Avanzamento a Luogotenente

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hulkcc
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Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da hulkcc »

Qualcuno mi saprebbe dire quale sarebbe la mia aliquota d'avanzamento a luogotenente, atteso che sono M.A.s.UPS dal 01.01.2004?
Il corso precedente al mio è andato in avanzamento il 31.12.2012, mentre il mio pare che non dovrebbe andare il 31.12.2013.
Grazie e Buon Anno a tutti.


Insoddisfatto

Re: Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da Insoddisfatto »

La normativa prevedeva 8 anni nel grado, non so se è cambiato qualcosa; saresti dovuto passare Luogotenente con determinazione del 01.01.2012.
Io anzianità M.A.s.UPS dal 01.01.1998, sono passato Luogotenente con determinazione 01.01.2006.
Ciao
ema
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Re: Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da ema »

se ti può consolare io sono masups dal 1/1/2000, A CONCORSO, 7 anni di c/do stazione, note caratteristiche sempre nella max qualifica e sono ancora masups. Non è contradditorio?
Preciso che provengo dalle officine non dai licei questa è la mia colpa.

Saluti
panorama
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Re: Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da panorama »

Per notizia
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Conferimento della qualifica di “Luogotenente”

Ai Marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall’attribuzione dello scatto aggiuntivo, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di “eccellente” o giudizio equivalente e nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero” e che non abbiano condizioni ostative, è conferita con procedura selettiva “per titoli”, la qualifica di “Luogotenente”, cui consegue l’attribuzione di uno scatto aggiuntivo.

Le modalità di svolgimento per la selezione, il numero delle qualifiche da conferire, l’individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa.

Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell’organico del grado di M.A.s.UPS (13.500 Marescialli), pari a 614 unità.

Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.


Rif.: Art. 38/ter, D.Lgs. 12 Maggio 1995 n.198, introdotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n.83
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Procedure e competenze

Ai fini del conferimento della qualifica di Luogotenente si intende per:
- requisiti: l’aver riportato nell’ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di “eccellente” o giudizio equivalente e nell’ultimo biennio non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del “rimprovero”;
- condizioni: non essere sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso a rito alternativo per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato.
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Il Comando Generale – Ufficio Personale Marescialli:
- riceve dai Comandi di Corpo la documentazione necessaria per valutare il possesso dei requisiti e delle condizioni:
. copia del foglio matricolare;
. copia dell’ultimo triennio della documentazione caratteristica;
. specchio riepilogativo della documentazione caratteristica e della situazione disciplinare;
. dichiarazione sottoscritta dai Marescialli interessati;
. eventuali atti inerenti le condizioni ostative;
- verifica le suddette posizioni predisponendo gli elenchi da trasmettere al Ministero della Difesa;
- procede, dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale di promozione, alla:
. pubblicazione del provvedimento sul Foglio d’Ordini;
. comunicazione agli interessati.
panorama
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Re: Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da panorama »

Ieri (17/05/2018) sono stati pubblicati diversi Pareri del CdS (Negativi sotto diversi aspetti) e tutti con le stesse motivazioni, quindi, al fine di non commettere gli stessi errori, Vi posto un solo Parere come esempio per tutti.
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1) - Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso

2) - omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

Cmq. il CdS ribadisce:

3) - Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

4) - Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801303 - Public 2018-05-17 -

Numero 01303/2018 e data 16/05/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018


NUMERO AFFARE 00291/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo dell’ esercito Salvatore Lupo avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010, in materia di mancato conferimento della qualifica di Luogotenente ( aliquota 31 dicembre 2007).

LA SEZIONE
Vista la nota del 5-2-2018 M-D GMIL REG 2018 0092305 di trasmissione della relazione ministeriale del 21 dic. 2017 Prot. n. M_D GMIL 0676668 pervenuta alla segreteria della Sezione il 21 febbraio 2018, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


PREMESSO e CONSIDERATO

Il Primo Maresciallo dell’ Esercito Salvatore Lupo fu considerato per il conferimento della qualifica di luogotenente con l’aliquota 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 2, lett. b, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, quale introdotto dall’art. 4 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso con verbale n. 727 del 23 febbraio 2010 della Commissione di Valutazione per l’avanzamento dei sottoufficiali dell’esercito (circolare n. M_D GMIL II 6 2 0114883 del 18 marzo 2010).

Ad esito della suddetta valutazione il Sottoufficiale con atto in data 13 aprile 2010, inoltrato per il tramite gerarchico, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010 lamentando l’eccessiva discrezionalità della Commissione nell’esercizio delle sue funzioni di valutazione.

L’amministrazione nella relazione in epigrafe afferma che il ricorso sia inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati nonché infondato nel merito.

Il ricorrente omette di indicare puntualmente nel ricorso quali siano i vizi dell’atto impugnato, limitandosi a generiche osservazioni circa la natura discrezionale delle valutazioni svolte dalla Commissione.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità; nonché per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato. Il medesimo dicastero si è, inoltre, espresso per il rigetto nel merito del ricorso de quo.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, formulata dall’Amministrazione riferente, debba ritenersi fondata. Rileva, infatti, la Sezione che, in atti, non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971, che espressamente prevede che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…”.

Nel caso di specie, infatti, la Sezione rileva che i soggetti giudicati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria per il conferimento della qualifica di luogotenente aliquota del 2007, assumono la veste di controinteressati, e cioè di portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento medesimo, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del presente ricorso volto a modificare l’uguale decorrenza delle qualifiche riconosciute dal citato decreto ai soggetti in esso ricompresi.

Pertanto, risultando non contestata in atti la circostanza che il ricorso in esame non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971. (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2016, n. 113).

Il ricorso è infondato nel merito. La procedura valutativa si basa su un esame complessivo ed inscindibile di tutti gli elementi forniti dal candidato istante, senza che questi possano considerarsi separatamente, così influendo in modo determinante sul giudizio finale. Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati ed infondato nel merito

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso sia inammissibile ed infondato.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
panorama
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Re: Avanzamento a Luogotenente

Messaggio da panorama »

Spero tanto che, tutti questi ricorsi dichiarati inammissibili ( - che sono sicuramente quasi un centinaio ogni anno - ) per "mancata notifica" ad almeno un soggetto controinteressato, non siano stati scritti da parte di Avvocati.
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Ricorso dichiarato inammissibile per 2 motivi, di cui 1 nel merito:

(Precisiamo innanzitutto che, il ricorrente risulta idoneo ma non promosso).

1) - preliminarmente, il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, oltre che comunque infondato nel merito.

2) - Il ricorso sarebbe comunque anche infondato nel merito.

- La valutazione della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, residuando uno spazio assai ridotto al sindacato di legittimità.

- La procedura valutativa si basa su un esame complessivo ed inscindibile di tutti gli elementi forniti dal candidato istante senza che questi possano considerarsi separatamente così influendo in modo determinante sul giudizio finale.

- Secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Come al solito, leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801866 - Public 2018-07-17 -

Numero 01866/2018 e data 17/07/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2018


NUMERO AFFARE 01964/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale pubblica Sicurezza (ora luogotenente) in servizi permanente Piras Alessandro avverso provvedimento di diniego del conferimento della qualifica di Luogotenente (aliquota 31 dicembre 2009).

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione del 24-10-2017 prot. M_D GMil 0578298 della relazione ministeriale del 2-10-2017 prot. M_D GMil 0543029 pervenuta alla segreteria della Sezione il 3-11-2017, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare, ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


Premesso e considerato.

Il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto di valutazione della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (Co.V.A.) di cui al verbale n. 436 del 6 ottobre 2010. Tale provvedimento è stato inviato all’interessato con comunicazione n. 643/18-42-2009-AV in data 12 ottobre 2010, notificata in data 20 ottobre 2010.

Dal verbale risulta che il ricorrente è idoneo ma non promosso. Il ricorrente Piras sostiene che la valutazione compiuta dalla Commissione è erronea e ingiustamente pregiudizievole, pur non identificando veri e propri vizi del provvedimento oggetto dell’impugnazione. Il ricorso è dunque dirsi viziato da genericità e pertanto inammissibile.

Ma la Sezione, anche prescindendo da tale profilo, ritiene, preliminarmente, il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, oltre che comunque infondato nel merito.

Rileva la Sezione che, in atti, non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971, dove si afferma che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…”. Nel caso di specie la Sezione rileva che i soggetti giudicati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria per il conferimento della qualifica di luogotenente aliquota del 2009, assumono la veste di controinteressati portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento medesimo, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del presente ricorso, volto a modificare la valutazione del ricorrente e l’eventuale conferimento della qualifica di luogotenente.

Pertanto, risultando - come detto - non contestata in atti la circostanza che il ricorso in esame non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d. P.R. n. 1199 del 1971 (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2016, n. 113).

Il ricorso sarebbe comunque anche infondato nel merito. La valutazione della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, residuando uno spazio assai ridotto al sindacato di legittimità. La procedura valutativa si basa su un esame complessivo ed inscindibile di tutti gli elementi forniti dal candidato istante senza che questi possano considerarsi separatamente così influendo in modo determinante sul giudizio finale. Secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Si puntualizza, infatti, che “Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.

Nel caso di specie la valutazione è stata compiuta in modo puntuale e dettagliato rispettando i canoni di logicità e razionalità.

La Sezione esprime definitivamente il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile per mancata notificazione ai controinteressati, oltre che comunque infondato nel merito.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba considerarsi inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gerardo Mastrandrea




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Roberto Mustafà
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