ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

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avt8
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ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da avt8 »

A beneficio degli utenti sul mio lavoro fatto, allego la risposta dell'Agenzia delle Entrate per la esenzione Irpef- per le vittime del dovere con ppo di 1 ^ categoria ed assegno di superinvalidità-

QUESTA E LA RISPOSTA-


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per la non imponibilità della pensione privilegiata in esame è necessario esaminare lo
status del titolare del trattamento pensionistico; e, in particolare, occorre chiarire se un
soggetto, dichiarato "vittime del dovere", possa godere del regime di esenzione
previsto dalla legislazione in materia di vittime del terrorismo e di stragi della
medesima matrice.
Al riguardo, si osserva che la legge 13 agosto 1980, n. 466 ha previsto "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o
di azioni terroristiche", che abbiano riportato ferite o lesioni in conseguenza di eventi
connessi all'espletamento di funzioni istituzionali, nonché agli appartenenti alle Forze
di Polizia che abbiano riportato un grado di invalidità non inferiore all'80 per cento
della capacità lavorativa.
Questa previsione rientra nell'ambito di un'articolata legislazione, formatasi nel corso
degli anni, che prevede una serie di provvidenze di natura economica, previdenziale e
fiscale, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, così come
individuate dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407 e
successive modificazioni, nonché in favore delle "vittime del dovere".
Al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime e, in taluni
casi, tra vittime dello stesso evento, il legislatore ha previsto l'estensione alle "vittime
del dovere" di specifici benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
In ragione di tale processo di equiparazione, l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ha previsto che: "Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti
dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze ... è assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del
1990 e dalla legge 23 novembre 1998 n. 407."
Pertanto, alle "vittime del dovere", ferite nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose successivamente al 31 dicembre 1989, ovvero, ai loro familiari
superstiti, si è reso applicabile l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998,
recante: "Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata",
secondo cui ". Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti ...
che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità ... non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF."
Per quanto riguarda la fattispecie in oggetto, si osserva che l'istante è stato
riconosciuto "vittima del dovere" come risulta dall'attestazione rilasciata dalla
Prefettura di Venezia in data 8 marzo 2013 e allegata all'istanza. Tuttavia, tale
qualifica non è sufficiente per il riconoscimento dei benefici fiscali in questione in
quanto gli stessi riguardano il solo "personale di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose.a
decorrere dal 1° gennaio 1990" (citato articolo 82 legge n. 388 del 2000). Dall'istanza
non è possibile desumere se il contribuente rientri in tale specifica tipologia di "vittima
del dovere" né se l'evento che ha visto coinvolto il contribuente sia avvenuto dopo il
31 dicembre 1989.
Peraltro, dai dati presenti nella graduatoria delle "vittime del dovere" del Ministero
dell'Interno, ove figura anche il signor Serra Ciro, è possibile rilevare che l'evento che
ha coinvolto l'istante è avvenuto in data 16 luglio 1977 Pertanto, la data dell'evento (16 luglio 1977) in ogni caso preclude all'istante "vittima
del dovere" di poter fruire per la pensione percepita dell'esenzione dall'IRPEF prevista
dalla legge n. 407/1998 richiamata dall'articolo 82 della legge n. 388/2000.
PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE


caino66
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da caino66 »

Come volevasi dimostrare.

Saluti a tutti e grazie ad AVT8 per il suo prezioso contributo, come sempre del resto.

Caino66 (Vittima del Dovere x Azioni Criminose posto 1990 - in congedo assoluto e permanente riconosciuto incollocabile al lavoro).
avt8
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da avt8 »

Caino
Se ti impegni forse tu ce la fai ascolto il professore
caino66
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da caino66 »

Caro AVT8 intanto buonasera.
Sono in attesa di risposta da parte dell'INPS di Roma 4 che come al solito prende tempo x smontarti.

Comunque, non demordo.

Un caro saluto:

Caino66.
franruggi
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

[quote="caino66"]Caro AVT8 intanto buonasera.
Sono in attesa di risposta da parte dell'INPS di Roma 4 che come al solito prende tempo x smontarti.

Comunque, non demordo.

Un caro saluto:

Caino66.[/quote

l'inps farà un quesito presso gli uffici preposti e vediamo che si inventano
franruggi
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

e se poi ci danno ragione....come faranno a farci recuperare l irpef pagata?
ciro49
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da ciro49 »

franruggi ha scritto:e se poi ci danno ragione....come faranno a farci recuperare l irpef pagata?
il recupero può avvenire o con il 730 elencando tutta irpef pagata,oppure con istanza agenzia delle entrate
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Quindi non come arretrato inps
Antonio Giorgio
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Antonio Giorgio »

Ciao a tutti mi permetto di rispondere alla domanda di recupero irpef. Per l'anno in corso rimborso da parte inps x anni a ritroso agenzua delle entrate di competenza con specifica domanda dico questo xche' sono in attesa di risposta da inps Roma x quesito richiesto da Inpd Torino la stessa Inps ha scritto al Comando Generale dell'Arma x chiedere se mi competeva l'esenzuine dell'irpef rispondendo di applicare il nuovo regime fiscale siamo in attesa.
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

L arma non sa nemmeno che so le vdd....
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Al.Massino risp che non compete
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da ciro49 »

Antonio Giorgio ha scritto:Ciao a tutti mi permetto di rispondere alla domanda di recupero irpef. Per l'anno in corso rimborso da parte inps x anni a ritroso agenzua delle entrate di competenza con specifica domanda dico questo xche' sono in attesa di risposta da inps Roma x quesito richiesto da Inpd Torino la stessa Inps ha scritto al Comando Generale dell'Arma x chiedere se mi competeva l'esenzuine dell'irpef rispondendo di applicare il nuovo regime fiscale siamo in attesa.

Caro Giorgio ti posso anticipare io la risposta del Ministero, che sarà negativa,in quanto per gli equiparati non e prevista la esenzione irpef,sulla PPO-
Anche perchè non hai l'assegno di superinvalidità e la prima categoria,anche se sei stato riformato per infarto-causato dalle missione estere
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

Se ci sarà questa miracolo sarà solo x le vittime di.azioni criminosé. ...con ppo di 1 cat con assegno di superinvalidità. ..mosche bianche
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Re: ESENZIONE IRPEF PER VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da ciro49 »

Io ho sempre ragione leggete cosa dice il T.A.R. lombardo sulla decorrenza -

la locuzione “a decorrere dal 1° gennaio 1990”, – secondo un orientamento giurisprudenziale (Tar Milano, Sez. I, 30 luglio 2003 n. 3678) - indicherebbe il dies a quo rispetto a cui considerare i fatti rilevanti per la concessione dei benefici (“per accedere ai benefici indicati è necessario che l’interessato: o sia rimasto vittima di azioni di terrorismo, eversione, criminalità organizzata per eventi successivi al 1967; o sia rimasto vittima, nell’adempimento del dovere, di azioni criminose generiche per eventi successivi al 1990”;

- peraltro ad opposta conclusione induce la struttura stessa del comma: da una piana lettura emerge, infatti, che il legislatore, individuate due categorie di soggetti da beneficiare, ha inteso datare (non i fatti da cui far discendere l'applicazione della norma, ma) il termine da cui far decorrere i benefici in contestazione;

- a conforto della interpretazione proposta si pongono le norme successivamente emanate le quali hanno espressamente chiarito la piena equiparazione; in particolare l’art. 2 del DPR 2 luglio 2006 n. 243 (recante regolamento concernenti termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266);

- in particolare il comma 563 della L. n.266/05, specifica che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980 nr. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità

In pratica la data della decorrenza dei benefici e quella del 1.1.1990, ma per fatti di cui l'evento si e verificato dopo il 1967-
Per cui il parere dell'agenzia delle entrate che ha negato l'esenzione dell'irpef, e ERRATO -
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