35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

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erosbug
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35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da erosbug »

Da quest'anno per poter andare in pensione anticipata per quel che ne so e per chi non ha maturato i requisiti, si dovrebbero aggiungere ulteriori 5 mesi per la famosissima "aspettativa di vita". Quindi se il mio calcolo è esatto, dal 2019 occorre aggiungere 27 mesi ai 35 anni di servizio effettivo? Cioè, ho compiuto 35 anni a gennaio, devo quindi aggiungere a tale mese 27 ulteriori mesi, giusto?


fulmineacielsereno
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da fulmineacielsereno »

Buongiorno
Purtroppo sì!!35 anni anzianità + 1 anno aspettativa di vita + 1 anno e 3 mesi di finestra mobile.
lunarossa
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da lunarossa »

Da informazioni ricevute dall'ufficio pensioni a via de pretis roma dal 1 gennaio 2019 per andare in pensione a domanda occorre:
35 anni utili di contributi (30+5) e 58 anni di età compiti. sei mesi prima del compimento degli anni 58 presenti la domanda tramite ufficio e il giorno del tuo compleanno vai via.
liux1962
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da liux1962 »

Scusa a me è stato riferito che :
1)I requisiti per la pensione anticipata 2019/2020 sono :
35 di contributi e 58 anni di età + 12 mesi di finestra mobile ciò significa andare in pensione A 59 anni.

2)Io ho 35 anni di contributi + 5 sono 40 e a giugno 2019 compio 57 anni vorrei capire se a dicembre 2019 devo fare domanda (6 mesi prima) x andare in pensione a 58 anni oppure mi devo attenere come alla procedura del punto 1).
Grazie
salvo8696

Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da salvo8696 »

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020 dovrebbe essere così:

Pensione di anzianità

a) 40 anni di contributi (35 effettivi + 5 scivolo) + 12 mesi di aspettativa di vita + 15 mesi di finestra mobile

b) aver compiuto 57 anni di età + 12 mesi di aspettativa di vita + 12 mesi di finestra mobile con 35 anni di contributi (30 effettivi + 5 scivolo).

Mio consiglio: se vi fate due calcoli o nell'uno o nell'altro modo sarete molto vicini al 60° anno di età, limite per ottenere i benefici per la pensione di vecchiaia. Poi fate come volete eh...
erosbug
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da erosbug »

Io ho 54 anni di età compiuti questo mese e 35 anni di servizio compiuti a gennaio. Ora, se come per tutti quelli prima di me che sono e stanno andando in pensione con i requisiti di ANZIANITA' e quindi non di vecchiaia (60 anni), ma NON hanno ancora compiuto i 57 o 58 anni anagrafici, si applica la formula dei 40 anni (35 + 5) piu' le varie "accessorie" che comprendono scivoli ed aspettativa di vita. Fino allo scorso anno oltre ai 35 effettivi si dovevano aspettare 22 mesi INDIFFERENTEMENTE dall'età anagrafica. Del resto un mio collega di corso,( e come lui molti altri), stesso mese ed anno di nascita ma con quasi 3 anni lavorati prima dell'arruolamento, è andato in pensione già lo scorso anno. Detto e risaputo cio', il mio quesito si sofferma sui vari ed effettivi mesi che dovro' ancora prestare servizio da GENNAIO 2019, mese del compimento del 35°anno + 5 quindi 40 anni. Mesi che chiederei conferma siano 27, quindi pensionamento nella primavera del 2021 INDIFFERENTEMENTE dalla mia età. Che poi siccome avro' 56 anni appena compiuti...col piffero che mi fermo fino a 60!!!!! :)
salvo8696

Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da salvo8696 »

erosbug ha scritto: ven apr 26, 2019 2:38 pm Io ho 54 anni di età compiuti questo mese e 35 anni di servizio compiuti a gennaio. Ora, se come per tutti quelli prima di me che sono e stanno andando in pensione con i requisiti di ANZIANITA' e quindi non di vecchiaia (60 anni), ma NON hanno ancora compiuto i 57 o 58 anni anagrafici, si applica la formula dei 40 anni (35 + 5) piu' le varie "accessorie" che comprendono scivoli ed aspettativa di vita. Fino allo scorso anno oltre ai 35 effettivi si dovevano aspettare 22 mesi INDIFFERENTEMENTE dall'età anagrafica. Del resto un mio collega di corso,( e come lui molti altri), stesso mese ed anno di nascita ma con quasi 3 anni lavorati prima dell'arruolamento, è andato in pensione già lo scorso anno. Detto e risaputo cio', il mio quesito si sofferma sui vari ed effettivi mesi che dovro' ancora prestare servizio da GENNAIO 2019, mese del compimento del 35°anno + 5 quindi 40 anni. Mesi che chiederei conferma siano 27, quindi pensionamento nella primavera del 2021 INDIFFERENTEMENTE dalla mia età. Che poi siccome avro' 56 anni appena compiuti...col piffero che mi fermo fino a 60!!!!! :)
Erosbug, essendo che ti sei arruolato a 18 anni e 9 mesi è chiaro che ti converrebbe uscire con la formula dei 40 + 27 mesi (indipendentemente dall'età anagrafica).
Facendo un semplice conteggio la tua uscita sarà:
- gennaio 2019 hai compiuto 35 anni effettivi, aggiungi 27 mesi = 1° maggio 2021
A quella data avrai 56 anni con 37 anni e 3 mesi di servizio effettivo... OK ti dò il mio placet :D :D :D
Ultima modifica di salvo8696 il ven apr 26, 2019 4:08 pm, modificato 1 volta in totale.
firefox
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da firefox »

salvo8696 ha scritto: ven apr 26, 2019 11:56 am

Mio consiglio: se vi fate due calcoli o nell'uno o nell'altro modo sarete molto vicini al 60° anno di età, limite per ottenere i benefici per la pensione di vecchiaia. Poi fate come volete eh...
:wink:
erosbug
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da erosbug »

Non vorrei annoiarvi ma...percorro 70 km al giorno complessivi con mezzo personale per recarmi a prestare servizio. L'utilizzo dei mezzi pubblici sarebbe allucinante con possibilità di superare le 3 ore di viaggio giornaliere, quando va male diventano 4. L'avvicinarsi mi è stato negato piu' volte. Ora, 70 km x 5 gg settimanali fa 350 km alla settimana che diventano 1400 mensili che per 10 mesi l'anno diventano 14.000, per 4 anni rimanenti superano i 55.000, diciamo 50.000 km rimanenti alla pensione dal 2021. 50.000 km x 15 km/l di media fanno all'incirca 3300 litri che in euro fanno circa 5000 . Poi aggiungiamo l'usura dell'auto o moto, quindi pneumatici, tagliandi etc. aggiungendo anche la rottura di palle di lavoro e colleghi....e beh...4 anni me ne sto a casa!!!!!!!!!!!!!!! E guadagno 4 anni di VITA! Così, tanto per... :D :D :D
lunarossa
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da lunarossa »

buonasera se provate a leggere la circolare dell'INPS n.62 del 4 aprile 2018 (che si applica a noi) si evidenzia questo:

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando ilregime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010,avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, acondizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’etàanagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagraficadi almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovareapplicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

gli ulteriori 12 mesi di aspettativa di vita, mi sembra di capire, che DECORRONO dal 1 gennaio 2021 e quindi chi ha 35 e 58 anni fino al 31/12/2020 non li deve prendere in considerazione. O sbaglio?
lunarossa
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da lunarossa »

Leggete anche questo articolo sempre della stessa circolare dell'INPS

3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso alpensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili delfuocoL’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trovaapplicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza evigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpodella guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco.Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga aprescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1°gennaio 2019.
lunarossa
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da lunarossa »

Questo e' l'articolo 12 che si applica al punto 3 della cicolare dell'INPS del 2018.
Buona Lettura a tutti e Buon 1 Maggio.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego (( ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, )) conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico: ))
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2,
comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e'
sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
(( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2011». ))
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di
preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di
40
eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento
di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3
)) dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio
di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra
indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata
spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il
primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo
41
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento
delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale,
con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo
annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga
entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento (( ovvero
la presa d'atto )) della domanda di cessazione determina
l'irrevocabilita' della stessa. (( All'onere derivante dalle
modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
))
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere
dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per
cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2,
comma 26, (( della legge 8 agosto )) 1995, n. 335.
12. (( (soppresso). ))
(( 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a
decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
42
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al
comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente
disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo
alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso
comma 12-bis:
a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento
della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso
aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della
predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato
ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita',
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo
decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti
anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come
modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti
di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui
all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla
periodicita' triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1°
gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni
in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui
al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
43
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei
requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al
presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per
limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti
anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al
requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il
coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma
15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta'
corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la
predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva
previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla
predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto"»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e
familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e
all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
44
delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e'
incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni
di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392
milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014,
592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno
2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro
nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende
elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti
disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data
anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1o luglio 2010 si applicano le
disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca
antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980,
n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio
1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati
in base alla normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre
1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli
specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio
2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.
firefox
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da firefox »

lunarossa ha scritto: mar apr 30, 2019 8:08 pm
gli ulteriori 12 mesi di aspettativa di vita, mi sembra di capire, che DECORRONO dal 1 gennaio 2021 e quindi chi ha 35 e 58 anni fino al 31/12/2020 non li deve prendere in considerazione. O sbaglio?
biennio 2019/2020

pensione di anzianità

40 anni di contributi + 12 MM aspettativa di vita + 15 MM finestra mobile - a prescindere età anagrafica

57 anni di età (con almeno 35 anni di contributi) + 12 MM aspettativa di vita + 12 MM finestra mobile

questo è quanto
salvo8696

Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da salvo8696 »

firefox ha scritto: mer mag 01, 2019 9:38 am
lunarossa ha scritto: mar apr 30, 2019 8:08 pm
gli ulteriori 12 mesi di aspettativa di vita, mi sembra di capire, che DECORRONO dal 1 gennaio 2021 e quindi chi ha 35 e 58 anni fino al 31/12/2020 non li deve prendere in considerazione. O sbaglio?
biennio 2019/2020

pensione di anzianità

40 anni di contributi + 12 MM aspettativa di vita + 15 MM finestra mobile - a prescindere età anagrafica

57 anni di età (con almeno 35 anni di contributi) + 12 MM aspettativa di vita + 12 MM finestra mobile

questo è quanto
Quando ero al liceo mi piaceva la matematica perchè le lunghe espressioni le potevo "elidere", cioè eliminare le parti superflue, ovvero confluivano in pochi numeri. In sostanza un'espressione lunga due righe di quaderno, alla fine, si riduceva al risultato composto sempre da un solo ed unico numero... :wink:
fulmineacielsereno
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Re: 35 anni + 27 mesi per la pensione anticipata???

Messaggio da fulmineacielsereno »

firefox ha scritto: mer mag 01, 2019 9:38 am
lunarossa ha scritto: mar apr 30, 2019 8:08 pm
gli ulteriori 12 mesi di aspettativa di vita, mi sembra di capire, che DECORRONO dal 1 gennaio 2021 e quindi chi ha 35 e 58 anni fino al 31/12/2020 non li deve prendere in considerazione. O sbaglio?
biennio 2019/2020

pensione di anzianità

40 anni di contributi + 12 MM aspettativa di vita + 15 MM finestra mobile - a prescindere età anagrafica

57 anni di età (con almeno 35 anni di contributi) + 12 MM aspettativa di vita + 12 MM finestra mobile

questo è quanto
buon poeriggio, domando: con 35+ 5 posso smettere di lavorare, andare in pensione e ricevere il 1° rateo pensionistico dopo 27 mesi (12 a.v. + 15 f.m.)?
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