150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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Attenzione che ci useranno obbligatoriamente, per fasce d'età, anche i minorenni.

Indagine sierologica su Covid-19 condotta da Ministero della Salute e Istat


DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00048) (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2020
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Articolo 1 - Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT
(Decreto-legge n. 30, 10 maggio 2020)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonchè dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonchè nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.

4. L'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonchè degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.

5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinchè li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.

6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.

7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica.

8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonchè dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, nonchè quelli presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.

10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.

12. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonchè ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.

13. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.


Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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Coronavirus, via ai test sierologici.
Sabbadini (Istat): «Primo prelievo prima di un mese. Ritardo? Il virus è stato veloce» –

L’obiettivo è quello di comprendere effettivamente quanti italiani abbiano fino a ora incontrato il virus. La stima, al momento, oscilla tra il 4 e il 7%: il monitoraggio permetterà di capirci qualcosa di più. «L’indagine è molto complessa ma assai rilevante nei suoi obiettivi», racconta la direttrice centrale dell’Istat Linda Laura Sabbadini, responsabile scientifica dello studio.
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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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MOLISE,

Test sierologici per 5mila molisani in 51 comuni.

Ministero della Salute, Istat e Croce rossa hanno definito i criteri per lo studio statistico a campione sulla diffusione del coronavirus


I comuni selezionati in Molise sono, in ordine alfabetico: Agnone, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Carpinone, Casacalenda, Castel del Giudice, Castelmauro, Castelpetroso, Cercemaggiore, Civitanova del Sannio, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Fossalto, Frosolone, Guglionesi, Isernia, Jelsi, Larino, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Oratino, Petacciato, Poggio Sannita, Pozzilli, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Rocchetta a Volturno, Rotello, San Felice del Molise, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant’Agapito, Sant’Angelo Limosano, Termoli, Torella del Sannio, Trivento, Ururi, Venafro e Vinchiaturo.

Nei prossimi giorni gli addetti della Croce Rossa contatteranno i cittadini selezionati per fornire tutte le informazioni sullo screening e per acquisire il consenso al prelievo di sangue necessario per i test. La Asrem sollecita la collaborazione dei comuni molisani interessati.
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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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I tests sono volontari. Comunque io non lo farò.
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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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test sierologici

Istat e Ministero della Salute condividono la titolarità dell’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV2, nell’ambito delle rispettive competenze statistiche e sanitarie (DL n. 30 del 10/05/2020 pubblicato in G.U. n.119).

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica.

Su tutto il territorio nazionale si stima che saranno coinvolte circa 150 mila persone. I nominativi sono stati estratti dall’Istat a partire dai propri registri statistici al fine di assicurare la rappresentatività per genere, sei fasce di età e settore di attività lavorativa a livello nazionale e regionale. Le informazioni raccolte riguardano lo stato di salute e le condizioni socio-economiche del soggetto intervistato in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. I cittadini selezionati vengono contattati telefonicamente da operatori della CRI, le chiamate provengono dal loro numero che inizia con 06.5510. Viene somministrato loro un breve questionario e viene concordato un appuntamento per i test sierologici, i quali saranno effettuati presso punti di prelievo individuati da Regioni e Province Autonome o presso punti di prelievo della CRI.

Per ottenere risultati più precisi, è fondamentale che le persone, inserite nel campione casuale, diano il loro contributo: partecipare non è obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità.
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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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Strano ma vero: COVID-19 e PRIVACY

PRIVACY: Quando eravamo in piena emergenza COVID-19, sin da subito era vietato rendere noti i nomi e cognomi delle persone Positive e di quelle messe in isolamento domiciliare, mentre, viceversa, sarebbe stato molto utile e collaborativo renderli noti pubblicamente sull’Albo Comunale e sul sito della ASL, così si evitavano eventuali contagi tra la popolazione. Che c’era di male renderli pubblici? Con l’emergenza sanitaria in atto doveva essere la prima cosa da fare a tutela della salute altrui. Cos’era più importante per il Governo e per il Ministero della Salute: frenare la Pandemia o farla dilagare a macchia d’olio?

Nel caso della Pandemia, rendere noti i nomi completi ed il luogo di residenza, era molto più vantaggioso e celere nel ricostruire la catena dei contatti intercorsi nei giorni precedenti, poiché la persona Positiva al COVID non certamente poteva ricordare i luoghi ove si era recata e le persone tutte incontrate ed ecco che rendendo pubblici i nomi, sarebbero state le persone stesse a farsi avanti nel dire di aver avuto contatti anche saltuariamente o per un solo e semplice saluto con anche una stretta di mano con la persona Positiva al COVID o con altro familiare convivente.

Quando tutto sembra rallentare, ecco che il Governo e il Ministero della Salute, mettono in atto 2 operazioni strategiche:

- la 1^ è l’indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2;

- la 2^ si tratta dell’App Immuni per il tracciamento dei contagi.

Con queste 2 modalità, la PRIVACY comunque viene superata perché fa comodo al Governo e al Ministero della Salute per il futuro.
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Re: 150mila test sierologici in tutta Italia a campione COVID-19

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