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IMPORTO PENS. TFS

Inviato: gio apr 19, 2012 8:06 pm
da gennj29
Ciao per tutti i colleghi che vogliono prendere una decisione. Repilogo: ass.capo pp riformato il 21\12\2011 con 27aa 10mm effetivi pens.netta con moglie a carico 1360 ( manca il 2 ass. di funz.) prima rateo 16 maggio tfs con 4 anni di riscatto 45.363,26 netti , meglio questi che peggio un saluto a tutti

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: gio apr 19, 2012 11:31 pm
da lino
gennj29 ha scritto:Ciao per tutti i colleghi che vogliono prendere una decisione. Repilogo: ass.capo pp riformato il 21\12\2011 con 27aa 10mm effetivi pens.netta con moglie a carico 1360 ( manca il 2 ass. di funz.) prima rateo 16 maggio tfs con 4 anni di riscatto 45.363,26 netti , meglio questi che peggio un saluto a tutti
Grazie genny interessante il tuo importo senza 2 funzionale puoi dirmi il PAL per favore......
ciao e auguri

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven apr 20, 2012 9:58 am
da gennj29
lino ha scritto:
gennj29 ha scritto:Ciao per tutti i colleghi che vogliono prendere una decisione. Repilogo: ass.capo pp riformato il 21\12\2011 con 27aa 10mm effetivi pens.netta con moglie a carico 1360 ( manca il 2 ass. di funz.) prima rateo 16 maggio tfs con 4 anni di riscatto 45.363,26 netti , meglio questi che peggio un saluto a tutti
Grazie genny interessante il tuo importo senza 2 funzionale puoi dirmi il PAL per favore......
ciao e auguri
Ciao Lino il PAL 19.200,50 ciao

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven apr 20, 2012 5:47 pm
da lino
gennj29 ha scritto:
lino ha scritto:
gennj29 ha scritto:Ciao per tutti i colleghi che vogliono prendere una decisione. Repilogo: ass.capo pp riformato il 21\12\2011 con 27aa 10mm effetivi pens.netta con moglie a carico 1360 ( manca il 2 ass. di funz.) prima rateo 16 maggio tfs con 4 anni di riscatto 45.363,26 netti , meglio questi che peggio un saluto a tutti
Grazie genny interessante il tuo importo senza 2 funzionale puoi dirmi il PAL per favore......
ciao e auguri
Ciao Lino il PAL 19.200,50 ciao
OK grazie .............molto gentile.......
ciao e auguri per tutto.

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: sab apr 21, 2012 9:08 am
da happyhour
gennj29 ha scritto:
lino ha scritto:
gennj29 ha scritto:Ciao per tutti i colleghi che vogliono prendere una decisione. Repilogo: ass.capo pp riformato il 21\12\2011 con 27aa 10mm effetivi pens.netta con moglie a carico 1360 ( manca il 2 ass. di funz.) prima rateo 16 maggio tfs con 4 anni di riscatto 45.363,26 netti , meglio questi che peggio un saluto a tutti
Grazie genny interessante il tuo importo senza 2 funzionale puoi dirmi il PAL per favore......
ciao e auguri
Ciao Lino il PAL 19.200,50 ciao
Lino ci dici per cortesia come si ottiene la rata di pensione netta al mese avendo il cosidetto PAL? ciao

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: sab apr 21, 2012 11:52 am
da gennj29
Ciao ti rispondo io fai cosi 15mila meno 3500 euri fa 11550 che sarebbe il - 23% poi il rimanente dei 15 mila meno il 27% Es. pal 20mila 15mila al 23% ,e 5mila al 27% e hai cosi ,11550 dei 15mila, e 3650 dei 5 mila, fai la somma 11550+3650=15200 diviso 12=tot.1266 netta senza detrazione.ok ciao

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: sab apr 21, 2012 2:52 pm
da lory61
gennj29 ha scritto:Ciao ti rispondo io fai cosi 15mila meno 3500 euri fa 11550 che sarebbe il - 23% poi il rimanente dei 15 mila meno il 27% Es. pal 20mila 15mila al 23% ,e 5mila al 27% e hai cosi ,11550 dei 15mila, e 3650 dei 5 mila, fai la somma 11550+3650=15200 diviso 12=tot.1266 netta senza detrazione.ok ciao
Complimenti genni29, ottima spiegazione, sei stato chiaro e conciso!!!!!!!!!!! :D :D :D
Mi permetto solo di suggerire, più che altro per completezza, che a tutto ciò bisogna aggiungere la 13^ mensilità, che come ben saprai, è conteggiata a parte dalla P.A.L.!!!!!!!!! :)
In bocca al lupo per tutto e buona pensione!!! :D

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: sab apr 21, 2012 3:23 pm
da happyhour
Quindi in breve: con un PAL fino a 15.000 si toglie il 23% oltre i 15.000 si deve togliere il 27% e la somma si divide per 12, e si ottiene la rata mensile netta, giusto? Grazie molto.

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: sab apr 21, 2012 8:00 pm
da gennj29
happyhour ha scritto:Quindi in breve: con un PAL fino a 15.000 si toglie il 23% oltre i 15.000 si deve togliere il 27% e la somma si divide per 12, e si ottiene la rata mensile netta, giusto? Grazie molto.
ok giusto, la trdicesima e parte il rimanente dei 15 mila toglie il 27% non ti preccupare quando ti arriva il mod.pa04 è avrai problemi metti la somma del pa04 sul forum vedrai che gli amici del forum ti faranno i conteggi precisi ciao e buona domenica a tutti

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven apr 27, 2012 1:05 pm
da Faber63
Salve a tutti, finalmente posso informarvi sullo stato definitivo della mia "situazione" avendo ricevuto oggi il bonifico del TFS:

- Sovrintendente di P.P. arruolato il data 4.10.1983 e riformato il 22.12.2011;

- importo prima rata pensione provvisoria, accreditata il 16.4.2012, euro 1400 circa (senza detrazioni per
nucleo familiare, la mia compagna lavora, non ho figli e senza cause di servizio);

- Importo TFS euro 49.450, come detto accreditato oggi;

- Mod. PA04 emesso il 25.1.2012 dal competente ufficio del Dipartimento con P.A.L. di euro 20.492;

-Mod. P.L.1 (progetto di liquidazione per l'indennità di buonuscita) emesso dal Dipartimento in
data 8.2.2012).

Mi auguro che questi dati possano essere utili per chi ancora non ha preso la fatidica "decisione".......

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven apr 27, 2012 2:04 pm
da lory61
Faber63 ha scritto:Salve a tutti, finalmente posso informarvi sullo stato definitivo della mia "situazione" avendo ricevuto oggi il bonifico del TFS:

- Sovrintendente di P.P. arruolato il data 4.10.1983 e riformato il 22.12.2011;

- importo prima rata pensione provvisoria, accreditata il 16.4.2012, euro 1400 circa (senza detrazioni per
nucleo familiare, la mia compagna lavora, non ho figli e senza cause di servizio);

- Importo TFS euro 49.450, come detto accreditato oggi;

- Mod. PA04 emesso il 25.1.2012 dal competente ufficio del Dipartimento con P.A.L. di euro 20.492;

-Mod. P.L.1 (progetto di liquidazione per l'indennità di buonuscita) emesso dal Dipartimento in
data 8.2.2012).

Mi auguro che questi dati possano essere utili per chi ancora non ha preso la fatidica "decisione".......
Ciao Faber, innanzitutto complimenti e buona pensione, a godertela quanto desideri, poi però dobbiamo anche dire che le previsioni fatte tempo fà dai vari Gino59, che saluto caramente, denzel e Compagnia cantante, non facevano una grinza, erano più che attendibili!!!!!!!!!!!
Eppure qualcuno le aveva messe fortemente in dubbio!!! :?
Senza polemica ovviamente!!!! :)
Di nuovo in bocca al lupo!!!!! :)
Saluti

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven apr 27, 2012 2:18 pm
da Faber63
Ah ah!! insomma......se non ricordo male Gino aveva "pronosticato" circa 1585 euro, cifra un pò più bassa di quella ipotizzata dal "servizio pensioni" di questo Sito. Comunque, trattandosi attualmente di pensione provvisoria, speriamo che alla fine abbia ragione Gino e che magari "miracolosamente" mi concedano almeno una causa di servizio....;-)))

Re: IMPORTO PENS. TFS

Inviato: ven giu 01, 2012 3:39 pm
da panorama
Per opportuna notizia

- Condanna dell’I.N.P.D.A.P. al pagamento della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre accessori;

- La ricorrente, fino al 30.10.1995 (data del pensionamento) prestava servizio quale agente di polizia penitenziaria;

- di aver ricevuto il progetto di ricalcolo della indennità di buonuscita emessa in suo favore con nota del 7.9.2009 del Ministero di appartenenza;

- l’Istituto previdenziale comunicava il proprio rifiuto di procedere a riliquidazione, in ragione dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale, essendo il ricalcolo intervenuto dopo 5 anni dalla data di cessazione del servizio.

Il Tar ha precisato:

- Il Corpo di Polizia Penitenziaria, pur essendo qualificato come corpo civile, è tuttavia inserito nell'ambito delle forze di polizia ai sensi della l. 15 dicembre 1990, n. 395, con conseguente inquadramento del relativo personale in quello in regime di diritto pubblico.

- Peraltro, trattandosi di impiegati pubblici non privatizzati, sussiste, ratione temporis, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, l. 20 marzo 1980 n. 75 sulla controversia in materia di indennità di buonuscita.

- Il termine prescrizionale, pertanto, può decorrere solo dal momento della liquidazione del credito (o della sua agevole liquidabilità), perché solo in tale momento egli può consapevolmente valutare le conseguenze della propria inerzia.

Ricorso accolto.

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30/05/2012 201201074 Sentenza 2


N. 01074/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bottalico, con domicilio eletto presso Nicola Caroppo in Bari, via Melo, n.120;
contro

Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Mattia e Antonio Bove, con domicilio eletto presso Antonio Bove in Bari, Avvoc. Istituto- via Oberdan n. 40/U;
per la condanna dell’I.N.P.D.A.P. al pagamento della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre accessori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F. Bottalico e avv. M. Mattia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere stata, fino al 30.10.1995 (data del pensionamento) dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e di aver ricevuto il progetto di ricalcolo della indennità di buonuscita emessa in suo favore con nota del 7.9.2009 del Ministero di appartenenza.

In risposta a tale nota l’Istituto previdenziale comunicava il proprio rifiuto di procedere a riliquidazione, in ragione dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale, essendo il ricalcolo intervenuto dopo 5 anni dalla data di cessazione del servizio.

Ricorre dinanzi a questo Tar per ottenere la condanna, nei confronti dell’istituto previdenziale al pagamento di quanto dovuto, secondo il prospetto ricevuto (mod. PL2), previo accertamento del non intervenuto decorso del termine prescrizionale.
All’udienza del 17.5.2012 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, dopo aver invitato le parti a interloquire sulla rilevata questione di giurisdizione.
Preliminarmente va chiarito che solo in sede di discussione finale la difesa di parte ricorrente ha precisato che la ricorrente prestava servizio quale agente di polizia penitenziaria.

In ragione di ciò ogni dubbio in merito alla eventuale intervenuta privatizzazione del rapporto di impiego è da considerarsi fugato, in quanto il Corpo di Polizia Penitenziaria, pur essendo qualificato come corpo civile, è tuttavia inserito nell'ambito delle forze di polizia ai sensi della l. 15 dicembre 1990, n. 395, con conseguente inquadramento del relativo personale in quello in regime di diritto pubblico.

Peraltro, trattandosi di impiegati pubblici non privatizzati, sussiste, ratione temporis, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, l. 20 marzo 1980 n. 75 sulla controversia in materia di indennità di buonuscita, che così statuisce:
“Art. 6 Competenza dei tribunali amministrativi regionali.
Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.”.

Infatti, tale disposizione, abrogata esplicitamente solo dal codice del processo amministrativo (dall'articolo 4, comma 1, punto 12), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 10) è applicabile alla controversia in esame, introdotta prima della sua espunzione dall’ordinamento (il ricorso è stato portato per la notifica il 16.12.2009), non trovando applicazione, in ragione del regime di diritto pubblico del rapporto di impiego in esame, il principio elaborato dalla giurisprudenza secondo cui “spetta al g.o., e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative alle indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché la l. n. 75 del 1980, art. 6, è stata abrogata per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato” (Cassazione civile , sez. un., 14 gennaio 2009 , n. 560).

Tanto premesso in tema di giurisdizione, il ricorso è fondato, non potendosi ritenere decorso il termine prescrizionale.

L’istituto della prescrizione risponde alla ratio di determinare l’estinzione dell’azionabilità giudiziaria del diritto a seguito di non uso.

Esso si collega alla considerazione che il creditore perde la prerogativa di agire in giudizio a tutela del proprio diritto a causa della pregressa inerzia nel suo esercizio che legittima il disinteresse dell’ordinamento alle vicende del bene della vita, in quanto per congruo tempo non se ne è interessato neppure il titolare.

Le conseguenze che l’ordinamento ricollega all’inerzia non possono che presupporre un consapevole apporto decisionale del creditore nella scelta di astenersi dall’esercitare il diritto per un congruo periodo di tempo.

Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe a conclusioni incompatibili con canoni di logica e ragionevolezza che impongono di ritenere che solo quando conosca esattamente la consistenza del proprio diritto il creditore può scientemente determinarsi in ordine alla sua sorte.

Il termine prescrizionale, pertanto, può decorrere solo dal momento della liquidazione del credito (o della sua agevole liquidabilità), perché solo in tale momento egli può consapevolmente valutare le conseguenze della propria inerzia.

D’altro canto anche la giurisprudenza è orientata in tal senso (sia pure in fattispecie differente, relativa al decorso del termine prescrizionale in tema di il pagamento del costo di costruzione ha affermato la decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui il credito è dotato del carattere di certezza e liquidità: “Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale della pretesa patrimoniale avente ad oggetto il pagamento del costo di costruzione coincide con la data di rilascio del titolo edilizio, dato che secondo il dettato degli artt. 1, 3, 6 e 11 comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10 è da quel momento che il creditore può far valere il diritto, essendo il credito certo, liquido, o agevolmente liquidabile, ed esigibile.” T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 08 maggio 2007, n. 394. Ed ancora, con riferimento allo stesso principio, “L'importo degli emolumenti arretrati da corrispondere ai dipendenti dello Stato, in relazione al ritardato inquadramento nei profili professionali ai sensi della l. 11 luglio 1980 n. 312, deve essere definito con riferimento alla data dell'8 novembre 1988 di pubblicazione della determinazione concernente la corrispondenza fra qualifiche precedenti e nuovi profili professionali e, trattandosi di credito liquido ed esigibile, dalla stessa data decorre anche il calcolo dei relativi interessi e rivalutazione monetaria e il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.” Consiglio Stato sez. IV, 07 aprile 2008, n. 1479).

Così chiarito il principio di diritto applicabile, deve rilevarsi che, nel caso di specie, solo con l’adozione della nota di riliquidazione del 7.9.2009, mod. PL2, prot. ….., il credito in esame è stato dotato dei caratteri di liquidità richiesti per fare iniziare a decorrere il termine prescrizionale il cui dies ad quem, pertanto, non può considerarsi maturato prima di tale data.

Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna dell’ente previdenziale a corrispondere il pagamento di quanto dovuto in esito al progetto di riliquidazione del trattamento di buonuscita contenuto nella nota del 7.9.2009, mod. PL2, prot. …...

Sulle somme dovute spettano interessi e rivalutazione come per legge (con esclusione del cumulo, considerata la data di maturazione).

Le spese possono essere integralmente compensate, stanti le obiettive incertezze interpretative inerenti il principio di diritto applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’I.N.P.D.A.P. al pagamento, in favore di OMISSIS, di quanto dovuto in esito al progetto di riliquidazione del trattamento di buonuscita contenuto nella nota del 7.9.2009, mod. PL2, prot. ……., oltre accessori.
Spese integralmente compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012

Re: IMPORTO PENS. TFS e CONGEDO

Inviato: lun nov 26, 2012 6:18 pm
da gennj29
Ciao a tutti gli amici del forum ,dopo 11 mesi della riforma il gg 23 nov.ho ricevuto il pagamento delle ferie nn goduti 69 gg la somma netta €4021 ma ho dovuto restituire uno stipendio lordo accreditatomi il mese succesivo alla mia riforma di €2412. Vorrei favi una domanda è giusto restituire lo stipendio lordo, quando il mio accredito e stato di €1770 è di pagare 2 volte le tasse dello stipendio e della pensione.ciao