732 giorni assenza

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minosse
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732 giorni assenza

Messaggio da minosse »

Giorno a tutti. Domanda secca: ma al convalescenza per causa di servizio viene conteggiata nei famosi 732 giorni di assenza ? Grazie


cimapier
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da cimapier »

Non vanno computati, ma rientrano nei 45 giorni di aspettativa
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Diabolikus
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da Diabolikus »

Con il permesso di Cimapier, mi permetto di fare alcune precisazioni:

mio caro Minosse,

1) tuti i periodi di assenza per infermità (esclusi quelli determinati da gravi patologie che necessitino di terapia salvavita) vengono computati nel limite massimo di giorni 45 di licenza straordinaria fruibili nel corso di ciascun anno solare.

2) Al superamento dei citati 45 gg. il militare viene collocato, d'ufficio, in aspettativa per infermità, sia essa SI ovvero NON dipendente da causa di servizio.

3) Nel caso in cui l'infermità sia SI dipendente da causa di servizio (a seguito di riconoscimento "a domanda"), non saranno computabili soltanto i periodi di ricovero e/o disposizione presso presidi ospedalieri civili e/o militari, ai fini della determinazione del tetto massimo di gg.730 (ovvero 731 in caso di anno bisestile) di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile.

4) Nel caso in cui invece l'assenza sia determinata da ferite e/o lesioni traumatiche riportate in servizio (famigerato Modello C) e fino a guarigione clinica, NON (e dicesi NON) sarà computabile l'intero periodo di assenza conseguente ai citati 45 giorni.

(cfr. D.P.R. 395/95)

Nel caso del modello C, tengo a sottolineare la frase "fino a guarigione clinica", che sta a significare che dopo essere rientrato in servizio IDONEO, nel caso in cui successivamente ci si assenti nuovamente dal servizio per la stessa patologia inizialmente determinata dal Modello C, in tale ultima ipotesi saranno scorporati dal computo solo i citati periodi di ricovero e/o disposizione, con le stesse modalità indicate per il caso di cui al para.3 (dip. da c.a. a seguito di domanda)

Sperando di essere stato utile.

Saluti.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
cimapier
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da cimapier »

Diabolikus sempre chiaro e grazie. di seguitCOLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
PER MOTIVI SANITARI



IL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO,



in data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari

TESTO DELLA CIRCOLARE


Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi
sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 13.3.1999, n°
255, e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n° 254.


Riferimenti normativi:

- Legge 10.04.1954, n° 113;

- Legge 31.07.1954, n° 599;

- Legge 05.05.1976, n° 187;

- Legge 24.12.1993, n° 537;

- Legge 23.12.1994, n° 724;

- Legge 08.08.1996, n° 427, di conversione di legge del D.L. 29.06.1996, n° 341
(art. 3, 2° comma);

- D.P.R. 31.07.1995, n° 394;

- D.P.R. 31.07.1995, n° 395;

- D.LGS.12.05.1995, n° 195;

- D.LGS.12.05.1995, n° 196;

- D.LGS.12.05.1995, n° 198;

- Norme unificate per la concessione delle licenze per i militari delle FF.AA.



1. PREMESSA

A seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 254 e 255, entrambi datati
16.03.1999, i provvedimenti di collocamento in aspettativa del personale delle
FF.AA., che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale,
sono emanati dal Comandante di Corpo.

La normativa in esame, in pratica, demanda agli Enti periferici la gestione del
collocamento in aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:



A) per infermità NON dipendenti da causa di servizio:

1) sino a 12 mesi continuativi;

2) tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, qualora tra un periodo e l’altro intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi;

3) tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi, qualora fra i detti periodi intercorra un periodo di servizio attivo uguale o inferiore a tre mesi;



B) per infermità SI dipendente da causa di servizio:

1) sino a 24 mesi (1).


I richiamati provvedimenti non comportano una variazione del trattamento
stipendiale e, pertanto, non devono essere sottoposti al visto dell’Organo di controllo.
La presente circolare si propone di fornire un utile ausilio nell’applicazione della normativa che disciplina la materia al fine di assicurare una corretta gestione della stessa e l’uniformità delle procedure da adottare da parte di tutti i Comandi / Enti / Reparti, delle Forze Armate.

Di seguito sono riportate, in modo analitico, tutte le varie fasi della procedura riguardante il personale militare che, superato il tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, continua a trovarsi in uno stato di inidoneità al servizio per convalescenza, infermità o ricovero in luogo di cura e, pertanto, deve essere collocato in aspettativa.

Nota.

(1) superato detto termine il personale deve essere posto in congedo a cura della Direzione Generale del
Personale Militare.

2. COMPUTO DELL’ASPETTATIVA

L’aspettativa è conteggiata in giorni calendariali, per un totale massimo, nel

quinquennio (ndr. 5 anni) , di 730 giorni, esclusi i giorni di licenza previsti dalla

vigente normativa. Nel caso che l’aspettativa sia fruita in un periodo complessivo
del giorno 29 febbraio di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di

aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere maggiorato di un giorno.

Si precisa che in tale periodo devono essere conteggiati anche eventuali periodi di
aspettativa concessa per motivi privati. Per effettuare il calcolo dei giorni di
aspettativa sofferti in un quinquennio si deve partire dal primo giorno dell’ultimo
periodo sofferto dall’interessato in detta posizione, andando a ritroso per cinque
anni da quest’ultima data; pertanto, i giorni eccedenti i 5 anni devono essere

considerati ai fini del computo dei 730 giorni.



3. RICOVERO IN LUOGO DI CURA

I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il
raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai
fini del collocamento in aspettativa.

Tanto premesso, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn. 394/95
e 395/95 dispongono, rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di
cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato

ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a
completa guarigione clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o
lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità
assoluta, non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.

Si richiama l’attenzione sul fatto che tali assenze rientrano comunque nel
conteggio dei 45 giorni di licenza straordinaria. Pertanto, soltanto i giorni che
superano il tetto massimo dei 45 giorni non dovranno essere computati nel
periodo massimo di aspettativa.

Al riguardo, si precisa che la posizione di stato del personale militare interessato
deve essere definita collocando il medesimo in aspettativa d’ufficio per il periodo
eccedente il richiamato tetto massimo di 45 giorni. Cio’ a prescindere dalla
circostanza che tale periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui
si riferisce, non sia computabile ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio.



4. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’ A DOMANDA O
D’UFFICIO – FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA

Sono collocati in aspettativa per infermità gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari
di Truppa in servizio permanente (s.p.), ai sensi delle leggi n° 113/54, n° 599/54 e
n° 404/90 e dei DD.LL. n° 195/95 e n° 196/95.

Il collocamento in aspettativa puo’ essere disposto a domanda o d’ufficio.

A) A DOMANDA

I periodi di licenza di convalescenza concessi a seguito di giudizi degli Organi
Medico Legali possono essere tramutati in periodi di aspettativa, a domanda degli
interessati, durante la fruizione della licenza medesima. Al fine di consentire
un’adeguata azione di controllo, in relazione ai conseguenti riflessi giuridico-

amministrativi, tale istanza dovrà essere presentata al Comando di appartenenza

entro il termine massimo di 10 giorno dall’inizio del periodo di inidoneità.

I periodi di assenza dal servizio dovuti a infermità o malattie di breve durata,
attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutate in
aspettativa, a richiesta del militare, solo ed esclusivamente nel caso di assenze o

malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi. L’istanza deve essere
presentata ai Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in
servizio.



B) D’UFFICIO

Il militare assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di
licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio
dal Comando di appartenenza.



C) FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA

Il suddetto personale puo’ inoltre chiedere di fruire, dopo il 1° mese di licenza straordinaria di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno, producendo apposita istanza al Comando di appartenenza. Tale richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45° giorno della licenza straordinaria.



5. COMPETENZE DEGLI ORGANI MEDICO LEGALI (OO.MM.LL.)

Occorre premettere che i competenti OO.MM.LL. avranno cura di trasmettere, nel
piu’ breve tempo possibile, la documentazione relativa ai provvedimenti medico-

legali adottati nei confronti degli interessati agli Enti di appartenenza dei

medesimi. L’esigenza dell’invio in tempi rapidi della citata documentazione discende

dalla necessità che gli Enti comunichino tempestivamente alla Direzione Generale

del Personale Militare (D.G.P.M.) gli eventi medico-legali che possono determinare
problematiche in relazione all’avanzamento del personale interessato. Gli
OO.MM.LL. avranno, altresi’, cura di emettere provvedimenti conseguenziali fra di
loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza per malattia del militare. E’
opportuno ribadire che nei detti provvedimenti dovrà, inoltre, essere specificato se
l’infermità sofferta sia “SI/NO dipendente da causa di servizio” e, in caso
affermativo, indicato se ricorrono le condizioni per l’applicazione dei commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.P.R. n° 394/95, ovvero dell’art. 16 del D.P.R. n° 395/95. Dovrà
altresi’ essere indicata con chiarezza la posizione del congedo (riserva o congedo

assoluto) in cui deve essere collocato il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio militare incondizionato.


Nel caso in cui venga riscontrato il concorso di piu’ infermità alla idoneità, alcune SI
dipendenti da causa di servizio ed altre NO dipendenti, dovrà essere specificata

quale è l’infermità prevalente.

Resta inteso chi i giudizi di permanente inabilità al servizio dovranno essere
immediatamente fatti pervenire, per tutti i militari, a questa D.G.P.M. (4^ Divisione
per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di
Truppa in s.p.) anticipandone la trasmissione via fax (4^ Divisione n. 06/47353765;
5^ Divisione n. 06/4885740; 6^ Divisione n. 06/4746098).

Le predette comunicazioni – avendo per oggetto dati ultrasensibili – dovranno
essere effettuate tenendo presente quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.



6. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI / ENTI

Di seguito si riporta la procedura da adottare dal momento in cui il militare è
assente dal servizio per infermità:

a) acquisizione in tempi brevi della documentazione medica, sia le certificazioni rilasciate dagli organi sanitari pubblici o privati sia quella originata dagli OO.MM.LL.. Per la certificazione rilasciata da questi ultimi, accertarsi che i provvedimenti emessi siano completi del giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio e siano consequenziali tra di loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza sino al giorno dell’idoneità;

b) verifica dei giorni di licenza straordinaria fruita nell’anno in corso. Nell’ipotesi che il militare abbia fruito di tale licenza durante l’anno e che non abbia superato il tetto dei 45 giorni previsti, l’assenza dovrà essere considerata come licenza straordinaria fino al raggiungimento del tetto massimo;

c) predisposizione ed emissione da parte del Comandante di Corpo del provvedimento di aspettativa per infermità. Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al personale interessato, curando che l’avvenuta notifica risulti certa e documentata;

d) trascrizione a matricola dei periodi di assenza dal servizio per infermità dei militari da effettuare secondo le disposizioni in vigore per ciascuna Forza Armata. In particolare, i Comandi / Enti della Marina Militare, per il personale collocato in aspettativa, dovranno darne comunicazione scritta a PERSOMIL – V Reparto – 15^ Divisione, affinche’ copia della suddetta comunicazione sia inserita nella Raccolta dei Documenti Personali Valutativi (RDPV) degli interessati. Per l’Aeronautica Militare la comunicazione dovrà essere data a PERSOMIL, V Reparto, 16^ Divisione (Roma Palazzo Aeronautica per gli Ufficiali; Bagni di Tivoli per i Sottufficiali e i Volontari di Truppa in s.p..

e) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di Truppa in. S.p.) del collocamento in aspettativa o dell’assenza per infermità dal servizio del personale interessato, nel caso in cui lo stesso sia incluso nelle aliquote d’avanzamento, per dare necessariamente corso all’esclusione o all’eventuale sospensione dall’avanzamento medesimo;

f) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio per infermità del personale interessato nonche’ trasmissione, a mezzo fax, del provvedimento medico-legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;

Tanto allo scopo di consentire a questa D.G.P.M. la predisposizione del provvedimento di stato relativo al collocamento in congedo entro il termine massimo di 15 giorni previsti dal D.P.R. n° 1032/73 ed evitare il pagamento degli eventuali interessi moratori conseguenziali al ritardato pagamento delle indennità di buonuscita;

g) invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare – in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Nel contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire dall’Organo Medico Legale (O.M.L.) competente, la documentazione relativa alla posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) un cui il medesimo dovrà essere collocato qualora non venga emesso nei suoi confronti un giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato;

h) dispensa dal servizio del militare, dal giorno successivo al superamento dei 730 giorni (cioè a decorrere dal 731° giorno), inviando a questa D.G.P.M., per la formalizzazione del relativo decreto, tutta la documentazione relativa al periodo di assenza entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ultimo provvedimento medico-legale;

i) invio alla D.G.P.M. delle istanze di collocamento in aspettativa per motivi privati, allegando alle medesime uno statino riepilogativo dell’aspettativa a qualsiasi titolo fruita dagli interessati nel quinquennio o, se del caso, dichiarazione che gli stessi non hanno fruito di aspettativa. La suddetta documentazione dovrà essere autenticata dal Comandante di Corpo.



7. ASSENZE DAL SERVIZIO OLTRE I 12 MESI

Qualora l’inidoneità – per infermità NON dipendente da causa di servizio - si
protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, con la conseguente riduzione o
sospensione del trattamento stipendiale, il Comando / Ente dovrà:

a) controllare, nel tempo, la posizione del personale interessato sino all’emissione del
giudizio di idoneità o di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato,
avendo cura di informare il citato personale del totale dei giorni di aspettativa
fruiti e che, allo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (il cui
computo deve essere effettuato tenendo presente quanto stabilito al precedente
punto 2), dovrà essere collocato in congedo. La comunicazione del totale dei giorni
di aspettativa fruiti deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere
del citato limiti;

b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità
temporanea e quello di idoneità del personale interessato al rientro in servizio;

c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni
dalla emissione del provvedimento di idoneità al servizio, dei seguenti atti:

- il citato provvedimento di idoneità al servizio;

- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autentica);

- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo;

d) inviare, altresì, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo personale
dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo.

Nel caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato il Comando / Ente dovrà:

a) dispensare dal servizio il personale interessato, curando l’immediata comunicazione a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio medesimo nonche’ la trasmissione del provvedimento medico legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;

b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea;

c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio, dei seguenti atti:

- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autenticata);

- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel

quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo e la data di cessazione dal servizio;

d) inviare, altresi’, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo
personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo).



8. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

All’atto del trasferimento di un militare, il Comando che perde di forza il militare
deve inviare al nuovo Comando che lo assumerà in forza quanto di seguito elencato:

- prospetto della licenza straordinaria fruita nell’anno;

- copia autenticata della documentazione sanitaria che ha dato origine alla fruizione della licenza straordinaria ed al collocamento in aspettativa;

- riepilogo di tutti i periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio;

- copia autenticata di tutti i provvedimenti di aspettativa emessi dal Comandante di Corpo;

- copia delle eventuali comunicazioni inviate alla D.G.P.M.;

- foglio matricolare aggiornato (con esclusione del personale della Marina Militare).



9. DIRAMAZIONE E APPLICAZIONE NORMATIVA

A) Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la diramazione della presente
circolare a tutti i Comandi / Enti dipendenti (per l’Esercito Italiano fino al livello
di Reggimento/Battaglione Autonomo).

B) Le disposizioni contenute nella presente direttiva:

- entrano in vigore dal 1° gennaio 2001;

- vanno osservate con particolare scrupolo, anche per evitare ricusazioni e/o ritardi;

- abrogano tutte le previsioni in contrasto, già emanate dalle preesistenti Direzioni Generali del Personale delle Forze Armate.

C) Le pratiche pervenute fino al 31 dicembre 2000 saranno definite da questa
D.G.P.M., richiedendo ai Comandi / Enti interessati la documentazione
integrativa eventualmente ritenuta necessaria.



ALLEGATO 1
Esempio:

L’Aiutante SEMPRONIO nell’arco di un quinquennio cominciato il 15.02.1995 ha fruito di vari periodi di aspettativa. Pertanto tale quinquennio dovrebbe presumibilmente scadere il 14.02.2000



1° periodo di aspettativa gg. 45 dal 15.02.1995 al 31.03.1995

2° periodo di aspettativa gg. 102 dal 12.08.1995 al 21.11.1995

3° periodo di aspettativa gg. 110 dal 16.09.1997 al 04.01.1998

4 periodo di aspettativa gg. 150 dal 11.04.1998 al 09.09.1998

5 periodo di aspettativa gg. 262 dal 14.04.1999 al 31.12.1999



TOTALE giorni 669


Nell’anno 2000 lo stesso fruisce vari periodi di licenza straordinaria:



- licenza straord. per G.M. di Famiglia gg. 10 dal 20.01.2000 al 29.01.2000

- licenza straord. per cure termali gg. 15 dal 01.02.2000 al 15.02.2000

- ricoveri ospedalieri gg. 7 dal 15.03.2000 al 21.03.2000

TOTALE giorni 32



L’Aiutante SEMPRONIO il giorno 21.03.2000 viene dimesso dall’ospedale militare sulla base di un provvedimento di temporanea inidoneità di giorni 120. Pertanto al militare, prima del collocamento in aspettativa, deve essere conteggiata la parte rimanente dei 45 giorni di licenza straordinaria, spettategli nell’anno 2000 (gg. 13 dal 22.03.2000).



- licenza straord. convalescenza gg. 13 dal 22.03.2000 al 03.04.2000

- aspettativa per infermità gg. 107 dal 04.04.2000 al 19.07.2000



MODALITA’ DI CALCOLO DELL’ASPETTATIVA FRUITA NEL QUINQUENNIO

Dopo aver concesso la licenza di convalescenza spettante all’Aiutante, bisogna provvedere al collocamento in aspettativa dello stesso a partire dal giorno 04.04.2000 e conteggiare l’ammontare dell’aspettativa fruita nel quinquennio. Per fare cio’ si torna indietro di 5 anni sino al 05.04.1995. Pertanto il totale dell’aspettativa fruita dal militare nel quinquennio risulta essere di giorni 624 (si sommano giorni 262 del 5° periodo di aspettativa, gg. 150 del 4° periodo di aspettativa, gg. 110 del 3° periodo e gg. 102 del 2° periodo, mentre i 45 giorni del 1° periodo non risultano computabili nel quinquennio), dopodiche’ dal giorno 04.04.2000 si contano i giorni che rimangono per raggiungere la somma di 730 (vale a dire gg. 106). A questo punto si puo’ notare che il periodo di aspettativa in cui collocare il militare (cioe’ gg. 107) è superiore al periodo che lo stesso puo’ fruire (solo gg. 106, dal 04.04.2000 al 18.07.2000). Pertanto, il quinquennio risulta essere di un totale di gg. 731 per cui l’Aiutante SEMPRONIO con il periodo eccedente (gg. 01 dal 19.07.2000) ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (scadente il 18.07.2000). In questa ipotesi l’Aiutante SEMPRONIO essendo alla data del 19.07.2000 ancora non idoneo al servizio dovrà essere collocato, sotto la stessa data, in congedo per aver superato i 730 giorni di aspettativa fruibili in un quinquennio.

o per il collega una nota pubblicata su internet.
panorama
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da panorama »

Allego questa circolare del C.G.A. CC. ad oggetto:
Periodo massimo di aspettativa fruibile. Computo del quinquennio di riferimento.
Riguarda anche gli eventi traumatici, quindi da leggere il punto n.2.
Chiedo la cortesia al moderatore di non eliminare questo allegato in modo da dare la possibilità ai lettori di rendersi conto della situazione sui conteggi.
grazie anticipatamente.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Jamel
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da Jamel »

Il comma 3 spiega tutto. Buona giornata a tutti.

ART. 49. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI E PER INFERMITÀ
1 .  PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, L'ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI E PER INFERMITÀ È DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724, E, PER LE PARTI NON PREVISTE DA TALI LEGGI, DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LEGGI 10 APRILE 1954, N. 113, 31 LUGLIO 1954, N. 599, 18 OTTOBRE 1961, N. 1168, 3 AGOSTO 1961, N. 833, E 1 FEBBRAIO 1989, N. 53. LA DURATA MASSIMA DELLA LICENZA STRAORDINARIA DI CONVALESCENZA PER IL PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA, PER L'INTERO PERIODO DI FERMA, È DI DUE ANNI.
2 .  IL PERIODO DI RICOVERO IN LUOGHI DI CURA A SEGUITO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE PER CAUSE DI SERVIZIO NON È COMPUTATO AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA.
3 .  FINO A COMPLETA GUARIGIONE CLINICA, I PERIODI DI ASSENZA DEL PERSONALE DOVUTI A FERITE O LESIONI TRAUMATICHE RIPORTATE IN SERVIZIO, CHE NON COMPORTINO INIDONEITÀ ASSOLUTA AL SERVIZIO, NON SONO COMPUTATI AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA.
4 .  LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO DAL 1 GENNAIO 1996.
lorelpv1
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da lorelpv1 »

Jamel ha scritto:Il comma 3 spiega tutto. Buona giornata a tutti.

ART. 49. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI E PER INFERMITÀ
1 .  PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, L'ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI E PER INFERMITÀ È DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724, E, PER LE PARTI NON PREVISTE DA TALI LEGGI, DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LEGGI 10 APRILE 1954, N. 113, 31 LUGLIO 1954, N. 599, 18 OTTOBRE 1961, N. 1168, 3 AGOSTO 1961, N. 833, E 1 FEBBRAIO 1989, N. 53. LA DURATA MASSIMA DELLA LICENZA STRAORDINARIA DI CONVALESCENZA PER IL PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA, PER L'INTERO PERIODO DI FERMA, È DI DUE ANNI.
2 .  IL PERIODO DI RICOVERO IN LUOGHI DI CURA A SEGUITO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE PER CAUSE DI SERVIZIO NON È COMPUTATO AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA.
3 .  FINO A COMPLETA GUARIGIONE CLINICA, I PERIODI DI ASSENZA DEL PERSONALE DOVUTI A FERITE O LESIONI TRAUMATICHE RIPORTATE IN SERVIZIO, CHE NON COMPORTINO INIDONEITÀ ASSOLUTA AL SERVIZIO, NON SONO COMPUTATI AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA.
4 .  LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO DAL 1 GENNAIO 1996.
Salve. ho letto quanto da lei scritto sull'argomento ed avevo capito perfettamente tutto il sistema, non mi e chiaro quest'ultimo messaggio.
premetto" dal 2010 sono inidoneo parziale al servizio e ad oggi ho compiuto in totale 510 giorni di di malattia nell'ultimo quinquennio " malattia riconosciuta si dipendente da causa di servizio".
da questi periodi devo sottrarre?
il periodo di ricovero in ospedale e i giorni a disposizione della c.m.o?
mi confonde il punto 3, completa guarigione clinica, vul dire dimissioni dall'ospedale, oppure?
grazie in anticipo del suo chiarimento.
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da Diabolikus »

1) Nel suo caso devono essere sottratti soltanto i ricoveri ed i periodi a disposizione della CMO (periodi intercorrenti tra la scadenza di una convalescenza e l'inizio di un'altra).
Il resto va nel computo de 730/731 fruibili nel quinquennio mobile.

2) La frase "fino a guarigione clinica" fa riferimento alle ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio, documentate mediante modello "C" Si dip. da c.s..
Con il modello C, infatti, non viene computato l'intero periodo di assenza (convalescenze, ricoveri e quant'altro) fino però ad intervenuto giudizio di idoneità.
Dopo l'idoneità, se ti ammali nuovamente per la stessa patologia che aveva originato il modello C, allora si procederà a sottrarre soltanto i ricoveri e le disposizioni, come nel caso indicato al punto 1).

Sperando di aver chiarito.

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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da cimapier »

Diabolikus ha scritto:1) Nel suo caso devono essere sottratti soltanto i ricoveri ed i periodi a disposizione della CMO (periodi intercorrenti tra la scadenza di una convalescenza e l'inizio di un'altra).
Il resto va nel computo de 730/731 fruibili nel quinquennio mobile.

2) La frase "fino a guarigione clinica" fa riferimento alle ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio, documentate mediante modello "C" Si dip. da c.s..
Con il modello C, infatti, non viene computato l'intero periodo di assenza (convalescenze, ricoveri e quant'altro) fino però ad intervenuto giudizio di idoneità.
Dopo l'idoneità, se ti ammali nuovamente per la stessa patologia che aveva originato il modello C, allora si procederà a sottrarre soltanto i ricoveri e le disposizioni, come nel caso indicato al punto 1).

Sperando di aver chiarito.

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Scusa ma mi pare di ricordare che bisogna sottrarre anche i 45 giorni di licenza straordinaria...o,sbaglio?
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da lorelpv1 »

minosse ha scritto:Giorno a tutti. Domanda secca: ma al convalescenza per causa di servizio viene conteggiata nei famosi 732 giorni di assenza ? Grazie

Buon di.
la risposta e si, nel caso di malattia dipendente da causa di servizio si escludono solo i giorni di ricovero e a disposizione della cmo.
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da lorelpv1 »

lorelpv1 ha scritto:
minosse ha scritto:Giorno a tutti. Domanda secca: ma al convalescenza per causa di servizio viene conteggiata nei famosi 732 giorni di assenza ? Grazie

Buon di.
la risposta e si, nel caso di malattia dipendente da causa di servizio si escludono solo i giorni di ricovero e a disposizione della cmo.
bisogna anche sottrarre 45 giorni ogni anno solare.
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da Diabolikus »

cimapier ha scritto:
Diabolikus ha scritto:1) Nel suo caso devono essere sottratti soltanto i ricoveri ed i periodi a disposizione della CMO (periodi intercorrenti tra la scadenza di una convalescenza e l'inizio di un'altra).
Il resto va nel computo de 730/731 fruibili nel quinquennio mobile.

2) La frase "fino a guarigione clinica" fa riferimento alle ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio, documentate mediante modello "C" Si dip. da c.s..
Con il modello C, infatti, non viene computato l'intero periodo di assenza (convalescenze, ricoveri e quant'altro) fino però ad intervenuto giudizio di idoneità.
Dopo l'idoneità, se ti ammali nuovamente per la stessa patologia che aveva originato il modello C, allora si procederà a sottrarre soltanto i ricoveri e le disposizioni, come nel caso indicato al punto 1).

Sperando di aver chiarito.

Diabolikus.
Scusa ma mi pare di ricordare che bisogna sottrarre anche i 45 giorni di licenza straordinaria...o,sbaglio?
_______________

Mi sa che c'è ancora molta confusione sul tema "aspettativa per infermità".

Certo, mio caro Cimapier.

La risposta è ovvia, poichè i 45 gg. di l.s. non vanno nel computo dei 730/731.

Il limite massimo di 730/731 è riferito all'aspettativa, e cioè alla posizione di stato in cui transita il militare al superamento dei 45 di l.s. per infermità.

Per quanto riguarda i 45 gg, essi si computano sempre per intero, indipendentemente dalla SI o NON dip. da c.s. della infermità ed al superamento degli stessi, il militare viene collocato in aspettativa d'ufficio. Poi, se la patologia è SI dip. da c.s. ovvero è determinata da un Modello C Si dip. c.s., allora si procederà come ho specificato ai paragrafi 1 e 2 del mio precdente intervento.

Terrei a fare una piccola precisazione al collega Lorelpv1:

I 45 gg. non si sottraggono ogni anno solare se l'aspettativa del militare è continuativa e va a cavallo tra un anno ed un altro.

Esempio:

- Militare che nel corso dell'anno 2012 fruisce, dal 1 gen. 2012 al 14 feb. 2012, di 45 gg. di l.s.
- In data 20 dic. 2012 si assenta per malattia fino al 10 gen. 2014;
- in data 11 gen. 2014 rientra in servizio;
- il militare in questione, sarà pertanto da considerare in aspettativa per infermità dal 20 dic. 2012 al 10 gen. 2013 per un totale, di gg.387.

a decorrere dal 12 gen. 2014 il militare potrà fruire nuovamente dei 45 gg. di l.s. per l'anno 2014.

Sperando di essere stato chiaro.

Saluti.
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Re: 732 giorni assenza

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia nel caso possa interessare a qualcuno.

Il Consiglio di Stato respinto l'istanza cautelare del Ministero della Difesa.

Segnale positivo per coloro che si trovano nelle medesime situazioni.
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Definitività dell’accertamento sanitario militare.

Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;

b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiglio di Stato

Elenco Ordinanze

23/10/2013 201304196 Ordinaria 4


N. 04196/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07079/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:

Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. S. C., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, via Marianna Dionigi 29;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;

Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art.2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;

-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).

Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
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