SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

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frank65
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SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da frank65 »

Perchè venga definito " servizio di confine" quali sono i requisiti? Io svolgo servizio in una stazione che dista circa 15 km dal confine. E come fare per riscattare gli anni prestati in zona confine? Thanks


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pietro17
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da pietro17 »

frank65 ha scritto:Perchè venga definito " servizio di confine" quali sono i requisiti? Io svolgo servizio in una stazione che dista circa 15 km dal confine. E come fare per riscattare gli anni prestati in zona confine? Thanks
Premetto che quando io chiesi il riscatto dei periodi di confine, ad oggi, molte cose penso siano cambiate.
Nel mio caso (gdf) ma penso che siano uguali per tutti, il reparto dove prestavo servizio, distava dal confine circa 40 Km ma, considerando che, tra il mio reparto ed il confine stesso non vie erano altre caserme del Corpo, veniva risonosciuta la supervalutazione dei periodi di servizio. Presumo che, allo stato, meglio che l'Inps ex Inpdap nessuno possa darti risposta certa.

Saluti.
ottovolante
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da ottovolante »

frank65 ha scritto:Perchè venga definito " servizio di confine" quali sono i requisiti? Io svolgo servizio in una stazione che dista circa 15 km dal confine. E come fare per riscattare gli anni prestati in zona confine? Thanks
Possono essere riscattati:

◦servizi statali non di ruolo;
◦servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
◦abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, quale requisito necessario per l’ingresso nei ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 425 del 1984);
◦periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3 Dlgs 184 del 1997);
◦diploma di assistente sociale;
◦corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
◦corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966 (vedi: servizio di leva);
◦il biennio del corso aspirante commissario cui ha fatto seguito il proseguimento degli studi universitari con il conseguimento del diploma di laurea (articolo 16 Dpr 341 del 1982);
◦periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
◦servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
◦servizio di fatturista, riscattabile dal primo gennaio 1976 (articolo 28 legge 177 del 1976);
◦servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie, o dal primo giugno 1974 negli altri casi (Dpr 1092 del 1973). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 325 del 1968);
◦servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
◦scuole sussidiate, riscattabile dal primo gennaio 1976 (legge 177 del 1976);
◦servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 1368 del 1965);
◦servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (Dpr 417 del 1974);
◦servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417 Dpr 417 del 1974);
◦Scuola superiore di pubblica amministrazione: corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
◦per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;
◦dottorato di ricerca;
◦assistente volontario nelle università;
◦periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130 Dpr 382 del 1980);
◦diploma di baccellierato: dall’anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l’insegnamento di religione cattolica (Dpr 751 del 1985);
◦diploma in Sacra teologia: corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
◦periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6 Dlgs 564 del 1996)
◦periodo di contrattista (articolo 7 legge 28 del 1980);
◦corso legale del diploma di traduttore e interprete;
◦servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all’amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex Enpas entro il 30 novembre 1973;
◦diploma presso l’Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali, (sentenza della Corte costituzionale 52 del 2000); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;
◦diploma Isef: il corso di studi è riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 1054 del 27 marzo 1980, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
◦istituti di patronato: servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 112 del 1980;
◦servizio reso quale “esercitatore” presso le università: equivalente alla figura di assistente volontario, è utile ai fini pensionistici e quindi riscattabile.
Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:

◦indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
◦indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
◦servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
◦maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
◦il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
◦servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
◦osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
◦servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
◦servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
◦campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
◦servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
◦servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
◦servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:

◦il corso di laurea;
◦il corso di specializzazione post - laurea;
◦i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.

Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:

◦diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
◦diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
◦deportato civile in tempo di guerra;
◦servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.
.
GiorgioM
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da GiorgioM »

Girovagando un po su internet ho trovato questa pagina dell'INPS:
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connec ... buonuscita" onclick="window.open(this.href);return false;
Sempre girovagando ho visto che l'art.22 del Dpr 1092 del 1973 parla esclusivamente dei sottufficiali e militari della GdF.
Puoi chiedere al numero verde del CNA di Chieti (800271661) se quel tipo di riscatto può essere chiesto anche da noi Carabinieri. Ultimamente hanno messo su un Nucleo di risposta abbastanza all'altezza delle aspettative.
Saluti
ottovolante
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da ottovolante »

dimenticavo

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connec ... buonuscita" onclick="window.open(this.href);return false;


Saluti
gino59
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da gino59 »

frank65 ha scritto:Perchè venga definito " servizio di confine" quali sono i requisiti? Io svolgo servizio in una stazione che dista circa 15 km dal confine. E come fare per riscattare gli anni prestati in zona confine? Thanks
===================================================================================
:arrow: I requisiti ci sono.- Descrivi la tua vita lavorativa.-



3.4. Maggiorazione dei servizi

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
antoniope
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da antoniope »

Ho un dubbio. Ammettiamo che ho svolto servizio di confine nelle seguenti date:
dal 10.05.1983 al 22.07.1989 e dal 13.06.1992 al 31.12.1997, come vengono calcolati questi due periodi?
SERVIZIO Dl CONFINE - art.21 DPR 1092/73: il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento è calcolato come se il servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da gino59 »

AntonioPE ha scritto:Ho un dubbio. Ammettiamo che ho svolto servizio di confine nelle seguenti date:
dal 10.05.1983 al 22.07.1989 e dal 13.06.1992 al 31.12.1997, come vengono calcolati questi due periodi?
SERVIZIO Dl CONFINE - art.21 DPR 1092/73: il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento è calcolato come se il servizio fosse stato prestato senza interruzione.
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da antoniope »

gino59 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:Ho un dubbio. Ammettiamo che ho svolto servizio di confine nelle seguenti date:
dal 10.05.1983 al 22.07.1989 e dal 13.06.1992 al 31.12.1997, come vengono calcolati questi due periodi?
SERVIZIO Dl CONFINE - art.21 DPR 1092/73: il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento è calcolato come se il servizio fosse stato prestato senza interruzione.
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Conti dal 1° giorno sino a 2 anni (1/2) e il resto 1/3.-
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Quindi è così: 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/2. Gino è così?
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da antoniope »

AntonioPE ha scritto:
gino59 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:Ho un dubbio. Ammettiamo che ho svolto servizio di confine nelle seguenti date:
dal 10.05.1983 al 22.07.1989 e dal 13.06.1992 al 31.12.1997, come vengono calcolati questi due periodi?
SERVIZIO Dl CONFINE - art.21 DPR 1092/73: il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio è stato reso in periodi diversi, l'aumento è calcolato come se il servizio fosse stato prestato senza interruzione.
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Conti dal 1° giorno sino a 2 anni (1/2) e il resto 1/3.-
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Quindi è così: 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/2. Gino è così?
Ritorno in questo argomento. Siccome devo fare dei conti. Il servizio di confine effettuato in due periodi (sopra riportati) si conteggiano:

1) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 22/7/89 ad 1/3; secondo periodo di confine: dal 13/6/92 al 13/6/94 ad 1/2 e dal 14/6/94 al 31/12/97 ad 1/3;

2) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/3.

Mi confermate quale dei due punti è quello giusto?
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da gino59 »

Ritorno in questo argomento. Siccome devo fare dei conti. Il servizio di confine effettuato in due periodi (sopra riportati) si conteggiano:

1) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 22/7/89 ad 1/3; secondo periodo di confine: dal 13/6/92 al 13/6/94 ad 1/2 e dal 14/6/94 al 31/12/97 ad 1/3;

2) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/3.

Mi confermate quale dei due punti è quello giusto?[/quote]
===========================================
Solo i primi 2 anni sono ad 1/2 e tutto il resto ad 1/3.-
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da mario1960 »

Ciao
Io app.sc. Li riscattai da subito. Confermo i primi due anni 1/2 tutto il resto 1/3. Nel massimo sempre dei 5 anni. Ancora penso di avere l'elenco delle licalita di confine che insistono per tale beneficio. Che potrebbe interessare particolarmente per rintrare nel retributivo' per servizi svolti negli anni 80/90 .fammi sapere se hai bisogno dei documenti dove il comando generale identifica dette localita. Ciao...
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da antoniope »

gino59 ha scritto:Ritorno in questo argomento. Siccome devo fare dei conti. Il servizio di confine effettuato in due periodi (sopra riportati) si conteggiano:

1) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 22/7/89 ad 1/3; secondo periodo di confine: dal 13/6/92 al 13/6/94 ad 1/2 e dal 14/6/94 al 31/12/97 ad 1/3;

2) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/3.

Mi confermate quale dei due punti è quello giusto?
===========================================
Solo i primi 2 anni sono ad 1/2 e tutto il resto ad 1/3.-[/quote]

Ciao Gino. Quindi applico il punto 2 anche se c'è stato un'interruzione per servizio di confine di 3 anni(89-92) che invece di calcolarli ad 1/5 li calcolo ad 1/3 dopo i primi 2 anni dal 10/5/83. Giusto?
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da gino59 »

AntonioPE ha scritto:
gino59 ha scritto:Ritorno in questo argomento. Siccome devo fare dei conti. Il servizio di confine effettuato in due periodi (sopra riportati) si conteggiano:

1) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 22/7/89 ad 1/3; secondo periodo di confine: dal 13/6/92 al 13/6/94 ad 1/2 e dal 14/6/94 al 31/12/97 ad 1/3;

2) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/3.

Mi confermate quale dei due punti è quello giusto?
===========================================
Solo i primi 2 anni sono ad 1/2 e tutto il resto ad 1/3.-
Ciao Gino. Quindi applico il punto 2 anche se c'è stato un'interruzione per servizio di confine di 3 anni(89-92) che invece di calcolarli ad 1/5 li calcolo ad 1/3 dopo i primi 2 anni dal 10/5/83. Giusto?[/quote]
=====================================
Ennesima volta: solo i primi 2 anni di confine danno la maggiorazione di 1/2 e tutto il resto di confine
da la maggiorazione di 1/3,se questi non sono continuativi e cioè ci sono periodi non di confine,questi
sono al 1/5.-Notte
antoniope
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Re: SERVIZIO DI CONFINE E RISCATTO

Messaggio da antoniope »

gino59 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:
gino59 ha scritto:Ritorno in questo argomento. Siccome devo fare dei conti. Il servizio di confine effettuato in due periodi (sopra riportati) si conteggiano:

1) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 22/7/89 ad 1/3; secondo periodo di confine: dal 13/6/92 al 13/6/94 ad 1/2 e dal 14/6/94 al 31/12/97 ad 1/3;

2) dal 10/5/83 al 10/5/85 ad 1/2 e dal 11/5/85 al 31/12/97 ad 1/3.

Mi confermate quale dei due punti è quello giusto?
===========================================
Solo i primi 2 anni sono ad 1/2 e tutto il resto ad 1/3.-
Ciao Gino. Quindi applico il punto 2 anche se c'è stato un'interruzione per servizio di confine di 3 anni(89-92) che invece di calcolarli ad 1/5 li calcolo ad 1/3 dopo i primi 2 anni dal 10/5/83. Giusto?
=====================================
Ennesima volta: solo i primi 2 anni di confine danno la maggiorazione di 1/2 e tutto il resto di confine
da la maggiorazione di 1/3,se questi non sono continuativi e cioè ci sono periodi non di confine,questi
sono al 1/5.-Notte[/quote]

Grazie Sor Gino. Adesso la tua risposta è completa.
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