Gentile Avvocato,
credo nel 1997 unitamente ad un nutrito numero di colleghi abbiamo presentato ricorso avverso delle somme arretrate di adeguamento del canone per l'alloggio demaniale.
In merito a tale ricorso, senza aver mai ricevuto notizie prima, ricevo questa lettera raccomandata:
OGGETTO: Ricorso al TAR del Lazio proposto da ................ e altri c/ Ministero Difesa - Sentenza n. ......... Camera di Consiglio del 31.01.2007 - Recupero somme adeguamento canone alloggio demaniale.
A: SOTTOSCRITTO
e,p. c. :
(OMESSI)
_______
1. Con sentenza in oggetto, il TAR del Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso proposto dalla S.V. per difetto di giurisdizionale del Tribunale adito, consentendo quindi all'A.M. il recupero delle somme eventualmente non trattenute per l'adeguamento del canone relativamente al periodo interessato dall'atto impugnato (01.01.95 - 18.04.96).
2. Per quanto precede, la S,V., è posta in mora, a titolo cautelare ai fini interruttivi della prescrizione, per il pagamento delle somme a tale titolo eventualmente ancora dovute.
3. Facendo riserva di comunicare dette somme non appena quantificate, si precisa che le stesse verranno aumentate degli interessi di legge a far data dalla richiesta degli adeguamenti dei canoni come disposto dall'art. 43 della legge 727/94.
=======================================================================
Potrebbe gentilmente indicarmi se è corretta una prassi simile e se per i ricorrenti esiste qualche ulteriore possibilità per opporsi al pagamento.
Cordiali Saluti.
adeguamento canone alloggio
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: adeguamento canone alloggio
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
E' impossibile rispondere alla sua domanda senza prima esaminare il ricorso e la relativa sentenza.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: adeguamento canone alloggio
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
mi spiace, ma, a meno di non tirare ad indovinare, avrei bisogno di capire di che si parla, er poi risponderle.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: adeguamento canone alloggio
Gentile Avvocato, non voleva essere una risposta polemica, mi rendo conto di non aver fornito elementi sufficienti per poter dare un parere, ma purtroppo non sono in possesso dei citati documenti; cercherò comunque in breve di spiegare la situazione (per quanto ricordo essendo trascorsi circa 14 anni).
Nel 1996 ci è stato comunicato che con decreto ministeriale 24 novembre 1995, era stato sancito l'adeguamento dei canoni degli alloggi AST a decorrere dal 01.01.1995 ( con un aumento di circa 300 mila lire mensili), pertanto oltre all’adeguamento del canone ci furono richiesti gli arretrati in argomento; ci sembrò ingiusto pagare arretrati (è come chiedere, dopo un anno e mezzo, ad un inquilino gli arretrati per un canone diverso da quello pattuito nel contratto). Pertanto, affidammo l’incarico ad un legale di adire giustizia al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio accettò il ricorso è dispose la sospensiva del provvedimento di recupero degli arretrati da parte dell’A.M.. Tutto è rimasto in questi termini finché non mi è arrivata la comunicazione che le ho trascritto.
Ora io mi chiedo è possibile che dopo 12 anni e dopo aver concesso la sospensiva, il TAR si rende conto del “difetto di giurisdizionale del Tribunale adito” e per questo noi, non solo dobbiamo corrispondere gli arretrati ma anche gli interessi di legge, per un periodo di 14 anni?.
Cordiali Saluti.
Nel 1996 ci è stato comunicato che con decreto ministeriale 24 novembre 1995, era stato sancito l'adeguamento dei canoni degli alloggi AST a decorrere dal 01.01.1995 ( con un aumento di circa 300 mila lire mensili), pertanto oltre all’adeguamento del canone ci furono richiesti gli arretrati in argomento; ci sembrò ingiusto pagare arretrati (è come chiedere, dopo un anno e mezzo, ad un inquilino gli arretrati per un canone diverso da quello pattuito nel contratto). Pertanto, affidammo l’incarico ad un legale di adire giustizia al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio accettò il ricorso è dispose la sospensiva del provvedimento di recupero degli arretrati da parte dell’A.M.. Tutto è rimasto in questi termini finché non mi è arrivata la comunicazione che le ho trascritto.
Ora io mi chiedo è possibile che dopo 12 anni e dopo aver concesso la sospensiva, il TAR si rende conto del “difetto di giurisdizionale del Tribunale adito” e per questo noi, non solo dobbiamo corrispondere gli arretrati ma anche gli interessi di legge, per un periodo di 14 anni?.
Cordiali Saluti.
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: adeguamento canone alloggio
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
La ringrazio. Posta in questi termini, la questione risulta comunque più chiara.
Le dico allora che l'azione dell'Amministrazione che lei descrive appare corretta, per le seguenti schematiche ragioni:
- il Giudice amministrativo può pronunciarsi sull'istanza cautelare, salvo poi, successivamente, declinare la propria giurisdizione;
- pur non conoscendo i termini del ricorso, la pronuncia mi pare corretta in relazione alla causa petendi, ma è comunque impugnabile al Consiglio di Stato (mi permetto di consigliarLe di chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del giudizio);
- in pendenza del giudizio, il diritto conteso non si prescrive, onde è legittima la pretesa della parte vincitrice (l'Amministrazione) di esercitarne il contenuto, pur a distanza di tempo;
- Lei può riassumere il giudizio davanti al giudice (ordinario) dichiarato competente ed insistere nella sua pretesa.
Nella speranza di esserle stato utile, la saluto cordialmente,
.
Avv. Giorgio Carta
Le dico allora che l'azione dell'Amministrazione che lei descrive appare corretta, per le seguenti schematiche ragioni:
- il Giudice amministrativo può pronunciarsi sull'istanza cautelare, salvo poi, successivamente, declinare la propria giurisdizione;
- pur non conoscendo i termini del ricorso, la pronuncia mi pare corretta in relazione alla causa petendi, ma è comunque impugnabile al Consiglio di Stato (mi permetto di consigliarLe di chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del giudizio);
- in pendenza del giudizio, il diritto conteso non si prescrive, onde è legittima la pretesa della parte vincitrice (l'Amministrazione) di esercitarne il contenuto, pur a distanza di tempo;
- Lei può riassumere il giudizio davanti al giudice (ordinario) dichiarato competente ed insistere nella sua pretesa.
Nella speranza di esserle stato utile, la saluto cordialmente,
.
Avv. Giorgio Carta
Rispondi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “L'Avv. Giorgio Carta risponde”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE