Abbassamento repentino note caratteristiche
Abbassamento repentino note caratteristiche
Nel mese di gennaio 2014 ho firmato una scheda valutativa dove si evidenzia un repentino abbassamento delle note caratteristiche e cioè da ECCELLENTE a SUPERIORE ALLA MEDIA tendente a NELLA MEDIA.
Naturalmente ho presentato ricorso gerarchico nei termini previsti sia per vizi di compilazione sia per il fatto che il giudizio non giustifica assolutamente questo cambio di qualifica. Il Ministero della Difesa, puntualmente emetteva due provvedimenti e cioè il primo che annullava la scheda valutativa in quanto il giudizio espresso dal compilatore non era da "SUPERIORE ALLA MEDIA" bensì da "NELLA MEDIA", inoltre nello stesso provvedimento indicava che erano stati commessi altri tre errori da parte del compilatore, di date, concordanze, e di sostituzione al naturale Comandante.
Sempre lo stesso giorno mi veniva notificato un altro provvedimento con il quale il Ministero della Difesa dichiarava improcedibile il mio ricorso perchè quella scheda valutativa era stata annullata e che quindi cessava il contendere.
Alla fine di tutto questo il Ministero imponeva al mio comando di rifare la scheda valutativa tenendo conto dei quattro punti rilevati, e cioè che quel giudizio non era da Superiore alla Media bensì Nella Media nocnhè dele date ed altro.
In definitiva nonostante gli evidenti errori commessi dal compiltarore mi ritrovo cornuto e mazziato perchè da quello che ho capito mi abbasseranno ulterioremente la qualifica.
A questo punto vi chiedo se conoscete un valido Avvocato che capisca veramente di diritto amministrativo e soprattutto di note caratteristiche.
Chiedo infine se c'è qualcuno che ha subito lo stesso trattamento e soprattutto come è andata e finire.
Naturalmente ho presentato ricorso gerarchico nei termini previsti sia per vizi di compilazione sia per il fatto che il giudizio non giustifica assolutamente questo cambio di qualifica. Il Ministero della Difesa, puntualmente emetteva due provvedimenti e cioè il primo che annullava la scheda valutativa in quanto il giudizio espresso dal compilatore non era da "SUPERIORE ALLA MEDIA" bensì da "NELLA MEDIA", inoltre nello stesso provvedimento indicava che erano stati commessi altri tre errori da parte del compilatore, di date, concordanze, e di sostituzione al naturale Comandante.
Sempre lo stesso giorno mi veniva notificato un altro provvedimento con il quale il Ministero della Difesa dichiarava improcedibile il mio ricorso perchè quella scheda valutativa era stata annullata e che quindi cessava il contendere.
Alla fine di tutto questo il Ministero imponeva al mio comando di rifare la scheda valutativa tenendo conto dei quattro punti rilevati, e cioè che quel giudizio non era da Superiore alla Media bensì Nella Media nocnhè dele date ed altro.
In definitiva nonostante gli evidenti errori commessi dal compiltarore mi ritrovo cornuto e mazziato perchè da quello che ho capito mi abbasseranno ulterioremente la qualifica.
A questo punto vi chiedo se conoscete un valido Avvocato che capisca veramente di diritto amministrativo e soprattutto di note caratteristiche.
Chiedo infine se c'è qualcuno che ha subito lo stesso trattamento e soprattutto come è andata e finire.
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Guarda che questa tecnica è ormai cosa comune, di ricorsi in tal senso al Tar e Straordinari al PDR ne ho letti parecchi, tutti per la maggior parte respinti.
La tua procedura è stata corretta nel fare ricorso gerarchico e tu stesso affermi che hai saputo che ti abbasseranno le note ugualmente.
Per me non è una novità sentire queste cose ma quello che è accaduto a te e successo a tanti altri colleghi. Con questo non voglio farti perdere le speranze ma se vuoi fare ricorso nuovamente fallo pure e poi mi dirai come è andato a finire.
Ho letto diverse volte che:
- abbassano le note e quindi poi si fa ricorso al M.D., questo viene accolto facendo notare le discordanze.
- corrette le discordanze vengono redatte nuovamente ma questa volta con il giudizio "premeditato", quindi si rifà nuovamente ricorso al M.D. scrivendo che anziché scrivere cose migliori hanno scritto cose "premeditate", allora il M.D. se riscontra errori dice che ha riscontrato cose discordanti e quindi invita il Comando ha rifarle altrimenti conferma il giudizio ultimo scritto.
- nel caso che il giudizio è corretto non resta altro che fare ricorso al Tar o al PDR raccontando tutta la storia scritta sopra.
- il Tar se riscontra errori Accoglie il ricorso e annulla la scheda delle Note e quindi invita il comando ha rifare il tutto, alla fine spesso finisce che il comando conferma lo stesso giudizio poiché è annuale e quindi si inizia nuovamente con la TARANTELLA ballata di qua e di la.
Sappi che il Comando si punta quando uno fa ricorso alle note e spesso riconfermano lo stesso giudizio dato anzi, lo modificano in senso peggiorativo.
Ora se trovi brave persone (Comandante e revisore) ti rimettono un buon giudizio con qualche vocabolo in discesa ma se trovi "Caini e Vipere, anche se si prendono il caffè con te al Bar, giusto x prendere in giro" che si divertono a farti stare male e farti uscire pazzo con le note, allora stai lontano da loro, fai il tuo e dagli intesta se puoi, mandali a quel paese. Non riuscirai ad ottenere nulla. Sappi che sulle Note sono 2 persone che ti giudicano e tu sei solo ha dire che sono sbagliate.
La tua procedura è stata corretta nel fare ricorso gerarchico e tu stesso affermi che hai saputo che ti abbasseranno le note ugualmente.
Per me non è una novità sentire queste cose ma quello che è accaduto a te e successo a tanti altri colleghi. Con questo non voglio farti perdere le speranze ma se vuoi fare ricorso nuovamente fallo pure e poi mi dirai come è andato a finire.
Ho letto diverse volte che:
- abbassano le note e quindi poi si fa ricorso al M.D., questo viene accolto facendo notare le discordanze.
- corrette le discordanze vengono redatte nuovamente ma questa volta con il giudizio "premeditato", quindi si rifà nuovamente ricorso al M.D. scrivendo che anziché scrivere cose migliori hanno scritto cose "premeditate", allora il M.D. se riscontra errori dice che ha riscontrato cose discordanti e quindi invita il Comando ha rifarle altrimenti conferma il giudizio ultimo scritto.
- nel caso che il giudizio è corretto non resta altro che fare ricorso al Tar o al PDR raccontando tutta la storia scritta sopra.
- il Tar se riscontra errori Accoglie il ricorso e annulla la scheda delle Note e quindi invita il comando ha rifare il tutto, alla fine spesso finisce che il comando conferma lo stesso giudizio poiché è annuale e quindi si inizia nuovamente con la TARANTELLA ballata di qua e di la.
Sappi che il Comando si punta quando uno fa ricorso alle note e spesso riconfermano lo stesso giudizio dato anzi, lo modificano in senso peggiorativo.
Ora se trovi brave persone (Comandante e revisore) ti rimettono un buon giudizio con qualche vocabolo in discesa ma se trovi "Caini e Vipere, anche se si prendono il caffè con te al Bar, giusto x prendere in giro" che si divertono a farti stare male e farti uscire pazzo con le note, allora stai lontano da loro, fai il tuo e dagli intesta se puoi, mandali a quel paese. Non riuscirai ad ottenere nulla. Sappi che sulle Note sono 2 persone che ti giudicano e tu sei solo ha dire che sono sbagliate.
- antoniomlg
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Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Messaggio da antoniomlg »
Chi la fà da padrone nella compilazione delle note "umoristiche" ( così le chiamavo io)
è uno solo il compilatore
ma puoi trovare dalla tua parte il 1° revisore ed avvolte anche il 2° revisore.
ma se queste figure nei loro giudizi concordano purtroppo non c'è
ricorso che tenga.
ciao
è uno solo il compilatore
ma puoi trovare dalla tua parte il 1° revisore ed avvolte anche il 2° revisore.
ma se queste figure nei loro giudizi concordano purtroppo non c'è
ricorso che tenga.
ciao
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Messaggio da Antonio_1961 »
Le note caratteristiche non si possono abbassare senza una valida motivazione.
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Voi conoscete un AVVOCATO capace di vincere un eventuale ricorso?
Perchè in tutta sincerità mi sento male dopo 30 di servizio, essere preso in giro in questo modo.
Ho tanta voglia di mollare tutto e andar via.
Perchè in tutta sincerità mi sento male dopo 30 di servizio, essere preso in giro in questo modo.
Ho tanta voglia di mollare tutto e andar via.
- antoniomlg
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Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Messaggio da antoniomlg »
prova consultare l'avvocato CArta di roma e vedi cosa ti consiglia.sgtbuck ha scritto:Voi conoscete un AVVOCATO capace di vincere un eventuale ricorso?
Perchè in tutta sincerità mi sento male dopo 30 di servizio, essere preso in giro in questo modo.
Ho tanta voglia di mollare tutto e andar via.
ciao
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Messaggio da Antonio_1961 »
[quote="sgtbuck"]Voi conoscete un AVVOCATO capace di vincere un eventuale ricorso?
Perchè in tutta sincerità mi sento male dopo 30 di servizio, essere preso in giro in questo modo.
Ho tanta voglia di mollare tutto e andar via.[/quoAnni
Tempo addietro è successo anche a me. il mio segreto ? me ne sono fregato delle note caratteristiche facendo sempre il mio dovere. oggi sono uqualmente BC, anche essendo transitato in terza valutazione.
Perchè in tutta sincerità mi sento male dopo 30 di servizio, essere preso in giro in questo modo.
Ho tanta voglia di mollare tutto e andar via.[/quoAnni
Tempo addietro è successo anche a me. il mio segreto ? me ne sono fregato delle note caratteristiche facendo sempre il mio dovere. oggi sono uqualmente BC, anche essendo transitato in terza valutazione.
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Egregio sbirro, anche se mi stai sul xxxxxxx voglio darti un giusto consiglio;
1- la prima cosa è la convinzione, senza di quella sei perdente.
2- Il punto non è l'avvocato, ma quanto sei disposto a spendere per far valere un principio.
3-Se hai superato i punti 1e2, devi valutare cosa hai da perdere o da guadagnare xchè se lo fai solo per un capriccio allora rinuncia soprattutto xchè sei uno sbirro e avere a che fare con altri sbirri è dura.
Ammesso che hai valutato i punti 1, 2 e 3 e sei pronto a partire, entriamo nel merito.
Il ricorso conviene farlo al Tar. Con un Avv.to onesto dovresti spendere 500 € per ottenere la sospensiva poi l'AD va in autotutela e annulla la scheda. Qui bisogna valutare chi è contro chi!
La qualifica finale l'assegna l'ultimo revisore che di regola è anche Revisore del compilatore quindi se entrambi sono d'accordo nel penalizzarti il massimo che ti possono fare è un giudizio strimenzito di poche righe ma dovranno confermarti la qualifica dell'anno precedente. Se non lo faranno andranno incontro a gravi sanzioni anche economiche. Ma loro lo sanno, e siccome le grane nessuno le vuole quando si saranno resi conto che non la possono spuntare cederanno.
Ma tu dovrai essere determinato.
Io ho ottenuto anche un trasferimento e il mio primo revisore è stato trasferito per punizione.
Fai ricorso e non ti preoccupare.
Evita gli Avv. Famosi tipo Carta e cerca in centro vicino al tribunale. Li di studi legali c'è ne a bizzeffe.
Manda una mail con il problema e fatti fare un preventivo per ottenere la sospensiva.
Poi scegli
1- la prima cosa è la convinzione, senza di quella sei perdente.
2- Il punto non è l'avvocato, ma quanto sei disposto a spendere per far valere un principio.
3-Se hai superato i punti 1e2, devi valutare cosa hai da perdere o da guadagnare xchè se lo fai solo per un capriccio allora rinuncia soprattutto xchè sei uno sbirro e avere a che fare con altri sbirri è dura.
Ammesso che hai valutato i punti 1, 2 e 3 e sei pronto a partire, entriamo nel merito.
Il ricorso conviene farlo al Tar. Con un Avv.to onesto dovresti spendere 500 € per ottenere la sospensiva poi l'AD va in autotutela e annulla la scheda. Qui bisogna valutare chi è contro chi!
La qualifica finale l'assegna l'ultimo revisore che di regola è anche Revisore del compilatore quindi se entrambi sono d'accordo nel penalizzarti il massimo che ti possono fare è un giudizio strimenzito di poche righe ma dovranno confermarti la qualifica dell'anno precedente. Se non lo faranno andranno incontro a gravi sanzioni anche economiche. Ma loro lo sanno, e siccome le grane nessuno le vuole quando si saranno resi conto che non la possono spuntare cederanno.
Ma tu dovrai essere determinato.
Io ho ottenuto anche un trasferimento e il mio primo revisore è stato trasferito per punizione.
Fai ricorso e non ti preoccupare.
Evita gli Avv. Famosi tipo Carta e cerca in centro vicino al tribunale. Li di studi legali c'è ne a bizzeffe.
Manda una mail con il problema e fatti fare un preventivo per ottenere la sospensiva.
Poi scegli
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Scusami Jfken839, mi potresti indicare tu un buon Avvocato onesto e capace.
Purtroppo io sono della provincia di Taranto.
Ti ringrazio anticipatamente.
Purtroppo io sono della provincia di Taranto.
Ti ringrazio anticipatamente.
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
La sentenza n. 4150 del 16 luglio 2012, emesa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è soffermata sulla disciplina propria del ricorso gerarchico, affermando che, in sede di decisione, l’amministrazione non può operare una reformatio in pejus della posizione del ricorrente, dovendo attenersi all’esame delle sole
questioni da lui proposte.
Per quanto sopra non possono peggiorare ulteriormente le note.
questioni da lui proposte.
Per quanto sopra non possono peggiorare ulteriormente le note.
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Questa sentenza richiamata è molto interessante e potrà servire di sprone a molti. La vado a consultare e la ripongo tra le mie scartoffie!!!!sgtbuck ha scritto:La sentenza n. 4150 del 16 luglio 2012, emesa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è soffermata sulla disciplina propria del ricorso gerarchico, affermando che, in sede di decisione, l’amministrazione non può operare una reformatio in pejus della posizione del ricorrente, dovendo attenersi all’esame delle sole
questioni da lui proposte.
Per quanto sopra non possono peggiorare ulteriormente le note.
Cordialmente
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Giudizio ragionevole. Quante cose non si sanno.
1) - Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.
2) - Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.
IL TAR scrive:
3) - Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.
4) - Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.
5) - Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.
6) - Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.
7) - Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
8) - va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.
Ricorso Accolto.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------
12/05/2014 201400502 Sentenza 1
N. 00502/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Mascarella 59;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
il OMISSIS;
per l'annullamento
- della "scheda valutativa" n. . del 08.10.13 relativa al periodo 22.10.10 - 09.10.11, conosciuta il 22.01.14, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un OMISSIS dell’esercito italiano in servizio permanente ed effettivo.
Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.
Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.
2. Con il presente ricorso viene impugnata la nuova scheda valutativa relativa allo stesso periodo.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio, previo avviso alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
3. Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.
Inoltre, il ricorrente ha evidenziato di aver sporto anche una denuncia - querela contro ignoti in relazione alla precedente scheda valutativa e ha riferito che nell’ambito del procedimento penale attivato il revisore ed il compilatore sono già stati sentiti in qualità di persone informate dei fatti.
4. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta.
Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.
Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.
Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.
5. Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.
7. Le spese, ivi compresa la restituzione di una somma pari al contributo unificato versato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2013 201300637 Sentenza Breve 1
N. 00637/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, via Mascarella n. 59;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- della scheda valutativa n. … del 15.02.2013 - Modello D n. ../B, relativa la periodo 22.10.2010 - 09.10.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, nelle more del giudizio, è stato annullato in autotutela l’atto impugnato (v. documentazione depositata il 29 e il 31 luglio 2013);
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela, le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
1) - Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.
2) - Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.
IL TAR scrive:
3) - Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.
4) - Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.
5) - Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.
6) - Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.
7) - Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
8) - va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.
Ricorso Accolto.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------
12/05/2014 201400502 Sentenza 1
N. 00502/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Mascarella 59;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
il OMISSIS;
per l'annullamento
- della "scheda valutativa" n. . del 08.10.13 relativa al periodo 22.10.10 - 09.10.11, conosciuta il 22.01.14, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un OMISSIS dell’esercito italiano in servizio permanente ed effettivo.
Con un precedente ricorso al Tar ha impugnato la scheda valutativa relativa al servizio svolto nel periodo dal 22/10/2010 al 9/10/2011.
Nelle more del processo tale scheda valutativa è stata annullata in via di autotutela dalla stessa amministrazione, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere dichiarata con la sentenza di questo Tar n. 637/2013.
2. Con il presente ricorso viene impugnata la nuova scheda valutativa relativa allo stesso periodo.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna camera di consiglio, previo avviso alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
3. Va preliminarmente osservato che la nuova scheda valutativa è stata predisposta sulla base dei giudizi del medesimo revisore e del medesimo compilatore, che hanno predisposto la scheda valutativa oggetto della precedente impugnativa.
Inoltre, il ricorrente ha evidenziato di aver sporto anche una denuncia - querela contro ignoti in relazione alla precedente scheda valutativa e ha riferito che nell’ambito del procedimento penale attivato il revisore ed il compilatore sono già stati sentiti in qualità di persone informate dei fatti.
4. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura dedotta.
Va, infatti, osservato che costituisce un principio generale dell’ordinamento quello per cui qualora vi sia un principio di conflittualità tra due dipendenti, anche qualora vi sia un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro, vi è l’obbligo di astensione dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto, potendo sussistere anche solo il dubbio del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi.
Tale principio si ricava non soltanto dall’articolo 97 della Costituzione ma anche dall’articolo 51, n. 4, del codice di procedura civile, che è espressione di un principio generale che deve trovare applicazione anche nell’attività amministrativa ove si esprimono giudizi e valutazioni.
Tale norma, infatti, prevede l’astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, della medesima questione in relazione alla quale è chiamato nuovamente a decidere.
5. Conseguentemente, nel caso in esame, vi era l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore, i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata, riguardante il medesimo periodo in contestazione, in relazione al quale era pendente un contenzioso in questa sede giudiziaria, che è venuto meno perché l’amministrazione ha annullato in sede di autotutela il provvedimento impugnato riconoscendo, pertanto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, disponendo che, nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato, siano incaricati compilatori e revisori diversi da quelli che già hanno espresso le proprie valutazioni nella scheda valutativa precedentemente impugnata.
7. Le spese, ivi compresa la restituzione di una somma pari al contributo unificato versato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2014
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18/10/2013 201300637 Sentenza Breve 1
N. 00637/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. L. S., con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, via Mascarella n. 59;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- della scheda valutativa n. … del 15.02.2013 - Modello D n. ../B, relativa la periodo 22.10.2010 - 09.10.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, nelle more del giudizio, è stato annullato in autotutela l’atto impugnato (v. documentazione depositata il 29 e il 31 luglio 2013);
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela, le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
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Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Messaggio da el pescador »
Buon giorno,
Sapete indicarmi quali sono i termini per presentare ricorso per l`abbassamento repentino delle note caratteristiche? Il ricorso al Tar è subordinato a quello gerarchico? Posso non informare il comando a riguardo del ricorso o sono soggetto ad obblighi a riguardo? Grazie anticipate saluti
Sapete indicarmi quali sono i termini per presentare ricorso per l`abbassamento repentino delle note caratteristiche? Il ricorso al Tar è subordinato a quello gerarchico? Posso non informare il comando a riguardo del ricorso o sono soggetto ad obblighi a riguardo? Grazie anticipate saluti
Re: Abbassamento repentino note caratteristiche
Il Tar accoglie,
Ricorso per l'annullamento della (nuova) scheda valutativa.
1) - Il ricorrente ha impugnato la nuova scheda valutativa, sollevando le seguenti doglianze .......
2) - Violazione del dovere di astensione da parte del compilatore - violazione dell’art. 689 comma 2 del d.p.r. n. 90 del 15/03/2010 e dell’art. 51 comma 1 n. 3) c.p.c. - violazione del giudicato portato dalla sentenza n. -OMISSIS-- eccesso di potere – violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a.
Il Giudice precisa:
Ecco alcuni brani
3) - Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine al fatto che l’apposizione del timbro e della firma del compilatore, presenti in ogni pagina del documento, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini dell’astensione, perché di tale astensione si dà atto nel frontespizio della scheda e nella parte IV del documento, ritiene il Collegio che tale circostanza renda evidente che vi è stata un’ottemperanza meramente formalistica al dictum del giudice, mentre sostanzialmente la nuova scheda è identica a quella originaria, e addirittura compilata dello stesso Luogotenente su cui gravava un preciso obbligo di astensione.
4) - Non si può in tal caso affermare, come si legge nella memoria dell’amministrazione, che “il compilatore si è totalmente astenuto”; l’Amministrazione avrebbe dovuto, invero, affidare la compilazione della scheda a soggetto diverso che conoscesse il ricorrente ai fini della valutazione, ma non allo stesso compilatore obbligato ad astenersi.
5) - Ne consegue che la nuova scheda valutativa deve dunque essere annullata, e deve ordinarsi all’amministrazione di ripetere la valutazione relativa al ricorrente, affidandola a soggetti diversi da quelli coinvolti nelle precedenti valutazioni.
N.B.: ulteriori notizie potete leggerli nell'allegato.
Ricorso per l'annullamento della (nuova) scheda valutativa.
1) - Il ricorrente ha impugnato la nuova scheda valutativa, sollevando le seguenti doglianze .......
2) - Violazione del dovere di astensione da parte del compilatore - violazione dell’art. 689 comma 2 del d.p.r. n. 90 del 15/03/2010 e dell’art. 51 comma 1 n. 3) c.p.c. - violazione del giudicato portato dalla sentenza n. -OMISSIS-- eccesso di potere – violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a.
Il Giudice precisa:
Ecco alcuni brani
3) - Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione in ordine al fatto che l’apposizione del timbro e della firma del compilatore, presenti in ogni pagina del documento, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini dell’astensione, perché di tale astensione si dà atto nel frontespizio della scheda e nella parte IV del documento, ritiene il Collegio che tale circostanza renda evidente che vi è stata un’ottemperanza meramente formalistica al dictum del giudice, mentre sostanzialmente la nuova scheda è identica a quella originaria, e addirittura compilata dello stesso Luogotenente su cui gravava un preciso obbligo di astensione.
4) - Non si può in tal caso affermare, come si legge nella memoria dell’amministrazione, che “il compilatore si è totalmente astenuto”; l’Amministrazione avrebbe dovuto, invero, affidare la compilazione della scheda a soggetto diverso che conoscesse il ricorrente ai fini della valutazione, ma non allo stesso compilatore obbligato ad astenersi.
5) - Ne consegue che la nuova scheda valutativa deve dunque essere annullata, e deve ordinarsi all’amministrazione di ripetere la valutazione relativa al ricorrente, affidandola a soggetti diversi da quelli coinvolti nelle precedenti valutazioni.
N.B.: ulteriori notizie potete leggerli nell'allegato.
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