CAUSE DI SERVIZIO negative.

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CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Frasi con cui negano le cause di servizio.

Questa è la frase più "magica" che viene trascritta: "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

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Numero 01296/2011 e data 31/03/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 marzo 2011

NUMERO AFFARE 00259/2011
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, per l’annullamento del decreto n. Omissis del 9 febbraio 2009, con il quale il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di OMISSIS gli ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per le infermità: “OMISSIS”.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 gennaio 2011, inviata con nota 5 gennaio 2011 n. OMISSIS del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale della OMISSIS, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 15 aprile 2009 e ricevuto con protocollo n. omissis del 28 aprile 2009 dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ufficio scolastico regionale della Omissis;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso
Il signor OMISSIS, collaboratore scolastico in servizio presso l’istituto comprensivo di OMISSIS, il 8 novembre 2003 ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per le seguenti infermità: “OMISSIS”.
Il 22 gennaio 2008 con verbale n. OMISSIS la commissione medica straordinaria presso il centro ospedaliero militare di Taranto gli ha diagnosticato le predette infermità e le ha,giudicate ascrivibili a tabella A, categoria 5^, misura massima.
Il 20 febbraio 2008, con nota n Omissis, l’ufficio scolastico provinciale di Omissis ha trasmesso la relativa istanza, debitamente documentata, al comitato di verifica per le cause di servizio con richiesta del prescritto parere.
Il comitato di verifica nell’adunanza n. Omissis del 12 gennaio 2009 ha dato parere che nessuna delle due le infermità riscontrate possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto sulla loro insorgenza e sul relativo decorso “il servizio prestato, così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante...”. La deliberazione del comitato riporta, altresì, che il parere è stato espresso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Conformandosi al citato parere, ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’ufficio scolastico provinciale di Omissis ha adottato il provvedimento 9 febbraio 2009 n. omissis con il quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per le infermità riscontrate.
A fondamento del ricorso il ricorrente deduce censure riferite al merito del giudizio medico-scientifico, che possono essere come di seguito riassunte: il comitato di verifica ha capovolto il giudizio con il quale la commissione medica ha attribuito le infermità a fattori di servizio, ignorando il servizio quantitativo e qualitativo prestato dal ricorrente, omettendo fondati elementi scientifici e sulla base di un approssimativo e superficiale esame della documentazione; le infermità riscontrate, anche se per ipotesi di natura costituzionale, si sono innegabilmente aggravate a causa del servizio, particolarmente gravoso e sottoposto a intensa attività e ripetuti sforzi psico-fisici; la presunta predisposizione organica del ricorrente a contrarre le infermità non è stata adeguatamente valutata; l’atto di diniego non è stato preceduto dalla comunicazione al ricorrente ai sensi dell’articolo n. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; il ministero riferente ha condiviso il parere del comitato, senza fornire adeguata motivazione.
Il ministero riferente si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato.
Dagli atti e dai passaggi procedurali che hanno portato all’emissione dell’atto impugnato si evince che l’istruttoria è stata esaurientemente approfondita, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, che assegna al comitato di verifica la competenza di esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio, del conseguente equo indennizzo e della concessione della pensione privilegiata, ove richiesta.
L’iter logico seguito per giungere alla statuizione conclusiva da parte dell’amministrazione si desume agevolmente dal testo del provvedimento impugnato, che recepisce le valutazioni tecniche formulate dalla commissione medica ospedaliera e dal comitato di verifica per le cause di servizio, organi tecnici caratterizzati da un elevatissimo livello di professionalità. In particolare, il comitato, sia per la sua composizione (tecnica e giuridica), sia per la competenza specifica, è l’organo che è più in grado di stabilire se esista o meno un nesso eziologico tra l’insorgenza di una infermità e il tipo di lavoro svolto nell’ambito di una pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 luglio 2004 n. 5331). Al suo parere l’amministrazione è tenuta ad adeguarsi (art. 14 del decreto citato: « L’Amministrazione si pronuncia su conforme parere del Comitato»), salva motivata richiesta di riesame
Il provvedimento è pertanto correttamente motivato con richiamo al parere espresso dal comitato di verifica, il quale, nell’etiopatogenesi del quadro morboso, ha escluso ogni incidenza di fattori esterni ricollegabili all’attività lavorativa svolta dal ricorrente, non ravvisando un nesso causale tra il servizio prestato e la patologia denunciata.
Poiché l’amministrazione si è conformata a predetto parere del comitato di verifica, espresso nell’adunanza n. omissis del 12 gennaio 2009, respingendo l’istanza proposta dal ricorrente con provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, rendendo infondata, ai sensi dell’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche la censura relativa alla mancata preventiva comunicazione del provvedimento al ricorrente.
Il provvedimento impugnato non è dunque viziato da alcuna manifesta irragionevolezza e illogicità, mentre le determinazioni con esso assunte sono basate su valutazioni tecniche complesse e competenti che rendono infondate le motivazioni dedotte dal ricorrente a sostegno del ricorso che deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Raffaele Carboni




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Ricorso straordinario al P.D.R. per "disturbo d’ansia generalizzato" e “ipertensione arteriosa di buon compenso”. BOCCIATO.

Numero 01435/2011 e data 12/04/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 marzo 2011

NUMERO AFFARE 01480/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il diniego di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio nonché della mancata concessione dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 16/03/2010 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

.
Premesso e considerato:
Con atto datato 7 ottobre 2009, l’ispettore capo della polizia di Stato, in quiescenza, -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento ministeriale n. Omissis in data 9 aprile 2009, notificato l’11 giugno 2009, con il quale era stata respinta la domanda di concessione dell’equo indennizzo per la malattia “disturbo d’ansia generalizzato”, stante la ritenuta non dipendenza da causa di servizio di detta infermità.
L’Amministrazione competente con la nota citata fa presente che la C.M.O di Bari, e la C.M. 2° istanza, con provvedimenti del 23 febbraio 2001 e del 20 giugno 2002, giudicavano l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato” non dipendente da cause di servizio ed eventualmente ascrivibile all’8° categoria, misura massima, mentre veniva ritenuta dipendente da causa di servizio l’infermità “ipertensione arteriosa di buon compenso” denunciata dal ricorrente con la istanza presentata in data 3 febbraio 2000.
Nel prosieguo dell’istruttoria il Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), con parere n. Omissis del 6 novembre 2003, dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica del ricorrente, nonché tutta la documentazione medico legale sanitaria prodotta dall’interessato, dichiarava che l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposte. Il C.V.C.S. riteneva altresì che “l’ipertensione arteriosa di buon compenso” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente frequentemente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel caso di specie tali elementi non risultavano tali di assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa, efficiente e determinante.
In conformità al predetto e motivato parere obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l’Amministrazione, veniva emesso il D.M. omissis del 4 aprile 2005, di respingimento della richiesta di concessione dell’equo indennizzo per le infermità “disturbo d’ansia generalizzato” e “ipertensione arteriosa in buon compenso” in quanto non dipendenti da cause di servizio.
Con successivo D.M. n. omissis in data 28 novembre 2005, veniva annullato il predetto D.M. omissis, limitatamente alla negata dipendenza da cause di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa di buon compenso” (che veniva poi indennizzata congiuntamente ad altre affezioni, con D.M. omissis del 1° agosto 2006). Tali provvedimenti non venivano avversati in alcuna sede dal ricorrente, divenendo così inoppugnabili.
Con ulteriore istanza presentata in data 14 maggio 2005 l’interessato chiedeva il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per la patologia “disturbo d’ansia generalizzato con disforia”. In esito a tale istanza, la C.M.O. di Bari giudicava il dipendente affetto da tale infermità, che veniva dichiarata ascrivibile alla 7° categoria. Il C.V.C.S., con parere n. omissis in data 30 gennaio 2008, riteneva che l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato con disforia” non è luogo a pronuncia, trattandosi di una descrizione menomativa dell’integrità fisica da considerarsi diretta conseguenza e aggravamento della precedente infermità “disturbo d’ansia generalizzato”, sulla quale il Comitato ha già espresso parere.
In conformità al predetto e motivato parere obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l’Amministrazione, veniva emesso il D.M. omissis del 9 aprile 2008, reiettivo della richiesta di concessione dell’equo indennizzo per la malattia “disturbo d’ansia generalizzato con disforia” poiché considerata diretta conseguenza e aggravamento di precedente infermità non riconosciuta da fatti di servizio.
A seguito di nuove istanze presentate dal signor -OMISSIS- in data 4 giugno 2008 e 31 luglio 2008, l’Amministrazione provvedeva ad acquisire un nuovo e motivato parere del C.V.C.S. il quale ribadiva che l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio.
In conformità al predetto e motivato parere obbligatorio n. omissis, vincolante e insurrogabile per l’Amministrazione, veniva emesso il D.M. omissis del 9 aprile 2009, con cui è stata definitivamente respinta la richiesta di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “disturbo d’ansia generalizzato”, poiché non riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
Avverso il predetto provvedimento l’interessato ha proposto il presente ricorso straordinario lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e difetto di istruttoria nonché per erronea valutazione dei fatti, elencando e descrivendo i gravosi servizi espletati nel corso della sua carriera.
L’Amministrazione ritiene le censure avanzate dal Signor -OMISSIS- infondate. In effetti, Comitato di verifica, dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti, è giunto alla conclusione che l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea a agire in senso causale o concausale efficiente e determinante sulla infermità sopra menzionata, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenate spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità predisposte. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, il Comitato ha deliberato che l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Quanto poi all’eccepito difetto di istruttoria, il provvedimento oggetto di impugnativa è stato adottato dopo l’acquisizione di tre parerei del C.V.C.S., l’ultimo dei quali reso in sede di riesame della pratica, disposto dall’Amministrazione in adesione a specifica richiesta del ricorrente e ad apposito supplemento di istruttoria.
La Sezione ritiene di condividere le considerazioni svolte dall’Amministrazione.
In effetti, il provvedimento di rigetto è stato adottato dall’Amministrazione,dopo avere acquisito e/o posti in essere tutti gli atti endoprocedimentali all’uopo necessari (foglio matricolare, rapporti informativi, pp.vv della C.M.O) sulla base dei quali il C.V.C.S ha emesso il proprio parere.
L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato), ove non sussistano particolari ragioni di dubbio, nel caso attendibilmente inesistenti, è chiamata a pronunciarsi “su conforme parere del Comitato” unico organo titolato ad accertare in via esclusiva la dipendenza da causa di servizio della infermità sofferta. Il ricorso va pertanto infondato respinto. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, la quale ai sensi dell’art 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n.461(
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo




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Ricorso straordinario al P.D.R. per " Esiti IMA inferiore trombolisato in buon compenso ". BOCCIATO in quanto "NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di necrosi in zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi) favorito da fattori di rischio individuali o acquisiti (nel caso specifico concorrono: a) la familiarità; b) il forte tabagismo caratterizzato da 40 sigarette al giorno; c) il sovrappeso), e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto,".


Numero 01409/2011 e data 11/04/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 marzo 2011

NUMERO AFFARE 00276/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- avverso diniego concessione equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 17 gennaio 2011 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sergio Siracusa;

Premesso:
1. Il sovrintendente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento n. omissis del 2 marzo 2010 con il quale era stata respinta l’istanza di riconoscimento di equo indennizzo per l’infermità “Esiti IMA inferiore trombolisato in buon compenso”, in quanto non riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).
2. Con istanza in data 11 settembre 2003 il sovrintendente capo -OMISSIS- chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo dell’infermità sopra indicata.
Con verbale modello BL/B-N n. omissis del I° aprile 2005 la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Torino diagnosticava l’infermità “Esiti IMA inferiore trombolisato in buon compenso” ascrivendo singolarmente detta infermità alla 8^ categoria Tab. A.
In sede di istruttoria, l’Amministrazione richiedeva il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) come indicato dall’art. 7 del d.P.R. n. 461 del 2001.
Il CVCS, esaminati gli atti e il verbale della CMO, con delibera n. ……./2006 in data 13 febbraio 2008, esprimeva parere negativo affermando che l’infermità: “esiti IMA inferiore trombolisato in buon compenso” NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di necrosi in zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi) favorito da fattori di rischio individuali o acquisiti (nel caso specifico concorrono: a) la familiarità; b) il forte tabagismo caratterizzato da 40 sigarette al giorno; c) il sovrappeso), e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso del quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità”.
In armonia con il suddetto parere veniva emesso il decreto ministeriale n. omissis del 2 marzo 2010 con il quale era respinta l’istanza di riconoscimento di equo indennizzo.
3. Contro tale provvedimento l’ -OMISSIS- ha proposto il presente ricorso con il quale lamenta la insufficiente valutazione da parte del CVCS dei suoi incarichi di servizio (capopattuglia dal 1981), dell’incidente di servizio occorsogli nel 1985 e del fatto di avere smesso di fumare dal 2001.
Il ricorrente allega altresì certificazione medica di parte.
4. L’Amministrazione ritiene infondate le censure proposte dalla ricorrente e si esprime per la reiezione del gravame.
Considerato:
5. Il ricorso è da respingere.
6. Il d.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) all’art. 6, stabilisce che la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla CMO territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente.
L’art. 7 indica che l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al CVCS, oltre al verbale della C.M.O., una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato e il CVCS accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
L'Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, e sulla concessione dell’equo indennizzo in caso di concorrente richiesta, su conforme parere del Comitato (art. 14).
7. Alla luce del quadro normativo sopra riportato, si deve rilevare che il provvedimento emanato dall’Amministrazione e impugnato dal ricorrente appare vincolato dal giudizio di non dipendenza da causa di servizio delle infermità espresso dal CVCS (citato art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001).
Occorre osservare, altresì, che la valutazione della dipendenza da causa di servizio riguarda la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che si avvale di organismi tecnici preposti a tale scopo (CVCS) e il cui operato è sottoposto a sindacato di legittimità per inattendibilità in base alle attuali conoscenze della medicina, per vizi di logicità o di contraddizioni, vizi, che non si riscontrano nel caso in esame.
Infatti, le motivazioni di non dipendenza da causa di servizio espressa dal CVCS, sopra indicate e riportate in allegato al provvedimento impugnato, indicano chiaramente - all’esito dell’esame di tutta la documentazione trasmessa dall’Amministrazione, comprendente le relazioni informative sul servizio reso dal ricorrente - i motivi della non riconducibilità delle infermità in esame a causa di servizio sotto il profilo causale o concausale efficiente e determinante.
Per le considerazioni sopra esposte, il motivato parere del CVCS che sancisce la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dall’ -OMISSIS- ha imposto all’Amministrazione di respingere l’istanza di equo indennizzo a motivo del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione da parte del CVCS.
Nel caso in esame, come sopra ricordato, il provvedimento emanato dall’Amministrazione e impugnato dal ricorrente appare vincolato dal giudizio di non dipendenza da causa di servizio delle infermità espresso dal CVCS.
Per quanto concerne la certificazione medica di parte prodotta dall’ -OMISSIS- si deve osservare che, per consolidato orientamento della Sezione, tali valutazioni non hanno rilevanza quando risultino in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnici della stessa Amministrazione.
8. Il provvedimento impugnato si manifesta pertanto esente da vizi di legittimità e il ricorso deve essere respinto con assorbimento dell’istanza di sospensione cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia da respingere, assorbita l’istanza di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo




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Questa è positiva "per il momento" al Tar Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS presso il suo studio sito in Palermo, via ………..;
contro
Ministero Economia e Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio C/ Ministero dell'Economia e Finanza, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;
per l'annullamento
della nota ……. del 09.11.09 - pos.atti …….. (trasmessa con nota prot. ………./09 notificata a mani il 04.01.2010) di definitivo rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia <cardiopatìa ischemica: pregresso IMA infero laterale trattato con PTCA Stent su cdx e ivp e ipertensione arteriosa in buon compenso-pregressa tromboflebite consensuale>;
della determinazione del 17.02.09 pos. n………/08 con cui il Comitato di Verifica delle cause di servizio nell'adunanza n……/09 non riconosceva dipendente da causa di servizio la predetta infermità;
della nota ……./10 del 07.01.2010, notificata l'8.01.2010, con cui si collocava implicitamente il ricorrente in aspettativa non dipendente da causa di servizio invitandolo a transitare nei ruoli civili;
della nota …….. del 16.02.2010 con cui l'aspettativa non veniva riconosciuta dipendente dal servizio;
occorrendo, della nota prot……../09 trasmessa per le finalità dell'art. 10 bis della L. n.241/90; e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nulla escluso.
E PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto del ricorrente a permanere in servizio nella Guardia di Finanza con idoneità parziale allo svolgimento del servizio militare ai sensi delle LL. nn.738/81 e 68/99, e ad ottenere l'indennità sostitutiva una tantum ex art.7 del DPR n.738/81 e ogni voce retributiva/indennitaria (nulla escluso) conseguente al riconoscimento del nesso eziologico tra le patologie riscontrate ed il servizio prestato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Economia e Finanza e del Comando Regionale della Guardia di Finanza e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio C/ Ministero dell'Economia e Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2011 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 2 marzo 2010 e depositato il successivo parte ricorrente ha impugnato:
la nota prot…….. del 09.11.09 - pos.atti …….. (trasmessa con nota prot. ……../09 notificata a mani il 04.01.2010) di definitivo rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia <cardiopatìa ischemica: pregresso IMA infero laterale trattato con PTCA Stent su cdx e ivp e ipertensione arteriosa in buon compenso-pregressa tromboflebite consensuale>;
della determinazione del 17.02.09 pos. n……./08 con cui il Comitato di Verifica delle cause di servizio nell'adunanza n…../09 non riconosceva dipendente da causa di servizio la predetta infermità;
la nota ……/10 del 07.01.2010, notificata l'8.01.2010, con cui si collocava implicitamente il ricorrente in aspettativa non dipendente da causa di servizio invitandolo a transitare nei ruoli civili;
della nota ……. del 16.02.2010 con cui l'aspettativa non veniva riconosciuta dipendente dal servizio;
occorrendo, la nota prot………/09 trasmessa per le finalità dell'art. 10 bis della L. n.241/90; e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, nulla escluso;
e chiesto il riconoscimento
del suo diritto a permanere in servizio nella Guardia di Finanza con idoneità parziale allo svolgimento del servizio militare ai sensi delle LL. nn.738/81 e 68/99, e ad ottenere l'indennità sostitutiva una tantum ex art.7 del DPR n.738/81 e ogni voce retributiva/indennitaria (nulla escluso) conseguente al riconoscimento del nesso eziologico tra le patologie riscontrate ed il servizio prestato.
In tale gravame vengono articolate le censure di: Eccesso di potere per difetto e perplessità di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria – Illogicità manifesta sotto svariati profili ed erroneità dei presupposti.
Sostiene il ricorrente che le determinazioni adottate dall’amministrazione, con le quali è stato ritenuto che le patologie di cui soffre non sarebbero dipendenti da cause di servizio, sono illegittime in quanto fondate su errate valutazioni medico legali.
Si è costituita l’amministrazione intimata.
In occasione della trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, è stata disposta, con O.C.I. n. …../10, verificazione intesa ad accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente.
In esecuzione di tale ordinanza in data 12 maggio 2010 è stata depositata relazione di consulenza medico legale a firma del direttore dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica “Paolo Borsellino” dell’ospedale G.F. Ingrassia, incaricata dell’adempimento istruttorio.
All’udienza fissata per la trattazione, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In esito all’accertamento medico eseguito in esecuzione dell’O.C.I. n. …./10, le cui conclusioni risultano esenti da vizi logici o motivazionali, è emerso, senza alcun dubbio, che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio; conseguentemente risultano errate le diverse conclusioni a cui è giunta l’amministrazione resistente ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico dell’amministrazione resistente le spese del giudizio, che liquida, in favore del ricorrente in €.2.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.; nonché le eventuali spese - regolarmente documentate - per l’effettuazione della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/04/2011
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questa è positiva al Tar di Palermo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis ;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• del Decreto del Ministero dell'Interno n° omissis addì 24 settembre 2009, notificato in data 05 ottobre 2009, con il quale veniva respinta la domanda presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2005, tesa ad ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia Ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENT (SU CX), in buon compenso", sia la concessione dell'equo indennizzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2010 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso notificato il 2.12.2009 e depositato il successivo 16.12, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno n° omissis addì 24 settembre 2009, notificato in data 05 ottobre 2009, con il quale veniva respinta la domanda dallo stesso ricorrente presentata in data 29 giugno 2005, tesa ad ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia Ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENT (SU CX), in buon compenso", sia la concessione dell'equo indennizzo.
In tale gravame vengono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, tese a contestare le conclusioni a cui giunge il provvedimento impugnato, e cioè negare la dipendenza da causa di servizio delle patologie cardiologiche sofferte dal ricorrente.
Si è costituita l’amministrazione intimata.
In occasione della trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, è stata disposta, con O.C.I. n. …../2010, verificazione intesa ad accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente.
In esecuzione di tale ordinanza in data 29 marzo 2010 è stata depositata relazione di consulenza medico legale a firma del direttore dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica …….. dell’ospedale ………, incaricata dell’adempimento istruttorio.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il ricorso è fondato.
In esito all’accertamento medico eseguito in esecuzione dell’O.C.I. n. …../10 è emerso, senza alcun dubbio, che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio; conseguentemente risultano errate le diverse conclusioni a cui è giunta l’amministrazione resistente ed il provvedimento impugnato è illegittimo.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore del ricorrente in €. 1.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Pone a carico dell’amministrazione resistente le spese del giudizio, che liquida, in favore del ricorrente in €.1.500,00, oltre I.V.A. e c.p.a., oltre alle spese - regolarmente documentate - per l’effettuazione della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 18/05/2010
panorama
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questo è un ricorso straordinario al P.D.R. ed è andato male, ma leggete quello che è stato scritto.



Numero 01557/2011 e data 20/04/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 03445/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Pensioni Militari Collocamento al Lavoro.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo OMISSIS, per l’annullamento dei decreti n. ……. del 24.8.2007 e n. ….. del 29.4.2008 con i quali il Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, III Reparto, 7^ Divisione, hanno respinto le domande presentate rispettivamente, in data 13/02/2002 e 02/8/2005 con le quali il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e la concessione dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. …….. del ….. 2009, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il Maresciallo OMISSIS, espone di aver sempre goduto di buona salute, come dimostrerebbero i risultati delle visite allo s.m.i. cui annualmente lo stesso si sottoponeva. Riferisce, altresì, che solo a partire dal 2002 cominciava ad accusare taluni disturbi (vertigini, cefalee ecc.) specialmente in quei momenti di maggior impegno e coinvolgimento richiesti dalla propria attività lavorativa. Sennonché, a seguito di visita collegiale, la CMO di Napoli riscontrava, con p.v. mod. ……….. del 28.01.2002, le seguenti infermità:
a)“Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”
b)“Pregressa iperglicemia in sogg. con lieve rialzo della creatininemia a grado non esimente”.
Il ricorrente presentava, in data 13.2.2002, una prima istanza con la quale chiedeva che fosse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per la sola infermità di “Ipertensione arteriosa”.
Successivamente, con p.v. mod. ………. del 5.7.2005, la C.M.O. di Napoli giudicava l’interessato affetto dall’infermità “Ipertensione arteriosa in trattamento polifarmacologico, cardiopatia ischemica con documentato infarto inferiore non Q” e contestualmente lo riteneva non idoneo temporaneamente al s.m.i. per 90 gg.
Con una seconda domanda, presentata in data 2.8.2005, l’attuale ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio ed il beneficio dell’equo indennizzo per l’infermità “Cardiopatia Ischemica. Infarto Miocardico Inferiore non Q Acuto”.
Con p.v. mod. ……… del 2.10.2006, la C.M.O. di ……. giudicava il Maresciallo ……… affetto, tra le altre, dalla infermità “Cardiopatia ischemica in esito di infarto miocardico non Q in attuale compenso farmacologico” ascrivibile alla Tab. A ctg 5^ misura massima.
Con parere n. ……../2005 reso nell’adunanza n. ….. del 9.2.2007, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità:
1) “Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”
2) “Pregressa iperglicemia in pz con lieve rialzo della creatinine mia a grado non esimente”.
Con successivo decreto n. …… del 24.8.2007, il Ministero della Difesa in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica (n……/2005) respingeva l’istanza di equo indennizzo per l’infermità “Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, per mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nulla disponeva, invece, in assenza di relativa istanza da parte dell’interessato, in merito alla diversa infermità refertata “pregressa iperglicemia in pz con lieve rialzo della creatinine mia a grado non esimente”.
Con parere n. ……./2007 reso nell’adunanza n. ………del 31.10.2007, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, negava anche il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Cardiopatia ischemica in esito di infarto miocardico non q in attuale compenso farmacologico”.
All’invito rivolto dal Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 6 L.15/2005, di produrre nuove osservazioni e documentazione, l’interessato non offriva alcuna risposta.
Con decreto n. …… del 20.4.2008, il Ministero, conformandosi al parere del Comitato di verifica (n. …../2007), respingeva l’istanza di equo indennizzo dell’interessato per infermità “Cardiopatia ischemica in esito di infarto miocardico non q in attuale compenso farmacologico”, per mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Avverso i citati decreti il Maresciallo …….. ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato con il quale, senza articolare né dedurre specifici motivi volti a censurare i provvedimenti impugnati, si limita a chiedere genericamente il loro annullamento con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità di:
1) “Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”
2) “Cardiopatia ischemica in esito di infarto miocardico non q in attuale compenso farmacologico”.
Nessuna censura risulta, infatti, proposta dall’interessato che, di fatto, affida le proprie doglianze alla relazione medica datata 3.9.2008, versata in atti, a firma del Dott. OMISSIS, specialista in medicina legale delle assicurazioni ed in criminologia clinica nonché grafologo giudiziario.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del gravame, in quanto privo di puntualizzazioni circa il suo contenuto che valgano a fornire all’Autorità decidente un orientamento di giudizio per una eventuale pronuncia di illegittimità.
Quanto al merito delle doglianze, il Dicastero ne rileva ad ogni modo l’infondatezza, stanti i ristretti margini di sindacabilità del giudizio medico-legale espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, cui deve necessariamente uniformarsi il provvedimento finale.
CONSIDERATO
L’impugnativa è da ritenere manifestamente infondata nel merito.
E’ noto che possono considerarsi dipendenti da causa di servizio quelle lesioni o infermità che il dipendente subisce o contrae a causa del servizio, cioè nello svolgimento della prestazione lavorativa ovvero che trovano la propria causa genetica in quest’ultima: pertanto, tra il fatto di servizio e la lesione o infermità deve sussistere un rapporto di causa/effetto, nel senso che il primo deve possedere una particolare forza efficiente rispetto alla produzione dell’evento.
Detto rapporto causa/effetto deve essere stabilito con un grado di consistente certezza e non può essere basato su mere illazioni ovvero sulla mera probabilità dell’esistenza di un nesso eziologico tra l’infermità e la prestazione lavorativa.
Al riguardo, come, peraltro, già rilevato dal Ministero resistente, deve precisarsi che, con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di Verifica è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio al quale , a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).
Il Comitato di verifica, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve dunque fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo invece l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2009, n.23; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 11300).
Orbene, deve ritenersi che il giudizio tecnico formulato dal Comitato di Verifica non possa essere superato neanche dalla relazione medica del Dott. OMISSIS, del 3.9.2008 (presentata, peraltro, in data successiva a quella dei decreti impugnati e non prodotta in seno alla procedura di cui all’art 6 L. 15/2005, dietro invito rivolto al ricorrente dall’Amministrazione resistente).
Occorre, infatti, ribadire che i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi - quali i Comitati di Verifica per le Cause di Servizio - ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, sono correttamente basati su una valutazione che, per sua natura, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto costituisce valutazione di ordine eminentemente tecnico (così, ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1599/2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 9360), fatte salve le sole ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità che vanno certamente escluse nel caso in esame, atteso che i giudizi formulati dal C.V.C.S. sono specificamente motivati nell’individuare le cause determinanti le infermità e la mancata incidenza sulla stessa (sotto il profilo eziologico) degli aspetti connessi allo svolgimento del servizio, laddove si afferma che:
1) <<l’infermità “Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva… favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali… non risultano tali da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante
2) <<l’infermità “Cardiopatia ischemica in esito di infarto miocardico non Q in attuale compenso farmacologico”non può riconoscersi dipendente da causa di servizio in quanto trattasi di patologi riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateroma tosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato.
Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che l’Organo tecnico incaricato di definire la vertenza sotto il profilo medico legale, sia pervenuto alla determinazione di dover escludere la riconducibilità delle infermità denunciate al tipo di attività professionale svolta, con un ragionamento immune da vizi logici e motivazionali, oltre che, perfettamente coerente nel porre in relazione premesse e conseguenze.
A tale conclusione il Comitato di Verifica è, infatti, giunto sulla base delle conoscenze mediche e dei risultati acquisiti in tema di correlazione tra la patologia lamentata ed asseriti eventi scatenanti, tenendo conto (puntualmente motivando come sopra le proprie valutazioni) delle modalità, anche temporali, di svolgimento del servizio stesso.
Le tracciate coordinate di giudizio vanno poste in correlazione con le censure di parte ricorrente (affidate prevalentemente alla relazione medica di parte) le quali tendono sostanzialmente a contestare il risultato tecnico-scientifico su cui si è attestato il gravato parere, altresì sconfinando nel merito dello stesso, con argomentazioni che, peraltro, non evidenziano quei profili di illegittimità che soli consentono il sindacato giurisdizionale.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso sia respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questa è una sentenza positiva e specifica anche che:
" il ricorso, ad avviso del Collegio trova possibilità di accoglimento in considerazione che la declaratoria di tardività della domanda deve specificare il momento nel quale si ritiene intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato della patologia menomante.
Tale principio trovasi affermato in varie decisioni della giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio II 6/12/2004 n. 14990) e prima ancora TAR Calabria – Reggio Calabria – 19/9/2002 n. 11505 “…gravando sull’amministrazione l’onere di provare la data in cui l’interessato ha acquisito tale conoscenza” ed anche TAR Basilicata 6/5/2002 n. 334.
Già affermato in giurisprudenza il precetto trovasi consacrato anche in sede normativa. Con la riforma introdotta dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 è stato prescritto che dal verbale della Commissione medica ospedaliera, oltre alle altre indicazioni, deve risultare anche la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di cui al D.P.R. 30/12/1981 n. 834."


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 03615/2011 REG.PROV.COLL.
N. 14064/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14064 del 1996, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. …. in Roma, Via Clitunno, …;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto 24/1/1996 del Direttore Generale per l’Istruzione secondaria di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta ininfluente, perche tardiva, la domanda ai fini dei benefici di cui all’art. 68 -VII ed VIII comma del D.P.R. n. 3/1957;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Riferisce la ricorrente, Titolare di Educazione Tecnica presso la Scuola ……… di Roma:
- che il 28.04.1990 inoltrava domanda intesa ad ottenere che le fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale”;
- che la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma Cecchignola, in data 07.03.1994 esprimeva giudizio che la infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio e che la stessa infermità è ascrivibile ai fini dell’Equo Indennizzo alla Tab. A SETTIMA ctg. ma che la domanda dell’interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo.
In riferimento al decreto 24.01.1996, con il quale il Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio, l’infermità costituita da: spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale ma ha ritenuto il predetto riconoscimento ininfluente ai fini dei benefici di cui all’art. 68 – VII ed VIII comma – del D.P.R. n. 3/1957 per intempestività della domanda deduce ora i seguenti motivi di gravame:
I) Mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla “non tempestività” della domanda poiché dal giudizio medico legale espresso il 07.03.1994 dalla C.M.O. Roma Cecchignola non può trarsi alcun elemento di valutazione che giustifichi la declaratoria di intempestività della domanda e, parimenti, nel decreto impugnato, che richiama acriticamente il giudizio della Commissione Medica.
Rileva la difficoltà di individuare la esistenza di patologie ad andamento alterno e che richiedono approfonditi accertamenti nel caso di specie effettuati successivamente alla data del 24.01.1990 e cioè quando accertamenti radiografici approfonditi presso l’Ospedale del Bambin Gesù rivelarono le infermità e indussero la odierna ricorrente, nel termine successivo di tre mesi (aprile 1990), a presentare la domanda. Allega anche, a comprova di tanto, relazione medico-legale di medico privato e rileva che solo dopo la suindicata data ha conseguito conoscenza piena e sicura della menomazione mentre anteriormente ne aveva cognizione inesatta e largamente approssimativa.
II) Assenza di motivazione anche per quanto concerne il riconoscimento della ascrivibilità della invalidità alla VII ctg. della Tab. A mentre era riconoscibile la VI e attualmente la V ctg. in relazione allo stato avanzato della invalidazione.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, il ricorso, ad avviso del Collegio trova possibilità di accoglimento in considerazione che la declaratoria di tardività della domanda deve specificare il momento nel quale si ritiene intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato della patologia menomante.
Tale principio trovasi affermato in varie decisioni della giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio II 6/12/2004 n. 14990) e prima ancora TAR Calabria – Reggio Calabria – 19/9/2002 n. 11505 “…gravando sull’amministrazione l’onere di provare la data in cui l’interessato ha acquisito tale conoscenza” ed anche TAR Basilicata 6/5/2002 n. 334.
Già affermato in giurisprudenza il precetto trovasi consacrato anche in sede normativa. Con la riforma introdotta dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 è stato prescritto che dal verbale della Commissione medica ospedaliera, oltre alle altre indicazioni, deve risultare anche la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di cui al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.
Nel caso di specie né il verbale di visita medico collegiale dell’O.M. Roma Cecchignola n. ……/91 prot. del 7/3/1994 contiene tale indicazione limitandosi a riferire che la domanda della interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo; né il Decreto del 24/1/1996 del Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado che allo stesso giudizio del Collegio medico aderisce e fa riferimento ma nulla specifica al riguardo.
Per tale ragione lo stesso provvedimento che ha riconosciuto tardiva la domanda ai fini dell’equo indennizzo è da ritenersi sotto tale profilo illegittimo e va perciò annullato.
Quanto alla iscrizione della invalidità alla VII ctg. della Tab. A anziché a categorie alla stessa VII superiore di cui la ricorrente chiede nel secondo motivo il riconoscimento, vanno fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle conseguenti Autorità al riguardo, conseguenti alla eventuale ripresa del procedimento di concessione di equo indennizzo.
Quanto alle spese relative al presente giudizio le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di €. 1.500 (millecinquecento) comprensive degli onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Massimo Luciano Calveri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questa infermità al collega non è stata riconosciuta " esofagite da reflusso di 1° grado, gastroduodenite cronica erosiva doppia ulcera bulbare HP+”.



Numero 01743/2011 e data 07/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 03392/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale arma dei carabinieri 8^ sez. equo indennizzo.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Carabiniere Sc. dei Carabinieri OMISSIS avverso il diniego dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. ………. del 22 luglio 2009, trasmessa con nota avente pari numero del 29 successivo e pervenuta in Segreteria il 21 agosto 2009, con la quale il Ministero della Difesa (Comando generale dell’Arma dei Carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO
Il Carabiniere Scelto OMISSIS ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo con domanda del 14 aprile 2005, per l’infermità “esofagite da reflusso di 1° grado, gastroduodenite cronica erosiva doppia ulcera bulbare HP+”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Chieti, con verbale mod. ……. del 2 febbraio 2006, ha giudicato l’infermità ascrivibile alla 7^ Cat. – Tab. A.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 47083/2006 del 20 marzo 2008, ha giudicato l’infermità NON dipendente da causa di servizio.
Il militare, invitato a partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ha prodotto, con nota del 6 giugno 2008, osservazioni in ordine al giudizio di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità, unitamente ad una relazione medico-legale del 4 giugno 2008.
Alla luce delle osservazioni stesse l’Amministrazione ha richiesto al C.V.C.S. il riesame della pratica.
Con un ulteriore parere n. ……../2008 del 10 dicembre 2008 il C.V.C.S. ha confermato il precedente accertamento.
L’Amministrazione, in conformità ai giudizi del C.V.C.S., ha emesso il decreto n. ……./09 del 16 marzo 2009, notificato il 21 aprile 2009.
Avverso tale provvedimento l’interessato, con atto del 12 maggio 2009, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, lamentando la illegittimità del provvedimento impugnato e chiedendo “che si dispongano nuovi accertamenti tecnici-scientifici-sanitari, tenendo presente tutte le limitazioni, considerazioni di concausa esposte e che si proceda al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità de quo concedendo contestualmente l’equo indennizzo”.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
Si può prescindere dall’inammissibilità del ricorso, che è diretto esclusivamente a richiedere nuovi accertamenti medico-legali, in quanto lo stesso appare infondato nel merito.
Infatti la giurisprudenza ormai consolidata attribuisce al parere del C.V.C.S. natura di giudizio tecnico-discrezionale, come tale insuscettibile di sindacato in sede di scrutinio di legittimità, se non per inosservanza delle norme che ne regolano l’espressione o per aver trascurato determinanti elementi di fatto o per manifesta irrazionalità, incoerenza, lacunosità, illogicità della motivazione. Inoltre tale giudizio vincola l’Amministrazione, che deve conformarsi ad esso, a meno che non ritenga nella propria discrezionalità di richiedere, ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001, un riesame del parere già espresso.
Deve rilevarsi come nel caso in esame l’Amministrazione non abbia trascurato di chiedere tale riesame, rimettendo al C.V.C.S. il documento principale (la relazione del sanitario della Casa di cura privata, presso la quale il ricorrente è stato visitato) posto dal ricorrente alla base del proprio ricorso, documento dal quale risulterebbero - sempre ad avviso del ricorrente – elementi che contraddirebbero le conclusioni del C.V.C.S.
Tale documento è stato esaminato da quest’ultimo organo (come risulta del resto dal parere del 10 dicembre 2008), che non ha ritenuto che esso arrecasse elementi nuovi tali da indurre a modificare il proprio giudizio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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la valutazione del Comitato di verifica nella parte in cui le patologie per le quali era stata richiesta la dipendenza dal servizio
- sono state riferite a fattori costituzionali,
- ad errore genetico,
- a mera abitudine di vita dell’interessato,
- ad elementi di natura prevalentemente endogena.,
- escludendosi ogni rapporto causale con condotte legate allo svolgimento degli obblighi di servizio.

MANAGGIA LA MISERIA, come si legge sopra, CI SI METTE DI MEZZO ANCHE “L’ERRORE GENETICO” ecc.ecc.

Oltre a quanto sopra, ci si mette anche l’Amministrazione nostra così come si legge nel Parere del CdS “l’Amministrazione non avrebbe completato l’istruttoria in modo adeguato, nonostante l’interessato avesse indicato con precisione fatti ed avvenimenti da approfondire; anzi avrebbe condotto l’esame del servizio reso solo su una frazione di anni, senza considerare l’arco completo della sua vita lavorativa….”
Si legge anche “L’Amministrazione ha presentato la prescritta relazione istruttoria; contesta le affermazioni del ricorrente e valuta quindi non fondato il ricorso”
Ed il Parere del CdS conclude verso la fine con “Il fatto che la patologia venga riconosciuta ascrivibile ad una categoria di infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non incide , ne’ deve influenzare la valutazione del Comitato che focalizza la sua attenzione proprio sulla struttura dell’eventuale nesso causale , non con il servizio in generale , ma con particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.”



Numero 01732/2011 e data 07/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 marzo 2011

NUMERO AFFARE 03837/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale previdenza militare leva collocamento lavoro.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da OMISSIS; per chiedere l’annullamento:, previa sospensione, del provvedimento n. ……- posizione ……, emesso in data 4 dicembre 2009, dal Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, III reparto, con il quale veniva confermato il non riconoscimento delle cause di servizio in precedenza avanzate dallo stesso ricorrente;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. ……. in data 1° giugno 2010, con la quale il Ministero della difesa ,direzione generale per la previdenza militare, la leva e il collocamento al lavoro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

Il ricorrente, OMISSIS, luogotenente in servizio presso l’Arma dei carabinieri, chiede l’annullamento:, previa sospensione, del provvedimento n. ……- posizione ….., emesso in data 4 dicembre 2009, dal Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, III reparto, con il quale veniva confermato il non riconoscimento delle cause di servizio in precedenza richieste dallo stesso ricorrente; detto provvedimento confermava quanto già contenuto nel parere n. …../2008, del Comitato di verifica (in relazione al quale era stato avanzata una richiesta di riesame ). , parere poi ancora confermato, in sede di riesame, con successivo parere del Comitato,n. ……/2009, in data 17 luglio 2009. La posizione del OMISSIS prende le mosse dalla valutazione della Commissione medica ospedaliera di Bari che aveva in precedenza ascritto alla categoria 5, della Tab. A le seguenti patologie , oggetto della causa di servizio: pregresso infarto del miocardio; ipertensione arteriosa; segni analitici di sofferenza dell’emuntorio renale di grado lieve.
Il ricorso contesta la valutazione del Comitato di verifica nella parte in cui le patologie per le quali era stata richiesta la dipendenza dal servizio sono state riferite a fattori costituzionali, ad errore genetico, a mera abitudine di vita dell’interessato, ad elementi di natura prevalentemente endogena., escludendosi ogni rapporto causale con condotte legate allo svolgimento degli obblighi di servizio. Sulla base di una lunga e dettagliata ricostruzione della sua carriera e delle diverse modalità di impiego, tutte documentate, , e di una panoramica giurisprudenziale (amministrativa e contabile), il ricorrente cerca di motivare le ragioni per le quali patologie del miocardio ,in generale e nel suo caso in particolare , possono ben essere ricondotte etiologicamente allo stress legato alle condizioni di impiego , ove si riesca a dimostrare i modo logico e ragionevole tale legame,. Proprio la mancata valutazione delle specifiche condizioni di impiego del OMISSIS configurerebbe i vizi dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti con sviamento. In particolare, l’Amministrazione non avrebbe completato l’istruttoria in modo adeguato, nonostante l’interessato avesse indicato con precisione fatti ed avvenimenti da approfondire; anzi avrebbe condotto l’esame del servizio reso solo su una frazione di anni, senza considerare l’arco completo della sua vita lavorativa e senza così ricostruire in maniera esauriente l’effetto di causa o concausa della la gravosità del servizio svolto nella insorgenza delle patologie al miocardio.
L’Amministrazione ha presentato la prescritta relazione istruttoria; contesta le affermazioni del ricorrente e valuta quindi non fondato il ricorso. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito
Considerato.
La giurisprudenza di questo Consesso da tempo ha messo in evidenza che il percorso valutativo di un organo titolare di un potere espressione di una spiccata ed esclusiva valenza tecnica (quale è certamente il Comitato di verifica) può essere oggetto di cognizione contenziosa solo dal punto di vista della sua interna coerenza logica e della completezza fattuale degli elementi posti a base del giudizio. Come è noto, l’Amministrazione deve oggi conformarsi al parere tecnico del Comitato , la cui valutazione si esprime proprio sullo specifico tratto della asserita esistenza del rapporto causale tra le modalità (abnormi) di svolgimento del servizio e l’insorgenza della patologia .dichiarata. Il fatto che la patologia venga riconosciuta ascrivibile ad una categoria di infermità da parte della Commissione medica ospedaliera non incide , ne’ deve influenzare la valutazione del Comitato che focalizza la sua attenzione proprio sulla struttura dell’eventuale nesso causale , non con il servizio in generale , ma con particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.
Ora gli atti indicano che il Comitato di verifica ha tenuto conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio e di tutti i relativi periodi .e ha escluso la causa di servizio proprio in ragione delle risultanze di tale valutazione. Non vi sono elementi di prova idonei ad indicare che tale esame sia stato condotto in modo illogico o inadeguato; e del restio,tutta la documentazione che era già stata utilizzata dalla Commissione medica ospedaliera è stata riesaminata e riutilizzata dal Comitato di verifica , ripercorrendo esattamente i fatti e i nessi causali che secondo il ricorrente legavano servizio e patologie. L’esame del provvedimento impugnato resiste ad una indagine esterna , focalizzata sulla sua logicità e sulla adeguatezza della articolazione dei motivi. Le censure svolte non risultano quindi fondate.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è infondato e deve essere respinto; la coeva richiesta di misure di cautela resta pertanto assorbita.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Alessandro Pajno




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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Le C.M.O. servono per illuderci, per non farci andare in 2^ Commissione, tanto, poi la ghigliottina si trova a Roma al CVCS.
Io metto le sentenze per intero in modo che tutti sappiano e che gli Avvocati prendono "spunto".
Sai, oggi le cause di servizio sono come la "dama" che se sai giocare potrai vincere.
Io mi sono fatto una scorta di sentenze sopratutto di quelle bocciate e nel caso dovrei fare cause di servizio uso le stesse frasi del CVCS, quindi anticipo loro e vorrei tanto sapere cosa scriveranno per contrastare.
Ciao
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Cari colleghi quando fate cause di servizio per "Gastropatia ipersecretiva" e "Ulcera duodenale" cercate di NON mettere le solite frasi comuni come "è stato impegnato in servizi prolungati e gravosi svolti in condizioni atmosferiche avverse" oppure "è stato esposto,nel corso dei servizi esterni,ad intemperie" in quanto non sono attinenti alla malattia.

Ecco, posto quì questo ricorso straordinario al PDR, tanto per puro orientamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 01742/2011 e data 07/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 marzo 2011

NUMERO AFFARE 03209/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS per l'annullamento del decreto n. …. datato 23 gennaio 2009 che non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la infermità denunciata dal ricorrente.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n……….del 6 agosto 2009, con la quale il Ministero della Difesa - Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva - ha inviato al Consiglio di Stato il ricorso di cui all’oggetto per il prescritto parere;
vista la nota prot. n. ……. del 10 febbraio 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha inviato al Consiglio di Stato il parere emesso dal Collegio medico legale in data 5 gennaio 2011;
visto il parere reso nell’Adunanza dalla Sezione III in data 26 agosto 2010;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

Premesso
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il sig. OMISSIS, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto n……. del Ministero della Difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del 23.1.2009, nella parte in cui la infermità "Gastropatia ipersecretiva diagnosticata con esame ecografico - Ulcera duodenale", denunciata dal ricorrente, non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
L'anzidetto decreto ministeriale è stato assunto in conformità del parere n. ……./07 emesso in data 27 ottobre 2008 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che con riferimento alla sopraindicata infermità si è così espresso: “…l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno" .
A fondamento della impugnativa il sig. OMISSIS ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
- eccesso di potere per travisamento,erronea valutazione dei fatti e falsità dei presupposti.
Il ricorrente, nel sostenere che il Comitato di verifica non abbia adeguatamente esaminato il suo quadro di servizio, fornisce a supporto del ricorso straordinario documentazione (relazione del 24.12.2003 della Regione Carabinieri Toscana - ……….. e relazione del 14.4.2004 della Regione Carabinieri Sicilia -……….) da cui risultano confermate le circostanze da egli addotte.
In particolare, nel tempo in cui ha svolto la propria attività presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS “è stato impegnato in servizi prolungati e gravosi svolti in condizioni atmosferiche avverse", mentre presso il Nucleo Operativo del Comando ………. "è stato esposto,nel corso dei servizi esterni,ad intemperie".
- Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta, inoltre, la carenza di motivazione dell’atto impugnato che recherebbe delle generiche frasi di stile, non idonee a garantire l’esercizio di un pieno diritto di difesa. L’ampia discrezionalità riconosciuta dalle norme in detta materia non sottrae, secondo il ricorrente, i relativi provvedimenti al sindacato di legittimità, che può senza dubbio riguardare, proprio attraverso l’esame della motivazione dell’atto, l’esercizio del potere sotto il profilo della logicità, razionalità e congruità.
- Illogicità della motivazione.
Con il terzo motivo di diritto il ricorrente ribadisce, in realtà, quanto già dedotto con il primo motivo.
Nella sua relazione il Ministero ha opposto la infondatezza delle tesi difensive del ricorrente, sostenendo la correttezza del provvedimento ministeriale impugnato alla stregua delle motivazioni contenute nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
In particolare, l'Amministrazione riferente sostiene che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in quanto richiama le argomentazioni esposte dal Comitato di verifica che, nel rendere il proprio parere, ha esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti. E poiché il Comitato di verifica è l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo in detta materia, il suo avviso si impone all'Amministrazione.
Considerato
Questo Collegio, nell’adunanza della Sezione III del 26 agosto 2010, nel prendere atto che le risultanze della documentazione ufficiale fornita dai Comandi presso i quali il ricorrente ha prestato servizio nel corso della carriera, si pongono in contrasto con quanto espresso dal Comitato di verifica (che con riferimento alla infermità in questione ha testualmente escluso che l'attività espletata dal soggetto sia stata "... caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno"), ha sospeso la emissione del richiesto parere, invitando l’Amministrazione a svolgere ulteriori accertamenti, acquisendo, a tal fine, il parere del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa.
Il Collegio medico legale del Ministero della Difesa ha espresso il proprio parere escludendo la riconducibilità delle infermità “Gastropatia ipersecretiva diagnosticata con esame ecografico” e “Ulcera duodenale” al servizio militare prestato dall'interessato.
In particolare, il suddetto parere riporta la seguente motivazione: “La gastrite e l'ulcera duodenale rappresentano due entità nosologiche che vengono comprese più propriamente, insieme ad altre affezioni dell'apparato gastroenterico, nella cosidetta "malattia peptica", per la quasi completa sovrapponibilità del quadro etiopatogenetico. La malattia peptica è espressione di causalità di ordine neurodisendocrino-disumorale in ambito diatesico-costituzionale. Fatta eccezione per le gastropatie conseguenti a malattie autoimmuni, ad ingestione di tossici, all'azione di medicinali (in modo prevalente i FANS) o alcool, all'effetto di radiazioni ionizzanti, attualmente la stragrande maggioranza di forme infiammatorie gastroduodenali, riconducibili alla malattia peptica, è dovuta all'infezione da parte di Helicobacter pylori (HP). Nell'era pre-HP, molti altri fattori venivano considerati nella patogenesi della malattia peptica, inclusi traumi cronici, batteri, tossine, insulti termici, fattori dietetici quali le nitrosamine dietetiche ed il reflusso di bile e di enzimi pancreatici. Poiché il trattamento dell'infezione da HP, associato anche a terapia farmacologica che modera l'acidità gastrica, risolve rapidamente le patologie che si riconducono alla malattia peptica, è improbabile che questi fattori siano coinvolti nell'etiopatogenesi di tale infermità.
L'esposizione a inclemenze climatiche, gli strapazzi e le saltuarie alterazioni del ritmo dei pasti non possono costituire causa o concausa efficiente e determinante per l'insorgenza della malattia gastroduodenitica.
Sulla base di queste risultanze e dalla disamina della documentazione sanitaria e di servizio allegata agli atti non è possibile intravedere qualche fattore di rischio direttamente legato al servizio svolto che possa aver avuto un ruolo causale, o concausale efficiente e determinante, sulla insorgenza delle infermità in argomento…”.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
In particolare, non può che prendersi atto del suesposto parere tecnico, le cui ampie nozioni scientifiche si impongono anche all’apprezzamento di questo Collegio.
Tale parere esclude, in particolare, che “l'esposizione a inclemenze climatiche, gli strapazzi e le saltuarie alterazioni del ritmo dei pasti” possano costituire causa o concausa efficiente e determinante per l'insorgenza della malattia gastroduodenitica.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Per opportuna conoscenza in quanto il Tar Sardegna ha precisato quanto segue nelle lettere C) D ed E:

c) che pertanto va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla difesa erariale per l’amministrazione finanziaria, essendo anche quest’ultima parte del rapporto controverso, senza che al riguardo possa rilevare la circostanza che nella fattispecie la lesione non nasca dal parere reso dal Comitato, ma dal provvedimento conclusivo di diniego della dipendenza da causa di servizio adottato dal Ministero della Difesa;

d) che nei procedimenti ad istanza di parte (quale quello di specie) l’art. 10 bis della L. 7/8/1990 n. 241 pone a carico dell’amministrazione che intenda adottare un provvedimento negativo l’onere di comunicare preventivamente all’istante i “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, così da consentire al medesimo di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell'atto finale;

e) che nella fattispecie l’impugnato provvedimento negativo non è stato preceduto dal preavviso di rigetto dell’istanza;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00553/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Pisano, Giacomo Doglio, Carlo Tack e Giovanni Ghia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via Puccini n. 2;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
del provvedimento 31/5/2010 n. OMISSIS, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. ……./2008 che cui l'infermità del ricorrente è stata giudicata non dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Alessandro Maggio e uditi l’avvocato M. Pisano per il ricorrente e l’avvocato dello stato OMISSIS. Tenaglia per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con l’odierno ricorso vengono impugnati il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal ricorrente ed il presupposto parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
b) che tale Comitato è organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) che pertanto va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla difesa erariale per l’amministrazione finanziaria, essendo anche quest’ultima parte del rapporto controverso, senza che al riguardo possa rilevare la circostanza che nella fattispecie la lesione non nasca dal parere reso dal Comitato, ma dal provvedimento conclusivo di diniego della dipendenza da causa di servizio adottato dal Ministero della Difesa;
d) che nei procedimenti ad istanza di parte (quale quello di specie) l’art. 10 bis della L. 7/8/1990 n. 241 pone a carico dell’amministrazione che intenda adottare un provvedimento negativo l’onere di comunicare preventivamente all’istante i “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, così da consentire al medesimo di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell'atto finale;
e) che nella fattispecie l’impugnato provvedimento negativo non è stato preceduto dal preavviso di rigetto dell’istanza;
f) che, pertanto, risulta fondata la censura con cui il ricorrente deduce la violazione del richiamato art. 10 bis;
g) che nel caso concreto l'annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato non è precluso dalla norma di cui all'art. 21 octies, comma 2, della citata L. n. 241/1990, atteso che l'amministrazione non ha in alcun modo dimostrato la correttezza sostanziale del diniego e la conseguente ininfluenza degli elementi istruttori che il privato avrebbe potuto addurre;
h) che il ricorso va, dunque, accolto;
i) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento negativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2011
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questo parere è negativo per " Ipertensione Arteriosa Sistemica ” e “multiple alterazioni osteocondrosiche intervertrebali"


Numero 02346/2011 e data 14/06/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 marzo 2011

NUMERO AFFARE 01117/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato in quiescenza OMISSIS avverso provvedimento di diniego di equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. OMISSIS del 24 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’interno chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Sabato Malinconico;

premesso.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 28 agosto 2009, l’ispettore superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato in quiescenza OMISSIS ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il d.m. n. ……. del 30 aprile 2009, notificato il 17 giugno successivo, di reiezione dell’istanza di equo indennizzo per le infermità “ipertensione arteriosa sistemica” e “multiple alterazioni osteocondrosiche intervertrebali in particolare L3-L4 e L4-L5” in quanto non ritenute dipendenti da causa di servizio.
A favore del ricorrente era stato in precedenza concesso l’equo indennizzo per “artrosi apofisarie” (anno 2002) e la commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Bologna in data 7 luglio 2003 aveva riconosciuto il OMISSIS affetto dalle infermità sopra descritte.
In relazione all’istanza di equo indennizzo prodotta il 28 febbraio 2003 e a seguito dell’accertamento delle infermità da parte della predetta commissione medica, veniva poi acquisito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, con parere n. …../2005 espresso nell’adunanza n. …/2006 del 24 ottobre 2006, riteneva la patologia “ipertensione arteriosa sistemica” non dipendente da fatto di servizio trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva in individui con familiarità ipertensiva e, quanto all’infermità “multiple alterazioni osteocondrosiche intervertebrali in particolare L3-L4 e L4-L5”, precisava che non poteva riconoscersi la dipendenza da causa di servizio “trattandosi di alterazioni a carattere necrotico-degenerativo interessanti i nuclei epifisari od apofisari, per deficit di irrorazione di natura idiopatica, per cui è da escludere qualsiasi nesso causale o concausale efficiente e determinate con il servizio”.
Con l’odierna impugnativa, proposta avverso il provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione in conformità del parere espresso dal comitato, il ricorrente sostiene che il servizio prestato spesso in condizioni di disagio psico-fisico, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, costituirebbe causa o concausa dell’insorgenza delle patologie da cui è affetto. In sostanza l’interessato, con riferimento alle infermità ipertensive e artrosi, afferma che esse sarebbero sempre state riconosciute come dipendenti da causa di servizio dalla C.M.O. di Bologna e contesta, pertanto, in radice il parere espresso dal comitato di verifica, al quale l’amministrazione si è conformata. Con riferimento alla malattia artrosica sostiene che il giudizio medico legale espresso dallo stesso comitato è errato e si pone in contraddizione con il decreto ministeriale n. …. del 21 luglio 2002 con il quale venne attribuito al medesimo ricorrente l’equo indennizzo per la patologia “artrosi apofisarie”.
Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria citata, si oppone alle censure del ricorrente sostenendo l’infondatezza del gravame.
A tale fine, dopo una diffusa illustrazione della normativa vigente in materia e delle competenze assegnate, rispettivamente, alle commissioni medico ospedaliere e al comitato di verifica per le cause di servizio, sottolinea il carattere vincolante per l’amministrazione del giudizio espresso dal comitato di verifica, al quale la stessa amministrazione è tenuta a conformarsi in mancanza di elementi che possano giustificare una diversa conclusione e ribadisce la particolare discrezionalità tecnica che assiste tale valutazione, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo nei soli casi di evidente e macroscopica irrazionalità di tale giudizio o di travisamento ed erroneità dei presupposti. Rilevato che nessuno dei vizi indicati emerge nel caso di specie conclude per la reiezione del ricorso.
Considerato
Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti relativi all’impugnativa in argomento risulta che il comitato di verifica ha espresso il parere in questa sede contestato dopo attento e approfondito esame di tutti gli elementi e documenti prodotti a conclusione di una istruttoria accurata e completa, senza tralasciare alcuna circostanza ed elemento di valutazione. Tenuto conto della rilevata discrezionalità che caratterizza il giudizio medico legale del comitato, assoggettato al sindacato di legittimità nei soli casi innanzi indicati, che, nella specie, non è dato rilevare, le argomentazioni svolte dal ricorrente devono ritenersi del tutto prive di pregio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso straordinario in argomento deve essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Questa si aggiunge alle altre, per i suguenti motivi:
- la malattia ipoacusia percettiva sx con Voc. A mt 6 non poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, “trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, traumi acustici ( spesso unilaterali ) , di assunzione di sostanze tossiche otolesive ( particolati medicamenti ) e, in assenza di essi, da attribuirsi a involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può collegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli patogenetici sopra indicati";

- Quanto alla malattia “otite cronica Ad con ipoacusia trasmissiva Voc. mt 2” essa non è stata ricondotta a causa di servizio “in quanto trattasi di processo infiammatorio dell’orecchio medio, dovuto ai comuni germi patogeni, e, come tale , non ricollegabile neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti.”

- La malattia “rinopatia cronica ipertrofica; esiti di turbinectomia d. parz.” non è stata ricondotta a causa di servizio perché non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi o strapazzi di particolare intensità, né elementi eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.-

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Numero 02512/2011 e data 22/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2011

NUMERO AFFARE 02234/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno-Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS;
avverso mancato riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 28/04/2010 con la quale il Ministero dell'interno-Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato OMISSIS chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale n. ……/r IN DATA 25/3/2009, nella parte in cui non riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità “ipoacusia percettiva sx con voc a mt 6” “otite cronica AD con ipoacusia trasmissiva voc mt 2” e “rinopatia cronica ipertrofica, esiti di turbinectomia d. parz.”.
Il ricorrente assume che le infermità predette sarebbero insorte a causa della gravosità del servizio prestato, il quale avrebbe assunto un ruolo di causa e/o concausa efficiente e determinante.
Considerato:
Il ricorso merita il rigetto.
Alla luce del parere del Comitato di verifica cause di servizio, particolarmente specifico e dettagliato, intervenuto sulle patologie sofferte dall’interessato, si è ritenuto che la malattia ipoacusia percettiva sx con Voc. A mt 6 non poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio, “trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, traumi acustici ( spesso unilaterali ) , di assunzione di sostanze tossiche otolesive ( particolati medicamenti ) e, in assenza di essi, da attribuirsi a involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può collegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli patogenetici sopra indicati”.
Quanto alla malattia “otite cronica Ad con ipoacusia trasmissiva Voc. mt 2” essa non è stata ricondotta a causa di servizio “in quanto trattasi di processo infiammatorio dell’orecchio medio, dovuto ai comuni germi patogeni, e, come tale , non ricollegabile neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti.”
La malattia “rinopatia cronica ipertrofica; esiti di turbinectomia d. parz.” non è stata ricondotta a causa di servizio perché non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi o strapazzi di particolare intensità, né elementi eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.
Peraltro l’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di altre affezioni “modesta protrusione discale multip. Lombare a lieve incidenza funzionale” e “contusione 2° dito mano sinistra frattura margine inf. Incisivo mediale sup. dx e contusione piramide nasale , in atto : esiti”.
Il giudizio della Commissione di verifica è un giudizio tecnico discrezionale che, in assenza di manifeste illogicità o di violazione di precise ed indefettibili regole tecniche non può essere censurato sul piano della legittimità.
Il servizio reso dal ricorrente su autovetture c.d. “volanti” della Polizia di Stato è stato esaminato ed è stato ritenuto irrilevante in relazione al giudizio di dipendenza delle infermità lamentate da causa di servizio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso meriti il rigetto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
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Re: CAUSE DI SERVIZIO negative.

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Numero 02552/2011 e data 24/06/2011



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 03910/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS, per l’annullamento del decreto n. …/1, emesso in data 4 settembre 2009 dal Ministero della Difesa, con il quale non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l’infermità “cardiopatia ipertensiva”.
LA SEZIONE
Vista la relazione, senza data e protocollo, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Con istanza del 17 marzo 2003 il ricorrente ha chiesto che fossero riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità "cardiopatia ipertensiva" e "discopatia D11-D12 L4-L5-S1".
Con processo verbale mod. AB n. …….. del 12 marzo 2003 redatto dalla Commissione medica ospedaliera di Bari ha ascritto l'infermità "cardiopatia ipertensiva" alla tabella A, 8^ cat. a decorrere dal 31 agosto 2002.
In data 7 giugno 2005 il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. ……../2004, ha giudicato l'infermità "cardiopatia estensiva" non dipendente da causa di servizio. Conseguentemente, l’Amministrazione ha emesso il decreto avversato con il ricorso straordinario in oggetto.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- violazione di legge, e in particolare, dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. n. 461/2001.
Il sig. OMISSIS si duole del fatto che il verbale redatto dal Servizio Sanitario Regionale di Bari sarebbe pervenuto al Comitato di verifica dopo oltre 5 anni, nonostante fosse previsto il termine di 15 giorni.
- violazione di legge, e in particolare, dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 461/2001.
Il ricorrente evidenzia che il Comitato di verifica si è pronunciato oltre un anno dopo dalla richiesta pervenuta dal Ministero della Difesa, quando avrebbe dovuto pronunciarsi "entro 60 giorni dal ricevimento degli atti".
Il Ministero riferente, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce l'infondatezza del gravame "in quanto diretto sostanzialmente a censurare il merito di atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando gli stessi un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze scientifiche che sono sottratti in via generale al sindacato di legittimità".
Quanto alla violazione dei termini procedurali, l'Amministrazione riferente, richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale tali termini hanno una natura meramente ordinatoria.
CONSIDERATO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, tuttavia, occorre sottolineare come appaiono del tutto inconferenti le eccezioni formulate dall'Amministrazione riferente, nella parte in cui viene rilevata l’infondatezza del gravame "in quanto diretto sostanzialmente a censurare il merito di atti che sono espressione discrezionalità tecnica …”. Il ricorrente, in realtà, si limita a dedurre la violazione di norme per il mancato rispetto dei termini previsti dalla D.P.R. n. 461/2001.
Venendo, quindi, ai motivi dedotti nel ricorso straordinario, questo Collegio non può fare a meno di rimarcare il grave ritardo con il quale l’Amministrazione è pervenuta a definire la pratica del ricorrente, che è suscettibile di essere valutato in altre sedi ai fini dell’eventuale ristoro del pregiudizio sofferto dall’istante.
Tuttavia, le doglianze non possono essere accolte.
Come noto, in linea generale, il termine è considerato perentorio, se un determinato atto o un’attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso, di guisa che se il termine non viene rispettato, quell’atto o quell’attività, pur se eventualmente posti in essere, risultano inutili, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Ciò in quanto il termine perentorio obbliga inderogabilmente il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa. Il termine ordinatorio, invece, viene così qualificato se alla sua inosservanza non sono previste sanzioni decadenziali o comunque effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di ordinare un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.
Normalmente, si parla di termine con carattere perentorio, quando la legge (o anche un atto promanante da un’Autorità all’uopo autorizzata dalla legge medesima) prevede una decadenza al suo spirare; si parla invece di termine con carattere ordinatorio in tutti gli altri casi (in tal senso, ad esempio: Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2008, n. 6192; Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5072; Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1415). Pertanto nell’ipotesi in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali. Ciò risponde ad un “... principio generale dell'ordinamento... secondo cui i termini perentori sono stabiliti dalla legge o da autorità che ne sia da essa espressamente autorizzata e che detta qualificazione deve risultare in modo parimenti espresso...” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5794).
Orbene, nel caso di specie nessuna qualificazione normativa né alcuna previsione decadenziale risultano espressamente contemplate dalla normativa in esame, di conseguenza, può ragionevolmente desumersi l’ordinatorietà dei termini in essa stabiliti.
Deve, in proposito essere ricordato l’indirizzo giurisprudenziale delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla stregua del quale il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento, ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa, né circa l’illegittimità del provvedimento adottato (Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8371).
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
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