ricongiungimento familiare tra carabinieri

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ciro.82

ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da ciro.82 »

salve, sono un carabiniere in sp e la mia ragazza è corsista carabinere.
visto che dobbiamo sposarci, vorremmo fare domanda di ricongiungimento,ma quello ke voglio chiedere è se questa domanda L.398 la deve fare x forza lei in quanto io più anziano e quindi avvicinano lei a me, oppure la posso fare anch'io in modo che spostino me dove andrà lei? perchè leggendo la disposizione non è ben precisa su questo...qualcuno mi può aiutare??
vorrei aspettare la sua destinazione e magari fare io domanda x andare dove va lei...
grazie mille


panorama
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Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da panorama »

Poni il quesito all'URP BOX in area intranet, puoi anche farlo da casa.
Ciao
ciro.82

Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da ciro.82 »

speravo che qualcuno sapesse rispondermi...
grazie!
panorama
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Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da panorama »

Questo il cuore di tutto della sentenza del Consiglio di Stato:


2. L’appello è fondato.
Il diniego impugnato si basa sulla tautologica motivazione secondo cui “l’istanza non può essere valutata ai sensi della normativa invocata, poiché non ne ricorrono i presupposti”.
Al contrario, in base alla disciplina applicabile alla presente fattispecie, sussistono i requisiti per disporre il richiesto trasferimento, per ricongiungimento familiare.
3. Secondo l’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999 n. 266, “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate (...) e delle Forze di polizia (...) trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.”

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N. 03992/2011REG.PROV.COLL.
N. 03814/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3814/2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione I n. 566/2011.

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento 10 gennaio 2011, prot. OMISSIS, con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di trasferimento, presentata dall’interessata, per ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge A. C., brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, trasferito di ufficio dalla Stazione di F…. a quella di Q….
L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
2. L’appello è fondato.
Il diniego impugnato si basa sulla tautologica motivazione secondo cui “l’istanza non può essere valutata ai sensi della normativa invocata, poiché non ne ricorrono i presupposti”.
Al contrario, in base alla disciplina applicabile alla presente fattispecie, sussistono i requisiti per disporre il richiesto trasferimento, per ricongiungimento familiare.
3. Secondo l’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999 n. 266, “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate (...) e delle Forze di polizia (...) trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.”
4. In punto di fatto, risulta comprovata la sussistenza di tutti presupposti concreti necessari per disporre il richiesto ricongiungimento familiare.
È indiscutibile, infatti, che il coniuge dell’appellante sia stato trasferito, di ufficio, in altra sede.
Altrettanto certo, poi, risulta il presupposto della preesistente convivenza familiare.
5. Dalla documentazione versata in atti (in particolare dalle dichiarazioni sostitutive della certificazione di residenza e dello stato di famiglia formate dalla parte appellante) emerge incontestabilmente che:
a) l’appellante risiede anagraficamente nella stessa abitazione del coniuge C. A.;
b) lo stato di famiglia dell’appellante comprende, oltre al coniuge C. A., la figlia C. A. e il suocero C. M..
6. A ciò va aggiunto che l’appellante, avendo fruito di un’aspettativa genitoriale, correlata alla nascita della figlia C. A., nata il …… 2009, ha trascorso, anche di fatto, gran parte dell’ultimo periodo precedente la presentazione dell’istanza presso la casa familiare.
7. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato in primo grado.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2011
panorama
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Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da panorama »

diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.
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1) - Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).

2) - Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.

3) - Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.

IL CONSIGLIO DI STATO scrive:

4) - L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.

5) - Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “ .........”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).

6) - Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.

7) - Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

8) - A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie.

9) - Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.

10) - E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.

N.B.: sentenza 1 a 1.
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03/09/2014 201404493 Sentenza 4


N. 04493/2014REG.PROV.COLL.
N. 01208/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01077/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti (su delega di Girolamo Rubino) e l'avv. dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. OMISSIS è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia che ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).

Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.

Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. OMISSIS. La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.

In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 giugno 2014.

L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.

Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010.

E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).

Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.

Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.

Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).

A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.

E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.

Del tutto infondato è invece l’appello incidentale. Non v’è dubbio che il ricorso per l’accesso, in ordine ad atti per i quali emerge la possibile lesione della sfera di riservatezza di terzi, debba essere notificato a questi ultimi. Nel caso di specie non lo è stato, e non certo in ragione del rifiuto dell’amministrazione di ostendere copia della documentazione anagrafica dei terzi. Evidentemente l’indirizzo ai fini della notifica avrebbe potuto essere semplicemente richiesto all’amministrazione, senza l’intermediazione di una, invero ultronea ed artificiosa, richiesta di accesso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla peculiarità della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.

Definitivamente provvedendo sull’appello incidentale, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/09/2014
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Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da panorama »

diniego richiesta di trasferimento per matrimonio.
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Il M.I. perde l'Appello al Consiglio di Stato.

1) - Il TAR accoglie il ricorso sulla base del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.183/2008, che ha affermato il diritto all’unità familiare attraverso l'istituto del ricongiungimento del coniuge purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 1999 (che riproduce senza sostanziali variazioni l’art. 1, comma 5, della legge n. 100/1987, richiamato dalla ricorrente e attuale appellante nella sua istanza).

Sentenza interessante sotto vari aspetti.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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11/09/2014 201404634 Sentenza 3


N. 04634/2014REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
R. C., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Giovanni Ranalli Studio Spw Assoc. in Roma, via Bertoloni, n. 27, int.5;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER n. 09028/2012, resa tra le parti, diniego richiesta di trasferimento per matrimonio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Ranalli e l’avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - L’attuale appellata R. C., assistente scelto della Polizia di Stato, già in servizio presso la Polfer di Genova, aveva chiesto, alla propria Amministrazione:

- in data 29.3.2000: di essere trasferita per le sedi di Rieti o Terni o Roma in quanto prossima a contrarre matrimonio con un maresciallo dell’Arma dei CC in servizio a Rieti;

- in data 22.10.2001 (dopo essersi sposata il 4.8.2001): di essere trasferita presso la sede di Rieti;

- in data 12.9.2006: di essere trasferita presso la sede di Rieti in quanto il proprio coniuge era stato trasferito “d’autorità”, il 6.9.2006, presso il Comando Compagnia di CC di ….. (RI): domanda, dunque, da ritenersi azionata ai sensi della norma dell’art. 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987 (che recita: “Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”) i cui effetti sono stati estesi anche nei confronti del coniuge convivente di personale appartenente alla Polizia di Stato dall’art. 10, comma 2, del d.l. n.325 del 1987 convertito nella legge n.402 del 1987 e sostanzialmente confermati dall’art.17 della legge n.266 del 1999 (oggi parzialmente modificato dal d.lgs n.66 del 2010 art. 2268);

- in data 18.4.2007: di essere trasferita presso la sede di Rieti, previo riesame, da parte della p.a., della nota ministeriale in data 06.12.2006: nota quest’ultima con cui l’Amministrazione aveva replicato all’istanza del 12.9.2006 limitandosi a rappresentare all’interessata che la sua aspirazione ad essere assegnata a Rieti era stata già annotata agli atti dell’Ufficio;

- in data 28.10.2008: di essere trasferita ( in base non alla legge n.100 del 1987 ma alla disciplina interna alla P.S. data dal d.P.R. n.335 del 1982: istanza respinta con nota del 02.12.2008).

2. - L’Amministrazione, attuale appellante, con nota ministeriale del 9.5.2007, aveva respinto l’istanza della dipendente del 18.4.2007, limitandosi ad affermare che: “non ricorrono i presupposti per poter applicare la normativa invocata”, senza ulteriori specificazioni. La medesima dipendente R. C. aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Roma, che aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 09028/2012. La sentenza del TAR è stata quindi appellata dal Ministero dell'Interno.

3. – Il TAR accoglie il ricorso sulla base del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.183/2008, che ha affermato il diritto all’unità familiare attraverso l'istituto del ricongiungimento del coniuge purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266 del 1999 (che riproduce senza sostanziali variazioni l’art. 1, comma 5, della legge n. 100/1987, richiamato dalla ricorrente e attuale appellante nella sua istanza). Alla luce della giurisprudenza costituzionale il TAR osserva che, a prescindere da ogni concreto apprezzamento sulla sussistenza, o meno, nel caso di specie, dei requisiti prescritti dall’art. 17 della legge n. 266 del 1999, la motivazione (postuma rispetto all’adozione dell’atto avversato) addotta dall’Amministrazione per sostenere la carenza del requisito della convivenza coniugale non è congrua, atteso che può dirsi “non convivente” il coniuge separato di fatto o legalmente dal consorte, mentre, per converso, la convivenza coniugale non può dirsi certamente interrotta od insussistente per il fatto che due coniugi, in costanza di matrimonio e genitori di figlio minore, siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse. Non è pertanto motivata la omissione del c.d. “preavviso di rigetto”. Nè il trasferimento della ricorrente presso la Questura di Roma è sufficiente a determinare il venire meno del suo interesse fatto valere in giudizio.

4. - Il Ministero appellante oppone alla sentenza la disamina della disciplina prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 100/1987, che prevede in modo tassativo il requisito della convivenza senza che sia possibile alcun dubbio interpretativo. Secondo numerose sentenze della Cassazione richiamate dalla difesa erariale la convivenza tra i coniugi deve essere effettiva. Tale requisito era certamente mancante dal momento che fino al 2 maggio 2007 l’agente interessata ha prestato servizio a Genova e dal 2 maggio 2007 ha prestato Servizio a Roma. L’appellante osserva inoltre che l’eccezione procedurale per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, non può comunque dar luogo all’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale dal momento che l’Amministrazione, in base a quanto affermato in ordine alla oggettiva mancanza del requisito della convivenza, è in grado di dimostrare in giudizio che il provvedimento non poteva essere diverso e pertanto l’attività era di natura vincolata, come richiesto dall’art. 21 - octies della medesima legge n. 241 del 1990.

5. - La parte appellata si è costituita in giudizio con memoria a sostegno della sentenza appellata, sottolineando inoltre: che il trasferimento presso la Questura di Rieti è stato temporaneamente eseguito dall’Amministrazione in attuazione della sentenza del TAR; che la detta Questura presenta un organico tuttora inferiore al numero previsto; che restano validi i motivi proposti in primo grado e dichiarati assorbiti dal TAR, quale la mancanza di qualsiasi motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.

6. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la istanza della Amministrazione per la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata sottolineando la mancanza di danno e rinviando al merito la valutazione dell’adeguatezza del procedimento con particolare riguardo alla sussistenza della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

7. – La Amministrazione dell’interno ha puntualmente comunicato che il trasferimento richiesto è stato temporaneamente disposto presso la Questura di Rieti al solo fine di dare esecuzione alla sentenza nel frattempo appellata e dunque mantenendo fermo l’appello.

8. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014.

9. – L’appello è infondato.

9.1. – Preliminarmente deve osservarsi che l’oggetto del giudizio è circoscritto al provvedimento 9 maggio 2007 prot. 333d/21753, impugnato in primo grado e che pertanto le vicende pregresse non rilevano nel presente giudizio.

9.2. - Il Collegio, analogamente al TAR, giudica illegittimo il provvedimento impugnato, sottolineando che a tale illegittimità concorrono insieme sia i motivi di ordine sostanziale, sia quelli di ordine procedurale, tra loro necessariamente concatenati fino a costituire un unico motivo.

9.3. – Il primo aspetto da rilevare è proprio la mancanza di qualsiasi esplicita indicazione nella motivazione del provvedimento di quale sia il requisito mancante ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge n. 100 del 1987 e per il quale il trasferimento è stato negato.

9.4. - In secondo luogo la successiva indicazione - da parte della difesa erariale e nelle note dell’Amministrazione depositate in giudizio - della mancanza del requisito della convivenza allo scopo di invocare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21 - octies è a suo volta priva di motivazione sostanziale in quanto basata su una interpretazione formalistica della norma da applicare che non può essere condivisa e che costituisce quindi violazione di legge. Come già correttamente notato dal TAR “ può dirsi “non convivente” il coniuge separato di fatto o legalmente dal consorte, mentre, per converso, la convivenza coniugale non può dirsi certamente interrotta od insussistente per il fatto che due coniugi, in costanza di matrimonio e genitori di figlio minore, siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse”. Vale a dire che non si può dedurre la mancanza del requisito della convivenza (per di più fino al punto da considerare del tutto vincolato il provvedimento) dalla sola situazione di lavoro dei coniugi che loro malgrado lavorano in città diverse e distanti e che per questo chiedono il trasferimento di uno dei due. Non è appropriato in questo caso il richiamo operato dalla difesa erariale alle sentenze della Cassazione alla effettività della convivenza, se non ci si riferisce ad una “effettività” compatibile con la lontananza delle sedi di lavoro, certamente involontaria dal momento che si chiede il trasferimento.

L’interpretazione proposta dall’Amministrazione è dunque formalistica dal momento che vanificherebbe del tutto la ratio della norma.

9.5. - L’Amministrazione può certamente sostenere – ove lo ritenga - che non è dimostrato il requisito della convivenza secondo i criteri sopraindicati, ma avrebbe dovuto in primo luogo espressamente dichiararlo e, in tal caso, non avrebbe potuto certamente esimersi dal richiederne all’interessato la dimostrazione, per lo meno nella forma dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge 241/1990, secondo la ratio propria dell’istituto ben sottolineata dalla sentenza del TAR, dal momento che, proprio in situazioni di questo genere, è essenziale quanto l’interessato può dichiarare sul punto.

9.6. – Se viene meno la evidenza e la validità della motivazione successivamente fornita in giudizio circa il carattere vincolato del provvedimento che, a detta dell’Amministrazione, non avrebbe potuto essere diverso, il provvedimento risulta sotto più concorrenti profili illegittimo: per mancanza di motivazione, per erronea interpretazione della norma e dunque violazione di legge, nonchè per mancanza di istruttoria circa la sussistenza del requisito della convivenza e infine per il mancato interpello al riguardo della interessata nelle dovute forme dell’invio del preavviso di procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

9.7. - Pertanto motivi sostanziali e procedurali si saldano tra loro e convergono nella conclusione della illegittimità del provvedimento rafforzando quanto già statuito nello stesso senso dal TAR.

10. – L’appello dell’Amministrazione deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni, ulteriormente rafforzate in relazione alla attenta considerazione dei motivi di appello.

11. – Nel comportamento dell’Amministrazione ed in particolare nella sollecita e conseguente esecuzione della sentenza impugnata, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti per questa fase del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per il presente grado del giudizio..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
panorama
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Re: ricongiungimento familiare tra carabinieri

Messaggio da panorama »

per chi ne ha bisogno, allego PDF su prassi ricongiungimento anche per coloro che sono spostati tra Carabinieri.

vedi/leggi e scarica se d'interesse su art. 398.
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