Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da panorama »

strana storia


naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da naturopata »

Gino68 ha scritto:Il collega è indagato per art 615 cp ter per interrogazione di un nominativo allo SDI di persona sconosciuta per motivi di servizio senza diffusione a terze persone in orario di servizio confermato da testimoni il dirigente contestava di averlo fatto in generico con nome e cognome esito negativo e la relazione non è mai arrivata in ufficio benché correttamente compilata da un accertamento in Procura si trova con suo stupore questa notizia di reato iscritta su registro indagati è un tentativo di mobbing da parte dei superiori——————————
Ecco, questo è quello che intendevo quando dicevo che è un reato molto pericoloso e di facile imputazione, quando i superiori.........
Gino68
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 491
Iscritto il: mer ott 28, 2015 12:29 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Gino68 »

Angri62 perché dovrebbe essere reato controllare il proprio nominativo? direi proprio in no.

panorama può essere un reato facilmente utilizzabile ma altrettanto facilmente da archiviare se non vi e' dolo.
Gino68
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 491
Iscritto il: mer ott 28, 2015 12:29 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Gino68 »

naturopata ha scritto:
Gino68 ha scritto:Il collega è indagato per art 615 cp ter per interrogazione di un nominativo allo SDI di persona sconosciuta per motivi di servizio senza diffusione a terze persone in orario di servizio confermato da testimoni il dirigente contestava di averlo fatto in generico con nome e cognome esito negativo e la relazione non è mai arrivata in ufficio benché correttamente compilata da un accertamento in Procura si trova con suo stupore questa notizia di reato iscritta su registro indagati è un tentativo di mobbing da parte dei superiori——————————
Ecco, questo è quello che intendevo quando dicevo che è un reato molto pericoloso e di facile imputazione, quando i superiori.........
NON CREDO PROPRIO CHE IL COLLEGA ABBIA PROBLEMI AD OTTENERE L'ARCHIVIAZIONE NON ESISTE DOLO---
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da antoniope »

Andate su google è mettete questa stringa:http://www.carabinieri.it/editoria/rass ... gine-(sdi)
Un generale dei nostri spiega con un lungo commento gli accessi illeciti allo SDI
N.B. alla fine della stringa togliete i 3 puntini dopo (sdi) qui non vanno messi, ho dovuto metterli poiché la stringa è troppo lunga e usciva pagina non trovata quando la postavo.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da panorama »

Cassazione 5 Sez. Penale n. 3818/2017 ( sentenza a carico dell'appellante - si legge agente della Polizia di Stato)

Accesso abusivo al sistema informatico, per il poliziotto che entra in banca dati per conto di terzi
---------------------------------------

Per il poliziotto che entra in banca dati per conto di un privato cittadino e con finalità estranee all'ufficio scatta l'accesso abusivo al sistema informatico.

Lo ha stabilito la Cassazione. Nella sentenza 3818 del 25 gennaio, i giudici si soffermano in particolare sul “profilo oggettivo” dell'accesso e sul “trattenimento” nel sistema informatico da parte di un utente,
nel caso di operazioni di natura “ontologicamente diversa” rispetto a quelle di cui è incaricato. In questo caso - rilevano i giudici - la violazione riguarda proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema e la condotta illegittima dell'agente deriva dal fatto che egli abbia violato le condizioni dettate dal titolare del sistema.

Nessuna chance per il ricorso presentato dall'agente, che in un ampio documento contesta: inosservanza delle norme processuali; carenze motivazionali; mancanza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Una lettura del dato normativo che, secondo la Suprema Corte, deve intendersi superata.

In un circostanziato excursus giurisprudenziale, i giudici ricordano la sentenza Filippi, in cui si censurò la decisione del giudice di merito di ritenere utilizzabili intercettazioni che, disposte per indagare su un caso di presunta concussione, avevano rivelato la possibile sussistenza di altri reati: urbanistici, abuso d'ufficio, falso e corruzione.

I giudici registrano analogie con il caso in questione, dal momento che, a carico del soggetto ritenuto responsabile dei delitti di sfruttamento della prostituzione - sul quale l'agente avviò le ricerche in rete – sono subentrati altri illeciti. Al di là di queste analogie, «appare evidente la sufficienza degli elementi comunque acquisiti per giungere a una decisione di condanna, pur prescindendo dall'utilizzo dei colloqui utilizzati come elementi probatori».

I giudici respingono pertanto il ricorso presentato dall'agente e rimandano alla discrezionalità del giudice di merito il trattamento sanzionatorio.


N.B.: sentenza in rete
mbetto
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 451
Iscritto il: mer apr 20, 2016 7:58 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da mbetto »

Se poi aggiungiamo anche le altre banche dati in uso alle varie tipologie di investigatori ed alla curiosità che riescono a stimolare, è facile incappare (spesse volte solo per superficialità) in pericolose situazioni al limite del kafkiano. Molti di voi ricorderanno nel 2006 un gruppo di "delinquenti" che avevano osato visionare i dati fiscali di alcuni personaggi politici di spicco pur senza divulgazione a terzi dei dati. Furono rinviati a giudizio ipotizzando la sola fattispecie di accesso abusivo a sistemi informatici. Se vi va leggete la vecchia notizia in rete e capirete il motivo che fece scattare la morbosa curiosità del nostri "delinquenti". Credo che alla fine furono quasi tutti assolti più o meno con formula piena. Rimane in fatto che sono strumenti potentissimi ed eccezionali sotto il profilo investigativo. Sono sicuro che moltissimi, tra di noi, partendo da un solo nominativo o da una targa si saranno ritrovati con le maschere aperte su venti o trenta persone (io personalmente quando ero in servizio lavoravo su due monitor proprio per questo motivo). Vorrei vedere se alla fine della consultazione (magari lasciata sospesa di corsa per fare qualche altra cosa di più urgente) quanti si sono ricordati tutti i nominativi consultati o peggio ancora i numeri di codice fiscale o di partita IVA per la registrazione nell'apposito registro e di indicarne il numero nello scarico del foglio di servizio oppure di avere integralmente "riferito verbalmente al c/te di reparto o articolazione". In questo caso il "Superiore" (...) a voglia a divertirsi.... Diverso se parliamo di consultazioni "per conto terzi" che vedono coinvolto l'operatore a vicende di corruzione, associazione, ecc. Alla fine non ho capito se il nostro amico si trova indagato per essersi autoconsultato. E in ogni caso: come ha fatto a scoprirlo?
Gino68
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 491
Iscritto il: mer ott 28, 2015 12:29 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Gino68 »

Mbetto il collega non si è autoconsultato il suo nome e cognome e non vedo il problema anche se fosse è autorizzato a farlo basta che la consultazione non venga divulgata a terzi il collega ha consultato senza stampata risultati una persona per un controllo di routine che risultava essere negativa e l’ha fatto in generico con nome e cognome sempre tutto negativo e a fine turno ha relazionato il dirigente lo chiama e gli dice che gli ha fatto un controllo dei suoi accessi sdi degli ultimi 2 anni perché era un suo obbligo farlo trimestralmente e gli dice di giustificare il controllo a distanza do 1 mese dicendo che non era pervenuta nessuna relazione a giustificazione del controllo SDI e altri 4 nominativi di cui non sembrava interessare al dirigente ma comunque tutti fatti in servizio e per attività lavorativa e non collegabili in nessun modo al collega dopo essere stato minacciato di invio in procura per legge 121/81 art 12 il collega recentemente andava a chiedere in procura se vi erano notizie di reato iscritte a suo nome e gli viene detto che era indagato per art 615 ter cp
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da naturopata »

Gino68 ha scritto:Mbetto il collega non si è autoconsultato il suo nome e cognome e non vedo il problema anche se fosse è autorizzato a farlo basta che la consultazione non venga divulgata a terzi il collega ha consultato senza stampata risultati una persona per un controllo di routine che risultava essere negativa e l’ha fatto in generico con nome e cognome sempre tutto negativo e a fine turno ha relazionato il dirigente lo chiama e gli dice che gli ha fatto un controllo dei suoi accessi sdi degli ultimi 2 anni perché era un suo obbligo farlo trimestralmente e gli dice di giustificare il controllo a distanza do 1 mese dicendo che non era pervenuta nessuna relazione a giustificazione del controllo SDI e altri 4 nominativi di cui non sembrava interessare al dirigente ma comunque tutti fatti in servizio e per attività lavorativa e non collegabili in nessun modo al collega dopo essere stato minacciato di invio in procura per legge 121/81 art 12 il collega recentemente andava a chiedere in procura se vi erano notizie di reato iscritte a suo nome e gli viene detto che era indagato per art 615 ter cp
Io consiglierei il collega di recarsi dal PM e chiedere il periodo preciso d'indagine (due anni, da quando a quando) e magari di sapere quante sono le interrogazioni contestate. Fermo restando il riserbo sulle indagini, per cui il PM, potrebbe non dirgli niente (in questo caso vedrei nero), qualora avesse delle informazioni in tal senso e riuscisse a risalire a quali potrebbero essere, redigere, in corso d'indagine, una memoria esplicativa che possa portare il Pm all'archiviazione. Se ha avuto atti ostili documentati, di inserirli per conoscenza nella memoria. Tutto ciò, però, solo se il PM pare collaborativo, in caso contrario avrà problemi e dovrà giustificare le interrogazioni e le motivazioni per cui sono state effettuate e perché non sono state stampate ed eventualmente inserite a fascicolo.
Roby68
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 76
Iscritto il: mar apr 04, 2017 2:02 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Roby68 »

Ha detto che sono 5 i nominativi e solo 1 è sotto esame.
Roby68
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 76
Iscritto il: mar apr 04, 2017 2:02 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Roby68 »

Naturopata vedo che sei molto preparato secondo te in un caso simile se un collega avesse delle registrazioni fatte alla sua presenza potrebbe trascriverle ed allegarle per poi consegnarle al PM insieme al memoriale con foto ecc.?
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da angri62 »

Roby68 ha scritto:Naturopata vedo che sei molto preparato secondo te in un caso simile se un collega avesse delle registrazioni fatte alla sua presenza potrebbe trascriverle ed allegarle per poi consegnarle al PM insieme al memoriale con foto ecc.?
===deve essere allegata anche l'originale.
Roby68
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 76
Iscritto il: mar apr 04, 2017 2:02 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da Roby68 »

angri62 ha scritto:
Roby68 ha scritto:Naturopata vedo che sei molto preparato secondo te in un caso simile se un collega avesse delle registrazioni fatte alla sua presenza potrebbe trascriverle ed allegarle per poi consegnarle al PM insieme al memoriale con foto ecc.?
===deve essere allegata anche l'originale.
grazie della risposta angri62 intendi che devo allegare una chiavetta con i file audio originali al memoriale?
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da naturopata »

Roby68 ha scritto:Naturopata vedo che sei molto preparato secondo te in un caso simile se un collega avesse delle registrazioni fatte alla sua presenza potrebbe trascriverle ed allegarle per poi consegnarle al PM insieme al memoriale con foto ecc.?
Ti ho risposto in MP.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Accesso abusivo al sistema informatico. SDI

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'appello del Ministero

1) - effettuava due accessi non autorizzati alla banca dati delle Forze dell’ordine al fine di reperire notizie su se stesso e altro appartenente al reparto.

2) - ha disposto il trasferimento del dipendente a reparto amministrativo ubicato nella provincia di OMISSIS, al fine di far cessare la situazione di incompatibilità determinatasi.

3) - Il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell'interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.

4) - L'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.

ATTENZIONE che si rischia anche il trasferimento.
-------------------------------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201907088

Pubblicato il 18/10/2019

N. 07088/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04776/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2018, proposto da
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel settembre 2016 l’appellato, all’epoca in servizio nel Corpo Forestale come comandante di stazione ubicata nella provincia barese, effettuava due accessi non autorizzati alla banca dati delle Forze dell’ordine al fine di reperire notizie su se stesso e altro appartenente al reparto.

Tale condotta ha dato luogo ad un procedimento disciplinare poi estinto e ad un decreto penale di condanna ( opposto dall’interessato).

Di conseguenza l’Arma ( nella quale l’interessato era medio tempore transitato) dopo una complessa istruttoria ha disposto il trasferimento del dipendente a reparto amministrativo ubicato nella provincia di OMISSIS, al fine di far cessare la situazione di incompatibilità determinatasi.

Il sottufficiale ha impugnato il provvedimento avanti al Tar Bari il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso.

A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, trasferendo l’interessato ad un reparto amministrativo, lo aveva di fatto demansionato perseguendo un intento sanzionatorio estraneo alla finalità dei trasferimenti per incompatibilità.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività.

L’appellato, benché regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Con ord.za n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

L’Amministrazione ha depositato memoria.

Alla pubblica Udienza del 16 ottobre 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Con il mezzo che va prioritariamente esaminato l’appellante Amministrazione deduce che il trasferimento del sottufficiale non ha alcun intento punitivo ed è invece finalizzato esclusivamente ad ovviare alla incompatibilità – di tipo sia ambientale che funzionale – determinatasi a seguito degli eventi sopra riportati.

In ogni caso l’Amministrazione esclude che, in concreto, l’assegnazione dell’interessato ad un reparto avente compiti prevalentemente amministrativi possa aver comportato un demansionamento.

Il mezzo è fondato.

Come è noto, l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici ha come principale funzionale quella di preservare il decoro e il prestigio dell'Amministrazione, potenzialmente compromessi da quei comportamenti, anche non disciplinarmente sanzionabili, tenuti dai dipendenti stessi che rendono la loro permanenza non più opportuna in una determinata sede di servizio.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale viene, pertanto, disposto per ragioni di tutela dell'interesse pubblico e non presuppone la sussistenza della colpa in capo al soggetto interessato dal provvedimento.

L'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, proprio per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla. ( cfr. per quanto riguarda i militari IV Sez. n. 239 del 2018).

Nel caso all’esame, la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale che consigliava il trasferimento del sottufficiale ad altra sede non è disputabile ed è riconosciuta anche dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle condotte poste in essere dall’interessato quale comandante di una specifica articolazione del corpo di appartenenza, condotte peraltro coinvolgenti personale a quella articolazione assegnato.

Tanto chiarito sulla l’effettiva necessità di trasferire l’interessato, il nodo della questione realmente controversa sta nel valutare se l’ulteriore decisione – cioè quella di assegnarlo ad attività prevalentemente amministrative o comunque non afferenti all’ambito della polizia giudiziaria – abbia effettivamente assunto carattere sproporzionale.

Al riguardo il Collegio ritiene che la decisione dell’Amministrazione non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede di legittimità, ove si abbia riguardo – in concreto – al comportamento tenuto dall’interessato e sanzionato ( sia pure in via non irrevocabile) in sede penale.

In sostanza, come si è detto sopra, tale comportamento si è concretizzato in accessi non autorizzati alla banca dati SDI gestita dal Ministero dell’Interno, di talché ben si comprende come l’Amministrazione abbia ritenuto opportuno - nel perseguimento del pubblico interesse al sereno e corretto espletamento del servizio – eliminare de futuro ogni possibilità di dubbi sulla possibile reiterazione di tali condotte da parte dell’interessato, assegnandolo a funzioni ( peraltro di assoluto rilievo) non comportanti lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, cioè non comportanti la possibilità di accesso alla suddetta banca dati.

D’altro canto, nemmeno può seguirsi l’impostazione del TAR laddove ravvisa un vero e proprio demansionamento dell’interessato, derivante dall’assegnazione ad incarichi prevalentemente amministrativi: da un lato, infatti, non ricorre tale ipotesi ove il dipendente sia assegnato a mansioni rientranti pienamente in quelle connesse al grado di appartenenza e all’anzianità di servizio, il che nel caso all’esame è incontestato; dall’altro nell’ambito dell’Arma gli incarichi o funzioni assegnabili in relazione ai diversi gradi ed anzianità del personale sono equiordinati, nel senso che – sotto il profilo giuridico - non sussiste un elenco di incarichi o funzioni ordinari contrassegnati da minore o maggior valenza, ad es. ai fini della progressione in carriera.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Chine', Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Rispondi