licenziato giusta causa??

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tony1972
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licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

salve a tutti , sono un vsp caporal magg capo scelto con 21 anni di servizio ho da porvi 4 quesiti :
posso aprire un attivita di artigianato in regola???
se no, e la faccio in nero cosa rischio??
di conseguenza , mi licenziano per giusta causa , potrò avere da subito la pensione come se fossi stato riformato??
se vado via con 21 anni piu 2 di convalescenza e 6 missioni estere quanto percepirò di pensione??? grazie mille per chi volesse rispondermi .


nicholson
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da nicholson »

Ciao Tony, scusa ...
secondo te se vieni licenziato x giusta causa ti danno la pensione?
paragonare il licenziamento x giusta causa ad una situazione di riforma x inabilità mi sembra un tantino diverso.
la pensione a momenti non te la danno se lavori...
tony1972
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

ma scusa , io i contributi per 21 anni li ho versati se ci fosse un fine rapporto anche per licenziamento non vedo che ci fosse di strano se ti d'assero la pensione !!!!!! per quello che hai versato
tony1972
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

che significa se lavori????????????????
nicholson
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da nicholson »

secondo me la pensione ti verrà pagata in base ai contributi versati magari a 65 anni.
Comunque aspettiamo gli esperti nel settore.
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angri62
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da angri62 »

===in italia ci sono 10 milioni di disoccupati- perchè non gli danno la pensione per i contributi già versati?
niente più scioperi e nessun disoccupato. pensioni per tutti e viaaa.
tony1972
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

ascoltate io sono venuto in questo sito per crescere, ma vedo che ne sapete meno di me , dopo 15anni di sevizio per il comparto difesa, per riforma si ha diritto alla pensione, si capisce per quello che hai versato , che ne so con 20anni di servizio e 2 per la convalescenza , si perche devi maturare almeno 731 giorni anche discontinui avrai diritto credo a 1000 euro , allora scusate e lo dico veramente prima di sparare a zero informatevi ciao
ps :senza rancori qui si e per crescere sugli argomenti e le direttive ciao
gino59
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da gino59 »

tony1972 ha scritto:ascoltate io sono venuto in questo sito per crescere, ma vedo che ne sapete meno di me , dopo 15anni di sevizio per il comparto difesa, per riforma si ha diritto alla pensione, si capisce per quello che hai versato , che ne so con 20anni di servizio e 2 per la convalescenza , si perche devi maturare almeno 731 giorni anche discontinui avrai diritto credo a 1000 euro , allora scusate e lo dico veramente prima di sparare a zero informatevi ciao
ps :senza rancori qui si e per crescere sugli argomenti e le direttive ciao
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N.B. Non dare credito a queste voci,la quale inevitabilmente ti porteranno fuori strada.-

3. Trattamento pensionistico

Il personale militare dell’Esercito è destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .

Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali.

Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. Finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.

Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti privilegio avverrà a cura degli enti di ultimo servizio, salvo ulteriore comunicazione come specificato nel paragrafo precedente.

3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Il personale dell’Esercito è distinto nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge 113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (12.05.1995 nr. 196) e Volontari in SPE (servizio permanente effettivo) o in ferma o rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di stato vigono diversi gradi gerarchici.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.

I limiti di età degli Ufficiali dell’Esercito, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che acquisisce il grado di Generale o Ammiraglio, rimane in servizio fino al compimento del mandato biennale.

I limiti di età del personale Sottufficiale, per effetto degli artt. 2 e 7 del D.lgs. N 165/97, sono pari a 60 anni di età a partire dal 1/1/2008 .

Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti il trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 503/92 e s.m.i.

Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo, sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.

3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.





Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.

Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.

3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.

Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.





3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)

Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.

Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.

Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
tony1972
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione[/b]), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da gino59 »

tony1972 ha scritto:Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione[/b]), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
============================HO RISPOSTO A QUELLO CHE HAI SCRITTO TU=======================

a tony1972 » mer set 02, 2015 5:12 pm

salve a tutti , sono un vsp caporal magg capo scelto con 21 anni di servizio ho da porvi 4 quesiti :
posso aprire un attivita di artigianato in regola???
se no, e la faccio in nero cosa rischio??
di conseguenza , mi licenziano per giusta causa , potrò avere da subito la pensione come se fossi stato riformato??
se vado via con 21 anni piu 2 di convalescenza e 6 missioni estere quanto percepirò di pensione??? grazie mille per chi volesse rispondermi .
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1)- Non puoi fare questo tipo di lavoro;
2)- In nero,sono C....zzi tuoi;
3)-Licenziato per queste cause..??? avrai la pensione a 65/67 anni se non cambia.-

La pensione ti spetterà (tempo utile),qualora verrai riformato Si/NO causa di servizio o se supererai i 730gg di aspettativa,sempre ché a suo tempo sarà ancora valida.....!!!!
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

grazie gino per le tue risposte esaurienti ma se oggi verrei riformato con 23 anni di servizio 6 missioni estere moglie e figlio a carico quanto percepirei grazie e scusa se sono insistente
tony1972
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

grazie gino per le tue risposte esaurienti ma se oggi verrei riformato con 23 anni di servizio 6 missioni estere moglie e figlio a carico quanto percepirei grazie e scusa se sono insistente
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da gino59 »

tony1972 ha scritto:grazie gino per le tue risposte esaurienti ma se oggi verrei riformato con 23 anni di servizio 6 missioni estere moglie e figlio a carico quanto percepirei grazie e scusa se sono insistente
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Scrivi tutti i tuoi dati con i dati a lordo della busta paga e vedrai che Angri62 ti farà barba,shampoo e capelli
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da tony1972 »

CARO GINO QUI SI SEGUITO TI MANDO I DATI GRAZIE MILLE A TE E A Angri62








LIVELLO / PARAMETRO 111.5
TRASCINAMENTO IND.OPERATIVE FOND. (%)
RIDUZIONE (%) 0,00 PART TIME 19.256,04 IMPONIBILE PROGRESSIVO INPDAP 19.455,22
41,65
SISTEMA PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVO
ALIQUOTA MASSIMA (%)
NO
ALIQUOTA T.S. (%) 24,66

IMPORTI LORDI
MARCIA NON .ADD.FUORI COMUNE 114,03
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 52,25
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010 12,04
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI 1.078,18
QUOTA I.I.S. PARAMETRI 526,49
ASSEGNO FUNZIONALE 120,70
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE 244,46
F.OPERATIVA DI SUPERCAMPAGNA 356,36
TOTALI LORDO 2.390,51
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Re: licenziato giusta causa??

Messaggio da angri62 »

tony1972 ha scritto:CARO GINO QUI SI SEGUITO TI MANDO I DATI GRAZIE MILLE A TE E A Angri62








LIVELLO / PARAMETRO 111.5
TRASCINAMENTO IND.OPERATIVE FOND. (%)
RIDUZIONE (%) 0,00 PART TIME 19.256,04 IMPONIBILE PROGRESSIVO INPDAP 19.455,22
41,65
SISTEMA PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVO
ALIQUOTA MASSIMA (%)
NO
ALIQUOTA T.S. (%) 24,66

IMPORTI LORDI
MARCIA NON .ADD.FUORI COMUNE 114,03
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 52,25
E. PROVVISORIO DI RETRIBUZIONE 2010 12,04
QUOTA STIPENDIO PARAMETRI 1.078,18
QUOTA I.I.S. PARAMETRI 526,49
ASSEGNO FUNZIONALE 120,70
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE 244,46
F.OPERATIVA DI SUPERCAMPAGNA 356,36
TOTALI LORDO 2.390,51

Re: licenziato giusta causa??

Messaggioda tony1972 » mercoledì 2 settembre 2015, 21:45
ascoltate io sono venuto in questo sito per crescere, ma vedo che ne sapete meno di me , dopo 15anni di sevizio per il comparto difesa, per riforma si ha diritto alla pensione, si capisce per quello che hai versato , che ne so con 20anni di servizio e 2 per la convalescenza , si perche devi maturare almeno 731 giorni anche discontinui avrai diritto credo a 1000 euro , allora scusate e lo dico veramente prima di sparare a zero informatevi ciao
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