724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI IDO

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ericino
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724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI IDO

Messaggio da ericino »

Un caro saluto a tutto il forum.
Vi posto la mia esperienza ed alla fine ……parliamone.
Grado: Brig. C. – arruolato nov. 1978 – ad oggi 38 anni contributi versati – sistema pens.: retributivo.-
Ieri, essendo scaduti i giorni di convalescenza concessimi dalla C.M.O. di Palermo, mi ripresento con gli accertamenti da loro richiesti. Dopo brevi colloqui con i vari Ufficiali medici, mi viene presentato il verbale di idoneità al servizio. Cari signori, nel quinquennio sono stato assente per malattia per ben 724 gg. e, sebbene i valori degli esami portati in visione ieri, fossero uguali se non peggiori di quelli per cui mi sono stati concessi più di 600 gg. di convalescenza, verrebbe voglia di spaccare tutto. Mi è stato risposto che la mia malattia è cronica ma non per questo posso essere riformato, quindi “IDONEO”.
Adesso, tralasciando i particolari, volevo chiedere un paio di cosette:
1)mi basta un certificato di 10 gg. per decadere dal servizio oppure il mio traguardo si sposta di 45 gg. per “merito” della licenza straordinaria per il 2012?
2)Visto che alla C.M.O. non ci sono più medici ma politici, in quanto è quasi un’utopia uscire riformati perchè RIFORMA = 6 Scatti aggiuntivi…….. e se questi gg. che mi rimangono per raggiungere i 730 me li desse l’Infermeria Regionale, alla fine quale sarebbe la mia posizione?


antonio0963
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da antonio0963 »

caro collega come ti capisco, stessa situazione alla mia, 728 gg di convalescenza continuativi non dipendenti,e allo scadere cmo milano idoneo perche patologia cronica quindi puoi convivere con la malattia, chiaro presentato certificato medico gg. 30 e dispensato dal servizio immediatamente, collocato in pensione cat. riserva preso anche 6 scatti sia sulla pensione che sul tfs,tutto questo nel 2007, non o spaccato nulla o solo preso coscienza che sono solo dei burocrati e non medici, ora godo della pensione App. S all'epoca con 27 anni di servizio effettivo piu riscatto, patologia dipend. si causa serv. e aggiungo che nel 2004 per la stessa patologia ero stato dichiarato parziale, ora con verbale del comitato verifica e da 4 mesi percepisco anche ppo ( pensione netta attuale 1642€ ) arruolato nel 1980 e dal 1987 al 1993 posto di frontiera quindi grazie a questi riscatti andato in pensione con il retributivo ( forse questo alla cmo non lo sapevano) ciao e in bocca al lupo
iosonoquì
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da iosonoquì »

....caro Brig. Capo (mi permetta il Brig), e dov'è il problema?

Si spari altra convalescenza, superi i giorni previsti per il collocamento in congedo senza passare per l'infermeria o la c.m.o. e passi il traguardo del meritato congedo.

Poi piazzi una bella richiesta di remunerazione per la licenza non fruita e si goda tutto quello che deve avere senza chiedere nulla a nessuno.

Dimenticavo......si faccia vedere meno possibile in caserma: siamo tutti di passaggio n questo mondo!!!


Auguri...e non si roda il fegato (c'è di peggio!!!).

Cordialmente.
ericino
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da ericino »

per Antonio0963: per quel che ne so, sei stato fortunato a percepire i 6 scatti aggiuntivi senza essere riformato dalla CMO; non so se nel 2007 le cose erano diverse dalle attuali in quanto oggigiorno se "decadi dal servizio" (ovvero superi il traguardo dei 730 gg. con un semplice certificato del medico curante) non hai diritto ai 6 scatti e non transiti nella cat. di riserva;

per Iosonoqui: grazie per il consiglio, le mie intenzioni sono proprio queste, senza rimorso e/o rimpianti.

sarei comunque grato se qualcuno rispondesse alle mie due domande.
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Vining
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da Vining »

Ciao Ericino, se non dispiace, potresti comunicare da quando la cmo ti ha fatto idoneo. Grazie.
Cordialmente Vining.
P.S. ascolta il consiglio di isonoqui.
gino59
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da gino59 »

ericino ha scritto:per Antonio0963: per quel che ne so, sei stato fortunato a percepire i 6 scatti aggiuntivi senza essere riformato dalla CMO; non so se nel 2007 le cose erano diverse dalle attuali in quanto oggigiorno se "decadi dal servizio" (ovvero superi il traguardo dei 730 gg. con un semplice certificato del medico curante) non hai diritto ai 6 scatti e non transiti nella cat. di riserva;

per Iosonoqui: grazie per il consiglio, le mie intenzioni sono proprio queste, senza rimorso e/o rimpianti.

sarei comunque grato se qualcuno rispondesse alle mie due domande.


:arrow: SEI SCATTI AGGIUNTIVI DLG 165/97 - BUONUSCITA



poiché alcuni commenti sull'argomento ( 6 SCATTI AGGIUNTIVI DLG 165/97 ) tendono a richiedere delucidazioni nel merito, riprendiamo il post pubblicato e ritorniamo sull'argomento cercando di essere più chiari.


L'art. 12 delle preleggi, al Capo I delle disposizioni sulla legge in generale recita: ”Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” Orbene, dalla lettura delle norme prese in esame, non assurge l'esclusione letterale della possibilità di applicare i sei scatti aggiuntivi anche ai fini del TFS. Andiamo quindi a leggere attentamente i combinati disposti delle norme facendo una cognizione lessicale delle parti.


a) Art. 11 Legge n. 231/1990, Scatti stipendiali.

1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perché' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge

b) Art.4 D.lgs 165/97 , Maggiorazione della base pensionabile.


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 165/97.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato.

c) T.A.R. Lazio N. 10729/2010 REG.SEN. N. 06116/2006 REG.RIC.

FATTO e DIRITTO


Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto- che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria); -che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni), si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori. E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.



Il Tribunale amministrativo rigetta il ricorso del V.Brigadiere negandogli i sei scatti aggiuntivi sul trattamento di buonuscita e su quello pensionistico per i seguenti motivi: ”

destituito con perdita del grado; non in possesso dell'anzianità contributiva né di quella anagrafica pari o superiore ai 53 anni” .

La non riconoscibilità discende dalla mancanza dei requisiti minimi generici , nulla viene affermato sulla non applicabilità in assoluto del trattamento ai fini della buonuscita.

La norma non incide sull'applicazione dei sei scatti aggiuntivi ai fini del TFS, ancorché, dall'attenta lettura dell'art. 4 Co.2 L. 165/97, si capisce che gli aumenti periodici di cui al comma 1 , che fanno esplicito riferimento alle modificazioni delle norme chiaramente assorbite dall'art. 11 della L. 231/1990, quindi all'applicazione dei sei scatti aggiuntivi anche sulla buonuscita, spettano oltre a chi viene dichiarato inabile al servizio anche a chi cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica.


La domanda finale quindi è:” dove sta scritto che i 6 scatti non sono applicabili anche alla buonuscita?


Orbene, ci si chiede quindi, perché le amministrazioni centrali propendono per una interpretazione restrittiva della norma? Dove scorgono la chiara volontà del legislatore nel non voler applicare i sei scatti anche sul TFS? credo che la risposta sia semplice, le amministrazioni centrali con proprie circolari hanno dato degli indirizzi precisi e, così facendo , lo Stato ha risparmiato un bel po di soldini. Il pensionato per veder riconoscere i sei scatti aggiuntivi sulla liquidazione dovrebbe fare ricorso al T.A.R e non alla Corte dei Conti, non trattandosi di materia pensionistica ma ai fini della buonuscita. Si può dire che per l'amministrazione il gioco è fatto. Sanno che la maggior parte dei pensionati non ricorrerà per i costi legali e il tempo necessario per avere giustizia, e , qualora ciò accadesse, la sentenza non sarebbe applicabile erga omnes.


Qualora in tanti si destassero e decidessero di ricorrere suddividendo i costi, avremmo la soddisfazione di leggere il dispositivo della sentenza sull'argomento.



:arrow: :roll: :wink: per una valutazione in merito........... :!: :!: :!:
ericino
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da ericino »

Vining ha scritto:Ciao Ericino, se non dispiace, potresti comunicare da quando la cmo ti ha fatto idoneo. Grazie.
Cordialmente Vining.
P.S. ascolta il consiglio di isonoqui.
Idoneità ottenuta il 20/02/2012.

...certo che ascolto iosonoqui ma, se posso, voglio tirarci il più possibile (di soldi parlando); sarò venale??? Me ne farò una ragione.
Ciao
ericino
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da ericino »

in risposta a quanto postato da Gino59.

Dalla lettura degli artt. di legge evidenziati da Gino59, i miei problemi sono risolti in quanto ho superato i 30 anni di servizio, così come citato dall'Art. 11 Legge n. 231/1990.
Adesso mi basta sapere di quanti giorni deve essere il certificato medico ( 7 gg. oppure 45+7 = 52 ) e si volta pagina.
Grazie, vi terrò aggiornati
ericino
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da ericino »

Nel caso qualcuno volesse aiutarmi a capire, rinnovo la mia domanda:
sono stato in convalescenza sino al 20/02/2012, data in cui ho maturato 723 gg. di assenza dal reparto.
Secondo voi, mi basta presentare un certificato di 7-8 gg. per decadere dal servizio oppure il mio traguardo si sposta di 45 gg. per “merito” della licenza straordinaria per il 2012?
Aggiungo che sono stato assente dal reparto sin dal settembre 2011.
Grazie
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da pasquale.arzillo »

Devi continuare a fare giorni la malattia devi presentare certificati medici (del tuo medico curante ecc ecc) e non rientrare più in servizio, se sei rientrato è la stessa cosa la malattia continua facendo cumulo con i giorni che già hai fatto. Vedrai che ti faranno andare alla C.M.O. e ti riformano. Auguri
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da Diabolikus »

Egregio Ericino,

Se la c.m.o. ti ha giudicato IDONEO in data 21 feb. 2012, allora dal 22 feb. 2012 ripartirà il computo dei 45 gg. di l.str. per l'anno 2012.

Quindi dovrai fare 45 + 11.

Dall'undicesimo giorno di aspettativa, sarai infatti dispensato dal servizio per il collocamento in congedo d'ufficio, categoria della Riserva, ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare".

Certo che, se in data 21 feb. 2012 (giorno del giudizio di idoneità) fossi andato da medico curante facendoti fare un altro certificato, allora non avresti interrotto la inidoenità al s.m.i. e quindi l'aspettativa sarebbe continuata e ti sarebbero bastati solo 11 gg.

Al riguardo ricordo che l'aspettativa cessa al venir meno della causa che l'ha determinata (nel caso di specie l'infermità) e, pertanto, cessa ad intervenuta idoneità al s.m.i. ovvero a giudizio di permanente inidoneità o ancor più qualora il militare abbia superato il tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile di riferimento senza aver riacquistato l'idoneità (rif. artt. 884 e ss. del D.lgs. 66/2010)

Saluti.
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia, questa è la storia di questo ex M.llo CC:

1)- Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato il giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto.

2)- Alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità.

3)- Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza.

4)- A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso.

Il TAR ha precisato che:

1)- Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00139/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2009, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso Pietro Redivo Avv. in Trieste, via Battisti 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
del giudizio di idoneità al servizio d'istituto di cui al verbale dd. 16.7.2009 della Commissione Medica di 2^ istanza, nonchè del giudizio di idoneità al servizio di istituto di cui al verbale dd. 11.5.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Padova

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri ormai in congedo, ha impugnato l’epigrafato giudizio di idoneità al servizio d’istituto, che è intervenuto dopo che per due anni era sempre stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio fino al termine del periodo di comporto. Egli ricorda che alla data del 1 aprile 2009, avendo ultimato il periodo massimo di aspettativa previsto dalla legge, veniva determinata la sua dispensa dal servizio per infermità. Dopo la notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare incondizionato egli avrebbe quindi avuto 30 giorni di tempo per chiedere di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione ma, a questo punto, la commissione medico ospedaliera lo giudicava idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Forza Armata dei Carabinieri, giudizio confermato anche dalla commissione medica di seconda istanza. A seguito di ciò egli espone di trovarsi nella impossibilità di riprendere il servizio per il quale è stato dichiarato idoneo – essendo stato congedato per superamento del periodo di aspettativa – e di non poter nemmeno inoltrare la domanda per transitare nei ruoli civili, sicchè ha proposto il presente ricorso che deduce i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 35 e 38 Cost. 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta 3) Eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà 4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti 5) Eccesso di potere per carenza di motivazione;

Si assume che la CMO doveva partire dal presupposto della già dichiarata inidoneità al s.m.i , dato che su tale base era stato adottato l’atto di congedo e doveva limitarsi ad esprimere un giudizio sulla idoneità o meno a svolgere il lavoro nei ruoli civili dell’Amministrazione.

L’illogicità e contraddittorietà del giudizio si evincerebbe dal contrasto con il parere di inidoneità che aveva poco prima portato al suo congedo. Inoltre, in contrasto con i precedenti giudizi di inidoneità espressi dalla medesima CMO, viene illogicamente dato atto che “il quadro ortopedico non è migliorato” e sulla base del solo giudizio del fisiatra, che ha sostenuto l’esistenza di un “buon compenso funzionale”, lo si considera idoneo al s.m.i., senza tener conto del fatto che il ricorrente è affetto da patologie degenerative al ginocchio, che non sono suscettibili di spontaneo miglioramento ma destinate invece a peggiorare progressivamente.

L’illogicità si evidenzia anche nel fatto che, qualora il ricorrente chiedesse di essere arruolato ora nell’Arma dei Carabinieri, verrebbe giudicato non idoneo in forza della menomazione accertata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Premette il Collegio che, come chiarito da costante giurisprudenza, il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico (ad es. Consiglio di Stato sez. IV , n. 2049/ 2011). E’ ben vero che alla data del 31 marzo 2009, in cui è stato adottato il provvedimento di dispensa dal servizio a decorrere dal 2 aprile 2009, il precedente giudizio medico di inidoneità temporanea ( per 90 giorni a decorrere dal 29.12.2008 ) aveva già cessato di produrre effetti e l’amministrazione avrebbe dovuto riverificare l’idoneità entro la scadenza del periodo di comporto onde permettere anche una eventuale ripresa del servizio, tuttavia il ricorrente non ha contestato, neppure con il presente ricorso, il provvedimento di dispensa dal servizio – ormai inoppugnabile – avendo impugnato unicamente i due successivi giudizi medici della commissione medica ospedaliera e della commissione di 2^ istanza, che hanno concluso per l’idoneità al servizio di istituto.

Con riferimento agli atti oggetto di ricorso, quindi, il Collegio ritiene necessario anzitutto chiarire che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la commissione medica non doveva “partire” dal dato di fatto di una sua, per così dire, “acquisita” inidoneità al servizio, né può ravvisarsi alcuna illogicità del giudizio medico per il solo fatto che giunga a conclusioni diverse dai giudizi che hanno precedentemente sempre ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo.

Va inoltre chiarito che l’elemento di illogicità presente nel giudizio della commissione medica ospedaliera dell’11 maggio 2009 - laddove si afferma, contraddittoriamente, da un lato che il quadro ortopedico non ha subito evoluzioni positive ( “non appare al momento emendato…” ) e si esclude addirittura che possa riacquistare l’integrità fisica richiesta per un giudizio globale di idoneità al transito nei ruoli civili neppure attraverso un intervento chirurgico di elezione ed invece, sulla base di una valutazione fisiatrica che “prospetta un buon compenso funzionale” (cioè, di fatto, una riacquistata capacità di muoversi) si conclude per l’idoneità al s.m.i. - è del tutto assente nel giudizio della commissione medica di 2^ istanza.

Questa , infatti, da atto di un quadro ortopedico non significativo, stabilizzato e che viene esplicitamente ritenuto compatibile con l’espletamento delle mansioni specifiche della categoria di appartenenza ed effettua quindi delle considerazioni medico legali del tutto in linea con il giudizio diagnostico che viene espresso, con i dati anamnestici e con la sintomatologia riferita, tenuto conto, ovviamente, dell’età del soggetto. In sintesi non si rileva in tale giudizio, che è quello definitivo che si sostituisce quindi a quello della commissione ospedaliera, alcuno dei vizi sollevati e segnatamente né illogicità, né arbitrarietà o contraddittorietà. E’ poi evidente che la motivazione appare congrua con il fatto che trattasi di un giudizio medico, i cui giustificativi risiedono nei dati anamnestici, nell’esame obiettivo e negli accertamenti eseguiti e quindi in fatti che sono stati analizzati e valutati alla presenza del medico di fiducia del ricorrente, il quale non risulta peraltro aver fatto constare alcuna propria osservazione dissenziente.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da panorama »

Ciao ericino, quali sono oggi le tue condizioni? Riformato o congedato?
Quanti giorni altri hai fatto di malattia?
fatti sentire.
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da panorama »

E' molto strano che il collega ericino non ha risposto alla mia richiesta del 27 luglio scorso circa l'aggiornamento della sua posizione.
Forse si sarà cancellato dal sito? Almeno poteva dirci se era in serivizio ancora o in congedo, visto che doveva fare altri pochi giorni di malattia e da Luglio ad oggi sono passati altri 5 mesi.
Cmq. speriamo che si fa vivo e che ci racconta il suo ultimo iter.
ericino
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Re: 724 GG. DI CONVALESCENZA: LA C.M.O. NIENTE RIFORMA – SEI

Messaggio da ericino »

panorama ha scritto:E' molto strano che il collega ericino non ha risposto alla mia richiesta del 27 luglio scorso circa l'aggiornamento della sua posizione.
Forse si sarà cancellato dal sito? Almeno poteva dirci se era in serivizio ancora o in congedo, visto che doveva fare altri pochi giorni di malattia e da Luglio ad oggi sono passati altri 5 mesi.
Cmq. speriamo che si fa vivo e che ci racconta il suo ultimo iter.
Buongiorno a tutti e sopratutto auguri a tutti voi.
Voglio scusarmi con Panorama per non aver risposto alla sua del mese di luglio, mi ripromettevo di farlo non appena rientrato dalla ferie.
Comunque, sono in congedo dal mese di Maggio (con un semplice certificato medico di 7 gg.) percepisco la pensione, ho ricevuto la buonuscita, la cassa sottufficiale e mi hanno pagato le ferie non godute.
Maggiori ragguagli ve li darò non appena rientro dalle ferie.
Ancora auguri
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