Pagina 1 di 1

Dipendente civile-comparto ministeri, maggiorazione 1/5

Inviato: dom mag 07, 2017 8:18 pm
da panorama
Da diverso tempo trovo analoghe sentenze e tutte negative che riguardano personale dipendente civile dell’Amministrazione penitenziaria-comparto ministeri, che chiedono la maggiorazione di un quinto del servizio prestato, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della l. 284/1977.

1) - circolare n. 0174465 del 23 aprile 2010

N.B.: ne posto una a caso come esempio per tutti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701002
- Public 2017-05-05 -


Numero 01002/2017 e data 02/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 01125/2016

OGGETTO:
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Angela D. F., avverso la circolare n. 0174465 del 23 aprile 2010, con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione Generale del personale e della formazione, ne ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere il beneficio del riconoscimento, a fini pensionistici e previdenziali, della maggiorazione di un quinto del servizio prestato presso la stessa, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge 284/1977.

LA SEZIONE

Visto il ricorso presentato in data 31 agosto 2010;

Vista la relazione del 05 gennaio 2016 con la quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione;

Premesso e considerato:

La ricorrente, dipendente civile dell’Amministrazione penitenziaria-comparto ministeri, con la qualifica di assistente sociale, Area terza F4, ha proposto ricorso avverso la circolare n.174465 datata 23 aprile 2010, con la quale il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, ha rigettato le molteplici istanze del personale avente analogo status giuridico, dirette ad ottenere il beneficio del riconoscimento , ai fini pensionistici e previdenziali, della maggiorazione di un quinto del servizio prestato, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma della l. 284/1977.

Osserva, preliminarmente, l’Amministrazione riferente che la domanda del ricorrente non verte sul diritto dello stesso al trattamento pensionistico, né è volta ad ottenere un importo superiore o diverso da quello percepito, ma ad ottenere il riscatto del quinto del periodo di servizio prestato ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale, e pertanto la questione attiene al rapporto di impiego intercorrente tra le parti, esulando dalla sfera concernente il rapporto pensionistico, devoluta alla giurisdizione contabile.

Ciò posto, la Sezione deve pregiudizialmente osservare che proprio l’attinenza della questione al rapporto di lavoro di personale (civile) contrattualizzato appartenente al comparto ministeri, comporterebbe oggi la giurisdizione piena e funzionale del giudice ordinario.

Atteso tuttavia che il ricorso risulta proposto antecedentemente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non trova applicazione il principio di cui all’art. 7, comma 8, del medesimo c.p.a., che sancisce la non esperibilità del ricorso straordinario in caso di materie non devolute alla cognizione del giudice amministrativo. In particolare lo stesso, datato 31 agosto 2010, risulta acquisito al protocollo del Provveditorato regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia in data 3 settembre e successivamente inoltrato all’ufficio che ne ha curato l’istruttoria. In assenza infine di rilievi sul punto da parte dell’Amministrazione riferente, occorre assumere per veritiera la circostanza dell’avvenuta conoscenza della circolare, le cui modalità di pubblicizzazione, anche nei confronti dei soggetti istanti, venivano genericamente rimessi alla discrezionalità degli uffici destinatari della stessa, in data 7 maggio 2010.

Dovendo pertanto procedere ad esame nel merito, la Sezione ritiene la domanda infondata e quindi meritevole di essere respinta.

In base a quanto previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, che reca norme in materia di adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni in favore del personale beneficiario della maggiorazioni, “il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”.

In realtà, avverte l’Amministrazione, con relazione tardivamente inoltrata (in ordine al ritardo accumulato viene chiesta in relazione “comprensione”), il beneficio - in base alla normativa vigente - sarebbe invocabile solo dal personale facente parte di Corpi militari e/o Forze di polizia, non, dunque, dal personale civile appartenente al comparto ministeri. La legge 20 marzo 1984, n.34, infatti, ha istituito un’indennità mensile pensionabile chiarendo però che la stessa doveva essere valutata, ai fini del beneficio di cui al menzionato art. 3, u.c. della legge n. 284/1977, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia che espletano tale funzione, in relazione alla natura sicuramente “usurante” della stessa.

La fruizione dell’indennità per servizio di istituto, quale presupposto legittimante l’avvalimento del beneficio del computo pensionistico richiesto, non ne consente l’estensione oltre i casi tassativamente previsti dalla legge, in particolare in relazione alla fruizione dell’indennità di servizio penitenziario o di altre, comunque denominate.

Pertanto la Sezione ritiene inevitabile la declaratoria di non fondatezza del ricorso, non rientrando l’interessata fra i soggetti aventi titolo alla maggiorazione di un quinto del servizio prestato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà