ANCHE I GIUDICI STRINGONO LA CINGHIA PER VD

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avt8
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Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

ANCHE I GIUDICI STRINGONO LA CINGHIA PER VD

Messaggio da avt8 »

Ora anche i Giudici Amministrativi girano le spalle alle Vittime del Dovere-
sempre più difficile divente il riconoscimento per VD-
L'ordine di scuderia e negare,negare-i soldi sono finiti- leggete questa sentenza-


IL TAR LECCE AVEVA ACCOLTO IL RICORSO DI UN MILITARE AFFETTO DA EPATOPATIA
SI RIPORTA UN PASSAGGIO DELLA SENTENZA TAR LECCE DI ACCOGLIMENTO ED ELENCO DELLE PATOLOGIE,
DI SEGUITO L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE ANNUNCIA ESITO FAVOREVOLE ALL’APPELLO RITENENDO CHE LE PATOLOGIE IN QUESTIONE ( NON TUMORALI) NON SIANO ATTRIBUIBILI AL SERVIZIO

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Sottoufficiale in forza presso l’Esercito Italiano,, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da “ipotiroidismo in trattamento e in fase si compenso clinico in paziente con precedente morbo di Basedow ed epatopatia steatosica in soggetto con pregressi segni analitici di sofferenza epatocellulare” e i relativi provvedimenti presupposti.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione di legge, art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere; motivazione erronea, motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria; violazione di legge, art. 19, comma 4 , d.P.R. 461/2001 in combinato disposto con l’art. 5, comma 4, l. 416/1926; grave difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; illogicità, contraddittorietà, falsa ed erronea presupposizione, travisamento dei fatti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ordinanza Consiglio di stato

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6998 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro
OMMISIS rappresentato e difeso dall'avv. OMMISIS', con domicilio eletto presso OMMISIS, Via Palestro, 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II, n. 01596/2015, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio - diniego equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMMISIS
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellata l’avv. Claudio Federico su delega dell'avvocato Giuseppe Talò;
considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso in appello, poiché l’accertamento sanitario, atto di discrezionalità tecnica, appare sufficientemente motivato sulla non attribuibilità al servizio della patologia insorta;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie la domanda di sospensione della sentenza impugnata.
Spese della presente fase del giudizio compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con


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Zenmonk
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Re: ANCHE I GIUDICI STRINGONO LA CINGHIA PER VD

Messaggio da Zenmonk »

Vedi caro Avt che non avevo tanto torto quando mi sono convinto che fosse meglio contare fino a 10 prima di partire in quarta con le cause...
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spartagus
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Re: ANCHE I GIUDICI STRINGONO LA CINGHIA PER VD

Messaggio da spartagus »

Bè certo un pò assurda la vicenda, però se vi è una causa di servizio riconosciuta da un comitato di verifica, adesso il collega deve solo optare per la cassazione.
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