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Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: ven mag 22, 2015 9:48 am
da panorama
Ecco la risposta che molti aspettavano e/o si aspettano.

PERMESSI PER SE STESSI ( prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo).

Ricorso ACCOLTO e non secondo l'interpretazione dell'Amministrazione ma secondo la tesi dell'interessato.
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1) - Il Sig., Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso ......, è stato riconosciuto portatore di handicap grave.

2) - Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

3) - L'Amministrazione concede “un totale complessivo di 18 ore”.

4) - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti,

IL TAR LAZIO chiarisce:

5) - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

6) - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

7) - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

8) - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

N.B.: un diritto e pur sempre un diritto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201507263, - Public 2015-05-19 -


N. 07263/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10667/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10667 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Capo della Polizia di Stato;


per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale il Dirigente della OMISSIS di Roma ha dichiarato che l’odierno ricorrente “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”;

- di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo comunque connesso;

e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso per ogni giorno in cui presta l’attività lavorativa ex lege n. 104/92;

con condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I - Il Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la OMISSIS di Roma, è stato riconosciuto portatore di handicap grave dalla competente Commissione Sanitaria della ASL Roma G.

Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

Tale istanza è stata riscontrata con il provvedimento del Dirigente della OMISSIS di Roma OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale si è dichiarato che lo stesso “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”.

II - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti, ed è stata avanzata domanda di risarcimento del danno.

III - I motivi di diritto dedotti sono in seguenti:

1) Nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1090 e s.m.i. - nullità dell’atto, per mancanza dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per ricorrere.

Il provvedimento impugnato non recherebbe le ragioni poste a suo fondamento, nonostante ci sarebbe un onere ex lege in tal senso.

2) Violazione dell’art. 97 Cost - violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i. - eccesso di potere.

Il permesso richiesto nella specie dal ricorrente sarebbe pienamente conforme al dettato dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., di cui in ricorso si riporta il testo.

3) Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Il provvedimento impugnato fa generico riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 333 del 29.7.2011, la quale, tuttavia, riguarderebbe una situazione diversa da quella in esame, essendo il ricorrente stesso portatore di handicap e usufruendo dei permessi per se stesso, in base al citato art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

La fattispecie in esame sarebbe invece disciplinata dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008, la quale, al punto 2.2., chiarirebbe: “L’art. 33 comma 6 della Legge 104/92 prevede che i portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo...É importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato”.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata in questa sede, si assume che il comportamento dell’Amministrazione avrebbe determinato un danno esistenziale nei confronti del ricorrente.

IV - Si è costituita in giudizio quest’ultima, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

V - Con ordinanza n. 4865 del 9.12.2013, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Detta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato – sez. III - con ordinanza n. 115 del 14.3.2014.

VI - Il Ministero resistente ha depositato documentazione ed il ricorrente ha prodotto, oltre che documentazione, altresì una memoria defensionale.

VII - Nella pubblica udienza del 30.4.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

VIII - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

Il provvedimento gravato consente al ricorrente, portatore di grave handicap, di fruire dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere limitatamente ad un numero di 18 ore mensili, alternativamente a 3 giorni mensili.

VIII.1 - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

In particolare, il comma 6 del citato art. 33 prevede che “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3”.

Pertanto detta disposizione reca un rinvio mobile alle previsioni normative contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.

Il comma 2, riferendosi ai soggetti indicati nel comma precedente ed all’assistenza, da parte degli stessi, nei riguardi dei propri figli fino al terzo anno di vita, prevede il beneficio “di due ore di permesso giornaliero retribuito”, senza alcuna limitazione.

Il successivo comma 3, con riguardo all’assistenza da parte di qualificati soggetti, appartenenti alle categorie ivi individuate, nei confronti di soggetti portatori di grave handicap, attribuisce agli stessi il beneficio “di tre giorni di permesso mensile retribuito”.

Come risulta evidente, nei commi 2 e 3 si fa riferimento a situazioni differenti da quella che interessa il ricorrente, individuata invece al comma 6, ma quest’ultimo, in ordine alle possibili alternative modalità di fruizione del beneficio dei permessi retribuiti, vi fa rinvio.

VIII.2 - Pertanto dalla lettura delle previsioni normative contenute nei richiamati commi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. emerge che il lavoratore dipendente affetto da grave handicap può decidere di usufruire alternativamente di permessi di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili, senza che per il primo caso sia posto un limite di ore mensili.

VIII.3 - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

VIII.4 - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

VIII.5 - L’impugnazione proposta in questa sede è fondata e va accolta e detto provvedimento deve essere annullato.

VIII.6 - Stante l’effetto conformativo della sentenza, l’Amministrazione dovrà tener conto di quanto evidenziato nella presente disamina nella futura attività provvedimentale.

IX - Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento del danno esistenziale, pure proposta.

Va detto in proposito che il -OMISSIS-.

X - In conclusione il ricorso va accolto nei modi sopra indicati.

XI - Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno liquidati come in dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;

- condanna l’Amministrazione alle spese di lite, forfetariamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015, con l’intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: sab set 30, 2017 12:57 pm
da panorama
istanza per se se stessi

vedi/leggi e scarica allegato (modificandolo per la propria Amministrazione di appartenenza) se d'interesse

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: ven ott 06, 2017 3:06 pm
da Jim
Attenzione. Credo, e smentitemi se dico fesserie, che sia doveroso fare una precisazione. L'invalido per servizio è cosa differente dall'invalido civile. Il militare che ha contratto malattia grave "per causa di servizio" NON PUO' chiedere di essere sottoposto a visita da organo medico-legale civile per il riconoscimento dello status di "invalido civile" ai sensi e per i benefici della famosa L.104. L'argomento è spinoso per la lacuna normativa che non riconosce agli invalidi per servizio delle prime 4 categorie, i medesimi benefici degli invalidi civili.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: ven ott 06, 2017 3:49 pm
da panorama
Ci sono molti colleghi che sono in servizio ed usufruiscono personalmente della legge 104 usufruendo dei permessi mensili.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: sab ott 07, 2017 7:31 am
da Jim
I commi della legge 104 che permettono l'assenza dal lavoro, sono molto stringenti, così come molto fiscali sono le commissioni medico legali che riconoscono l'invalidità civile necessaria per chiedere il beneficio. Mi chiedo come sia possibile che esistano colleghi invalidi civili che chiedono per se stessi i permessi ai sensi della L.104 e che siano idonei al 100% al s.m.i. per la propria amm.ne. Detto questo, auspico a chi si trovi nel pieno diritto ad usufruirne, di far valere le proprie ragioni.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: sab ott 07, 2017 8:41 am
da panorama
I colleghi che io conosco e che usufruiscono della legge 104, sono colleghi parzialmente riformati.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: gio dic 29, 2022 7:08 pm
da Toto72
Buonasera, sono un appartenente alla polizia di stato che per infermità riportate in servizio, sono stato riformato parzialmente con possibilità di impiego nei soli servizi interni diurni. Successivamente, per le stesse patologie, sono stato riconosciuto anche portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 con connotazione di gravità. Sto valutando di richiedere i permessi retribuiti per la legge 104 per me stesso con la modalità di 2 ore giornaliere ed in ufficio hanno già avanzato l'ipotesi che probabilmente, qualora dovessero concedermeli dal momento che essendo un poliziotto non è previsto, sarebbero per un massimo di 18 ore al mese. Poiché la legge prevede 2 ore tutti i giorni per il lavoratore disabile grave che svolge orario lavorativo superiore o uguale a sei ore, chiedo se c'è una sentenza scaricabile o altro provvedimento recente dell'amministrazione che lo confermi.
Ringrazio enormemente chi saprà aiutarmi.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: gio dic 29, 2022 7:26 pm
da mauri64
Ciao Toto72,
in merito a quanto richiesto dovrai attendere l'intervento dei colleghi competenti.

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Inviato: gio dic 29, 2022 10:00 pm
da Toto72
Va bene grazie mauri64