15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

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Tar Veneto > Ordinanze Cautelari n. 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 e 449 rese pubbliche il 25/03/2022 scrive:

Considerato:

- che quanto al fumus boni iuris appare necessario esaminare l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 22 marzo 2022, n. 351, nonché l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. Lavoro, 22 marzo 2022, n. r.g. 151-1/2022, con le quali sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale relativamente a disposizioni rilevanti rispetto alla definizione del ricorso in esame;

- che inoltre è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri n. 67 del 17 marzo 2022, il quale, sulla base del comunicato stampa ufficiale, avrebbe previsto che, per quanto concerne l’accesso al luogo di lavoro, “dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo”;

- che tale circostanza, ai fini della domanda cautelare, farebbe venir meno il requisito del periculum in mora fondato sulla totale mancanza della retribuzione in costanza della sospensione dal lavoro;

- che pertanto il Collegio, dando atto del consenso espresso nel corso della trattazione orale dal difensore della parte ricorrente, rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 aprile 2022, al fine di valutare l’impatto dei sopra indicati elementi, sopravvenuti rispetto al momento della proposizione della domanda cautelare;

- che nelle more, riservata all’esame della domanda cautelare ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, viene disposta la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui prevede la mancata corresponsione della retribuzione, stabilendo che la sospensione del trattamento retributivo in godimento sia contenuta nel limite del cinquanta per cento (50%);


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Tar Lazio sez. 1B > Ordinanza Collegiale n. 3407 resa pubblica il 25/03/2022 scrive:

- Vista l’ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il CGARS ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso;

- ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti;

- considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

- tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo);

- ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende il giudizio in epigrafe rinviando la causa per la delibazione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza.
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Oggi il Tar Lazio Sez. 4^, ha pubblicato 10 sentenze a carico dei colleghi GdF e tutte Negative.
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ORDINANZA CAUTELARE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 202202280

Pubblicato il 04/04/2022

N. 02280/2022 REG. PROV. CAU.
N. 02687/2022 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Muratori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Prot. OMISSIS- notificato in data 17.01.2022 con conseguente reintegrazione in servizio e/o ripristino della retribuzione percepita per la sua posizione giuridica-amministrativa o quantomeno di un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, nelle more della trattazione del presente giudizio, al Collegio risultano essere stati emanati il Decreto Legge 24-3-2022 n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 701 del 24-3-2022 nonché la Circolare del Ministero dell’Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. n.333-A del 25.3.2022, recante disposizioni interpretative ed applicative della suddetta sopravvenuta normativa e, in particolare, dell’art. 8;

Considerato che, in base all’art. 8 del precitato Decreto Legge 24-3-2022 n. 24 ed alla Circolare del Ministero dell’Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. n.333-A del 25.3.2022, è previsto - con espresso riferimento ai provvedimenti di -OMISSIS- già adottati ai sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021- che i dipendenti già sospesi vengano riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge 24-3-2022 n. 24);

Ritenuto, pertanto, in base a tali sopravvenute coordinate ermeneutiche, che, nel caso di specie, il lamentato periculum in mora non riveste più i connotati della attualità, siccome sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 55 cpa;

Ritenuto altresì che le connesse doglianze, involgenti aspetti di natura economico-retributiva, potranno essere adeguatamente valutate nella idonea sede del merito, a seguito della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, chiamata pronunciarsi in via incidentale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con Ordinanza del C.G.A. 22 marzo 2022 n.351, in relazione a fattispecie avente molti elementi di analogia con quella oggetto del presente giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi



IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Tar Lazio - Ordinanza Cautelare pubblicata il 30/03/2022 - su ricorso Avvocato, in merito all'obbligo del consenso informato utilizzato in relazione alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19,

Il Tar precisa:

Considerato, altresì, che non sembrerebbe sussistere il fumus di fondatezza, atteso che:

- in presenza di un obbligo vaccinale non è necessario che vi sia un consenso in senso tecnico;

- il d.l. n. 4/2022 ha esteso l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 a favore di tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, anche a coloro, che, non obbligati, si siano sottoposti alla vaccinazione Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità e che “abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica” (art. 20);

N.B.: Decreto Legge che deve essere convertito in Legge.

60 giorni
Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.
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Tar Lazio DECRETO CAUTELARE n. 1517 pubblicato il 10/03/2022 (Ric. 2488/2022) con riferimento al collega CC.

Ricorso avverso il provvedimento adottato dal Comandante ….. con il quale all'odierno ricorrente è stata decretata la “sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa - ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76” – dal 20 dicembre 2021 al 1° febbraio 2022 (all. n. 1), con la precisazione che (qui sotto, scompongo il paragrafo al fine di poter inquadrare meglio a cui si va incontro ed eliminare eventuali dubbi)

“durante tale periodo non è dovuto alcun compenso, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario.

Le giornate di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata.

Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici, né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione.

I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione.

L'interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico.

Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento”.
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Tar Veneto ORDINANZA CAUTELARE n. 447 (Ricorso n. 356/2022)


Considerato:

- che quanto al fumus boni iuris appare necessario esaminare l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 22 marzo 2022, n. 351, nonché l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. Lavoro, 22 marzo 2022, n. r.g. 151-1/2022, con le quali sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale relativamente a disposizioni rilevanti rispetto alla definizione del ricorso in esame;

- che inoltre è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri n. 67 del 17 marzo 2022, il quale, sulla base del comunicato stampa ufficiale, avrebbe previsto che, per quanto concerne l’accesso al luogo di lavoro, “dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo”;
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COVID-19

Obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale fissa l'udienza

La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 sarà esaminata dalla Corte Costituzionale il 29 novembre prossimo.

Svariati Tribunali, nel contenzioso giudiziario sull'obbligo di profilassi anti SARS CoV-2, hanno ritenuto "non infondata" la questione di legittimità costituzionale e hanno rinviato alla Consulta l'espressione dell'ultima parola. La Corte Costituzionale ha fissato al 29 novembre prossimo la data in cui gli Ermellini diranno se l'obbligo vaccinale -che incombe su alcune categorie di cittadini - es. personale scolastico, cittadini over 50 e tutti gli esercenti le professioni sanitarie- sia conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Per i promotori delle cause, l'obbligo vaccinale violerebbe almeno otto articoli della Costituzione (3, 4, 11, 32, 33, 34, 97 e 117), ponendosi in contrasto con una serie di diritti fondamentali della persona e dei trattati internazionali.

La Corte Costituzionale avrà davanti a sè un ampio scenario sul quale basare il giudizio di compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale. In sintesi gli Ermellini dovranno valutare l'efficienza ed efficacia dello strumento a perseguire il fine normativo di tutela della salute pubblica, in relazione a diritti - parimenti tutelati- che vanno dall'autodeterminazione terapeutica fino alla privazione del lavoro e della retribuzione.
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Collega CC.,

Tar Lazio Ordinanza n. 9336 in Camera di Consiglio del giorno 1 luglio 2022

OMISSIS

Ritenuto, conseguentemente, di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare proposta, che essa ha carattere essenzialmente derivato in quanto concerne il provvedimento di sospensione degli emolumenti stipendiali, adottato in conseguenza ed attuazione del provvedimento che ha disposto la sospensione del ricorrente dall’attività lavorativa, ai sensi degli atti normativi sopra richiamati;

Considerato che durante la sospensione dall’attività lavorativa, non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;

Considerato, pertanto, che la sospensione delle retribuzioni è effetto direttamente voluto dalla legge;

Ritenuto, sul piano del “periculum”, che lo stesso non possa più ritenersi “in atto” in quanto ormai cessato stante l’emanazione del nuovo decreto legge 24-3-2022 n. 24 (G.U. n. 701 del 24-3-2022), che ha sostituito la normativa sulla cui base era stata disposta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; per effetto della nuova disposizione, deve ritenersi che il ricorrente non abbia interesse alla sospensiva, atteso che dal 1 aprile (o, meglio, dal 24 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge) la nuova norma consente al personale dipendente di essere riammesso al lavoro (ed alla retribuzione) effettuando un semplice tampone;

Ritenuta la possibilità di una piena reintegrazione anche economica degli emolumenti non conseguiti nei mesi predetti all’esito del giudizio, in caso di eventuale accoglimento della domanda di merito;

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge la domanda cautelare.

Sospende il giudizio in epigrafe rinviando la presente causa alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza del CGARS.
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Il Tar Lazio in qualche maniera spiega "il dubbio" sul consenso informato che obbligano a sottoscrivere, nonchè, l'assenza di una dicitura al fine di ottenere un indennizzo in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione

- modulo di consenso informato da firmare in sede di vaccinazione anti-Covid19


N.B.: affianco posto anche questo ricorso ai fini per l'acquisizione documentale attraverso l’accesso civico generalizzato, al fine di ottenere da parte di AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco “i documenti, dati e informazioni relativi alle segnalazioni provenienti dalla farmacovigilanza attiva per i vaccini autorizzati in via sperimentale e somministrati alla popolazione italiana per la emergenza covid-19", ma che il TAR LAZIO rigetta.

In questa sentenza possiamo leggere:

Per mera completezza si precisa che, se parte ricorrente avesse inteso richiedere l’accesso alle singole schede di segnalazione, queste non sarebbero state (né sarebbero) ostensibili attraverso una istanza di accesso civico generalizzato. Ciò, invero, richiederebbe l’estrazione di tutte le singole schede e l’oscuramento di tutti i dati riservati ivi indicati determinando, alla luce delle oltre 117.920 segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate al 26 dicembre 2021, un eccessivo onere all’evidenza suscettibile di compromettere il normale svolgimento dell’attività dell’Agenzia.


N.B.: Allego anche l'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Firenze del 12 Luglio 2022 nei confronti della Dott.ssa "Psicologa" sospesa ai sensi DL. 44/2021 art. 4, convertito in legge n. 76/2021
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Si inizia così per poi toccare ........


Vaccini Covid bivalenti. La circolare del Ministero: “Raccomandati come quarta dose anche a operatori sanitari, ospiti Rsa e donne in gravidanza e come terza dose per tutti over 12

È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che definisce l’utilizzo dei nuovi vaccini adattati alla sotto variante Omicron Ba.1 appena approvati da Ema e Aifa. L’obiettivo sottolinea il Ministero è di rendere prontamente disponibili le prime indicazioni relative al proseguimento della campagna vaccinale, tenuto conto della dichiarazione congiunta ECDC-EMA sulla vaccinazione di richiamo con i vaccini bivalenti COVID-19 adattati a Omicron del 6/9/2022.

Il ministero sottolinea che la nuova formulazione è raccomandata prioritariamente:

- a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa (cfr. circolare n° 32664 del 11/07/2022), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza;

- a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.
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Ordinanza Collegiale del C.G.A.R. Siciliana n. 947 del 12/09/2022 su "psicoterapeuta" iscritto all’Albo degli psicologi della Sicilia

ALLA CONSULTA ULTERIORI QUESITI IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - ORDINANZA 12 settembre 2022 N. 947

MASSIMA

Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione alle condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, il CGARS, ai sensi dell’art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate, solleva la questione di legittimità costituzionale de:

a) l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevedono l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;

b) l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso
informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;

c) l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione.
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OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 1° dicembre 2022

OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.

Roma, 1° dicembre 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378
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Annullata multa over50: la prima sentenza "pilota".

Il Giudice di pace di Velletri ha annullato la sanzione amministrativa di 100 euro prevista per gli over50 non vaccinati per difetto di legittimazione sostanziale dell'ADER

N.B.: - Non so se è ancora valido ma, Per tutte queste persone Avvocati Liberi ha predisposto un modello di ricorso editabile, corredato dalla nota di iscrizione a ruolo e da un apposito vademecum esplicativo per fornire gli strumenti in maniera diffusa e gratuita a chiunque volesse impugnare l'avviso di addebito in autonomia ed economia.
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