare manifestamente infondata la questione
di illegittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente. Pur in riferimento ad altra
pretesa nella specie retributiva, il Giudice delle leggi, nella citata ordinanza, ha
evidenziato la radicale differenza fra gli ordinamenti e le categorie di personale, anche
sotto il profilo strutturale e funzionale, oltre alle fondamentali diversità tra il trattamento
economico del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e quello della Polizia di Stato e
degli altri corpi di polizia, talché ha ritenuto ingiustificata la pretesa di estendere al Corpo
dei Vigili del Fuoco, in nome del principio di eguaglianza, una componente retributiva
prevista per le forze di polizia.
Il riferimento della difesa attorea alla specificità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
ai sensi dell’art. 19, l. n. 183/2010 non è certo contraddetta, ma da ciò non deriva
un’equiparazione non dichiarata e non voluta dal legislatore in riferimento ad un
beneficio previdenziale.
Il quadro ordinamentale non consente la rivendicata equiparazione. Per completezza,
questo giudice ritiene che il percorso motivazionale sia sorretto anche dall’analisi delle
norme vigenti di settore che non prevedono alcuna parificazione. Si richiama in
particolare il d.lgs.19 agosto 2016, n. 177 che ha trasferito al Copro VVF le competenze
del Corpo forestale CFS, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di
spegnimento con mezzi arerei, (la delega ha fatto salve le competenze del Corpo
forestale -CFS- in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento da
attribuire, in caso di assorbimento, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse. E ciò distinguendo esplicitamente l’eventuale assorbimento del
personale del CFS in altra Forza di polizia).
Ed ancora, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale Vigili del Fuoco ed il d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 recante
disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. 97/2017, che completa il riassetto
della disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della legge
124/2015 (conferma le funzioni di soccorso civile e prevenzione: il personale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge le proprie funzioni nell’ambito delle
attività di soccorso, prevenzione e vigilanza). Entrambe le normative non prevedono
alcuna equiparazione del Corpo VVF con le forze di Polizia e con le Forze Armate.
Inconferente appare infine il richiamo agli artt. 1863 e 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66 “Codice dell'ordinamento militare”, perché l’ambito di applicazione è definito
chiaramente dall’art.1838, nel libro settimo, che disciplina il trattamento previdenziale e
per le invalidità di servizio, riferito al personale militare, incluso quello appartenente alle
Forze di polizia a ordinamento militare, non ai Vigili del Fuoco.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.
La novità della questione davanti a questa Sezione, nonché le complessità interpretative
del quadro normativo di riferimento, giustificano la compensazione delle spese tra le
parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e
domanda Respinge il ricorso, in quanto infondato.
Spese compensate.
Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO
Esito: SENTENZA
Numero: 321
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 04/07/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:321SGSEZ
Sent. n.321/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal consigliere Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n.75894 del registro di segreteria della Sezione, dal
sig. X. X., Omissis rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente
dagli avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo e con loro elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza Euclide n. 31, presso lo studio dell’avv. Fabio Mastrocola
per l’annullamento
-della nota prot. n. 59145 del 4.9.2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per le risorse
finanziarie, con cui è stata rigettata la domanda del 28.8.2017 del ricorrente, volta al
riconoscimento dei c.d. “sei scatti periodici” ex art. 4, d.lgs. n. 165/1997;
-della nota dell’INPS, priva di protocollo e data, allegata alla suddetta nota ministeriale;
-di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, ancorché non
conosciuto, comunque lesivo, ivi inclusa la Circolare INPS n. 6 del 16.1.2014; nonché
per l’accertamento
del diritto ai “sei scatti periodici” previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, in aggiunta alla
base pensionabile e, quindi, alla rideterminazione della pensione n. 17733840 a far data
dal 1.4.2016, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi
spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino
all’effettivo soddisfo.
Udito alla pubblica udienza in data odierna per il ricorrente l’Avv. Fabio Mastrocola in
sostituzione, che ha argomentato in ordine alla ratio del legislatore, riportandosi agli atti
introduttivi del giudizio, e per l’INPS l’avv. Andrea Botta, che ha insistito per la mancanza
di legittimazione passiva dell’Istituto e per l’infondatezza nel merito.
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. X., ex Vigile del fuoco e dipendente del Ministero dell’Interno, è cessato dal
servizio in data 31.3.2016, per il raggiungimento dei limiti di età ed è titolare di pensione
dal 1.4.2016, in pagamento presso l’INPS di Roma.
Ai fini della rideterminazione della propria pensione, con istanza del 28.8.2017, il
ricorrente ha richiesto al Ministero dell’Interno l’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n.
165/1997, secondo il quale «i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della
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legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio
1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404,
all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11
della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3».
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile – Direzione centrale per le risorse finanziarie, richiamando ed allegando una
nota dell’INPS (priva di protocollo e data), ha rigettato la domanda del sig. X., con nota
prot. n. 59145 del 4.9.2017.
Il ricorrente odierno ritiene che il Ministero sia incorso nella violazione del citato art. 4,
d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 97 della Costituzione, per eccesso di potere dell’azione
amministrativa. Ritiene che l’armonizzazione del regime previdenziale, prevista dalla
citata norma, abbia voluto comprendere anche la disciplina applicabile al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), unitamente al personale militare ed alle Forze di
polizia: vi farebbero riferimento sia le deleghe legislative in materia (articolo 2, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ma
anche il decreto legislativo sopra citato che, nel dare attuazione alle deleghe, ha previsto
una specifica maggiorazione della base pensionabile, ove fa espresso riferimento al
Corpo dei vigili del fuoco, segnatamente nel titolo e nell’art.1 denominato “Campo di
applicazione”.
Afferma, inoltre, che il codice dell’ordinamento militare non ha abrogato l’art. 4 in parola,
con ciò ritenendo che l’ambito di applicazione di tale norma non sia circoscritto
esclusivamente alle Forze Armate e alle Forze di polizia, ma si estenda anche ad altre
categorie, come quella dei Vigili del fuoco. Ciò premesso, quindi, parte ricorrente
eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, d.lgs. n. 165/1997 per violazione degli
artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, in quanto il personale del CNVVF ha continuato a
mantenere le funzioni di agente di pubblica sicurezza (atteso che l’art. 8, comma 1, L. n.
1570/1941 è ancora vigente), quelle di polizia giudiziaria (cfr. art. 6, comma 2, d.lgs. n.
139/2006), nonché ancora le mansioni equivalenti a quelle degli appartenenti all’ex
Corpo forestale dello Stato (cfr. art. 2, L. 6.2.2004 n. 36). In sostanza, secondo parte
ricorrente, il Corpo è oramai equiparato a tutti gli altri Corpi dello Stato e alle Forze di
polizia.
2. Si è costituito l’INPS con memoria del 5/6/2019 ed ha eccepito in primo luogo il
difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, in quanto la competenza a provvedere
sull’invocato beneficio, fa capo al Ministero dell’Interno, vertendo la questione di fatto
sull’inquadramento del personale in questione. Nel merito, ha chiesto il rigetto del
ricorso, in quanto nessuna equiparazione è stata voluta e stabilita, con la novella
normativa, tra il Corpo dei Vigili del fuoco e le forze militari e di polizia: l’art. 4 si limita ad
armonizzare l’istituto dell’aumento dei sei scatti fra altri destinatari. Inoltre, ritiene che la
questione di costituzionalità sia manifestamente infondata, in quanto non sussiste
alcuna disparità di trattamento, atteso che il personale del Corpo dei Vigili del fuoco non
è ricompreso nel personale delle Forze Armate, né in quelle di polizia.
3. Ritualmente chiamato in giudizio, il Ministero dell’Interno non risulta costituito.
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4. Nell’udienza odierna, la difesa del ricorrente ha depositato una circolare Inpdap del
2007 (nota operativa n.6/2007). L’INPS non si è opposto al deposito.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva,
formulata dall’INPS, in quanto in relazione al petitum ed alla causa petendi l’Istituto,
quale ente previdenziale competente, svolge la funzione di ordinatore secondario di
spesa, attesa la sua specifica competenza nel procedimento di liquidazione del
trattamento pensionistico. Le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa”
costituiscono una ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione
comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo. Questo Giudice,
dunque, ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile la decisione
all’Istituto previdenziale, competente a liquidare il trattamento pensionistico, e di
conseguenza un interesse dell’Istituto a controdedurre. In tal senso si sono pronunciate
altre Sezioni (Sez. Veneto 179/2018; sez. Toscana 2/2018, sez. Sardegna 40/2017).
Nel merito il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito espresse.
Il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall'accertamento richiesto dal
ricorrente in ordine alla spettanza, in quanto appartenente al CNVVF, del diritto al
beneficio previsto dall'art. 4 del , in base al quale, all’atto della cessazione dal servizio, è
applicata la maggiorazione della base pensionabile, consistente in sei aumenti periodici
di stipendio in aggiunta alla base pensionabile medesima.
Questo Giudice ritiene che il processo di armonizzazione dettato dall'articolo 4 volga a
ridisegnare il regime previdenziale per particolari settori, uniformando, ove il legislatore
abbia valutato possibile, categorie similari, nel senso di configurare discipline omogenee
per ambiti ritenuti comparabili. L’armonizzazione non comporta equiparazione tout court,
bensì un procedimento nel quale sono vagliate dal legislatore le categorie di personale e
nella propria discrezionalità il legislatore dispone analoghe norme per analoghe
situazioni. In tale ambito, ha ritenuto di configurare la maggiorazione della base
pensionabile in maniera uniforme per alcune categorie, che ha considerato equiparabili a
tali fini: Forze Armate, Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento militare o
civile. Non ha determinato invece di ricomprendere, nell’attuazione della delega, il Corpo
dei vigili del fuoco. La legge di delega stessa peraltro non imponeva l’equiparazione oggi
qui invocata.
Tale scelta normativa attuativa della delega non risulta priva di argomentazioni, ma in
linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 342/2000),
condivise da questo giudice. La Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia oltre alla Polizia di Stato
anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e fatte salve le rispettive
attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato. Ma non ha indicato anche i Vigili del Fuoco, escludendone
perciò l’equiparazione.
La ratio della norma è chiara anche nel suo tenore letterale, ove richiama specifici
riferimenti normativi riconducibili a precisi settori, e quindi l’armonizzazione non può
essere intesa quale equiparazione o sovrapposizione automatica, ai fini del beneficio
figurativo, di ogni categoria particolare, qualora non espressamente indicata, come nel
caso del Corpo dei Vigili del Fuoco.
In tale quadro motivazionale, non è invocabile la violazione del principio di imparzialità
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della pubblica amministrazione, e quindi appare manifestamente infondata la questione
di illegittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente. Pur in riferimento ad altra
pretesa nella specie retributiva, il Giudice delle leggi, nella citata ordinanza, ha
evidenziato la radicale differenza fra gli ordinamenti e le categorie di personale, anche
sotto il profilo strutturale e funzionale, oltre alle fondamentali diversità tra il trattamento
economico del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e quello della Polizia di Stato e
degli altri corpi di polizia, talché ha ritenuto ingiustificata la pretesa di estendere al Corpo
dei Vigili del Fuoco, in nome del principio di eguaglianza, una componente retributiva
prevista per le forze di polizia.
Il riferimento della difesa attorea alla specificità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
ai sensi dell’art. 19, l. n. 183/2010 non è certo contraddetta, ma da ciò non deriva
un’equiparazione non dichiarata e non voluta dal legislatore in riferimento ad un
beneficio previdenziale.
Il quadro ordinamentale non consente la rivendicata equiparazione. Per completezza,
questo giudice ritiene che il percorso motivazionale sia sorretto anche dall’analisi delle
norme vigenti di settore che non prevedono alcuna parificazione. Si richiama in
particolare il d.lgs.19 agosto 2016, n. 177 che ha trasferito al Copro VVF le competenze
del Corpo forestale CFS, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di
spegnimento con mezzi arerei, (la delega ha fatto salve le competenze del Corpo
forestale -CFS- in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento da
attribuire, in caso di assorbimento, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse. E ciò distinguendo esplicitamente l’eventuale assorbimento del
personale del CFS in altra Forza di polizia).
Ed ancora, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale Vigili del Fuoco ed il d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 recante
disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. 97/2017, che completa il riassetto
della disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della legge
124/2015 (conferma le funzioni di soccorso civile e prevenzione: il personale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge le proprie funzioni nell’ambito delle
attività di soccorso, prevenzione e vigilanza). Entrambe le normative non prevedono
alcuna equiparazione del Corpo VVF con le forze di Polizia e con le Forze Armate.
Inconferente appare infine il richiamo agli artt. 1863 e 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.
66 “Codice dell'ordinamento militare”, perché l’ambito di applicazione è definito
chiaramente dall’art.1838, nel libro settimo, che disciplina il trattamento previdenziale e
per le invalidità di servizio, riferito al personale militare, incluso quello appartenente alle
Forze di polizia a ordinamento militare, non ai Vigili del Fuoco.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.
La novità della questione davanti a questa Sezione, nonché le complessità interpretative
del quadro normativo di riferimento, giustificano la compensazione delle spese tra le
parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e
domanda Respinge il ricorso, in quanto infondato.
Spese compensate.