adeguamento canone alloggio

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Primo
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adeguamento canone alloggio

Messaggio da Primo »

Gentile Avvocato,
credo nel 1997 unitamente ad un nutrito numero di colleghi abbiamo presentato ricorso avverso delle somme arretrate di adeguamento del canone per l'alloggio demaniale.
In merito a tale ricorso, senza aver mai ricevuto notizie prima, ricevo questa lettera raccomandata:

OGGETTO: Ricorso al TAR del Lazio proposto da ................ e altri c/ Ministero Difesa - Sentenza n. ......... Camera di Consiglio del 31.01.2007 - Recupero somme adeguamento canone alloggio demaniale.

A: SOTTOSCRITTO

e,p. c. :

(OMESSI)
_______
1. Con sentenza in oggetto, il TAR del Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso proposto dalla S.V. per difetto di giurisdizionale del Tribunale adito, consentendo quindi all'A.M. il recupero delle somme eventualmente non trattenute per l'adeguamento del canone relativamente al periodo interessato dall'atto impugnato (01.01.95 - 18.04.96).
2. Per quanto precede, la S,V., è posta in mora, a titolo cautelare ai fini interruttivi della prescrizione, per il pagamento delle somme a tale titolo eventualmente ancora dovute.
3. Facendo riserva di comunicare dette somme non appena quantificate, si precisa che le stesse verranno aumentate degli interessi di legge a far data dalla richiesta degli adeguamenti dei canoni come disposto dall'art. 43 della legge 727/94.

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Potrebbe gentilmente indicarmi se è corretta una prassi simile e se per i ricorrenti esiste qualche ulteriore possibilità per opporsi al pagamento.

Cordiali Saluti.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

E' impossibile rispondere alla sua domanda senza prima esaminare il ricorso e la relativa sentenza.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Primo
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Primo »

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

mi spiace, ma, a meno di non tirare ad indovinare, avrei bisogno di capire di che si parla, er poi risponderle.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Primo
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Primo »

Gentile Avvocato, non voleva essere una risposta polemica, mi rendo conto di non aver fornito elementi sufficienti per poter dare un parere, ma purtroppo non sono in possesso dei citati documenti; cercherò comunque in breve di spiegare la situazione (per quanto ricordo essendo trascorsi circa 14 anni).
Nel 1996 ci è stato comunicato che con decreto ministeriale 24 novembre 1995, era stato sancito l'adeguamento dei canoni degli alloggi AST a decorrere dal 01.01.1995 ( con un aumento di circa 300 mila lire mensili), pertanto oltre all’adeguamento del canone ci furono richiesti gli arretrati in argomento; ci sembrò ingiusto pagare arretrati (è come chiedere, dopo un anno e mezzo, ad un inquilino gli arretrati per un canone diverso da quello pattuito nel contratto). Pertanto, affidammo l’incarico ad un legale di adire giustizia al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio accettò il ricorso è dispose la sospensiva del provvedimento di recupero degli arretrati da parte dell’A.M.. Tutto è rimasto in questi termini finché non mi è arrivata la comunicazione che le ho trascritto.
Ora io mi chiedo è possibile che dopo 12 anni e dopo aver concesso la sospensiva, il TAR si rende conto del “difetto di giurisdizionale del Tribunale adito” e per questo noi, non solo dobbiamo corrispondere gli arretrati ma anche gli interessi di legge, per un periodo di 14 anni?.

Cordiali Saluti.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

La ringrazio. Posta in questi termini, la questione risulta comunque più chiara.

Le dico allora che l'azione dell'Amministrazione che lei descrive appare corretta, per le seguenti schematiche ragioni:

- il Giudice amministrativo può pronunciarsi sull'istanza cautelare, salvo poi, successivamente, declinare la propria giurisdizione;
- pur non conoscendo i termini del ricorso, la pronuncia mi pare corretta in relazione alla causa petendi, ma è comunque impugnabile al Consiglio di Stato (mi permetto di consigliarLe di chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del giudizio);
- in pendenza del giudizio, il diritto conteso non si prescrive, onde è legittima la pretesa della parte vincitrice (l'Amministrazione) di esercitarne il contenuto, pur a distanza di tempo;
- Lei può riassumere il giudizio davanti al giudice (ordinario) dichiarato competente ed insistere nella sua pretesa.

Nella speranza di esserle stato utile, la saluto cordialmente,
.

Avv. Giorgio Carta
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Re: adeguamento canone alloggio

Messaggio da Primo »

Grazie per la risposta.

Cordiali saluti.
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