Buongiorno avvocato Carta, Ho ricevuto una telefonata da un ufficio recupero (senza dire quale ufficio) crediti, quale interlocutrice, con voce e accento straniero, presumo dell'est Europa, riferiva che non avevo provveduto al pagamento di una fattura di euro 100,00 circa, rilasciata dalla sede Eni per la fornitura energia elettrica del 18 luglio 2017. Premetto che in quel periodo ero con con Eni, per poi successivamente cambiare con altra compagnia più favorevole. Dopo anni non mi ritrovo più la fattura pagata o non pagata, normalmente ho sempre pagato tutto, inoltre non rammento di aver ricevuto nessuna contestazione dall'ufficio Eni, in merito alla fattura non pagata. Riferivo di spedirmi tutto con corrispondenza raccomandata, rispondeva che non possono farlo, ma solo tramite posta elettronica solo con la classica mail. A quel punto riferivo che solo la raccomandata faceva fede. Si riservava ma riconfermava quanto prima detto. Per concludere avvocato, la prescrizione avviene dopo due anni come dall'applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205/17) oppure sono cinque anni? Aspetto ancora il loro contatto, per procedere con eventuale contestazione o pagarla. Grazie per la sua attenzione e rimango a disposizione per ricevere ulteriori consigli.
Cordialmente la saluto, Ringraziandola per il tempo che ci dona in questo sito.
agenzia recupero crediti
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: agenzia recupero crediti
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buongiorno, da quanto mi risulta, Le confermo che l’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”.
Quanto alla decorrenza delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017, l’articolo 1, comma 10, stabilisce che le stesse trovino applicazione alle fatture la cui scadenza:
per il settore elettrico, è successiva alla data del 1 marzo 2018;
per il settore del gas, è successiva al 1 gennaio 2019;
per il settore idrico, è successiva al 1 gennaio 2020.
In merito al termine prescrizionale, in particolare, si precisa che lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento oppure dal giorno in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori ed emettere il conguaglio e, quindi, non dalla data in cui viene emessa la fattura di conguaglio.
Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità prevista dalla legge, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.
Faccio, infine, presente che , in caso di controversia col proprio operatore, i clienti finali di energia elettrica e gas devono utilizzare lo strumento della conciliazione, che è diventata condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Conclusivamente, ignorerei le eventuali comunicazioni verbali o via email ordinaria dell'agenzia di recupero dei crediti.
Se e quando dovesse ricevere, invece, una raccomandata o una pec (cosa che dubito), potrà allora valutare la questione.
Cordialità
GC
Quanto alla decorrenza delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017, l’articolo 1, comma 10, stabilisce che le stesse trovino applicazione alle fatture la cui scadenza:
per il settore elettrico, è successiva alla data del 1 marzo 2018;
per il settore del gas, è successiva al 1 gennaio 2019;
per il settore idrico, è successiva al 1 gennaio 2020.
In merito al termine prescrizionale, in particolare, si precisa che lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento oppure dal giorno in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori ed emettere il conguaglio e, quindi, non dalla data in cui viene emessa la fattura di conguaglio.
Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità prevista dalla legge, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.
Faccio, infine, presente che , in caso di controversia col proprio operatore, i clienti finali di energia elettrica e gas devono utilizzare lo strumento della conciliazione, che è diventata condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Conclusivamente, ignorerei le eventuali comunicazioni verbali o via email ordinaria dell'agenzia di recupero dei crediti.
Se e quando dovesse ricevere, invece, una raccomandata o una pec (cosa che dubito), potrà allora valutare la questione.
Cordialità
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