Accoglimento domanda incollocabilità
Accoglimento domanda incollocabilità
Buongiorno e buona domenica a tutti i presenti,
Vorrei, se possibile un chiarimento, mio marito ha passato la visita alla Asl per il riconoscimento dell' assegno di icollocabilità.
Lui è già percettore della P.P.o. per causa di servizio
La commissione ha dato esito favorevole per cui lui ora è a tutti gli effetti un super invalido.
Ci hanno detto che invieranno tutta la documentazione all' Inps di competenza ma a noi non hanno rilasciato nulla.
La mia domanda:
Io posso richiedere i permessi legge 104 per la sua assistenza anche prima di avere il verbale ?
Se sì, è valida l autocertificazione da presentare al datore di lavoro per la richiesta dei giorni?
Sperando in qualche buona anima che possa darmi una risposta.
Anche perché l' argomento è un po' complesso e il Caf non riesce a darmi una risposta chiara.
Ringrazio anticipatamente tutti
Vorrei, se possibile un chiarimento, mio marito ha passato la visita alla Asl per il riconoscimento dell' assegno di icollocabilità.
Lui è già percettore della P.P.o. per causa di servizio
La commissione ha dato esito favorevole per cui lui ora è a tutti gli effetti un super invalido.
Ci hanno detto che invieranno tutta la documentazione all' Inps di competenza ma a noi non hanno rilasciato nulla.
La mia domanda:
Io posso richiedere i permessi legge 104 per la sua assistenza anche prima di avere il verbale ?
Se sì, è valida l autocertificazione da presentare al datore di lavoro per la richiesta dei giorni?
Sperando in qualche buona anima che possa darmi una risposta.
Anche perché l' argomento è un po' complesso e il Caf non riesce a darmi una risposta chiara.
Ringrazio anticipatamente tutti
Re: Accoglimento domanda incollocabilità
Cara Nadia, l'assegno di incollocabilità equipara dal punto di vista economico l'invalido per servizio che abbia dalla seconda alla ottava categoria ai grandi invalidi per servizio di prima categoria. Infatti, percepirai l'assegno ad personam quale differenza tra il trattamento attuale e la pensione di prima categoria, comprensiva di superinvalidità con Tab. E lett. H. Lo farà Inps, d'ufficio, ma ci vorranno alcuni mesi.
Per quanto riguarda la l.104, gli unici esenti a visita che hanno in automatico riconosciuto lo status di 104 art. 3 comma 3 (gravità), sono i "grandi invalidi per servizio" cioè quelli che hanno la tabella prima "pura" (con o senza superinvalidità) e non anche i disabili (dalla seconda all'ottava) anche se con assegno di incollocabilità.
In parole semplici, se vuoi fruire dei benefici previsti dalla l.104, tuo marito dovrà essere sottoposto all'iter normale, con apposita visita medica.
Per quanto riguarda la l.104, gli unici esenti a visita che hanno in automatico riconosciuto lo status di 104 art. 3 comma 3 (gravità), sono i "grandi invalidi per servizio" cioè quelli che hanno la tabella prima "pura" (con o senza superinvalidità) e non anche i disabili (dalla seconda all'ottava) anche se con assegno di incollocabilità.
In parole semplici, se vuoi fruire dei benefici previsti dalla l.104, tuo marito dovrà essere sottoposto all'iter normale, con apposita visita medica.
Re: Accoglimento domanda incollocabilità
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secondo questo documento non dovrebbe servire la visita presso la commissione Inps Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Accoglimento domanda incollocabilità
L'art. 5 è esattamente quello che ti dicevo io sopra. I grandi invalidi di guerra ed equiparati (ovvero i grandi invalidi per servizio di prima categoria) sono esenti dalla visita. Ma non chi ha l'incollocabilità, che non è considerato grande invalido per servizio.
Gli unici esenti da visita per 104 sono i grandi invalidi di guerra ed equiparati (ovvero i grandi invalidi per servizio, cioè chi ha la prima categoria, con o senza superinvalidità) e chi nasce con la sindrome di down
Gli unici esenti da visita per 104 sono i grandi invalidi di guerra ed equiparati (ovvero i grandi invalidi per servizio, cioè chi ha la prima categoria, con o senza superinvalidità) e chi nasce con la sindrome di down
Ultima modifica di NavySeals il dom nov 13, 2022 2:32 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: Accoglimento domanda incollocabilità
Messaggio da Carminiello »
Cara Nadia, è come dice il buon Navy. Si ha la 104 in automatico e senza visita se e solo se si ha la prima categoria, con o senza superinvalidità. Chi ha una seconda...ottava categoria con incollocabilità, deve richiedere la visita con iter normale come per chiunque altro cittadino.
Re: Accoglimento domanda incollocabilità
Comunque trovi tutto in internet, se cerchi un pò. Ad esempio cerca la Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 che riassume in modo chiaro.
In ogni modo, ti copio/incollo un articolo che ben specifica:
Condizione essenziale per poter richiedere i permessi Legge 104/92 è che sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992).
La certificazione deve di norma essere rilasciata dalla commissione della ASL, esistono però due eccezioni a questa regola, valevoli per le persone con sindrome di Down e per i grandi invalidi di guerra e soggetti ad essi equiparati.
Grandi invalidi di guerra
Per i grandi invalidi di guerra, ed i soggetti ad essi equiparati, sussiste questo principio, per cui sono considerati persone con handicap grave e sono esonerati da ulteriori accertamenti.
Di seguito riportiamo l'articolo 38, comma 5 della legge 448 del 23 dicembre 1998
"I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici".
Ricordiamo brevemente che
- ai titolari di pensione privilegiata per lesioni o infermità ascritte alla 1^ categoria è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio,
- i mutilati ed invalidi per servizio sono soggetti equiparati ai grandi invalidi di guerra (Legge 539/1950 - Legge 474/1958 - Consiglio di Stato 10 del 26/5/1959)
Questo vantaggio spetta solo ai grandi invalidi di guerra ascritti alla prima categoria, non agli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
Riportiamo integralmente il punto 2 della circolare 128/2003 "Ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 "i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici."
Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL".
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302)
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (Pubblicata in GU n. 305 del 31.12.2002 - Suppl. Ordinario n. 240)
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie".
In ogni modo, ti copio/incollo un articolo che ben specifica:
Condizione essenziale per poter richiedere i permessi Legge 104/92 è che sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992).
La certificazione deve di norma essere rilasciata dalla commissione della ASL, esistono però due eccezioni a questa regola, valevoli per le persone con sindrome di Down e per i grandi invalidi di guerra e soggetti ad essi equiparati.
Grandi invalidi di guerra
Per i grandi invalidi di guerra, ed i soggetti ad essi equiparati, sussiste questo principio, per cui sono considerati persone con handicap grave e sono esonerati da ulteriori accertamenti.
Di seguito riportiamo l'articolo 38, comma 5 della legge 448 del 23 dicembre 1998
"I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici".
Ricordiamo brevemente che
- ai titolari di pensione privilegiata per lesioni o infermità ascritte alla 1^ categoria è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio,
- i mutilati ed invalidi per servizio sono soggetti equiparati ai grandi invalidi di guerra (Legge 539/1950 - Legge 474/1958 - Consiglio di Stato 10 del 26/5/1959)
Questo vantaggio spetta solo ai grandi invalidi di guerra ascritti alla prima categoria, non agli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
Riportiamo integralmente il punto 2 della circolare 128/2003 "Ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 "i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici."
Pertanto per la fruizione dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92 per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni ASL".
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302)
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" (Pubblicata in GU n. 305 del 31.12.2002 - Suppl. Ordinario n. 240)
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie".
Re: Accoglimento domanda incollocabilità
Io ho l'assegno di incollocabilità. Non ho avuto la l.104 in automatico perchè non sono un grande invalido per servizio, non avendo la prima categoria. Confermo tutto quanto detto dai colleghi sopra. Se vuoi i benefici della l.104, dovrai far sottoporre tuo marito all'apposita visita. Considera che l'incollocabilità non è detto che comporti una 104, in gravità o meno. Si può essere invalidi al 100% (riferito alla capacità lavorativa) ma non avere la 104, o avere il comma 1 e non il comma 3. Così come chi ha la 104 comma 3, non è detto che sia inabile al lavoro al 100%. Valuta bene tutti i pro e i contro.
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