Accredito pensione

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ottovolante
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Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

Ieri 16 aprile mi hanno accreditato la pensione euro 2.068,09, ricapitalando; :mrgreen: :mrgreen:
Ultimo giorno di servizio 31.03.2013
primo giorno di pensione 01.04.2013
primo prospetto P.A.L euro 30.136,69
aggiunta " quota" 548,89 per l'anno 2012 e i tre mesi del 2013
quindi ultimo prospetto P.A.L 30.377,94 :wink: :wink: :D :D
ritenuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 165/97 di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età.
e io che pensavo di dover aspettare dei mesi,bene, meglio cosi!!!!! :D :D :D :D


gino59
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Re: Accredito pensione

Messaggio da gino59 »

ottovolante ha scritto:Ieri 16 aprile mi hanno accreditato la pensione euro 2.068,09, ricapitalando; :mrgreen: :mrgreen:
Ultimo giorno di servizio 31.03.2013
primo giorno di pensione 01.04.2013
primo prospetto P.A.L euro 30.136,69
aggiunta " quota" 548,89 per l'anno 2012 e i tre mesi del 2013
quindi ultimo prospetto P.A.L 30.377,94 :wink: :wink: :D :D
ritenuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 165/97 di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età.
e io che pensavo di dover aspettare dei mesi,bene, meglio cosi!!!!! :D :D :D :D

:arrow: P.S. :arrow: Per chi ha la testa sulle spalle.. :arrow: quasi tutto fila liscio.-

:arrow: :wink: :P :arrow: Ammuccamuuuuuuuuuuuuuuuu :arrow: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ottovolante
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Re: Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

Grazie Gino59........ :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
enzo cimino
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Re: Accredito pensione

Messaggio da enzo cimino »

Innanzitutto auguroni e buona pensione, invece per il tfr dopo quanto tempo??
ottovolante
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Re: Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

enzo cimino ha scritto:Innanzitutto auguroni e buona pensione, invece per il tfr dopo quanto tempo??
E' una bella domanda in base alla circolare di cui;

http://www.inps.it/bussola/visualizzado ... Fcircolare" onclick="window.open(this.href);return false; numero 37 del 14-03-2012.ht


Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione



In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.



Termine di sei mesi



La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età;

- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.



Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.





Termine di 24 mesi



La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;

- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.



Deroghe



Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.



Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:



1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.



In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).


dai riferimenti della circolare prima parla dei sei mesi,per (come evidenziato)
Però è anche vero che se si matura l'anzianità lavorativa (40 anni) ma non l'età massima del propio ordinamento ,va per logica che uno và in quiescienza a domanda ai sensi degli art. 124 e 125 del DPR nr 3
del 10.1.1957, per cui sarebbero 24 i mesi per il TFR.
Comunque sia basta che me lo diano,,,,,con sti chiari di luna.........
Comunque il gelato per gustarlo bisogna mangiarlo piano, piano, quindi per il momento sono già contento, per il resto ci armiamo di pazienza.
Saluti.
ottovolante
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Re: Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

http://www.inps.it/bussola/visualizzado ... 3-2013.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

saluti
enzo cimino
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Re: Accredito pensione

Messaggio da enzo cimino »

ottovolante ha scritto:
enzo cimino ha scritto:Innanzitutto auguroni e buona pensione, invece per il tfr dopo quanto tempo??
E' una bella domanda in base alla circolare di cui;

http://www.inps.it/bussola/visualizzado ... Fcircolare" onclick="window.open(this.href);return false; numero 37 del 14-03-2012.ht


Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione



In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.



Termine di sei mesi



La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età;

- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.



Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.





Termine di 24 mesi



La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;

- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.



Deroghe



Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.



Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:



1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.



In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).


dai riferimenti della circolare prima parla dei sei mesi,per (come evidenziato)
Però è anche vero che se si matura l'anzianità lavorativa (40 anni) ma non l'età massima del propio ordinamento ,va per logica che uno và in quiescienza a domanda ai sensi degli art. 124 e 125 del DPR nr 3
del 10.1.1957, per cui sarebbero 24 i mesi per il TFR.
Comunque sia basta che me lo diano,,,,,con sti chiari di luna.........
Comunque il gelato per gustarlo bisogna mangiarlo piano, piano, quindi per il momento sono già contento, per il resto ci armiamo di pazienza.
Saluti.





Scusa ottovolante, ma l'inpdap cosa ti ha detto on merito...in abbraccio
ottovolante
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Re: Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

Veramente all'inpdap c'ero andato prima di presentare la domanda per la pensione e prima di scoprire questo forum, e all'epoca l'impiegato che mi aveva accolto non mi aveva entusiasmato molto,tanto e vero che mi ero portato anche presso un patronato, o perchè era li da poco o c'aveva altri cxxxi per la testa,quindi non ci sono mai più andato,e i miei riferimenti sono state le persone che erano presso l'ufficio pensioni (un civile e un Isp. C.)dove hanno fatto tutto loro e io ho solo firmato e confermato il mio conto per l'accredito,e nel contempo hanno risposto a quasi tutti i miei dubbi, tanto e vero che già loro mi avevano confermato che avrei ricevuto la pensione in breve tempo e per quanto riguardava la liquidazione mi confermavano che la mia attesa era di 24 mesi per la liquidazione e quindi di mettermi l'anima in pace.
Poi dato che questa è l'itaglia e di sicuro non vi è nulla, se la liquidazione me la danno prima ,meglio ancora. :mrgreen:
l'importante è stare sereni se mi tocca prima la prendo prima, se no dopo 24+ 3 mesi.
Certo che poi al 27° mese incomincerò a ruggire. :twisted: :mrgreen:
Comunque un collega anche lui dall'inizio dell'anno in pensione che si era portato presso l'inpdap per chiedere sui tempi della liquidazione, gli ipiegati inpdap gli confermavano i 24+3 mesi.
Comunque per il momento mi prendo la mia pensione e poi......attendiamo fiduciosi........... :wink:
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Giuseppe58x
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Re: Accredito pensione

Messaggio da Giuseppe58x »

ottovolante ha scritto:Ieri 16 aprile mi hanno accreditato la pensione euro 2.068,09, ricapitalando; :mrgreen: :mrgreen:
Ultimo giorno di servizio 31.03.2013
primo giorno di pensione 01.04.2013
primo prospetto P.A.L euro 30.136,69
aggiunta " quota" 548,89 per l'anno 2012 e i tre mesi del 2013
quindi ultimo prospetto P.A.L 30.377,94 :wink: :wink: :D :D
ritenuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 165/97 di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età.
e io che pensavo di dover aspettare dei mesi,bene, meglio cosi!!!!! :D :D :D :D
Cmpl per la merita pensione :D :) :lol:
Volevo chiederti :per chi viene posto in quiescenza ad esempio il 4 Maggio,la pensione la prenderà il 16
Maggio oppure il 16 Giugno?Scusami giusto una curiosità
Giuseppe
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Re: Accredito pensione

Messaggio da ottovolante »

Giuseppe58x ha scritto:
ottovolante ha scritto:Ieri 16 aprile mi hanno accreditato la pensione euro 2.068,09, ricapitalando; :mrgreen: :mrgreen:
Ultimo giorno di servizio 31.03.2013
primo giorno di pensione 01.04.2013
primo prospetto P.A.L euro 30.136,69
aggiunta " quota" 548,89 per l'anno 2012 e i tre mesi del 2013
quindi ultimo prospetto P.A.L 30.377,94 :wink: :wink: :D :D
ritenuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 165/97 di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età.
e io che pensavo di dover aspettare dei mesi,bene, meglio cosi!!!!! :D :D :D :D
Cmpl per la merita pensione :D :) :lol:
Volevo chiederti :per chi viene posto in quiescenza ad esempio il 4 Maggio,la pensione la prenderà il 16
Maggio oppure il 16 Giugno?Scusami giusto una curiosità
Giuseppe
Si penso che la data per tutti gli EX dipendenti (almeno per quelli che ho contattato io)delle forze dell'ordine e dell'esercito la data per tutti è il 16 di ogni mese a prescindere a quando si è posti in quiescenza,comunque sentiamo tutti gli altri pensionati che sono sul forum. :roll:
Se poi la domanda è se uno viene posto in quiescenza quando il mese è già iniziato,bè non vorrei dare dati sbagliati,ma in tutta sincerità non lo sò :oops:
Saluti
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Re: Accredito pensione

Messaggio da gino59 »

ottovolante ha scritto:
Giuseppe58x ha scritto:
ottovolante ha scritto:Ieri 16 aprile mi hanno accreditato la pensione euro 2.068,09, ricapitalando; :mrgreen: :mrgreen:
Ultimo giorno di servizio 31.03.2013
primo giorno di pensione 01.04.2013
primo prospetto P.A.L euro 30.136,69
aggiunta " quota" 548,89 per l'anno 2012 e i tre mesi del 2013
quindi ultimo prospetto P.A.L 30.377,94 :wink: :wink: :D :D
ritenuta ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 165/97 di euro 10,36 sino al compimento del 60 anno di età.
e io che pensavo di dover aspettare dei mesi,bene, meglio cosi!!!!! :D :D :D :D
Cmpl per la merita pensione :D :) :lol:
Volevo chiederti :per chi viene posto in quiescenza ad esempio il 4 Maggio,la pensione la prenderà il 16
Maggio oppure il 16 Giugno?Scusami giusto una curiosità
Giuseppe
Si penso che la data per tutti gli EX dipendenti (almeno per quelli che ho contattato io)delle forze dell'ordine e dell'esercito la data per tutti è il 16 di ogni mese a prescindere a quando si è posti in quiescenza,comunque sentiamo tutti gli altri pensionati che sono sul forum. :roll:
Se poi la domanda è se uno viene posto in quiescenza quando il mese è già iniziato,bè non vorrei dare dati sbagliati,ma in tutta sincerità non lo sò :oops:
Saluti



:arrow: ogni 16 di ogni mese, ma se questi, capita di domenica verra' accreditata il 14, inoltre se il 16
:arrow: capita di sabato, verra' accreditata il 15 .....Ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
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Re: Accredito pensione

Messaggio da enzo cimino »

Un collega mio carissimo amico è andato in pensione il 04.10.2012, è la pensione la hanno accreditato il 16.11.2012, l'inpdap gli aveva riferito che se fosse andato dal 01.10. La stessa gli veniva accreditata dal 16.10. Questo è accaduto a Roma. Poi scusa gino59, tu che sei un veterano del forum, il Tfr quando lo dovrebbero corrispondere??? Un saluto a tutti.....
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Re: Accredito pensione

Messaggio da gino59 »

enzo cimino ha scritto:Un collega mio carissimo amico è andato in pensione il 04.10.2012, è la pensione la hanno accreditato il 16.11.2012, l'inpdap gli aveva riferito che se fosse andato dal 01.10. La stessa gli veniva accreditata dal 16.10. Questo è accaduto a Roma. Poi scusa gino59, tu che sei un veterano del forum, il Tfr quando lo dovrebbero corrispondere??? Un saluto a tutti.....




:arrow: 16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).



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Re: Accredito pensione

Messaggio da enzo cimino »

gino59 ha scritto:
enzo cimino ha scritto:Un collega mio carissimo amico è andato in pensione il 04.10.2012, è la pensione la hanno accreditato il 16.11.2012, l'inpdap gli aveva riferito che se fosse andato dal 01.10. La stessa gli veniva accreditata dal 16.10. Questo è accaduto a Roma. Poi scusa gino59, tu che sei un veterano del forum, il Tfr quando lo dovrebbero corrispondere??? Un saluto a tutti.....




:arrow: 16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).



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Perdonami Gino 59, allora io avendo raggiunto. l'80% il 31.12.2011, è avendo compiuto i 53 anni ad aprile 2012, e andando con la finestra Mobile il 01.05.2013, dovrei prendere il Tfr non prima dei 6 mesi e non dopo i 9 mesi. MI SBAGLIO??? Grazie
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Re: Accredito pensione

Messaggio da gino59 »

enzo cimino ha scritto:
gino59 ha scritto:
enzo cimino ha scritto:Un collega mio carissimo amico è andato in pensione il 04.10.2012, è la pensione la hanno accreditato il 16.11.2012, l'inpdap gli aveva riferito che se fosse andato dal 01.10. La stessa gli veniva accreditata dal 16.10. Questo è accaduto a Roma. Poi scusa gino59, tu che sei un veterano del forum, il Tfr quando lo dovrebbero corrispondere??? Un saluto a tutti.....




:arrow: 16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.


Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).



Il Direttore Generale
Nori
Perdonami Gino 59, allora io avendo raggiunto. l'80% il 31.12.2011, è avendo compiuto i 53 anni ad aprile 2012, e andando con la finestra Mobile il 01.05.2013, dovrei prendere il Tfr non prima dei 6 mesi e non dopo i 9 mesi. MI SBAGLIO??? Grazie
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PAGAMENTO DEL TFR

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.

Termini di pagamento del TFR

L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla L.140/97 per il pagamento del TFS.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le Amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).

Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni.

Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le Amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i Modd. TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.
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