Assegno alimentare e lavoro
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Assegno alimentare e lavoro
Gentile avvocato vorrei chiederle se durante il periodo di sospensione cautelare, percependo l'assegno alimentare, si puo effettuare un eventuale attività lavorativa? Vista l'esiguità dell'assegno.
Re: Assegno alimentare e lavoro
La sospensione dall'impiego o dal servizio
Il rapporto di impiego può subire sospensioni determinate da cause di varia natura. La sospensione dall'impiego (o, secondo le formulazioni di alcune leggi di stato giuridico, dal servizio) congela il rapporto tra il militare e l'amministrazione, con conseguenze relative ai reciproci doveri e diritti anche di natura patrimoniale. Durante la sospensione dall'impiego il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di servizio, anche se permane nella posizione di servizio permanente, ma non effettivo (la ferma o la rafferma volontaria non si prosciolgono automaticamente con la sospensione dal servizio). D'altra parte, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere il contenuto della controprestazione economica, almeno nella misura intera, dovendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e della sua famiglia.
Il militare, quindi, ha diritto al godimento di una prestazione economica a titolo di assegno alimentare, ma non al trattamento economico intero. Anche per il militare permangono alcuni doveri, soprattutto di carattere disciplinare, mentre la legge penale militare, ai fini della sua applicazione, precisa che l'interessato deve continuare a considerarsi militare in servizio alle armi, ai sensi dell'art. 5 c.p.m.p. In particolare: - al militare continuano ad applicarsi le norme sulle incompatibilità con il servizio permanente previste dalle leggi di stato giuridico, per cui non può intraprendere nel frattempo un'altra professione od occupazione economica qualsiasi (tranne quelle autorizzate.
Dal C.O.M.:
Art. 895
Attivita' extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri
connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o
conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita',
secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle
specifiche professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile,
dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Saluti.
Il rapporto di impiego può subire sospensioni determinate da cause di varia natura. La sospensione dall'impiego (o, secondo le formulazioni di alcune leggi di stato giuridico, dal servizio) congela il rapporto tra il militare e l'amministrazione, con conseguenze relative ai reciproci doveri e diritti anche di natura patrimoniale. Durante la sospensione dall'impiego il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di servizio, anche se permane nella posizione di servizio permanente, ma non effettivo (la ferma o la rafferma volontaria non si prosciolgono automaticamente con la sospensione dal servizio). D'altra parte, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere il contenuto della controprestazione economica, almeno nella misura intera, dovendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e della sua famiglia.
Il militare, quindi, ha diritto al godimento di una prestazione economica a titolo di assegno alimentare, ma non al trattamento economico intero. Anche per il militare permangono alcuni doveri, soprattutto di carattere disciplinare, mentre la legge penale militare, ai fini della sua applicazione, precisa che l'interessato deve continuare a considerarsi militare in servizio alle armi, ai sensi dell'art. 5 c.p.m.p. In particolare: - al militare continuano ad applicarsi le norme sulle incompatibilità con il servizio permanente previste dalle leggi di stato giuridico, per cui non può intraprendere nel frattempo un'altra professione od occupazione economica qualsiasi (tranne quelle autorizzate.
Dal C.O.M.:
Art. 895
Attivita' extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri
connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o
conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita',
secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle
specifiche professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile,
dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Saluti.
Re: Assegno alimentare e lavoro
skorpios ha scritto:La sospensione dall'impiego o dal servizio
Il rapporto di impiego può subire sospensioni determinate da cause di varia natura. La sospensione dall'impiego (o, secondo le formulazioni di alcune leggi di stato giuridico, dal servizio) congela il rapporto tra il militare e l'amministrazione, con conseguenze relative ai reciproci doveri e diritti anche di natura patrimoniale. Durante la sospensione dall'impiego il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di servizio, anche se permane nella posizione di servizio permanente, ma non effettivo (la ferma o la rafferma volontaria non si prosciolgono automaticamente con la sospensione dal servizio). D'altra parte, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere il contenuto della controprestazione economica, almeno nella misura intera, dovendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e della sua famiglia.
Il militare, quindi, ha diritto al godimento di una prestazione economica a titolo di assegno alimentare, ma non al trattamento economico intero. Anche per il militare permangono alcuni doveri, soprattutto di carattere disciplinare, mentre la legge penale militare, ai fini della sua applicazione, precisa che l'interessato deve continuare a considerarsi militare in servizio alle armi, ai sensi dell'art. 5 c.p.m.p. In particolare: - al militare continuano ad applicarsi le norme sulle incompatibilità con il servizio permanente previste dalle leggi di stato giuridico, per cui non può intraprendere nel frattempo un'altra professione od occupazione economica qualsiasi (tranne quelle autorizzate.
Per la polizia di stato durante la sospensione cautelare e previsto svolgere attività lavorativa- con conseguente dichiarazione del cumulo tra lavoro e assegno alimentare percepito-
Nel caso di assoluzione rientegro in servizio, con diritto agli emolumenti arretrati,- L'interessato deve produrre all'amminisrazione la dichiarazione di quanto percepito da lavoro- Che in caso della restituzione degli stipendi,viene fatta la compensazione tra quanto percepito da lavoro e quello spettante per stipendi-
Nel caso di militare,può fare la domanda al suo Ministero chiedendo di essere autorizzato a svolgere il tipo di lavoro inficandolo, facendo altresi presente che la famiglia con il solo assegno alimentare si trova in precarie condizioni finanziarie-
Dal C.O.M.:
Art. 895
Attivita' extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri
connessi con lo stato di militare.
Art. 896
Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o
conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita',
secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle
specifiche professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile,
dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Saluti.
Re: Assegno alimentare e lavoro
GRAZIE avt8! A me interessala parte "Per la polizia di stato durante la sospensione cautelare e previsto svolgere attività lavorativa- con conseguente dichiarazione del cumulo tra lavoro e assegno alimentare percepito-
Nel caso di assoluzione rientegro in servizio, con diritto agli emolumenti arretrati,- L'interessato deve produrre all'amminisrazione la dichiarazione di quanto percepito da lavoro- Che in caso della restituzione degli stipendi,viene fatta la compensazione tra quanto percepito da lavoro e quello spettante per stipendi"
Nel caso di assoluzione rientegro in servizio, con diritto agli emolumenti arretrati,- L'interessato deve produrre all'amminisrazione la dichiarazione di quanto percepito da lavoro- Che in caso della restituzione degli stipendi,viene fatta la compensazione tra quanto percepito da lavoro e quello spettante per stipendi"
Re: Assegno alimentare e lavoro
lapo66 ha scritto:GRAZIE avt8! A me interessala parte "Per la polizia di stato durante la sospensione cautelare e previsto svolgere attività lavorativa- con conseguente dichiarazione del cumulo tra lavoro e assegno alimentare percepito-
Nel caso di assoluzione rientegro in servizio, con diritto agli emolumenti arretrati,- L'interessato deve produrre all'amminisrazione la dichiarazione di quanto percepito da lavoro- Che in caso della restituzione degli stipendi,viene fatta la compensazione tra quanto percepito da lavoro e quello spettante per stipendi"
Rispondo solo per farti notare che la risposta l'avevo data io.
avt8 si è limitato a riportarla pari pari.
Comunque...fa niente.
Saluti.
Re: Assegno alimentare e lavoro
skorpios ha scritto:lapo66 ha scritto:GRAZIE avt8! A me interessala parte "Per la polizia di stato durante la sospensione cautelare e previsto svolgere attività lavorativa- con conseguente dichiarazione del cumulo tra lavoro e assegno alimentare percepito-
Nel caso di assoluzione rientegro in servizio, con diritto agli emolumenti arretrati,- L'interessato deve produrre all'amminisrazione la dichiarazione di quanto percepito da lavoro- Che in caso della restituzione degli stipendi,viene fatta la compensazione tra quanto percepito da lavoro e quello spettante per stipendi"
Rispondo solo per farti notare che la risposta l'avevo data io.
avt8 si è limitato a riportarla pari pari.
Comunque...fa niente.
Saluti.
Ti chiedo scusa ma nel post di avt8 era chiara la nota sulla Polizia di Stato. GRAZIE di nuovo a tutti.
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