IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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gino59
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IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

L'asticella dal primo gennaio prossimo si alza ulteriormente. E per recuperare questo ulteriore gap è necessario mettere mano al proprio piano pensionistico. Per chi si avvia ad andare in pensione a 65anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa – ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 – bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno.

La rendita e la vita
Dal 2013 l'età per raggiungere l'agognata pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Cosa sono? Sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future,solo pochi decimi di punto percentuale; abbastanza però per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%. Es. Prendiamo il caso di un impiegato che accumuli un montante di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 ero da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni.
Per recuperare questi gap serve risparmiare di più, sicuramente meglio. Facciamo due conti: se si vuole superare l'asticella che dal primo gennaio prossimo viene posta più su del 3,2%, ad esempio, è necessario che un 40enne di oggi aumenti la propria contribuzione al proprio fondo pensione di 316 euro l'anno in caso di pensionamento a 65 anni e di 320 in caso di pensionamento a 70 anni. L'intervento è molto più impegnativo se l'obiettivo è di costruire una pensione dignitosa, puntando a una rendita più vicina all'ultimo reddito. Il 40enne destinato al pensionamento a 65 anni dovrà versare in un fondo pensione il proprio Tfr oltre a un contributo volontario (che si porta dietro quello datoriale) pari a circa il 9% dello stipendio, destinandolo a un comparto bilanciato (70% obbligazionario, 30% azionario). In tutto circa 1.700 euro, che scendono a 1.588 se il pensionamento arriva al 67esimo anno e a 1.532 euro l'anno nel caso si lavori fino a 70 anni. I coefficienti si applicano sull'intero montante a scadenza, avendo effetto retroattivo. Ciò porta a peggiorare progressivamente le prestazioni nell'arco dell'intera vita lavorativa.







............Amministratori,colleghi , Amici e utenti di questo Speciale ed esclusivo Forum.- Colgo l'occasione per Augurarvi a voi tutti, ivi compresi i vostri affetti un sereno e fiorente Santo Natale.

Cordialmente.- Gino59


tarpal43

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da tarpal43 »

Caro Gino un mio personale auguri di un buon Natale e felice anno nuovo a te e famiglia, e agli altri colleghi del forum, con la speranza che per il prossimo anno non sentiremo parlare di "spread", calo del "potere d'acquisto" o altre diavolerie.
Un salutone.....
Marco64
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Marco64 »

Quest'anno per molte persone è un Natale triste, senza risorse e senza lavoro, ma la dignità per l'amore trabocca. Nel mio piccolo ed umile faccio i miei ultra sinceri auguri a TUTTI i colleghi di questo favoloso forum.
juriromeo
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da juriromeo »

Tanti auguri a te Gino ed alla tua famiglia, tantissimi auguri anche a tutti quelli che frequentano questo forum e diciamo, sono un po in difficoltà ed hanno dei problemi, speriamo che questo S. Natale e l'anno nuovo riservi per i meno fortunati tanta pace e giorni migliori, un saluto Nino.
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

juriromeo ha scritto:Tanti auguri a te Gino ed alla tua famiglia, tantissimi auguri anche a tutti quelli che frequentano questo forum e diciamo, sono un po in difficoltà ed hanno dei problemi, speriamo che questo S. Natale e l'anno nuovo riservi per i meno fortunati tanta pace e giorni migliori, un saluto Nino.

Parole Sante, dette con il cuore.-
Ricambio gli auguri
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Pensioni, ecco i nuovi coefficienti in vigore dal 2013
Dopo la riforma Monti-Fornero, arrivano i coefficienti che per la prima volta si applicano a un'età pensionabile superiore ai 65 anni, fino a 70 anni: in vigore dal 2013, alleggeriscono gli assegni del 2-3%, a meno che non si vada in pensione più tardi. Le tabelle.
Barbara Weisz - 25 maggio 2012

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Pensioni, ecco i nuovi coefficienti in vigore dal 2013, calcoli fio ai 70 anni
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, i nuovi coefficienti per calcolare l’importo dei futuri assegni previdenziali, a fronte della riforma delle pensioni, che saranno in vigore dal primo gennaio 2013.

I coefficienti si applicano solo alla parte contributiva degli assegni e, per la prima volta, si riferiscono anche a chi resta al lavoro fino a 70 anni.

Come preannunciato, i nuovi coefficienti alleggeriscono l’importo delle pensioni di una percentuale che va da 2% al 3%. C’è un vantaggio per chi resta al lavoro più a lungo, mentre chi sceglie il pensionamento anticipato rinuncia a una fetta di pensione.

I coefficienti di conversione servono a calcolare l’importo della pensione lorda partendo dal montante dei contributi: il coefficiente si applica solo alle pensioni contributive o a quelle miste, in questo secondo caso solo per la parte contributiva.





I nuovi coefficienti
Innanzitutto vediamo quali sono i nuovi coefficienti, che saranno in vigore dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, in base al decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2012 (in sostituzione di quelli in vigore dal 2010, che decadranno a fine anno, e che pubblichiamo per un confronto utile a capire come cambiano le pensioni). Il coefficiente di trasformazione varia a seconda dell’età in cui si va in pensione.

Pensionamento a 57 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,304% (rispetto al 4,42% precedente);
Pensionamento a 58 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,416% (rispetto al 4,54% precedente);
Pensionamento a 59 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,535% (rispetto al 4,66% precedente);
Pensionamento a 60 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,661% (rispetto al 4,80% precedente);
Pensionamento a 61 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,796% (rispetto al 4,94% precedente);
Pensionamento a 62 anni: il nuovo coefficiente è pari al 4,940% (rispetto al 5,09% precedente);
Pensionamento a 63 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,094% (rispetto al 5,26% precedente);
Pensionamento a 64 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,259% (rispetto al 5,43% precedente);
Pensionamento a 65 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,435% (rispetto al 5,62% precedente);
Pensionamento a 66 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,624%: da questo momento in poi non c’è un confronto precedente perché è la prima volta che i coefficienti incamerano un’età pensionabile sopra i 65 anni;
Pensionamento a 67 anni: il nuovo coefficiente è pari al 5,826%;
Pensionamento a 68 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,046%;
Pensionamento a 69 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,283%;
Pensionamento a 70 anni: il nuovo coefficiente è pari al 6,541%.
Come si vede, i coefficienti scendono rispetto a quelli in vigore dal 2010, abbassando quindi l’importo degli assegni delle future pensioni. I coefficienti dai 66 anni in poi, però, sono più alti di quello previsto nel 2010 relativo ai 65 anni (che era l’ultimo), il che significa che chi va in pensione dai 66 ai 70 anni invece guadagna qualcosa.

In sostanza, il coefficiente relativo ai 65 anni fa perdere circa il 3% sull’importo della pensione, mentre aspettando fino a 70 anni, rispetto ai vecchi coefficienti, si guadagna circa il 16%.

Solo per la parte contributiva
Attenzione, come detto, i coefficienti si applicano solo alla parte contributiva della pensione. Significa che avranno un impatto tutto sommato abbastanza limitato su coloro che, lavorando dal 1977, avevano già 18 anni di contributi al 31 dicembre ’95 (la parte contributiva si applica solo a partire dal primo gennaio 2012, in base alla riforma Monti-Fornero, mentre tutta la parte precedente si calcola con il retributivo).

Si applicano invece all’intero montante per chi va in pensione interamente con il metodo contributivo, ovvero per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre ’95 (quindi hanno iniziato a lavorare dopo questa data).

Infine ci sono coloro che a fine ’95 lavoravano già, magari anche da diversi anni, ma non avevano ancora maturato 18 anni di contributi: in base al sistema misto previsto già dalla riforma Dini questi lavoratori applicano il calcolo retributivo per la parte di pensione maturata fino al 31 dicembre ’95, quello contributivo (e qui intervengono quindi i coefficienti) per la parte maturata dopo questa data.

La reazione dei sindacati
La pubblicazione dei coefficienti ha subito provocato le reazioni negative dei sindacati.

Secondo il segretario confederale della Cgil, Vera Lamonica, il meccanismo è «apparentemente equo» ma in realtà «profondamente iniquo», anche perchè «moltissimi lavori non consentono» il prolungameto dell’attività fino a 70 anni «perchè faticosi, logoranti, usuranti, insopportabili già a 66 anni, quando si azzererebbe la penalizzazione».
E il peso è eccessivo, secondo la Cgil, anche per «chi ha cominciato a lavorare molto presto» e, provando ad agganciare il pensionamento anticipato a 62 anni, si vede «penalizzato due volte: per le norme Fornero e per il coefficiente».

Infine, ci crea un disallineamento per il settore pubblico dove, a parte poche eccezioni, non è consentito restare dopo i 66 anni, e anche per le donne del privato che scelgono la gradualità prevusta dalla legge.

Critiche anche dalla Uil, con il segretario confederale Domenico Proietti secondo cui il sistema rischia di favorire «un aumento dei pensionamenti a ridosso di ogni revisione».

Se vuoi aggiornamenti su PENSIONI, ECCO I NUOVI COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 2013 inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
zica
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da zica »

ciao Gino..una cosa non ho capito :?:

ma i nuovi coefficienti per effettuare il calcolo sulla parte contributiva valgono solo per il periodo 2013 - 2015 o o i conteggi vengono fatti (sempre con i nuovi coeff.ti) sull'intero periodo di contribuzione :?: (cioè dal 1 gennaio 96 in poi)....

poi a Gì, effettivamente per i lavori specifici come i nostri dove per legge non puoi superare tot anni di età.....me pare una bella presa in giro (per usare termini consoni al nostro ruolo).... certo..ho capito l'intenzione del Governo di premiare chi lascia il lavoro il più tardi possibile.....ma questo per chi lo può fare....e gli altri :?:
......mah me sembra un tantino anticostituzional....vedrai ..sarà come per il blocco degli assegni di funzione ed altro... il Consiglio di Stato prima o poi dirà nel merito la sua.........
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap
Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals
Roma, 01/02/2013
Circolare n. 16
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.
SOMMARIO:
Chiarimenti.
1. PREMESSA

Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.

Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.


2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992

Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:


a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992

L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).

Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare

L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.

La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.

d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.

Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.

Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.

2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.

Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.

Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap

L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”.

Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.


2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals


I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:

abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.


REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992


a) Lavoratori dello spettacolo

I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.

b) Sportivi Professionisti

Le categorie dei sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.

3. Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate

Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.

Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.


Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1


DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.

Vigente al: 25-1-2013

TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

omissis

Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia

1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa.

omissis
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE
Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio,
gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))

4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno
anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal
comma 2".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto".
---------------


AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".



Art. 6.

Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo.

omissis
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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Sicurezza e Difesa

Il testo della manovra varato dalla Camera è rimasto pressochè identico a quello licenziato dal Senato. Nel corso di questo lungo iter parlamentare sono state inseriti nel calderone solo 160 milioni di euro (80 per il 2011 e 80 per il 2012). Tali fondi aggiuntivi andranno a ristorare il mancato aumento retributivo derivante dalle promozioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando saranno emanati i decreti applicativi (e non sappiamo quando lo saranno) il Caporale che diverrà Caporalmaggiore avrà il suo aumento di poche decine di euro mentre l'Ammiraglio di divisione che diverrà Ammiraglio di squadra si vedrà corrispondere l'aumento di centinaia di euro. Non voglio assolutamente fare del populismo, ma certe cose è bene dirle in maniera chiara e netta anche perchè i contrattualizzati, a differenza dei dirigenti, non godono dell'adeguamento automatico delle retribuzioni ai parametri Istat e forse sarebbe stato più giusto, da un punto di vista etico, pensare soprattutto alle fasce di reddito più basse che non godono di automatismi stipendiali.

Il governo, viste le scarse disponibilità economiche, ha voluto riempire di contenuti questi 160 milioni parlando, a vanvera, di rispetto della specificità, di copertura degli assegni funzionali, degli emolumenti da lavoro straordinario etc. Insomma, di tutto il compenso accessorio che mensilmente gli operatori del comparto percepiscono, a seconda degli incarichi, in busta paga. Purtroppo non è così.

Se fosse stato rispettato il vero criterio della specificità (ammesso che dal punto di vista politico-economico sia giusto rendere "specifici" le donne e gli uomini in uniforme) , allora l'intero comparto Sicurezza e Difesa, compresi i Vigili del Fuoco, sarebbe dovuto essere del tutto esente dalle misure restrittive contenute nella finanziaria che riguardano il pubblico impiego. Invece non solo non sono stati esclusi, ma alla luce dei fatti (non delle chiacchiere o della propaganda) sono stati quelli maggiormente penalizzati rispetto all'assetto economico in godimento. Vediamo perchè(*):


- blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2013

- taglio delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna e "supercampagna": la misura è differita ufficialmente al 2014 ma la copertura dei fondi per gli anni 2011-2012-2013 è determinata dalle economie di bilancio (la cui fattibilità è ancora tutta da verificare) da conseguire con le modalità prescritte dall'art. 34 della finanziaria.

- trasformazione del TFS in TFR senza possibilità di anticipo delle somme come avviene per il personale civile

- taglio dei fondi già accantonati per il riordino delle carriere del personale non dirigente quantificato in 770 milioni di euro;

- nuovo e meno vantaggioso metodo di calcolo e della buonuscita

- nessuna risorsa aggiuntiva per il rinnovo del contratto 2008-2009 - parte economica

- congelamento sino al 31.12.2013 del trattamento stipendiale principale ed accessorio percepito nel 2010, al netto della sola vacanza contrattuale

- congelamento degli aumenti stipendiali dovuti da promozioni e scatti di anzianità per il triennio 2010/2013, solo parzialmente ed eventualmente calmierati da un fondo perequativo di 80 milioni per il 2011 e 80 milioni per il 2012 istituito con il comma 11 bis dell’articolo 8.

- assegni funzionali, indennità di trasferimento, straordinari, etc, allo stato attuale sono congelati, nel senso che verranno corrisposti, al personale che ne matura il diritto, solo se gli ordini del giorno a cui abbiamo fatto cenno all'inizio dell'articolo saranno integralmente recepiti dal governo. Ma purtroppo abbiamo spiegato come stanno le cose....

- Salve dai tagli della finanziaria le cerimonie e le consulenze (con le modifiche apportate all’articolo 6)

- taglio orizzontale del 10% ai budget ministeriali.

(*) questo riepilogo è stato inviato a GrNet.it, portale di informazione indipendente per il comparto Sicurezza e Difesa

Naturalmente nel corso dell'intero iter parlamentare (Senato + Camera) c'era tutto il tempo per approvare degli emendamenti che tenessero conto della specificità ma ciò non è avvenuto perchè vi è stata una precisa volontà politica volta a non escludere dalle misure restrittive il comparto Sicurezza e Difesa. Dal punto di vista politico e del consenso, quei parlamentari che hanno costruito le loro fortune politiche sul voto degli operatori del comparto, non hanno potuto dire di no agli ordini dei rispettivi partiti e quindi hanno dovuto obbedire non ai loro elettori ma a logiche politiche che gli permettessero di conservare la poltrona. Perchè questa premessa?

Perchè da vari giorni girano su siti internet peracottari i famosi "ordini del giorno" con i quali i parlamentari vorrebbero impegnare il governo a rivedere la manovra finanziaria in favore degli operatori del comparto. A parte che la manovra finanziaria è già legge dello Stato, questi ordini del giorno sono solo una cortina fumogena innalzata dai vari parlamentari che sanno di rischiare seriamente il loro pacchetto elettorale. Gli operatori del comparto sono giustamente inferociti e vogliono fargliela pagare alle prossime elezioni ed allora questi solerti yes man stanno spargendo fumo e propaganda per contenere i danni. Il Governo, a scanso di equivoci, prima di approvare questi ordini del giorno, ha infatti preteso che venissero inserite, dopo la fatidica frase "impegna il governo", le frasi "a valutare l’opportunità di…" e "se le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno", che tradotto dal politichese significa "SCORDATEVELO!"



Quindi, a parte i 160 milioni di euro, tutte le eventuali misure ristoratrici sono legate esclusivamente a maggiori economie nei rispettivi bilanci, cioè, per capirci, alla capacità di tagliare fondi di altri capitoli per coprire l'eventuale corresponsione dell'assegno funzionale, dei compensi forfettari di impiego e via discorrendo.

Chi domanda se percepirà l'assegno funzionale che maturerà nel 2011-2012-2013, è giusto rispondere di NO, perchè il trattamento accessorio è stato congelato e gli 80+80 milioni di euro forse basteranno appena a coprire le promozioni e NON tutti gli altri emolumenti. Se ci si domanda se si riuscirà ad andare in pensione negli anni di blocco, è giusto rispondere che si dovranno aspettare le famose finestre differite (di 12 o 18 mesi a seconda del comparto di provenienza) oltre ai tempi burocratici attuali.




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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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Addizionali IRPEF, lo sblocco anticipa di un anno
Sbloccata, con un anno di anticipo, la facoltà di comuni e regioni di intervenire sulle addizionali IRPEF. E' questa la sintesi della norma contenuta nel D.L. n. 138/2011 (ci si riferisce all'art. 1, commi 10 e 11). Più precisamente, il Legislatore ha sbloccato l'addizionale regionale, con un anno di anticipo rispetto alla tabella di marcia fissata dal decreto sul federalismo fiscale e ha liberalizzato l'addizionale comunale, senza che si attenda l'emanazione dei decreti ministeriali a tal fine previsti.
Saverio Cinieri
Questo articolo è tratto da:
Il Quotidiano Ipsoa
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L'intervento, molto probabilmente, si è reso necessario per "addolcire l'amara pillola" dei pesanti tagli che hanno subito gli enti locali che, in questo modo, però, avranno la possibilità di rifarsi con aumenti che peseranno sui contribuenti.

Sblocco dell'addizionale regionale
La prima modifica, come accennato, riguarda l'addizionale regionale. A tale proposito, va ricordato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011 (meglio conosciuto come decreto sul federalismo fiscale regionale) ha previsto che - a decorrere dall'anno 2013 - ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base.
L'aliquota di base è pari allo 0,9% sino alla rideterminazione prevista dall'art. 2, comma 1, primo periodo.
Tale norma, infatti, prevede che a decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale IRPEF è rideterminata con D.P.C.M. in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68, ai trasferimenti statali soppressi ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa.
La maggiorazione non può essere superiore:

a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Fino al 31 dicembre 2012 rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
Questa era la situazione prima dell'emanazione del D.L. n. 138. Con esso, quindi, si è provveduto ad anticipare di un anno lo sblocco previsto dalla disposizione appena commentata per cui, nella nuova versione, l'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011 anticipa al 2012 la possibilità, per le regioni, di poter variare l'aliquota che, per il 2012 (così come già previsto per il 2013) può essere maggiorata al massimo dello 0,5% (pertanto, si potrà arrivare al massimo ad un'aliquota dell'1,4%), mentre il blocco delle aliquote, che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 sono superiori alla aliquota di base, slitta al 3 dicembre 2011.
Tenendo conto del nuovo quadro normativo, è possibile concludere che poiché l'addizionale viene versata a saldo, l'impatto degli eventuali aumenti deliberati per il 2012 esplicherà i suoi effetti finanziari sui contribuenti solo nel 2013.

Liberalizzazione delle addizionali comunali
L'art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto sul federalismo municipale) aveva previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze con il quale doveva essere disciplinato il graduale "sblocco" della sospensione del potere dei Comuni di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF.
Nel caso della mancata emanazione del predetto regolamento (la cui emanazione doveva avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto quindi, entro il 6 giugno 2011), i Comuni che avevano fissato l'aliquota dell'addizionale ad un livello inferiore allo 0,4% potevano in ogni caso esercitare tale facoltà.
Per tali Comuni, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è stato fissato allo 0,4%, con un incremento annuo che non può superare lo 0,2%.
Su tale aspetto, però, il Ministero dell'Economia e delle finanze è intervenuto chiarendo che non è possibile, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 citato deliberare l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF o aumentare la stessa, prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dalla norma per l'emanazione del regolamento di delegificazione.
Il D.L. n. 138 è intervenuto abrogando l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011. Quindi, i Comuni si riappropriano dei poteri deliberativi sull'addizionale comunale così come disciplinati dal D.Lgs. n. 360/1998.
In altre parole, fatte salve le delibere comunali adottate in base a tale norma abrogata, i Comuni hanno piena libertà di aumentare l'addizionale IRPEF già a partire dal 2012 .
A tale proposito, si ricorda che l'addizionale comunale, a differenza di quanto previsto per quella regionale, si versa non solo a saldo ma anche in acconto (che, per i lavoratori dipendenti, è dovuto in 9 rate a partire dal mese di marzo).
Pertanto, se si vorrà aumentare il prelievo già dal 2012, i Comuni dovranno adottare le delibere, e pubblicarle sul sito del Ministero, entro il 31 dicembre 2011. In caso contrario, gli eventuali aumenti scatteranno dal 2013.
Infine, si ricorda che la soppressione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011 determina l'impossibilità, per i Comuni che non l'hanno già fatto, di esercitare la facoltà di variare, per il 2011, l'aliquota, entro il limite massimo dello 0,4%. :arrow: 8) :oops: :cry: :evil: :twisted: :mrgreen:
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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LE COMMISSIONI COMPETENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO CHIEDONO LO STRALCIO DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA DALLA RIFORMA PREVIDENZIALE

giovedì 20 giugno 2013


LE COMMISSIONI COMPETENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO CHIEDONO LO STRALCIO DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA DALLA RIFORMA PREVIDENZIALE


CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella scorsa settimana, in cui sono stati espressi dalla V Commissione (Bilancio) i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, si è concluso il dibattito di carattere generale sul provvedimento e che, nel frattempo, sono stati anche formulati i rilievi sullo schema di regolamento, per i profili di competenza, dalla IV Commissione (Difesa).
  Rammenta, inoltre, che il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 5 giugno scorso, aveva dato la disponibilità del Governo ad attendere due settimane per l'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di concedere il tempo necessario per approfondire le delicate questioni recate dal provvedimento. Fa presente, pertanto, che i relatori, in esito all'istruttoria svolta e ai rilievi pervenuti, hanno presentato una proposta di parere sullo schema di regolamento in esame (vedi allegato 1), nel cui ambito si è altresì tenuto conto delle valutazioni della I Commissioni (Affari costituzionali), i cui rilievi sono in fase di acquisizione.
  Avverte, infine, che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori(vedi allegato 2).

  Gessica ROSTELLATO (M5S) osserva che il suo gruppo, nella propria proposta di parere alternativa a quella dei relatori ha inteso manifestare la ferma contrarietà rispetto al provvedimento in esame, giudicato suscettibile di generare disagi alla collettività, in ragione della messa a rischio della funzionalità delle amministrazioni interessate, determinata dall'aumento dell'età media del personale in servizio. Invitando, pertanto, il Governo e la Commissione a riflettere seriamente sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'armonizzazione di cui al provvedimento in esame, raccomanda l'approvazione della predetta proposta alternativa di parere, con cui si prospetta l'esigenza di un orientamento contrario sullo schema di regolamento.

  Titti DI SALVO (SEL) coglie l'occasione dell'esame dell'atto di Governo in titolo per fare presente che il suo gruppo – sulla delicata materia della previdenza dei macchinisti ferroviari, inopinatamente penalizzati dall'errata interpretazione data al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, da cui deriva il provvedimento in esame – ha preannunciato la presentazione di una propria proposta di legge in materia, di cui chiederà, non appena tale proposta sarà assegnata alla Commissione, il sollecito abbinamento alle proposte di legge in tema di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico, di cui la Commissione stessa inizierà l'esame domani.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che sono stati testé trasmessi i rilievi formulati sul provvedimento dalla I Commissione (Affari costituzionali), invitando pertanto il rappresentante del Governo a manifestare il proprio orientamento sulla proposta di parere dei relatori.
  Quanto alla questione posta dal deputato Di Salvo, assicura poi che la presidenza procederà ad abbinare tale proposta normativa, una volta assegnata alla Commissione, agli altri provvedimenti di cui si prevede l'inizio dell'esame per la giornata di domani.

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto e nel ricordare che già stamani si sono espresse sul testo le competenti Commissioni del Senato, osserva che il Governo attendeva il parere dei due rami del Parlamento proprio per orientarsi adeguatamente circa le più opportune modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento. Ritiene dunque che, in base alle indicazioni emerse, il Governo assumerà le conseguenti determinazioni, che prevede possano essere coerenti con le valutazioni formulate nei pareri parlamentari.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere dei relatori; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, quindi, posta in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dai relatori, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

  La seduta termina alle 15.05.
ALLEGATO 1
Schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa-sicurezza e del compatto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11);
   considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
   rilevato che l'articolo 1, nel far salva l'applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette «finestre mobili» annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;
   valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
   osservato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 1o gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
   valutato che l'articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall'altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;
   considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione Di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;
   segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP;
   atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;
   preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;
   rilevato che esso è frutto dell'iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;
   osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;
   ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell'istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l'esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all'impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;
   rilevato, in particolare, che – per il comparto sicurezza e difesa – le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l'accesso alla pensione;
   segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;
   ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell'intervento normativo;
   valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato talune questioni problematiche;
   ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;
   acquisiti, infine, i rilievi formulati, per i profili di rispettiva competenza, dalle Commissioni I, IV e V,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano stralciati dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le parti di interesse dei citati comparti, l'articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;
   b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all'articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, al 1o gennaio 2014 le decorrenze, nonché modificando, laddove necessario (in particolare, per i lavoratori poligrafici) il meccanismo di aumento graduale dell'età, facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall'aumento dell'età pensionabile e non solo la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di «rincorsa» dei requisiti previdenziali;
   c) con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento (che, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1ogiugno 2013).


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 17ª - Commissioni 1° e 4° riunite - Resoconto sommario n. 3 del 19/06/2013



COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2013
3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione
FAZZONE


La seduta inizia alle ore 9,10.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP (n. 11)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il relatore per la 4a Commissione MALAN (PdL) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, predisposto d'intesa con la relatrice per la 1a Commissione, senatrice Lo Moro, pubblicato in allegato.
In particolare, l'avviso favorevole è subordinato allo "stralcio" dal testo degli articoli da 2 a 5, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso con le rappresentanze del comparto difesa e sicurezza, anche allo scopo di coniugare l'esigenza di armonizzazione con la specificità del comparto stesso. Inoltre, si ritiene necessaria una rimodulazione della data di efficacia di cui agli articoli 1 e da 6 a 14, tenendo conto anche delle particolare esigenze del personale poligrafico. Appare, infine, prioritario individuare nuove decorrenze coerenti con la data di effettiva emanazione del provvedimento, con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti.

La relatrice per la 1a Commissione LO MORO (PD) sottolinea che la proposta illustrata dal relatore Malan raccoglie le perplessità emerse nel dibattito ed è stata elaborata in stretto collegamento con la Commissione lavoro della Camera dei deputati, dove il rappresentante del Governo si è pronunciato favorevolmente sulla formulazione dello schema di parere.

Il senatore BATTISTA (M5S) dà quindi conto di uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, predisposto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, rilevando, in particolare, che lo schema di decreto è stato presentato alle Camere ben oltre il termine del 31 ottobre 2012 previsto dalla normativa di riferimento, in questo modo eludendo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1981. Richiama, infine, l'orientamento, unanimemente contrario, espresso dalle rappresentanze dei settori interessati, in sede di audizione informale.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GASPARRI (PdL) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere proposto dai relatori. Esso, infatti, rispetta la specificità del comparto difesa e sicurezza e testimonia l'azione incisiva delle Camere nella formulazione di specifici indirizzi al Governo.
Auspica, altresì, che l'Esecutivo tenga nel debito conto la necessità di armonizzare la riforma dei regimi pensionistici con la revisione dello strumento militare nazionale.

Il senatore VATTUONE (PD), nell'esprimere apprezzamento sia per la disponibilità che il Governo avrebbe manifestato in ordine alla revisione dello schema di decreto, sia per il riconoscimento della specificità del comparto difesa e sicurezza contenuto nello schema di parere dei relatori, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.
Conclude, osservando che il predetto schema di parere sembrerebbe recepire, nei fatti, anche le riserve manifestate dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

La senatrice BISINELLA (LN-Aut) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega Nord e Autonomie. Il suo Gruppo apprezza l'ipotesi di "stralcio", con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano il comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, la cui specificità deve essere riconosciuta al pari di quella che spetta al comparto sicurezza e forze armate

Nell'associarsi all'avviso favorevole espresso dal senatore Vattuone, la senatrice VALENTINI (PD) auspica che il Governo possa risolvere con tempestività ed efficacia le problematiche inerenti al Corpo dei Vigili del fuoco. Ciò affinché ne venga conservata la piena efficienza operativa.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) si sofferma sulle condizioni contenute nel parere illustrato dai relatori, osservando che, se attuate, rischierebbero di conservare un sistema normativo connotato da eccessivi particolarismi,senza dar luogo ad alcuna omogeneizzazione.
In ragione di ciò, preannuncia, in dissenso dal Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente FAZZONE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con condizioni proposto dai relatori, che viene approvato.

Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario formulato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.


La seduta termina alle ore 9,25.


PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 11

Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, esaminato lo schema di regolamento in titolo,
considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un’armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori in riferimento a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
rilevato che l’articolo 1, nel far salva l’applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone, per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette "finestre mobili" annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;
valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
osservato, in particolare, che l’articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 1° gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
valutato che l’articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l’accesso alla pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall’altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;
considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;
segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP;
atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;
preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;
rilevato che esso è frutto dell’iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;
osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;
ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell’istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l’esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all’impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;
rilevato, in particolare, che - per il comparto sicurezza e difesa - le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l’accesso alla pensione;
segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;
ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell’intervento normativo,
esprimono parere favorevole
con le seguenti condizioni:
a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano "stralciati" dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le parti di interesse dei citati comparti, l’articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;
b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all’articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, le decorrenze al 1° gennaio 2014, nonché modificando, laddove necessario - in particolare, per i lavoratori poligrafici - il meccanismo di aumento graduale dell’età, facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall’aumento dell’età pensionabile e non solo la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di "rincorsa" dei requisiti previdenziali;


c) con riferimento alle deroghe di cui all’articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento, la quale, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1° giugno 2013.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 21-06-2013
Messaggio n. 10065
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art. 1, comma 98 –
101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del decreto
legge n. 185 del 29/10/2012 – Richiesta restituzione trattenute.
Ulteriori chiarimenti.
Sono pervenute e continuano a pervenire (anche da parte di personale in regime di Tfr) a
questo Istituto numerosissime richieste e diffide intese ad ottenere l’interruzione e la
restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della
retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art.
12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.
Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con messaggio n. 18296 del 9 novembre
2012, si ribadisce la posizione di questo Istituto secondo quanto di seguito indicato.
L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha recepito i contenuti
del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene
disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 -11 ottobre 2012,
n. 223 - ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine
servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato),
per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012.
Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché
l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia direstituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione
contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del
d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.
L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il
ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio
comunque denominati.
Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state
ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge
n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque
dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la
restituzione della contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della
stessa.
Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né
la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge
228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma
dichiarata illegittima. Al personale in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di
estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della
legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i..
A questo proposito si rammenta, che l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in
piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda
del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale
soppresso”.
In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il
contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il
legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in
misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il
trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).
Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe
violazione di precisi obblighi di legge.
Per quanto concerne le diffide inoltrate all’Istituto, si fa presente che le stesse sono di
competenza dei datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d’imposta, sono preposti ad
effettuare le trattenute contributive in esame.
Il Direttore Generale
Nori
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Pagamento “quattordicesima”
Data pubblicazione: 01/07/2013
Come di consueto, anche per l’anno 2013 viene attribuita – nel mese di luglio – la cosiddetta “quattordicesima”, vale a dire la somma aggiuntiva prevista dal decreto legge 81/2007 – in presenza di determinate condizioni reddituali - a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative di essa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Per i requisiti di età, di contribuzione e reddituali è possibile consultare il messaggio n. 10462 del 1° luglio 2013, pubblicato nella sezione “Circolari e messaggi”.
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

la top ten delle pensioni d'oro: 91.337,18 euro al mese


Misterioso invece il nome del secondo della top ten dei vitalizi più ricchi, con i suoi 66.436,88 euro al mese.

E già perchè l'idea di un prelievo dalle pensioni d'oro non è certo nuova, anzi: questo bacino rappresenta una risorsa importante per alimentare le rendite più basse; e per quanto limate da decreti e leggi varie, questi assegni restano un miraggio per la stragrande maggioranza di italiani. Detto del mistero sul secondo posto, l'identificazione di molte altre posizioni è possibile solo per induzione: la risposta all'interrogazione parlamentare, infatti, ha acclarato solo le cifre e non i nomi delle rendite più ricche. Non è difficile ricostruirne i titolari, almeno alcuni, con qualche margine di approssimazione (e di cui ci scusiamo in caso di imprecisione).


Il taglio può essere costituzionale?


Al terzo di poco meno 52mila euro al mese. Dietro circa 51mila euro, "tallonato" poco sotto i 51mila. Da qui in giù, l'attribuzione dei vitalizi ai nomi è meno certa: si dovrebbe aggirare poco sopra i 45mila euro al mese.-

Più in basso nella classifica si indovinano diverse new entry, rispetto al recente passato: difficile però indicare con certezza i nomi (e di ciò rimandiamo alle prossime puntate). Ma di certo, al di là della curiosità per i nomi, il tema dell'equità previdenziale è di stretta attualità.



Le scuse le troveranno tutte per mantenere a questa gente i privilegi raggiunti. Metteranno di mezzo la Costituzione Italiana, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'ONU, nel caso chiederanno a Obama di far intervenire le truppe NATO. Le sanguisughe vivono di sangue mica bruscolini.


9 agosto 2013 12.55.52

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parole, parole, parole ....
Ed intanto 'sti signori GOZZOVIGLIANO: come molesti fringuelli muti ci ostiniamo a cinguettare, non accorgendoci che non emettiamo altro che silenzioso fiato!
La, dove volteggiano queste aquile, le nostre miserie appaiono ancora più piccole! Tra di loro si avvantaggiano e vanno d'accordo, noi serviamo solo da sfondo.
Le Autorità dovrebbero appurare, e darne opportuna comunicazione, circa il fatto che siano stati versati i contributi in ragione di tali vitalizi.
Noi Cittadini dovremmo esigere questi controlli, non perderci in aride polemiche e scambi di balordaggini.


9 agosto 2013 12.43.09

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Dicono che è anticostituzionale tagliare le pensioni d'oro perchè discriminatorie bene:
tagliare tutte le pensioni es.
500 - 1000 euro - 0,1 %
1001- 1500 euro - 2%
1501 - 2000 euro - 3%
e cosi via fino a 20.000 -50 %
fino ad arrivare oltre 20. 001 con - 75%
vi siete chiesti cosa possono fare questi signori con tutti questi soldi una cosa è certa che garantiscono il benessere delle 15 generazioni a venire che saranno ignoranti arroganti e via dicendo.


9 agosto 2013 12.07.42

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Se taglio del 50% una pensione da 20'000 EUR ne rimangono 10'000.
Se quelle superiori vengono tagliate del 75% tutti coloro hanno una pesione tra 20'000 e 79'999EUR dopo i tagli del 75% incasseranno meno di chi 20'000 EUR di pensione.

Progressionedella percentuale da rivedere?


9 agosto 2013 12.33.10

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Certo che un taglio può essere costituzionale, se un governo fantoccio come quello di Monti ha messo nella Costituzione il pareggio di bilancio, sarebbe molto più corretto che nella costituzione fossero specificati i diritti minimi di ogni Italiano ovvero che qualsiasi ente pensionistico pubblico non può, per legge, erogare pensioni o vitalizzi più bassi di 1.500 euro nè maggiori di 5.000 euro. Per chi è interessato ad altre cifre bè che si rivolga a fondi integrativi che provvederanno a prospettargli piani pensionistici ad hoc.


9 agosto 2013 10.59.19

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La prima disuguaglianza sta nel fatto che una pensione sociale (senza contributi) si prende a 65 anni e tre mesi.
Io artigiana con 33 anni anni di contributi andrò in pensione a 66 anni e 11 mesi e, attenzione, con lo stesso importo della sociale.
Non parliamo delle pensioni d'oro, c'è da vomitare, vero furto alla povera gente.
Hanno fatto tagli su tagli ai poveri che non hanno avuto nemmeno la forza di reagire.


9 agosto 2013 9.28.49

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ancora pensioni faraoniche a dirigenti di impresi come telecom ,infostrada ecc ecc quando ce in ITALIA chi non riesce nemmeno ad arrivare alla seconda settimana del mese con il proprio stipendio o la prpria pensione.Ce da vergognarsi a sentire tutto questo.vergognatevi vergognatevi.


9 agosto 2013 9.17.20

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Certo che può essere costituzionale è sufficiente approvare una legge per cui l'INPS non può erogare pensioni e/o vitalizzi o qualsiasi altra cosa superiore a 5.000 euro. Se a qualcuno interessano cifre diverse versi pure l'integrazione a qualche fondo e se ne ha diritto li prenderà


9 agosto 2013 9.04.46

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uguale al sottoscritto che dopo 42 anni di duro lavoro riceve ben 1100 euro


9 agosto 2013 9.02.45

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Ma questi pseudo-signori, non faranno mica la fila alle Poste insieme ai vecchietti che devono ritirare la pensione di 500,00 Euro?. E noi ci chiediamo come mai lo Stato Italiano non riesce a spendere meno di quanto incassa. Ti credo, tra parlamento, regioni, provincie, comuni, miriadi di Enti utili e inutili (piu' inutili che utili), che prendono a piene mani dal cassiere riempito con le tasse dei cittadini, quando mai riusciranno a far quadrare un bilancio statale. Mai!!!. Altro che Robin Hood, qui ci vorrebbe una falciatrice mastodontica, in grado di tagliare stipendi, pensioni e soprattutto privilegi e sprechi in modo netto e deciso. Ma da queso orecchio i nostri governanti non ci sentono. E infine, si chiedono se sia anticostituzionale tagliare tali enormita' di pensioni, io rispondo che e' ANTIMORALE e VERGOGNOSO, continuare a pagarle. ancora.


9 agosto 2013 8.29.18

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Dicono che sia anticostituzionale tagliare le pensioni d'oro perchè trattasi di un diritto acquisito....Ma quando io ho iniziato a versare contributi non avevo alcun diritto? E' costituzionale essere soggetti a 4 riforme del sistema pensionistico in meno di 15?
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Sono stati privilegiati i lavoratori che hanno già
maturato un trattamento cospicuo con il vecchio
sistema di calcolo, a danno delle nuove
generazioni che avranno domani, se l’avranno,
una pensione da fame


Il secondo comma dell’art. 24 di tale norma -Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici- ha previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. La stessa norma, però, non pone alcun limite per quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato o che stavano per maturare la massima percentuale di pensionabilità (80% della base pensionabile) con il sistema retributivo.
Ne consegue che il personale del Comparto, assunto in servizio in data antecedente al 1° febbraio 1980, considerato l’aumento dell’anzianità figurativa previsto dall’art, 5 del d.lgs. 165/97 (utile ai fini del diritto e della misura nel sistema retributivo), alla data del 31 dicembre 1995 aveva superato i 18 anni necessari per conservare il vecchio sistema di calcolo e, alla data del 31 dicembre 2011, aveva già maturato la massima anzianità contributiva (80% della base pensionabile). Il passaggio al sistema contributivo per questi lavoratori risulterà addirittura più vantaggioso. Infatti dal 1° gennaio 2012 tutti continueranno a maturare una seconda quota di pensione con il sistema contributivo, che si aggiungerà al trattamento di pensione calcolato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Questa seconda quota di pensione per un Sostituto commissario che cessa dal servizio per limiti di età il prossimo 31 dicembre e che aveva già maturata la massima percentuale di pensionabilità (80%) al 31 dicembre 2011, calcolata sui valori stipendiali attuali, potrà essere valutata come da esempio nella tabella in fondo alla pagina.
Inoltre, poiché lo stesso Sostituto commissario cesserà dal servizio per limite di età (60 anni), avrà diritto, oltre all’importo annuo di cui all’esempio precedente, anche al beneficio previsto dall’art. 3 comma 7 del d.lgs. n. 165/97 che prevede: “per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”. Quest’ultimo beneficio per lo stesso Sostituto commissario, con retribuzione imponibile dell’ultimo anno di servizio di 51.927,13, con esclusione del beneficio relativo ai sei scatti in applicazione delle disposizioni di cui alla nota Inps n. 20989 dell’8 gennaio 2013 e con l’applicazione del coefficiente di trasformazione previsto al 60° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2013, risulterà di circa 300,00 euro mensili lordi.
Per un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con trattamento economico da dirigente superiore e con posizione economica (C1 classe 5), che cessa dal servizio per limiti di età il prossimo 31 dicembre e che aveva già maturata la massima percentuale di pensionabilità (80%) alla data del 31 dicembre 2011, la seconda quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo e sui valori stipendiali attuali. Allo stesso Primo Dirigente, poiché cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete anche il beneficio di cui all’art. 3 comma 7 sopra citato.
Come si evidenzia con l’ultimo esempio il Primo Dirigente in questione percepirà un trattamento pensionistico di oltre 12.000 euro annui lordi in più, di quanto avrebbe percepito se non ci fosse stata la riforma Fornero. Mentre per i generali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e per l’alta dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento civile, questo “generoso regalo” (se sarà avallato dall’Organo di controllo), potrà raggiungere anche diverse decine di migliaia di euro annui lordi. Occorre precisare che per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare l’incremento di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/97, opera in alternativa al collocamento in ausiliaria (se più favorevole), previa opzione da parte dell’interessato.
A beneficiare di questa situazione, inoltre, ci sono molte altre categorie di lavoratori, per i quali sono previsti regimi pensionistici diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Infine l’alta dirigenza pubblica, i magistrati, i ricercatori universitari, per i quali sono previsti limiti di età di 67 – 70 anni per la pensione di vecchiaia e quindi potranno maturare una seconda quota di pensione, da aggiungere a quella, in alcuni casi la massima prevista, maturata con il sistema retributivo.
Ciò premesso possiamo affermare che la manovra Fornero è servita solo ad incentivare la permanenza nell’attività lavorativa e, di conseguenza, ad incrementare la disoccupazione giovanile, soprattutto se si tiene conto che alla data del 31 dicembre 2017 il sistema retributivo si sarebbe auto estinto per tutti, anche per la generalità dei pubblici dipendenti che godevano dell’aliquota di rendimento dell’1,8% dopo il ventesimo anno di servizio. Pertanto i lavoratori che avrebbero beneficiato del vecchio sistema non sarebbero stati molto numerosi. Inoltre, una eventuale permanenza in attività lavorativa di coloro che avevano maturato la massima anzianità contributiva, senza aver raggiunto l’età pensionabile, avrebbe comportato ulteriori versamenti di contributi all’Ente previdenziale, ininfluenti ai fini del calcolo della pensione degli interessati.

Sistema pensionistico misto
o interamente contributivo

Diversa è la situazione per il personale destinatario del sistema pensionistico misto (con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995) o interamente contributivo (assunto in servizio in data successiva al 31 dicembre 1995). Il trattamento pensionistico per questi lavoratori si ottiene, infatti, moltiplicando il montante individuale complessivo dei contributi per il coefficiente di trasformazione. Il montante contributivo, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato dal versamento di un’aliquota complessiva pari al 33% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore) computata sulla retribuzione imponibile annua. Per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa la quota del contributo posta a carico del lavoratore è incrementata del 15% sia sullo stipendio tabellare che sulla retribuzione individuale di anzianità (8,80% più 1,32%), in riferimento al beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del d.lgs. 165/97. Lo stesso montante, poi, viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Il tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media nel quinquennio del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, l’art. 1 -comma 11- della legge 335/95 aveva stabilito che, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del Pil, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il ministero del Tesoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con proprio decreto e con cadenza decennale, provvedeva alla rideterminazione degli stessi coefficienti.
Il primo adeguamento dei coefficienti di trasformazione è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla legge 247/2007. La stessa norma, oltre a ridurre le percentuali degli stessi coefficienti, ha stabilito che le successive revisioni dovranno avvenire con cadenza triennale e non più decennale. Infatti, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2012 (G.U. n. 120/2012) sono stati previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, nuovi coefficienti di trasformazione, riducendo ulteriormente i valori percentuali e prevedendo, inoltre, il prolungamento degli stessi coefficienti fino al 70° anno di età.
Il tasso di capitalizzazione decresce progressivamente ed in futuro, considerato il periodo di recessione economica che attraversa il nostro Paese, dobbiamo prevedere che lo stesso tasso sarà pari a zero o quasi; lo stesso discorso vale per i coefficienti di trasformazione, specie se si tiene conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 12 della legge 122/2010. Per queste ragioni dobbiamo prevedere che le future pensioni saranno molto meno consistenti al punto che difficilmente potranno assicurare una dignitosa e serena vecchiaia, specie nei casi di pensionamento anticipato e con il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo.
Anche per i pensionamenti di vecchiaia il personale non contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa risulterà penalizzato nei confronti degli altri lavoratori del pubblico impiego. Ad esempio, un poliziotto assunto in servizio all’età di 25 anni non potrà mai raggiungere 40 anni di anzianità contributiva, considerato, tra l’altro, che l’aumento figurativo di cui all’art. 5 del d.lgs. 165/97, nel limite massimo di 5 anni complessivi, come precisato al comma 2 dello stesso art. 5, sono validi ai fini della maturazione anticipata dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione e quindi non sono utili ai fini del calcolo del montante contributivo. Inoltre, a questo lavoratore, verrà applicato il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di cessazione dal servizio (62 anni con la riforma a regime), notevolmente inferiore a quello del pubblico dipendente per il quale la pensione di vecchiaia, a regime, è fissata a 67 – 70 anni.

Modifiche al sistema
di accesso alla pensione
di vecchiaia e di anzianità

Il comma 18 del citato articolo 24 della legge 214/2012 ha previsto, poi, l’emanazione di un Regolamento allo scopo di assicurare un processo di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Infatti, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 ottobre 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di regolamento di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Corpo dei Vigili del Fuoco, che prevede, a regime, l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ed è stato inviato alle competenti Commissioni di Camera e Senato per il previsto parere.
Poiché fino ad oggi tale decreto non è stato ancora pubblicato, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico, rimangono in vigore le vecchie disposizioni per quanto riguarda il diritto di accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità. Invece l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/2010, si applica, per lo stesso personale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità previste dal Messaggio Ips n. 545 del 10 gennaio 2013 e relativa circolare del ministero degli Interno n. 333/11/G49 del 10 gennaio 2013.
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