Abbassamento Note Caratteristiche

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Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

:mrgreen: Le Note caratteristiche sono spesso un offesa all’intelligenza altrui verso quei militari che “non godono di buona simpatia” da parte dei diretti comandanti. Loro infatti spesso scrivono cavolate ed è per questo che si dice che le Note sono “insindacabili”, poi sta a noi contestarle o meno. A questo punto permettetemi di fare una riflessione: SE LE NOTE SONO INSINDACABILI ma allora perché hanno effetti sulla carriera, sui trasferimenti e sulle specializzazioni e sulle prenotazioni, ecc,? E poi basta che trovi un comandante diretto che ti prende sul c... e un ufficiale che conferma tutto ciò che è stato scritto, nel giro di 3-4 anni ti trovi sbattuto fuori dalla Benemerita Arma che un tempo era “nel tuo cuore” e che per colpa di quel comandante poiché fanno fede le Note per la gerarchia dell’Arma sei quel “tipo” che come persona, come serietà, come disciplina, come intelligenza, come rapporti con gli altri colleghi, come riservatezza, ecc. ecc. , insomma sei quel tipo di deficiente, di lavativo, di persona poco affidabile e poco serio, che fai ciò che ti compete e ciò che sei capace di fare. Poi per dar supporto a queste Note “insindacabili” di quanto scritto sopra quel povero Carabiniere/Appuntato/Sovrintendente e Ispettore, spesso ti appioppano qualche punizione/rimprovero. Spero che qualche politicante faccia dichiarare l’incostituzionalità di queste Note perché spesso ledono la personalità e l’intelligenza altrui. Come vedete molti si sono arruolati perché erano bravi ragazzi ed una volta nell’Arma chissà come chissà perché non sono più quelli di un tempo. E pur vero che ci sono colleghi che non meritano la permanenza nella grande famiglia dell’Arma perché si sono macchiati la condotta ma e pur vero che se si fa un censimento di quanti ricorsi presentati al Tar o gerarchici molti non rispecchiano veramente i fatti. Un piccolo militare lotta per la giustizia ma la giustizia molte volte si basa su quanto scritto su quei fogli tipo quando si va a giocare una schedina e subito ne traggono la personalità di quella persona giudicata. Ho conosciuto colleghi che per avere buone Note andavano a raccontare tutto al comandante di stazione di cosa faceva e cosa diceva quel collega sia durante il piantone che durante la pattuglia, come alcuni che vanno a fare la spesa e la portano anche a casa, alcuni vanno ad accompagnare i figli del Maresciallo a scuola, insomma ci sarebbe dell’altro da scrivere ma mi fermo qui, questi sono i meritevoli di Buone Note chi non il lecchino viene visto come uno strano. Ha prima che mi fermo vorrei domandarvi mi sapreste dire perché gli autisti degli ufficiali non hanno mai punizioni o Note “NELLA MEDIA”? Che fanno di tanto gravoso? Loro stanno sempre ha disposizione in ufficio, poi di servizi notturni, di pattuglie a piedi ed automontati, di O.P. presso gli stadi, informazioni vari ed indagini di P.G., ricezione denunce, ecc. ecc., loro sono persone “ECCELLENTI” per il solo fatto di non fare alcun servizio come gli “altri Carabinieri” anche di Militare di servizio alla caserma e mi sembra che in un comando ufficiale tutti i Militari della sede devono concorrere come servizio “quale militare di servizio alla caserma” e tutto ciò invece non accade. Vogliamo parlare di altri problemi, parliamone pure.
Per par condicio la stima e il giudizio dovrebbe essere reciproco, ossia che il comandante diritto fa le Note ai sottoposti e a loro volta si dovrebbe raccogliere anche i giudizi dei sottoposti sui comportamenti tenuti proprio da quel Comandante di Stazione, ciò servirà anche a far capire agli ufficiali se quel comandante di stazione ha oggettivamente le qualità per cui gli viene affidato quel particolare comando. Si sono visti che spesso i comandanti titolare non sono altro che già persone in sottordine a quel determinato comando e che per praticità ed economicità si viene interpellati se si gradisce quel incarico o meno, altrimenti, si passa al più raccomandato in ambito Regione oggi Legione. Penso che anche voi del forum conosciate analoghe vicende.
Qui sotto metto questa sentenza.

N. 09394/2010 REG.SEN.
N. 04482/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2001, proposto da:
C.. G., rappresentato e difeso dall'avv. A. G., con domicilio eletto presso A. G. in Roma, via …;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle note caratteristiche con la qualifica finale di "nella media" e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. A. G. e l'avv. dello Stato Beatrice Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il maresciallo ordinario C.. impugna le note caratteristiche della scheda valutativa per sottufficiali rese dalla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Comando provinciale di Novara, relativamente al periodo 1/1/2000 - 31/12/2000, recanti la qualifica finale “nella media”.
In punto di fatto, l’interessato espone che:
a)è giunto a …. con un ottimo curriculum, legittimamente aspirando alla qualifica di “eccellente”;
b)è stato impiegato per circa sei mesi alla sala intercettazioni, eseguendo in talune circostanze servizi d’osservazione, controllo e pedinamento, ha partecipato ad arresti e rinvenimento di sostanze stupefacenti;
c)non gli è stato mosso alcun rilievo né inflitta alcuna sanzione;
d)a causa del declassamento subito gli è stato suggerito di chiedere il trasferimento alla locale stazione;
e)del tutto ingiustificato ed umiliante è apparso l’abbassamento del giudizio, con aggettivazioni allo stato ignote.
In punto di diritto, egli deduce:
1) eccesso di potere sotto vari profili nonché violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 1695/1962, degli artt. 15-18 della L. n. 1431/1965 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990:
1.1) l’interessato, nel periodo considerato, non ha peggiorato la sua complessiva posizione rispetto ai periodi precedenti caratterizzati da più lusinghiere valutazioni;
1.2) non ha riportato sanzioni disciplinari, richiamo e/o riservate personali;
1.3) i precedenti di carriera sono ottimali;
1.4) sono stati travisati dolosamente ed intenzionalmente i fatti sui quali è stato reso il giudizio;
1.5) l’abbassamento della valutazione è in contrasto con il rendimento effettivo del servizio prestato dal sottufficiale;
2) eccesso di potere sotto altri profili:
2.1) durante il periodo di valutazione, il ricorrente non ha subito richiami, rimproveri, sanzioni disciplinari o qualsiasi altra valutazione negativa;
2.2) non sono state indicate le ragioni concrete e specifiche del cambiamento d’opinione sulla personalità del subordinato.
Con ordinanza istruttoria n. 395/2001, la sezione ha invitato l’amministrazione a depositare in giudizio la documentazione caratteristica del ricorrente.
L’incombente è stato assolto.
Con memorie depositate il 9 e 19 marzo 2010, le parti insistono nelle rispettive tesi difensive e richieste.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non condivide la deduzione, in fatto ed in diritto, secondo cui l’impugnato giudizio è da ritenersi illogico, travisato, contraddittorio ed immotivato; al contrario, dalla scheda valutativa ben si evincono, in punto di fatto, le ragioni a supporto della valutazione operata dal superiore nei confronti del ricorrente.
Le istruzioni sui documenti caratteristici del personale chiariscono che la qualifica di “eccellente – cui dichiaratamente aspirava il ricorrente - è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono; la qualifica di “superiore alla media” (che il ricorrente aveva conseguito tra il 1996 ed il 1999) è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica “nella media” (che il ricorrente ha costantemente riportato dal 1986 al 1996) è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso.
Appare evidente, alla luce delle istruzioni appena riportate, che anche la qualifica di “superiore alla media” può essere attribuita solo sulla base di elementi sensibilmente positivi.
Orbene, in considerazione della limitatezza del sindacato giurisdizionale in subiecta materia (C. Stato, IV; 18.10.2002, n. 5741), la valutazione sottesa alla qualifica, in termini di congruenza degli elementi di giudizio, è rimessa (rectius, riservata) all’apprezzamento discrezionale del primo revisore (che, peraltro, ben potrebbe anche discostarsi, ovvero non accogliere, la proposta del compilatore della scheda se ciò è in armonia con la valutazione descrittiva).
Nel caso di specie, il Collegio, in continuità con il proprio orientamento, ritiene, in punto di diritto, che:
-la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità ed al rendimento in servizio di un militare, per sua natura non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai predenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato;
-l’amministrazione, per ciascun periodo di tempo considerato, tenuto presente il servizio svolto dal dipendente, puo’ pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori in quanto il carattere, le attitudini ed i risultati del lavoro compiuto dal dipendente lungo il corso del tempo, non sono necessariamente costanti.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame il ricorrente ha palesato le attenuazioni di rendimento in occasione dello svolgimento delle mansioni connesse all’incarico ricoperto di “Addetto al Nucleo …. Comando Provinciale di …”: un impegno diverso dai precedenti che - se non può di per sé valere a giustificazione della flessione di rendimento – di certo non consente di operare un raffronto obiettivo con le altre valutazioni, tale da fondare il ragionevole sospetto di una deviazione della funzione amministrativa dal corretto suo esercizio.
Ad ogni modo, e comunque, nelle precedenti valutazioni l’interessato affatto non aveva mai riportato giudizi così lusinghieri da far apparire contraddittorio quello oggi impugnato. Il militare era, infatti, giunto a …. senza alcun particolare curriculum e dal 1986 al 1992 aveva riportato costantemente il giudizio “nella media” (cfr anche relazione n. 299/2001).
Il contrasto con le note immediatamente precedenti l’impugnata valutazione non è, peraltro, illegittimo quando il giudizio sia stato formulato con specifico riferimento a fatti e comportamenti posti in essere nel periodo di riferimento (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 1970 n.330).
Nel caso di specie, consta (cfr relazione n. 537/2001) che il militare, durante l’attività oggetto di valutazione, non ha mai evidenziato predisposizione ed intuito investigativo, in quanto:
-è incorso nella “mancata, contestuale traduzione investigativa di alcune telefonate il cui contenuto se immediatamente recepito e comunicato al comandante o vicecomandante del nucleo operativo, avrebbero verosimilmente consentito di disporre tempestivi interventi operativi con positivi risultati”;
-è stato esortato e stimolato a miglior rendimento ed a tal fine affiancato a marescialli più anziani e di positivo rendimento operativo nel tentativo di accentuare l’azione di guida e di stimolo;
-contestualmente, sono stati impiegati altri marescialli meno anziani del C.. quali capo servizi.
Venendo alla scheda valutativa, rispetto al documento caratteristico precedente risultano espresse con aggettivazioni di livello inferiore le seguenti voci:
-costanza e perseveranza;
-amor proprio e dignità personale;
-capacità di espressione;
-buon senso;
-preparazione tecnico professionale;
-capacità didattica, educativa e addestrativa;
-governo del personale;
-esecuzione degli ordini;
atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori;
-senso del dovere.
Nel complesso, sulle 33 voci previste dalla scheda valutativa, 18 risultano esprimere aggettivi di livello normale o medio.
Ma anche esaminando la precedente scheda valutativa (recante il giudizio “superiore alla media”) risulta che talune, significative voci (“energia” ed “iniziativa”) sono state aggettivate con espressioni di livello normale o medio. Ebbene, tenuto conto dei fatti (sopra evidenziati) che hanno caratterizzato il rendimento del militare durante il periodo di valutazione, alla luce anche della esperienza ed anzianità del militare, l’abbassamento delle aggettivazioni appare al collegio non implausibile e per niente affetto da travisamento dei fatti.
Ed invero, nel periodo di riferimento il ricorrente, nonostante l’anzianità e l’esperienza maturate:
- non ha evidenziato una specifica attitudine ed impegno;
-è stato destinatario di interventi verbali del diretto superiore e del comandante;
-nei suoi confronti si è reso necessario svolgere una costante azione di stimolo e di indirizzo;
-al fine di rendere più proficua l’opera di guida si è giunti alla determinazione di affiancarlo a marescialli più anziani;
-di conseguenza, si è reso necessario assegnare i compiti di capo servizio addirittura a personale più giovane del C….
L’amministrazione ha anche chiarito che l’azione di guida, indirizzo e monito non è sfociata in provvedimenti disciplinari o riservate personali soltanto per una valutazione di opportunità ritenendosi l’adozione di tali iniziative, ancorché attuabili, poco remunerative e disincentivanti nei confronti del personale in servizio ai reparti speciali dell’Arma.
In punto di fatto, non va sottaciuto che è stato lo stesso ricorrente ad ammettere, sia pure verbalmente, di avere fornito un rendimento non all’altezza. E’ accaduto in occasione della presa visione integrale del documento caratteristico. Il militare, nel fornire giustificazioni al superiore, ha asserito che il proprio operato era conseguente alla minore serenità d’animo per le condizioni di salute della moglie dichiarando che avrebbe subito presentato domanda di trasferimento per la stazione di N…., ciò che effettivamente faceva il 22 febbraio 2001.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, il collegio non coglie, al dunque, alcun sintomatico travisamento dei fatti: sussiste logica e congruente consequenzialità tra la qualifica finale e la valutazione descrittiva che la supporta.
Il divisato giudizio si fa carico di esplicitare le ragioni che possono avere influito sullo stato di cose, individuandole, non già in una perdita di qualità assolutamente irrevocabili ed immodificabili, bensì in attitudini all’impegno che ben possono mutare nel tempo, anche a breve distanza ed in ragione del tipo di mansioni svolte. Un atteggiamento che si è riversato sul rendimento che, seppur complessivamente ritenuto soddisfacente, ha palesato obiettive lacune comportamentali – in connessione alle mansioni specificamente svolte nel periodo in considerazione - che il compilatore esorta a modificare ed il primo revisore a correggere riconoscendogli le potenzialità per farlo. Nessuna sviata, dolosa finalità, dunque, se non quella di un doveroso ed apprezzabile intento dei superiori di spronare il militare a migliorarsi senza sottacere i limiti da lui palesati nel periodo oggetto di valutazione; valutazioni discrezionali, adeguatamente motivate ed ancorate a precisi fatti di diretta percezione dei superiori del ricorrente.
Il ricorrente, con memoria conclusiva, insiste nell’evidenziare la circostanza che durante il periodo trascorso presso il reparto …… del comando provinciale carabinieri di N…. non gli sono mai stati mossi rilievi ed elenca, altresì, le operazioni alle quali egli ha partecipato.
Si tratta,ad avviso del collegio, di circostanze ininfluenti in quanto la scheda valutativa periodica prescinde del tutto dalla esistenza o meno di formali procedimenti o provvedimenti disciplinari avviati e/o adottati nei confronti del militare basandosi, essa, soltanto sulle capacità attitudinali e professionali palesate dal soggetto nel disimpegnare i propri compiti. La presenza di procedimenti e/o provvedimenti disciplinari sarebbe semmai, a tutto concedere, sintomatica di una illogicità del giudizio finale ove aggettivato, questo, con il massimo della valutazione (id est, eccellente); giammai potrebbe valere il contrario.
Quanto alle operazioni alle quali il ricorrente ha partecipato, il collegio non può non rilevare che si tratta proprio ed esattamente degli ordinari e doverosi compiti disimpegnati dal militare nel periodo di valutazione e per i quali egli è stato per l’appunto valutato “nella media”.
In conclusione, la valutazione in esame – espressione di discrezionalità tecnica e sindacabile ab esterno mediante la tecnica dell’eccesso di potere – non evidenzia palesi aberrazioni e resiste, pertanto, alle articolate censure.
Il ricorso non è, pertanto, meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010


panorama
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

:mrgreen: Scusate ma se uno non contesta le Note o le Punizioni può mai passare per un fesso? E se un Militare non può permettersi di fare un ricorso visto i costi da sostenere gli si può mai dare un TORTO per non aver fatto ricorso? Allora, perchè lo stato non fa una legge in favore dei militari che se hanno un reddito proprio annuo inferiore a 40000mila €uro di nominare un legale d'ufficio in modo da avere anche noi l'assistenza legale/patrocinio dello Stato? Ecco qui' un altra sentenza particolare che metto in visione:

N. 09387/2010 REG.SEN.
N. 16777/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16777 del 2000, proposto dal signor S… A.., rappresentato e difeso dall'avv. L… S., con domicilio eletto presso di questa in Roma, via Paolo Emilio ….;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n.“DGPM/II/6/4143/2000” del 16.8.2000: con cui se ne è disposta la cessazione dal servizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’ex Carabiniere scelto S.. A.. ha impugnato (unitamente agli atti presupposti e connessi) il provvedimento n.“DGPM/II/6/4143/2000” del 16.8.2000: con cui se ne è disposta la cessazione dal servizio.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 31.3.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.
Risulta, invero, “per tabulas” che il cennato provvedimento è stato adottato (in accoglimento di una proposta formulata dalle competenti Autorità: e previo parere della “Commissione di Valutazione e Avanzamento” dell’Arma) in considerazione del fatto che l’interessato (insensibile ai ripetuti ammonimenti rivoltigli) ha mostrato – nel tempo – un marcato disinteresse al lavoro: rivelando, nel complesso, qualità personali e professionali assai negative; e fornendo, in definitiva, un rendimento assolutamente scadente.
Si rileva, più specificamente
-che, nel quadriennio antecedente l’emanazione di detto provvedimento, il soggetto in questione (con atti consolidatisi per mancanza di tempestiva impugnazione) è stato sempre giudicato “insufficiente”: o, quanto meno, “inferiore alla media”;
-che, nel medesimo lasso di tempo (avendo posto in essere le più svariate infrazioni alle vigenti norme regolamentari), ha riportato numerose (e, parimenti, mai impugnate) sanzioni disciplinari.
Ciò posto; e tenuto conto
-che l’esame del foglio caratteristico e matricolare dell’A….. evidenzia come l’uniformità dei giudizi negativi espressi nei confronti di tale soggetto sia la fedele rappresentazione di un’effettiva refrattarietà di questo a conseguire un rendimento consono al grado rivestito;
-che le argomentazioni attoree volte ad inquadrare il provvedimento “de quo” in un contesto di arbitrii di carattere persecutorio (di cui il ricorrente sarebbe stato vittima) sono, a dir poco, generiche e non documentate;
-che il provvedimento stesso, oltre ad esser congruamente motivato, è stato adottato – nel pieno rispetto delle garanzie procedurali all’uopo previste – a conclusione di un’istruttoria quanto mai approfondita (e nel corso della quale non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma),
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 31 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010
:mrgreen:
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da luigi57 »

A mio personale parere le note caratteristiche sono un "" ABUSO"", in uso a scellerati Comandanti che con l'uso delle note, fanno di te quello che vogliono. Sono da abrogare e basta.
panorama
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

Nell’Arma dei CC. se un Comandante di Stazione ti vuole male basta che scrive 4 cavolate (nella maggior parte dei casi così è e nessuno può dire il contrario) sul tuo conto che nel giro di 2-3 anni sei FUORI dall’Arma, questo non solo accade al C/re o all’Appuntato ma anche al Maresciallo. Certamente come nella maggior parte dei casi ci sono molti Ufficiali che senza conoscere l’interessato “CONFERMANO” quello che il diretto comandante scrive sulle spalle del povero indifeso. L’indifeso nella maggior parte dei casi “lascia perdere” per “quieto vivere” è perché pensa che il comandante l’anno successivo lo valuta meglio ma non si rende conto della gravità che hanno quelle”pessime” Note Caratteristiche. A molti è capitato di restare e resta ancora da oltre 10 anni di servizio “NELLA MEDIA” solamente “PER VOLONTA’” del comandante di stazione. Possibile che all’Ufficiale non venga fuori LA CURIOSITA’ e chiedersi perché questo Appuntato con oltre 10 di servizio ha ancora le Note “NELLA MEDIA”? Sarà forse un Carabiniere che non capisce niente e non sa fare nemmeno la O con il bicchiere? Secondo me è chiaro il discorso: all’Ufficiale non interessa NULLA della Note che hanno i dipendenti di un comando di stazione nonostante la loro anzianità di 10-15 o 20 anni di servizio. Nessuno fa niente per correggere questi ABUSI AUTORIZZATI e CHIARI COME UN CIELO STELLATO.
Abbiamo molti colleghi in divisa eletti al parlamento ma anche a loro non interessa nulla.
Le Note sono un grido del dolore “PER LA TRUPPA” come una donna che partorisce ma nello stesso tempo nessuno prende provvedimenti.
I Lupi (la base) gridano ma i cacciatori (comandanti) li uccidono con una semplice penna, nero su bianco, perché loro sono autorizzati a scrivere ciò che vogliono per colpire noi piccoli, perché sanno perfettamente che:
- Nessuno contesta;
- Nessun ufficiale chiederà mai conto di quello scritto.
Le Note uccidono, fanno ammalare il personale, creano MOBBING e STRESS, creano anche ben altro malessere.
lino
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da lino »

Caro Panorama io sono l'esempio lampante di quello che hai descritto e scritto.
Sino al 25 anno di servizio mi chiedevano di comandare la stazione e poi di colpo nel giro di due anni sono diventato un caprone.
E la cosa piu' clamorosa nel periodo di malattia mi sono state abbassate le note in barba a leggi e regolamenti.
Mi verrebbe voglia di impugnarle ma non mi va di spendere soldi, oramai sono in congedo.
Chiaramente sono pienamente d'accordo anche con Luigi, finche' ci saranno le note senza un apparente controllo e fatte in base all'antipatia personale o varie forme di gelosia e per eliminare persone che danno fastidio...... non si andra' avanti.
E la truppa continua ad ammalarsi e quando vai di fronte a medici militari , non ti ascoltano neanche anzi ti scrivono "problematiche con superiori" come se fossi tu il problema da cancellare.
Panorama conti nua nella tua encomiabile opera, ce la fai per altri 7 anni a resistere?, te lo auguro di cuore.
Ciao.
panorama
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

Io ho 28 anni pieni di servizio + 1 ricongiunto= 29.
Io per 27 anni ho avuto le Note buone di cui gli ultimi 7 anni ECCELLENTE. Poi da quando ho chiesto un nuovo comando di Stazione ossia 1 e mezzo fa il mio Comandante di Stazione per ANTIPATIA mi ha portato direttamente NELLA MEDIA convalidato anche dal comandante di Compagnia. Insomma, nel giro di 1 anno sono diventato come uno appena uscito dalla Scuola Allievi, un nullafacente, un pessimo APP/TO SCELTO che ha fatto sempre Stazione. Che posso aggiungere ancora? FORZA UNAC - FORZA UNARMA - RINASCETE DALLA TOMBA.
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da lino »

Non te lo dovrei dire io,ma questi scienziati lo sanno che non si puo' scendere da eccellente a nella media, se fai ricorso lo hai gia' vinto.
Poi (spero di no) te la faranno pagare in qualche modo perchè hai osato contrastare il loro potere di giudizio che nessuno deve osare mettere in discussione.
Ciao Lino
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

Infatti ho per questa volta ho preferito non fare nulla ma se nel caso a fine anno accade la stessa cosa, allora faro' un comulo di tutte le cose successe, mettendo nero su bianco.
panorama
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia.

COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER RENDIMENTO INFERIORE ALLA MEDIA.

Nei confronti del Carabiniere veniva attivato un procedimento per proscioglimento dal servizio che si concludeva con il provvedimento del 18/11/1996 con cui il vice Comandante dell’Arma dei carabinieri collocava il predetto militare in congedo per rendimento inferiore alla media.

Questa si che è una bella sentenza tanto che il Ministero della Difesa ha perso l'Appello al Consiglio di Stato.

Ora devono pagare tutto a questo collega.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01499/2012REG.PROV.COLL.
N. 06154/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6154 del 2007, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Michele D'Antonio, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Segreteria del Consiglio Stato;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEDE DI SALERNO, SEZIONE I n. 00421/2007, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER RENDIMENTO INFERIORE ALLA MEDIA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Nei confronti del Carabiniere sig. OMISSIS veniva attivato un procedimento per proscioglimento dal servizio che si concludeva con il provvedimento n……… del 18/11/1996 con cui il vice Comandante dell’Arma dei carabinieri collocava il predetto militare in congedo per rendimento inferiore alla media.
L’interessato impugnava tale provvedimento unitamente ai pareri dei superiori gerarchici e alla proposta di proscioglimento innanzi al Tar per la Campania Sezione di Salerno che con sentenza n.421/07 accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento dell’adottato provvedimento espulsivo.
L’Amministrazione della Difesa ha impugnato tale decisum , denunciandone, in sostanza, la erroneità :
secondo parte appellante la misura adottata è la conseguenza di un giudizio di non ammissione al servizio permanente del suindicato Carabiniere per avere il medesimo conseguito, sotto il profilo del rendimento, delle valutazioni negative tali da giustificare l’assunto provvedimento espulsivo.
Si è costituito in giudizio il sig. OMISSIS che contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO
L’appello si appalesa infondato.

Oggetto della controversia all’esame è il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il proscioglimento dal servizio del Carabiniere OMISSIS, in ragione del fatto di non aver questi raggiunto in servizio un rendimento sufficiente e per avere tenuto, il medesimo, una condotta manchevole.
Ebbene, la drastica misura emessa nei confronti dell’appellato, ad avviso della Sezione non appare indenne dai vizi di legittimità sussumibili sotto la figura dell’erroneità dei presupposti, come correttamente rilevati dal primo giudice le cui osservazioni e statuizioni meritano integrale conferma. Invero, il collocamento in congedo per proscioglimento è stato disposto espressamente “per rendimento inferiore alla media” , ma il provvedimento di tipo sanzionatorio in questione, come infra si va ad illustrare, è sprovvisto degli elementi idonei a supportarlo e risulta altresì adottato in non esatta applicazione della normativa dettata in subjecta materia.
La norma in rilievo, costituita dall’art.12 lettera c) della legge 18 /10/1961 n.1168, prevede che il militare dell’Arma può cessare dal servizio “per scarso rendimento , nonché gravi, reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore”.
Ora, con riferimento all’ipotesi normativa sopra descritta, vero è che OMISSIS ha riportato dal giugno 1994 al maggio 1996 la qualifica di inferiore alla media, ma è altrettanto innegabile che una siffatta valutazione, ancorchè negativa, è cosa diversa dallo “scarso rendimento”: quest’ultima definizione implica un risultato dell’attività di servizio in termini significativamente negativi sicchè in presenza di un gradualità di valutazioni non è dato apporre a giustificazione della misura de qua un giudizio di negatività ( rendimento inferiore alla media ) che di per sé non è previsto quale causa di espulsione dall’Arma.
Neppure è possibile invocare da parte dell’Amministrazione i precedenti di tipo disciplinare pure posti a base dell’adottato provvedimento : le sanzioni irrogate non appaiono gravi e neppure reiterate ove si consideri che una consiste in un semplice rimprovero a causa della divisa in disordine, l’altra , tre giorni di consegna , è stata inflitta per aver presentato in ritardo il certificato medico per un giorno di assenza.
Da tanto deriva che il provvedimento per cui è causa si fonda su presupposti di fatto e di diritto errati, o comunque non adeguatamente soppesati, e questo non può non inficiare la validità della determinazione negativamente assunta nei confronti del militare, dovendosi dare atto che quanto in proposito rilevato dal Tar si rivela immune dai profili di illegittimità dedotti dall’Amministrazione a mezzo del proposto gravame.
In forza delle suestese considerazioni l’appello , in quanto infondato, va respinto.
Sussistono, peraltro giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
guerrino
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da guerrino »

caro panorama,anche io da vfb sono stato prosciolto d'ufficio per scarso rendimento durante la ferma.avevo chiesto trasferimento dai parà per altra sede e in cambio oltre al trasferimento,mi sono trovato con le note insufficienti alla media e la proposta di congedo.ho presentato ricorso nel 2004 al tar,è stato bocciato ed ora con lo stesso avvocato ho fatto ricorso al consiglio di stato.purtroppo nn ho più fiducia in quest'ultimo e ti chiedo quindi un tuo parere in merito o magari consigliarmi un buon avvocato.la mia mail è questa:expara8@yahoo.it,ti lascio anche il mio numero:3276271310.ne sarei grato se tu rispondessi,nel frattempo ti auguro una buona giornata.
cardinale2707
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da cardinale2707 »

Buongiorno a tutti e un in bocca al lupo per tutto.
Allego un parere del Consiglio di Stato sempre su note caratteristiche, che mi riguarda.
Qualche volta ad aver ragione qualcuno te la dà, perchè sappiamo come vanno certe cose....E ho fatto tutto da solo, senza avvocati.



Numero 00183/2012 e data 17/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011


NUMERO AFFARE 00223/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto dei carabinieri Roberto Musto, nato a Oderzo il 27 luglio 1965 e residente a Pieve di Soligo, per l’annullamento del decreto dirigenziale 13 novembre 2009 n. 183, di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 35, redatta per il periodo dal 15 novembre 2007 al 14 novembre 2008.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 16 dicembre 2010, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, presentato all’amministrazione militare l’1 maggio 2010;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari.


Premesso:
L’appuntato scelto dei carabinieri Roberto Musto riferisce di aver presentato, il 13 gennaio 2009, ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 35, redatta per il periodo dal 15 novembre 2007 al 14 novembre 2008, conclusasi con la qualifica finale di “superiore alla media”.
L’Amministrazione, esaminata la scheda valutativa impugnata ed accertato che - come sostenuto dal ricorrente - il tenore delle valutazioni analitiche e i giudizi complessivi non erano in linea con la qualifica finale, con decreto dirigenziale 19 marzo 2009 n. 38 ha accolto il ricorso gerarchico, annullando il documento caratteristico impugnato.
Rinnovando la scheda valutativa in esecuzione del suddetto decreto, il compilatore ha assegnato la qualifica di “superiore alla media”, mentre il revisore, non concordando, ha attribuito la qualifica finale di “nella media”. L’interessato, del 15 luglio 2009, ha impugnato la nuova scheda valutativa con un secondo ricorso gerarchico, che è stato respinto, perché ritenuto infondato, con il decreto dirigenziale n. 183 del 13 novembre 2009.
Il signor Musto con il ricorso straordinario in esame ha impugnato tale ultimo decreto, notificatogli l’8 gennaio 2010, formulando censure di eccesso di potere e violazione di legge.
In sostanza, il ricorrente sostiene che il decreto di rigetto non ha adeguatamente valutato le censure formulate nel ricorso gerarchico e insiste, quindi, nel chiedere l’annullamento del documento caratteristico, censurando d’illegittimità il giudizio complessivo e la qualifica finale assegnata dal revisore, in quanto il dissenso di detta autorità con il compilatore non sarebbe adeguatamente motivato.
In particolare il ricorrente si duole dell’immotivata discordanza fra il giudizio del compilatore e quello del revisore. Il primo, infatti, preso atto dell’annullamento della scheda valutativa pronunciato in seguito al primo ricorso gerarchico, ha revisionato le singole aggettivazioni e il giudizio finale, confermando la qualifica finale di “superiore alla media”. Il secondo invece, contraddicendo la qualifica di “superiore alla media” contenuta nella scheda annullata, ha formulato la qualifica di “inferiore alla media”. La valutazione contestata non terrebbe nella dovuta considerazione l’elevata qualità del servizio prestato ed i giudizi espressi nelle precedenti valutazioni, né sarebbe suffragata da provvedimenti disciplinari.
Il ministero riferente si pronuncia per l’infondatezza del ricorso, dato che il decreto di rigetto impugnato è stato emanato a seguito di una completa analisi del documento caratteristico impugnato in sede gerarchica, che ha accertato la conformità dello stesso ai precetti della normativa sulla redazione della documentazione caratteristica.


Considerato:
La lamentata contraddizione, nel documento caratteristico, tra la valutazione espressa dal compilatore (“superiore alla media”) e quello sintetizzato dal primo revisore (“nella media”), è tutt’altro che apparente, specie alla luce della ravvisata contraddittorietà di giudizi espressi dal medesimo revisore tra la prima scheda valutativa, annullata in seguito all’accoglimento del (primo) ricorso gerarchico, e la seconda ricompilata sulla base delle indicazioni contenute nello stesso decreto di accoglimento, 19.3.2009 n. 38.
La Sezione, pur considerando, in linea di principio, l’autonomia del giudizio del revisore rispetto al giudizio espresso dal compilatore, osserva che nel caso in esame non solo c’è stato un mutamento peggiorativo del giudizio espresso dal compilatore, ma anche di quello espresso dal compilatore nel precedente rapporto, annullato in sede di ricorso gerarchico con una decisione che era a favore del ricorrente. In tale situazione, il giudizio del revisore sarebbe dovuto essere accompagnato da una motivazione che ne dimostrasse compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che, in concreto, avevano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal ricorrente. Si aggiunga che il revisore è poi intervenuto, senza avervi titolo (perché nel pubblico impiego il superiore non ha un interesse personale al mantenimento dei giudizi espressi sul subordinato), nella procedura di ricorso gerarchico per opporsi all’accoglimento dello stesso; contribuendo con tale comportamento a indebolire l’autorevolezza del giudizio espresso.
Nel decreto ministeriale del 19 marzo 2009, con il quale è stata annullata la precedente scheda valutativa, è specificato che “il tenore delle valutazioni analitiche e i giudizi complessivi non sono obiettivamente commensurati alla qualifica finale”. Il compilatore, come afferma il ricorrente, ha provveduto a redigere ex novo la scheda valutativa mantenendo la qualifica finale di “superiore alla media”; il revisore, al contrario, ha abbassato alcune aggettivazioni, adeguandovi poi il giudizio e la qualifica finale e riproponendo di fatto quanto già indicato nella scheda annullata; cosa che rientra bensì nei poteri del revisore, ma che avrebbe dovuto essere accompagnata da un’adeguata motivazione, idonea quantomeno a far percepire le ragioni del mutato giudizio nei confronti del militare.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, annullando il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Raffaele Carboni




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panorama
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da panorama »

Posto qui questa sentenza se può essere d'aiuto ad altri.

1) - Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

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21/02/2013 201300094 Sentenza Breve 1


N. 00094/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2013, proposto da:
D. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
-dei provvedimenti di proscioglimento della ferma breve e di collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento disposto nei confronti del ricorrente dal Ministero della Difesa n. M.D.GMIL 1 II 63 2012/0290867 di Persomil II/6 datati 10 luglio 2012 comunicato in data 10.7.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso indicato in epigrafe, originariamente proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il sig. D. G., volontario in ferma prefissata di un anno a decorrere dal 6-9-2011, chiede l’annullamento del provvedimento d.d. 10 luglio 2012 di proscioglimento dalla ferma breve e collocamento in congedo illimitato per scarso rendimento sulla base di un rapporto informativo che gli attribuiva il giudizio di insufficiente per il periodo a decorrere tra il 9 novembre 2011 e il 5 giugno 2012.

Secondo il ricorrente il proscioglimento ed il collocamento in congedo illimitato sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’errore sul presupposto perché sostiene che non si sia verificato nei suoi confronti il presupposto legittimante l’adozione dell’impugnato provvedimento di proscioglimento, vale a dire il conseguimento di un giudizio insufficiente in sede di documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi come espressamente previsto dall’art. 960, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e tale censura risulta fondata

La documentazione caratteristica posta a fondamento della proposta di proscioglimento avanzata dal competente Comando risulta riferita al periodo 9.11.2011 – 5.6.2012 che, tenuto conto del fatto che ai fini della valutazione caratteristica non sono computabili tutti i periodi di assenza elencati nell’apposito statino datato 6.6.2012 (come lo stesso espressamente specifica!) , è sicuramente inferiore ai sei mesi richiesti dalla vigente normativa. Infatti il precedente rapporto informativo, relativo al periodo 6.9.2011 – 8.11.2011, aveva visto l’attribuzione di un giudizio sufficiente.

Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere a parte ricorrente l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
papalima
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Re: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da papalima »

Buongiorno...
nel lontano 1993 passai per lo stesso problema delle note caratteristiche abbassate... perchè ero riuscito a stare sul c... di un tenente..non comandate di compagnia ma che in quel momento ne era facente funzione..e che lo stesso tenente poi diventato comandante titolare nel 1995..sempre da tenente...continuò con le note caratteristiche a farmi restare "inferiore alla media"...questa volta però facendomi presentare le note da un sottotenente comandante di un VEIPP...messo solo quel giorno a comandare la compagnia...questo il prologo....però la parola fine la scrissi io...approfittando della contingenza a me favorevole del momento...con la felice conclusione della riforma totale per causa di servizio....avrei dovuto lottare...ma non ne sarebbe valsa a pena sprecare i miei migliori anni e la mia salute mentale (a questo ci hanno pensato loro dandomi del pazzo)...per un esito scontato e sicuramente a me sfavorevole..
questa è la mia testimonianza e buongiorno a tutti...
papalima
crimor
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Iscritto il: sab giu 23, 2012 6:12 pm

Re: R: Abbassamento Note Caratteristiche

Messaggio da crimor »

Grande musto..!!!

crimor
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