6 scatti anche ai VVF

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firefox
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6 scatti anche ai VVF

Messaggio da firefox »

Incrociando le dita, finalmente ci siamo.....anche se più contorta di così la norma non poteva essere...mi riferisco in fase di prima applicazione dal 2022 al 2028..
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sifanno

Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da sifanno »

si già approvato al senato - L di bilancio 2022
l'applicazione e le condizioni da tenere conto -
Legge di bilancio 2022
Comma 98.
In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate
all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della
cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento
da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per
infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed
equiparati e gli assegni personali in godimento, in:
1 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
3 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
5 a decorrere dal 1° gennaio 2027;
6 a decorrere dal 1° gennaio 2028.
computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Dlgs 165/97
Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei
aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, all’articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito
dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8
agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base
pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che
cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione
previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica
previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il
personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a
disposizione» dei ruoli normali e speciali, l’importo della ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile
come definita dall’articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A
allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento
pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata
legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3,
si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di
opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
Dgls 503/93
Art. 13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative
dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma :
a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità
contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento
alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente
alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto
concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico
relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
L335/95
Art. 1. comma 23
Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque
nel sistema medesimo.
Art. 2.
(Armonizzazione)
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero
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P10610

Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da P10610 »

Che poi sono 5 scatti..
mauri64
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Salve,
perchè cinque scatti?

Saluti
sifanno

Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da sifanno »

perchè contorta? Hanno applicato il 15% gradualmente -
mauri64
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Infatti ogni anno applicano il 2,50% fino al 2028.
firefox
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da firefox »

Io che vado in pensione il 01/06/2024, avrò un aumento della base pensionabile per calcolo quota A del 7,5% (3 scatti) e un nulla o quasi, nella quota C...

Che dire, meglio tardi che mai e meglio poco che niente...

Se poi, come auspico vi sarà chiarezza su art. 54, qualche altro "spicciolo" ne esce :wink:
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Bravo hai detto bene.

Saluti
P10610

Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da P10610 »

mauri64 ha scritto: mar apr 05, 2022 11:41 am Salve,
perchè cinque scatti?

1)No intendo X prenderli tutti hanno allungato di un anno al 28 invece che al 27..
Ciao
firefox
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da firefox »

Buon giorno, rispolvero la discussione per evitare di aprirne un altra.

Come sapere la precedente di bilancio aveva sancito questo:

Con l’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021, dal 1° gennaio 2022, l’applicazione dei sei scatti per i Vigili del Fuoco si applica, sia per la pensione che per la buonuscita, con queste modalità:

Uno scatto (2,5%) dal 1° gennaio 2022
Due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023;
Tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024;
Cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027;
Sei scatti (15%) dal 2028


Ebbene ad oggi, parrebbe per mancanza di chiari indicazioni del Ministero del Lavoro ad INPS nulla è stato applicato ne per chi è già andato in quiescenza, ne per coloro in servizio, come il sottoscritto, che non ha avuto nessuna trattenuta previdenziale specifica relativamente (se ho ben capito) a quel se pur misero 2,5% in più per il 2022, delle voci utili ad aumentare i contributi previdenziali facenti parte del proprio montante contributivo.

Quindi chiedo agli esperti, ovvero a coloro che tutti i 6 scatti li hanno dalla loro istituzione, se ho ben compreso le dinamiche applicative ai VVF ed in particolare:

- sarà applicata retroattivamente (come recupero) la trattenuta mensile relativa al 2,5% per il 2022, 5% per il 2023 e cosi via sino ad arrivare, per chi sarà ancora in servizio, al 15% nel 2028?

- oppure sarà applicata, sempre come da quanto scritto sopra tutta la trattenuta del 15% già dal 2022?

Io credo che anche INPS se ad oggi NON ha ancora applicato nulla non abbia le idee chiare, anche perchè a mio avviso hanno trovato una modalità di applicazione, dal 2022 al 2028 veramente macchinosa :?
mauri64
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Ciao firefox,
l'art. 4 al punto 3 della citata Legge di Bilancio prevede:
la ritenuta previdenziale deve essere applicata progressivamente in percentuale al corrispondente anno per coloro rientranti nel sistema retributivo. Mentre viene trattenuta la maggiorazione del 15% per il personale liquidato con il sistema misto o contributivo.
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da firefox »

Grazie Mauri, l'avevo letta tante volte ma NON ricordavo :?

Quindi siccome NON vi è più nessuno nel sistema retributivo, inteso come tale dalla legge Fornero in avanti, ammesso vi sia cmq qualche collega che possa vantare 18 AA al 31/12/1995, cosa che dubito, in buona sostanza dal 01/01/2022 trattenuta del 15% per tutti.

Considerato che la stessa NON è stata ancora applicata e lo sarà in maniera retroattiva, parliamo di una trentina di euro al mese?
mauri64
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Dipende dal grado, indicativamente dai 30-35 euro netti mensili.
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da firefox »

Grazie Mauri...si intendevo ovviamente a spanne..

Altra domanda, sicuramente banale....la trattenuta ovviamente, nel cedolino, è nel complessivo degli oneri previdenziali e NON è indicata in maniera specifica.....giusto?
mauri64
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Re: 6 scatti anche ai VVF

Messaggio da mauri64 »

Nei cedolini paga dei CC e PdS compare dettagliatamente nel quadro "Ritenute previdenziali".
In quello dei CC come di seguito riportato:
INPS Pensione magg. 15% > Imponibile > Aliq. Stato% 24,20 su 15 > Aliq. Dip.% 8,80 su 15 > Rit.Stato > Rit.Dip. con i relativi importi per le predette voci.
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