RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Feed - CARABINIERI

vincenzo16
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: gio gen 21, 2016 8:50 pm

RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da vincenzo16 »

In CMO si trova scritta appesa in bacheca la seguente dicitura:

SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DI TUTTI I GIORNI DI CONVALESCENZA DISPONIBILI NEL QUINQUENNIO (CIRCA 730)
1) PER INFERMITA' COMPRESE NELLE CATEGORIE 1-2-3-4-5 DELLA TABELLA "A" D.P.R. 834/81 (O ASSIMILABILI)
SEGUE RIFORMA CON INDICAZIONE A REIMPIEGO NEI RUOLI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA;
2) PER INFERMITA' NON COMPRESE NELLE CATEGORIE 1-2-3-4-5 DELLA TABELLA "A" D.P.R. 834/81 (O NON ASSIMILABILI)
SEGUE CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO (ai sensi del combinato disposto arte. 905 comma 5 e 929 comma 1 lettera b) decreto legislativo n° 66 del 15/03/10)
SENZA INDICAZIONE A REIMPIEGO NEI RUOLI CIVILI (circolare M_D GMIL2 VDGM II SSS2014/0010977 datata 17/01/14).

cosa significa?
qualcuno sostiene che significa che se si viene riformati con una tabella dalla 1 alla 5 e non si opta per i ruoli civili si va in pensione,
invece se viene assegnata una tabella dalla 6 in poi si viene cessati dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio e non si può optare per i ruoli civili e non si ha nemmeno la pensione, e per caso vero?
V


carlo64
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 289
Iscritto il: lun giu 17, 2013 9:10 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da carlo64 »

Ciao Vincenzo16,
credo che significhi semplicemente che raggiunti i 730/731 gg. di assenza nel quinquennio mobile:
1) dalla 1a alla 5a categoria si viene RIFORMATI;
2) dalla 6a alla 8a categoria si cessa dal servizio per superamento limite massimo di aspettativa.
in questo secondo caso non si ha diritto al transito nei ruoli civili ma per quanto ne so e per quanto ho potuto leggere sul forum, la pensione spetta se si hanno almeno 15 anni di contributi.
Sono anche io prossimo al superamento dei 731gg e spero di non sbagliarmi, purtroppo c'è sempre qualcuno che interpreta a modo suo per fare del terrorismo psicologico...
cbr90075
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 318
Iscritto il: mer dic 09, 2015 3:27 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da cbr90075 »

secondo me non è un caso che si mettano queste circolari in bacheca in una CMO, è evidente il tentativo di terrorizzare i colleghi inesperti, comunque a conferma di quanto abbiamo più volte detto su questo forum, invito colleghi che andranno in pensione per superamento dei 730 giorni di raccontare la loro esperienza nel forum.
mixmax
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 251
Iscritto il: sab apr 09, 2016 8:40 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da mixmax »

Si e se si arriva a 548.....poi che fanno ti lasciano 10 mesi senza stipendio ne pensione??? Mi pare una bella mi@@@@@ta!!
vinche1964
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 35
Iscritto il: mer mar 19, 2014 11:47 am

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da vinche1964 »

Ciao a tutti.....
se andate a leggere cosa riporta la norma richiamata, la stessa in realtà non fa distinzione di categorie per la riforma ed è per questo che sono convinto si tratti solo di tentativi per impaurire i colleghi inesperti:
Art. 905 Infermità temporanea
1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.
2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di
licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti
sanitari.
4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato,
l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’ articolo 912.
5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al
servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.
6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso
nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere
esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è
sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato
permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo
massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio
incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state
concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità
proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai
provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare.
Art. 912 Durata dell’aspettativa
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare
cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento
dall’una all’altra aspettativa.
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
258
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla
data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario
definitivo.
In effetti si può essere riformati per inidoneità fisica anche con una categoria 8 della Tab. A.
Quello che conta ovviamente è la patologia, nel senso che se io soffro di cervicalgia assegnata ad una cat.8/A non posso pensare di essere riformato, mentre può essere riformato colui che pur avendo la stessa cat.8/A soffre di problemi cardiaci.
Se guardate questo forum in effetti potete trovare il post diun collega riformato il 6.12.2016 con una semplice cat.8/A.

Per quanto riguarda invece il problema se si ha diritto o meno alla pensione posso solo dire che io sono in aspettativa da febbraio del 2016 a seguito di intervento (infermita per la quale ho avviato le procedure per il riconoscimento di c.s. - già inviata a novembre al CdV) e anche a me hanno paventato il rischio di essere congedato al superamento dei 730 nel quinquennio senza aver diritto alla pensione. Sarà poi vero?
vincenzo16
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: gio gen 21, 2016 8:50 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da vincenzo16 »

pertanto la pensione spetterebbe in entrambi i casi?
V
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da gino59 »

vincenzo16 ha scritto:In CMO si trova scritta appesa in bacheca la seguente dicitura:

SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DI TUTTI I GIORNI DI CONVALESCENZA DISPONIBILI NEL QUINQUENNIO (CIRCA 730)
1) PER INFERMITA' COMPRESE NELLE CATEGORIE 1-2-3-4-5 DELLA TABELLA "A" D.P.R. 834/81 (O ASSIMILABILI)
SEGUE RIFORMA CON INDICAZIONE A REIMPIEGO NEI RUOLI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA;
2) PER INFERMITA' NON COMPRESE NELLE CATEGORIE 1-2-3-4-5 DELLA TABELLA "A" D.P.R. 834/81 (O NON ASSIMILABILI)
SEGUE CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO (ai sensi del combinato disposto arte. 905 comma 5 e 929 comma 1 lettera b) decreto legislativo n° 66 del 15/03/10)
SENZA INDICAZIONE A REIMPIEGO NEI RUOLI CIVILI (circolare M_D GMIL2 VDGM II SSS2014/0010977 datata 17/01/14).

cosa significa?
qualcuno sostiene che significa che se si viene riformati con una tabella dalla 1 alla 5 e non si opta per i ruoli civili si va in pensione,
invece se viene assegnata una tabella dalla 6 in poi si viene cessati dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio e non si può optare per i ruoli civili e non si ha nemmeno la pensione, e per caso vero?
V
===============Anche questa fa parte di un sistema di "terrorismo" psicologico....!!!
alonso

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da alonso »

Sono stato riformato con una 6°cat. e sono andato in pensione ma potevo anche fare domanda per i ruoli civili. Questa è la realtà,il resto sono fandonie.
alonso

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da alonso »

L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
mixmax
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 251
Iscritto il: sab apr 09, 2016 8:40 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da mixmax »

alonso ha scritto:Sono stato riformato con una 6°cat. e sono andato in pensione ma potevo anche fare domanda per i ruoli civili. Questa è la realtà,il resto sono fandonie.
Dopo quanti giorni?
alonso

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da alonso »

730 giorni di aspettativa difatti sono stato riformato il 18 ottobre ma ho dovuto aspettare il 7 novembre perchè dovevo terminare i giorni di aspettativa.
carlo64
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 289
Iscritto il: lun giu 17, 2013 9:10 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da carlo64 »

alonso ha scritto:730 giorni di aspettativa difatti sono stato riformato il 18 ottobre ma ho dovuto aspettare il 7 novembre perchè dovevo terminare i giorni di aspettativa.
Ciao Alonso,
potresti approfondire quanto hai scritto?
Da quanto ho capito, il 7 novembre la cmo ti ha fatto il verbale di riforma, con decorrenza retroattiva alla data del 18 ottobre, giorno in cui hai raggiunto i 730 gg nel quinquennio?
Grazie!
vinche1964
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 35
Iscritto il: mer mar 19, 2014 11:47 am

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da vinche1964 »

vincenzo16 ha scritto:pertanto la pensione spetterebbe in entrambi i casi?
V
Per quanto mi riguarda non lo so, qualcuno che dovrebbe essere ben informato (è medico legale) mi ha detto che in caso di congedo per raggiungimento del limite max di aspettativa per malattia non si ha diritto al trattamento pensionistico almeno fino a quando la CMO non si esprime sull'idoneità o meno dell'interessato.
In pratica, come stabilito dalla norma, in prossimità del raggiungimento del limite max di aspettativa la CMO viene informata dal Comando di Corpo. Si é però verificato che la CMO convocasse il dipendente ben oltre il limite max, quindi il Comando di Corpo ha dovuto congedare il dipendente per i suddetti motivi. L'interessato a questo punto essendo stato congedato oltre a non aver più nessun rapporto con l'ex Corpo si appartenenza, se la deve vedere direttamente con la CMO. E se la CMO dovesse valutare le patologie sofferte non sufficienti per una riforma ? Si otterrebbe un giudizio di idoneità al servizio (ormai cessato per via del congedo) e di conseguenza il diritto a percepire la pensione solo al raggiungimento dei requisiti richiesti.
Questo non é frutto di mia invenzione ma ho solo riportato quanto mi é stato riferito e che ovviamente mi ha allarmato e non poco.
Se qualcuno é in grado di confutare quanto sopra é pregato di farsi avanti.
alonso

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da alonso »

A tutti gli effetti la mia pensione è partita dal 7 novembre.
carlo64
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 289
Iscritto il: lun giu 17, 2013 9:10 pm

Re: RIFORMA O CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

Messaggio da carlo64 »

Grazie Alonso per la risposta, anche se non era quello che intendevo chiederti...

Resta il fatto che il tarlo del dubbio su quello che succede al raggiungimento dei 730/731 gg. nel quinquennio, resta. Anche alla luce di quanto riportato da vinche1964, la sicurezza matematica che si percepirà la pensione non siamo riusciti ad averla... L'incognita del verbale di idoneità (si idoneo al servizio), rilasciato dalla cmo dopo che si sono esauriti i 730 giorni di assenza e quindi già decaduti per quanto riguarda il proprio Ente/Comando è una possibilità non remota e alla quale non abbiamo testimonianze dirette. Speriamo che qualcuno con questa esperienza legga e ci sappia illuminare con risposte certe...
Rispondi