riscatto servizio comunque prestato

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nandorsg63
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riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da nandorsg63 »

Buongiorno a tutti avrei in quesito da porre per qualche esperto.
legge 165/97 riscatto servizio comunque prestato avevo presentato domanda nel 2010
2 anni 9 mesi adesso vengo a conoscenza dal mio Ente che non posso riscattare quel periodo, in quanto
dai conteggi sono stati esclusi i periodi di frequenza corsi, mentre mi risulta che in altri Enti detti periodi, vengono conteggiati.
per soli 9 giorni non posso transitare nel sistema contributivo.
grazie per le risposte.


nandorsg63
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da nandorsg63 »

volevo dire retributivo
para61
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da para61 »

Buongiorno.
L'INPS, prima di trattare la tua pratica richiederà al tuo Ente il PA04, che riguarda le retribuzioni percepite ed una certificazione che indichi se nel periodo da te richiesto esistono già maggiorazioni dei servizi . Se non ne avevi tutto il periodo è utile all'aumento 1/5.
Ti posso confermare che la "mala 'informazione" regna nei vari uffici!
Saluti
nandorsg63
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da nandorsg63 »

Infatti, così pensavo io, ma il mio Ente mi esclude il periodo della scuola sottufficiali e i corsi igp e p
cosi facendo mi riducono i periodi comunque prestati e non riesco a riscattare il dovuto (oneroso) che mi permetterebbe di passare al retributivo.Conosci qualche normativa a riguardo da dove si evinca quali siano i periodi comunque prestati da non prendere in considerazione?
grazie
para61
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da para61 »

I periodi sono tutti quelli svolti in operativa di base, quindi senza maggiorazioni.
La normativa - Dlgs165/97 art 5 comma 3 che recita: "Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato".
I vari corsi, aggiungo io, sono da intendersi come svz comunque prestato. Non capisco come possano escluderli, in quanto l'INPS chiede semplicemente se esistono già maggiorazioni in tali periodi. In bocca al lupo.
gino59
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da gino59 »

e: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4
Messaggioda gino59 » mer mar 01, 2017 12:07 am

Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....
Messaggioda Argento1965 » gio feb 16, 2017 10:45 am

luciove62 ha scritto:
Buongiorno ,a breve devo fare domanda di pensione, e il serv. amm.vo mi ha fatto notare che al 31.12.1995 ho maturato 17 anni 11 mesi e 15 giorni per cui per soli 15 giorni non rientro nel sistema retributivo. Preciso che
prima della riforma sullo statino ero segnato con sistema pensionistico 1 ( poi al momento di informazioni per preparare domanda di pensione l'amara sorpresa ). Vi sarebbe la possibilità di riscattare , a domanda e a titolo oneroso , i 3 mesi della scuola allievi (essendomi arruolato quale c.re ausiliario) che darebbero luogo a un riscatto di 18 gg portandomi ad avere alla data del 31.12.1995 i fatidici 18 anni....ma sembra che l'INPS sia orientata a non accogliere più queste domande ! C'e qualcuno che si trova nella mia stessa condizione e mi può aiutare/consigliare ??? Grazie a tutti Lucio


Ciao a tutti, sono un Brigadiere Capo (grado maturato a dicembre 2013) in servizio a Padova e mi sono appena iscritto per rispondere al collega luciove62 in merito alla sua situazione sopra citata, descrivendo la mia, sperando sia di spunto per lui ed anche per altri.
Mi sono arruolato il 03.03.1984 e dal 1° agosto 2017 sarò in pensione. Attualmente sono inquadrato nel sistema pensionistico c.d. "retributivo" avendo maturato al 31.12.1995 anni 17 mesi 11 e giorni 23 così nel dettaglio (conteggio fattomi dal C.N.A. di Chieti a seguito di mia specifica istanza):
- servizio effettivo anni 11 mesi 9 giorni 28;
- supervalutazione attribuita anni 2 mesi 4 giorni 11;
- ricongiunzione - riscatti pensione anni 3 mesi 9 giorni14.
In merito alla supervalutazione attribuita, mi preme precisare che oltre ai benefici della Legge 284/1977 art. 3 (RID. 1/5), l'anno scorso ho ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS di Padova di giorni 15 di riscatto quale servizio comunque prestato D.Lgs. 165/1997 (RID. 1/5) e pertanto a conferma che a Padova l'INPS riconosce l'applicazione della 165/1997 (ma ho sentito che a Verona questo non avviene).
Ho letto in questo Blog della sentenza n.93/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna nella quale sinteticamente ritiene debba essere applicata la circolare dell'INPDAP N. 14 DEL 16.03.1998 che prevede il computamento al mese intero qualora manchino meno di 15 giorni alla fine dello stesso (e vi ringrazio tantissimo per il grande lavoro che fate tutti nel mettere a disposizione di tutti ogni notizia che può essere di beneficio anche solo di pochi) ed ho così scritto al CNA - sia TEA che TEQ per ottenere il riconoscimento e l'applicazione di quella circolare.
Il 19 dicembre u.s. l'Uffico TEQ mi ha risposto che loro inviano tramite il mod. "PA04" all'INPS competente i dati risultanti all'atto del collocamento in congedo e che il sistema informatico "pensioni S7, allineato dai dati comunicati, provvede in autonomia al computo della pensione normale, compreso l'inquadramento nel sistema retributivo o misto in ragione dell'anzianità complessiva maturata alla data del 31.12.1995.
Il 27 gennaio 2017, l'Ufficio TEA mi ha risposto che il Ministero della Difesa, interessato in tal senso per un'analoga richiesta, ha specificato che il sistema retributivo rimane fermo per i lavoratori che al 31.12.1995 siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.
E qui ho finito .... spero di non essere stato troppo lungo nella descrizione ma la storia è lunga da raccontare .... ora sto consultando uno studio legale per essere pronto a fare ricorso appena sarò in possesso del Decreto di pensione dell'INPS.
Spero sia di aiuto e spunto per qualcun altro ..... e se qualcuno ha dei suggerimenti/consigli da darmi lo ringrazio sin da ora.
Buona giornata a tutti


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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da nandorsg63 »

come sarà andato a finire il ricorso fatto dal brigadiere Capo?
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da antoniomlg »

nandorsg63 ha scritto:come sarà andato a finire il ricorso fatto dal brigadiere Capo?

quale ricorso???

il Brigadiere capo scriveva che sarebbe stato posto in pensione
dal prossimo agosto 2017..

quindi nessun ricorso ancora......
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da nandorsg63 »

hai ragione
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da markface69 »

scusate la mia ignoranza in materia :
il sottoscritto al 31/12/1995 aveva maturato un servizio utile di 17A 9M e 16 GG e di conseguenza sono rientrato nel misto. Dopo di che , forse erroneamente ,ho riscattato con art.20 L.1092/73 (rid 1/3)
9 M e 22GG per un totale al 31/12/2010 di 5 A -1 M- 30GG e di conseguenza ho superato i 5 anni previsti dalla legge 165/97 .

La domanda è la seguente : Pur avendo già riscattato 5 anni posso richiedere di applicare al periodo del preruolo , durato 11 M e 29 gg , la legge 165/97 ??
Se ciò fosse possibile mi darebbe più di 2 M di aumento e alla data del 31/12/1995 risulterebbero
17A 9M 16 GG + 2M =17 A 11M e 16 GG e che forse mi consentirebbero di rientrare nel sistema retributivo .

spero di non aver scritto fesserie!!!
vi ringrazio anticipatamente delle vostre risposte .
panorama
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
-----------------------------

Ecco alcuni brani:

1) - Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari,
- ) - durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio,
- ) - quindi domandando a questo Giudice di accertare,
- ) - con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

2) - Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo,
- ) - chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3) - La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

4) - Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita,
-) - “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”,
-) - ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- ) - Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

5) - Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che
- ) - “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).
- ) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983,
- ) - ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

6) - Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e.
- ) - e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi,
- ) - non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita
- ) - e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

7) - A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
- ) - ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato,
- ) - stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5),
- ) - confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata,
- ) - chiarendo che,
- ) - se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997,
- ) - ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

8) - Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, - ) - con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita,
- ) - che qui rileva,
- ) - esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale,
- ) - è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800811, - Public 2018-01-22 -
Pubblicato il 22/01/2018

N. 00811/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2003, proposto da:
Pizza Lucio, Adamo Modestino, Alborino Alfonso, Alessandroni Aurelio, Altobelli Pasquale, Ambrosino Luigi, Ancora Antonino, Andreozzi Giuliano, Antonaci Giorgio, Antonelli Felice, Apuzzo Vincenzo, Arbo Antonello, Armati Ulisse, Avino Pierluigi, Barbaresi Massimo, Barichello Vanni, Barmi Ottaviano, Barone Francesco, Bellazecca Emilio, Benedicenti Sergio, Benedittis Giuseppe, Bennati Giancarlo, Berardo Antonio, Binda Vincenzo, Bisanti G. Paolo, Blasi Fernando Bruno, Bonfiglio Piero, Bonome Massimiliano, Bonomo Franco, Borgia Gianpiero, Bova Angelo, Bovenzi Giorgio, Bovesacco Umberto Ugo, Breccia Fabio, Brogioni Maurizio, Brunetti Roberto, Brunione Salvatore, Calvia Salvatore, Camaggi Franco, Caporale Gaetano, Capuzzi Claudio, Carabella Franco, Cargoni Carlo, Carletti Vincenzo, Carocci Franco, Carucci Caruccio, Catalano Salvatore, Catania Mario, Ceccarini Elio, Cedrone Remo, Celardi Giuseppe, Celletti Giovanni, Chieffi Franco, Chieruzzi Maurizio, Chimenti Domenico, Ciancaglioni Amedeo, Ciangherotti Sandro, Cicchetta Bernardino, Ciccozzi Sergio, Cilurzo Marco, Clemente Agatino, Colaluce Maurizio, Colariem Massimiliano, Colavita Teodoro, Colletti Alessandro, Coppa Carlo, Coppola Fabrizio, Coppola Fausto, Cornacchiola Roberto, Corselli Antonio, Costantini Maurizio, Costanza Mario, Costanzo Stefano, Credendino Carlo, Crisci Luigi, Cristiano Salvatore, Daino Giuseppe, D'Alessandro Antonio, D'Alessio Ettore, D'Alia Francesco, D'Angeli Massimo, D'Angiolella Nicola, D'Aniello Ciro, D'Antonio Santino, D'Avossa Gianfranco, De Chirico Paolo, De Cicco Ciro, De Cicco Massimo, De Cubellis Eliseo, De Felice Tommaso, De Franco Raimondo, De Lorenzis Sebastiano, De Luca Antonio, De Rosa Ignazio S, De Rosa Maurizio, De Rosa Roberto, De Ruosi Giancarlo, Del Tongo Ferruccio, Della Corte Giovanni, Dell'Aversana Vincenzo, Delogli Antonio, Di Bella Gianfranco, Di Biagio Pietro, Di Brizzi Mario, Di Cesare Carlo, Di Costantino Tullio, Di Gaetano Franco, Di Lillo Giovanni, Di Rocco Rodolfo, Di Terlizzi Massimo, Dicembrino Natale, Digiamuto Paolo, Dininno Stefano, Ditria Mario, Donati Onofrio, Draghelli Roberto, Esposito Eugenio, Esposito Giuseppe, Esposito Roberto, Falchi Franco, Farinelli Sergio, Favale Sandro, Fazi Roberto, Fedele Giovanni, Ferrari Marcello, Ferretti Ferdinando, Ferrieri Giovanni, Fiaschi Claudio, Fini Pierlorenzo, Fluneri Claudio, Fontanarosa Alfredo, Foresta Marco, Frasacco Claudio, Frentano Livio, Frezzini Mauro, Frison Elio, Galante Alessando, Garabella Marco, Gatti Augusto, Gemma Roberto, Gennari Franco, Gentili Riccardo, Giannattasio Luciano, Giannetti Dante, Giansiracusa Angelo, Giorgi Paolo, Giovansanti Rosario, Girelli Francesco, Grauso Bartolomeo, Greco Tommaso, Guerriero Gaetano, Ianniello Michele, Intreccialagli Fabrizio, Ippoliti Giuseppe, Irilli Antonello, Lattina Giacinto, Leanza Vincenzo, Leta Lirio, Levante Luigi, Liburdi Nicola, Lo Vecchio Nicola, Longo Ettore, Loreti Enzo, Lozupone Francesco, Lupacchini Domenico, Lupo Lamberto, Maciucca Marco, Magliocchetti Luigi, Male' Rinaldo, Mancini Pasquale, Margiotta Bruno, Marolla Sergio, Marroni Giuliano, Marsiglia Fabio, Massari Massimo, Massimi Leopoldo, Mastrangeli Tiziano, Matta Luciano, Matteoni Roberto, Maurici Alfonso, Maurizi Maurizio, Mazzotta Pantaleo, Menis Giovanni, Modolo Glauco, Monesi Nicola, Monteferri Franco, Montella Giovanni Battista, Monti Vittorio, Mora Luigi Glauco, Moro Roberto, Moroni Nickolas Paolo, Musella Cosimo, Nardecchia Claudio, Navarra Mario, Navisse Maurizio, Nerucci Massimiliano, Nigro Giovanbattista, Nori Luca, Nuvoloni Paolo, Occhinegro Fiorenzo, Oliva Giovanni, Orati Alessandro, Oriolesi Luciano, Pacelli Antonio, Paladino Armando, Palladino Alessandro, Pallants Mauro, Paluzzi Sandro, Paparini Francesco, Papponetti Maurizio, Parisi Natals, Pascucci Luigi, Pasquarelli Emiliano, Passeri Roberto, Pedalino Sebastiano, Perrone Daniele Vito, Picazio Antonio, Pipino Vincenzo, Pirone Generoso, Pisani Giuseppe, Pisaturo Luciano, Pompei Gratiliano, Porcelli Giuseppe, Puddu Aldo, Quagliato Filippo, Rabbini Giovanni, Raffo Massimo, Ranieri Aniello, Raucci Pasquale, Rega Carmine, Rei Alfredo, Ricci Beniamino, Ricci Giuseppe, Ricciuti Claudio, Rigo Nicola, Rivelli Claudio, Rocchi Carlo, Romano Andrea, Rossi Angiolino, Russo Giuseppe, Salvatori Guerrino, Santilli Antonio, Santillo Francesco, Santoro Mario, Santucci Sergio, Saviano Vincenzo, Schleggi Bernardino, Scibona Alberto, Sellitto Vincenzo, Semenzato Maurizio, Serratore Stefano, Severoni Dario, Soccorsi Domenico, Sorvillo Giuseppe, Spaldi Giuseppe, Sperandini Pietro, Tagliamonte Simone, Targusi Domenico, Teglia Alessandro, Temberoni Pierluigi, Tescione Piero, Tomassetti Paolo, Torri Fabio, Toscano Antonio, Tranquilli Luciano, Trucillo Antonio, Uleri Antonio, Valacchi Andrea, Valentini Ferdinando, Valeri Claudio, Ventola Gennaro, Venturi Visconti Alessandro, Vertolli Francesco, Vicini Armando, Vignola Mario, Vitale Giovanni, Zazzaro Gianpiero, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massaro, con domicilio eletto presso lo studio Petrillo-Ragazzoni in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

I.N.P.D.A.P. – Gestione autonoma ex E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;

e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla restituzione delle somme indebitamente versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché per l’annullamento
di tutti gli atti eventualmente ostativi, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere, o essere stati, tutti ufficiali e/o sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di aver ottenuto l’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) al momento del loro passaggio in s.p.e., coincidente con l’acquisizione del grado di Sergente Maggiore.

2. Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari, durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio, quindi domandando a questo Giudice di accertare, con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo, chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3. Con atto di stile si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa per domandare il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con decreto n. 5029 del 24.04.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 322 del 2.03.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti Brunetti Roberto, Gemma Roberto, Ancora Antonino, Raffo Massimo, Moro Roberto, Maurizi Maurizio, Menis Giovanni, Coppa Carlo, Donati Onofrio, De Franco Raimondo Santucci Sergio, Paparini Francesco, Paluzzi Sandro, Bovesecco Umberto, Camaggi Franco e d’Avossa Gianfranco ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

5. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.

6. La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

Premesso che il D.P.R. n. 1032/1973 disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e che il “Fondo di previdenza e credito” da esso regolato provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi (art. 32), deve darsi preliminarmente atto della presenza di oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla corretta interpretazione del citato D.P.R., della cui violazione gli odierni ricorrenti si dolgono.

6.1 Invero, una prima giurisprudenza del Giudice Amministrativo, più vicina alle prospettazioni di parte ricorrente e tesa a riconoscere il diritto dei militari all’iscrizione al menzionato Fondo previdenziale, dopo aver preliminarmente chiarito che al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non spettasse l’anzidetta iscrizione, statuiva l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione dei ricorrenti al Fondo con conseguente versamento all’Ente previdenziale del relativo contributo, per la parte a suo carico e, correlativamente, l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere all’iscrizione, con decorrenza dal momento in cui gli istanti avevano iniziato ad essere retribuiti con il metodo a stipendio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6363/2005, n. 1643/2006; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1153/2008; nn. 6178, 6266 e 6271/2004).

6.2 Tuttavia, i più recenti arresti giurisprudenziali, a cui il Collegio ritiene di aderire, sono giunti ad opposta soluzione.

Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza). Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

7. Nella fattispecie all’odierno esame, i ricorrenti domandano l’iscrizione al Fondo di Previdenza con riferimento ad un periodo in cui il rapporto di pubblico impiego che li legava all’Amministrazione era solo a tempo determinato e che, secondo la ricostruzione ermeneutica innanzi svolta, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto non automaticamente computabile al fine della buonuscita, ai sensi del richiamato art. 1, D.P.R. n. 1032/1973.

in relazione ad esso non è dunque possibile disporre l’iscrizione al Fondo di previdenza, oggi gestito dall’I.N.P.D.A.P., per ricomprendervi il servizio prestato dagli odierni esponenti quale volontari, e precedente al passaggio in servizio permanente effettivo.

Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e. e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi, non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

8. Ritenuta, quindi, corretta la decorrenza dell’iscrizione al Fondo previdenziale dei ricorrenti come operata dalla odierna intimata, ne discende la conseguente infondatezza nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo versato per il riscatto del servizio pre-ruolo dai medesimi prestato.

A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5), confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata, chiarendo che, se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997, ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita, che qui rileva, esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

9. Il Collegio, pertanto, pronunciando nei confronti dei soli ricorrenti per i quali è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito, conclude per il rigetto del presente gravame.

10. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO

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I riccorrenti (entro breve tempo, che il proprio Legale saprà) possono chiedere per la lunga durata del processo (14 anni or sono), il risarcimento c.d. "Legge Pinto".
panorama
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da panorama »

Qualcosa non torna.
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Leggete la sentenza del CdS datata 2012, qui sotto indicata, ove il Ministero della Difesa ha perso l’Appello.

09/10/2012 201205250 Sentenza 4


N. 05250/2012REG.PROV.COLL.
N. 03736/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. Puglia - sez. staccata di Lecce: sezione I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas
……………………………

OMISSIS

1) Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:

<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.


La suindicata sentenza si trova postata nel testo “ Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo, nel Forum Carabinieri
blube
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da blube »

para61 ha scritto:I periodi sono tutti quelli svolti in operativa di base, quindi senza maggiorazioni.
La normativa - Dlgs165/97 art 5 comma 3 che recita: "Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato".
I vari corsi, aggiungo io, sono da intendersi come svz comunque prestato. Non capisco come possano escluderli, in quanto l'INPS chiede semplicemente se esistono già maggiorazioni in tali periodi. In bocca al lupo.
...Buondi, vorrei capire pechè ho in corso con l inps il riscatto per l'anno di scuola sott.li che mi permetterebbe di transitare nel retributivo parte A: la mia domanda è se ho gia 5 anni e 2 mesi maturati (1/3)..è probabile che la mia richiesta non sia accolta?
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da para61 »

blube ha scritto:
para61 ha scritto:I periodi sono tutti quelli svolti in operativa di base, quindi senza maggiorazioni.
La normativa - Dlgs165/97 art 5 comma 3 che recita: "Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato".
I vari corsi, aggiungo io, sono da intendersi come svz comunque prestato. Non capisco come possano escluderli, in quanto l'INPS chiede semplicemente se esistono già maggiorazioni in tali periodi. In bocca al lupo.
...Buondi, vorrei capire pechè ho in corso con l inps il riscatto per l'anno di scuola sott.li che mi permetterebbe di transitare nel retributivo parte A: la mia domanda è se ho gia 5 anni e 2 mesi maturati (1/3)..è probabile che la mia richiesta non sia accolta?
Richiesta solo congelata al momento, tutto questo da fine dicembre dello scorso anno (prima passava tutto), in quanto stanno valutando di non dare seguito alle domande di chi ha già maturato i 5 anni di maggiorazioni. Aspettiamo!
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Re: riscatto servizio comunque prestato

Messaggio da gino59 »

Art. 1847 Codice Ordinamento Militare. Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.
 
Art. 1849 Maggiorazioni del servizio effettivo.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165(*)
 
(*) art.5 c 6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
- In conclusione, sulla questione è recentemente intervenuta la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale che con sentenza n.8 /2011/QM in data 11.05.2011 e n.11/2011/QM in data 15.06.2011, ha chiarito che “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art.124, comma 1, del D.P.R. n.1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” e che “All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. prevista dall’art.124 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art.3 della legge n. 284 del 27.05.1977”».
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