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LEGGE 104\92

Inviato: gio apr 20, 2017 10:09 pm
da BIOX1969
Salve, sono un collega della P.P. e volevo chiedere se qualcuno è esperto riguardo alla legge 104. Mi spiego meglio: vorrei avere delucidazioni riguardo i 2 anni di congedo retribuito nel caso abbia un familiare (genitore) riconosciuto disabile da una commissione dell'inps con articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 non rivedibile. La domanda è quanto è retribuito il congedo e se uno durante i due anni di congedo può usufruire dei riposi settimanali e congedo ordinario. Grazie

Re: LEGGE 104\92

Inviato: ven apr 21, 2017 1:43 pm
da Filippo1962
I due anni non soni retribuiti! Pertanto informati bene prima di procedere.

Re: LEGGE 104\92

Inviato: ven apr 21, 2017 1:48 pm
da Filippo1962
Pardon, ci sono due tipi di congedo uno, retribuito in base all'articolo 42 di segiuto riportato:

L’articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 47.446,00 annui per il congedo di durata annuale. L’importo (quello citato è relativo al 2016) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Nella sostanza il datore di lavoro anticipa l’indennità e poi la detrae dalla somma dei contributi previdenziali che normalmente versa all’istituto previdenziale (es. INPS).
Le ferie, tredicesima mensilità e TFR

Il comma 5-quinquies, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Re: LEGGE 104\92

Inviato: ven apr 21, 2017 1:50 pm
da Filippo1962
Lavoratori dipendenti pubblici

Il congedo retribuito si ottiene, nel caso sussistano tutti i requisiti, dopo aver presentato formale richiesta ed aver ricevuto la relativa concessione.

La domanda assume la forma di un’autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali: stato di handicap, la parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore, della persona da assistere, della convivenza, i dati identificativi dell’ente e altre informazioni se richieste.

Ulteriori indicazioni devono essere inserite rispetto alla modalità di fruizione (frazionata o per intero). La domanda va accompagnata dalla certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) relativa alla persona da assistere.

Nella Pubblica Amministrazione, la domanda va presentata al dirigente responsabile individuato dall’ente (in alcuni enti la competenza è attribuita l’Ufficio personale e risorse umane, in altre realtà è attribuita direttamente al responsabile dell’unità o del servizio cui afferisce il dipendente).

Il compito di valutare la correttezza formale e sostanziale della domanda e di concordare l’articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi è una responsabilità di tale dirigente.

La Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 ricorda che la domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta.

Va sottolineato che, al momento attuale, non esiste per i dipendenti della Pubblica Amministrazione alcun modulo-tipo per la presentazione della domanda.

Re: LEGGE 104\92

Inviato: sab apr 22, 2017 12:35 am
da BIOX1969
GRAZIE DELLE INFORMAZIONI,,,,