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Riparametrazione stipendiale D. Lgs. n. 193/2003

Inviato: lun apr 10, 2017 2:59 pm
da panorama
Ricorso in Appello Accolto.
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 86 01/07/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 86 2016 PENSIONI 01/07/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:
dott. Giovanni COPPOLA Presidente
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Vincenzo LO PRESTI Consigliere
dott. Valter Camillo DEL ROSARIO Consigliere
dott. Guido PETRIGNI Consigliere
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.86/A/2016

nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 5349 del registro di segreteria, promosso ad istanza di F. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Miceli e Salvatore Lo Re, per la riforma della sentenza n. 1394/2014 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 20 marzo 2015.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 16 giugno 2016 il relatore Consigliere Pino Zingale e l’avv. Emanuele Miceli per l’appellante; non rappresentato il Ministero della Giustizia e posto il giudizio in decisione.

F A T T O

F. R., già dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio esponeva di essere stato collocato in quiescenza in data 10 settembre 2003 e di aver svolto, negli anni di servizio, un’attività stressante ed impegnativa che lo poneva molto spesso a contatto con detenuti in regime di 41 bis O.P. per reato di cui all’art. 416 Bis c.p..

In data 11 marzo 2002, il F. R. veniva posto in aspettativa per depressione del tono dell’umore, ansia e somatizzazioni viscerali e, successivamente, la CMO di Palermo riconosceva, con verbale del 27 ottobre 2003, la dipendenza da causa di servizio della patologia “sindrome ansioso depressiva con tratti di oppositività e fobie”.

La CMO, inoltre, riteneva il F. R. non idoneo permanentemente al servizio di istituto, da collocare in congedo assoluto e non idoneo al transito in altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria e altre amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. 443/1992.

In data 6 dicembre 2007 veniva concesso al F. R. assegno privilegiato di quarta categoria.

Nel frattempo, in data 27 aprile 2004, parte ricorrente aveva fatto richiesta di riconoscimento del diritto all’assegno di incollocabilità ma, in data 24 maggio 2010 l’Amministrazione, con Decreto n. 60804, respingeva la suddetta richiesta.

F. R., quindi, avanzava la richiesta del riconoscimento dell’assegno di incollocabilità in sede giudiziale ed, in quella sede, impugnando il decreto di liquidazione della pensione n. 58119 del 29 ottobre 2007, chiedeva pure l’inclusione in quota “A” dell’anticipazione stipendiale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003.

Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza interponeva appello l’interessato, con atto depositato il 20 marzo 2015, limitatamente al capo relativo al diniego dell’inclusione in quota “A” dell’anticipazione stipendiale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003, lamentando che, sul punto, il giudice aveva integralmente omesso ogni motivazione e riproponeva, pertanto, le argomentazioni già sviluppate in prime cure, chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Il Ministero della Giustizia non si è costituito.

Alla pubblica udienza di discussione del 16 giugno 2016 l’avv. Emanuele Miceli, per l’appellato, ha insistito nelle richieste di cui all’atto scritto e, non rappresentato il Ministero della Giustizia, il giudizio è stato posto in decisione.

D I R I T T O

Va preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato del rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda relativa alla concessione dell’assegno di incollocabilità, diniego non impugnato con il presente gravame.

Quanto al merito dell’appello proposto, l’art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003, recante “Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”, dispone che al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, sia corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data. Le anticipazioni stipendiali di cui al predetto articolo sono dichiarate utili, nei limiti degli importi percepiti, ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n 177, e successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.

L’appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia totalmente omesso ogni pronuncia sul punto.

L’appello è fondato.

Il primo giudice, in effetti, ha pretermesso ogni motivazione in ordine al rigetto della domanda che, peraltro, appare giuridicamente fondata.

L’odierno appellante è cessato dal servizio il 10 settembre 2003 ed ha percepito, in servizio, i benefici previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003, citato.

Nessun dubbio, pertanto, può essere sollevato sul fatto che i medesimi benefici debbano essere inclusi nella base pensionabile e, più specificatamente, riguardando la riparametrazione stipendiale, nella quota “A”.

Peraltro, la stessa Amministrazione ha fatto corretta applicazione della norma con riferimento alla buonuscita, là dove ha inserito i benefici nella base di calcolo della buonuscita medesima.

L’appello, pertanto, deve essere accolto.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e dichiara il diritto di F. R. all’inserimento nella quota “A” della base pensionabile dei benefici di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 193/2003. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze pensionistiche maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice ISTAT relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.).

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali per il presente grado di giudizio, che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge, in favore dell’appellante, con distrazione in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto richiesta ed hanno dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 giugno 2016.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO (Pino Zingale) F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,01/07/2016

Il Direttore della Segreteria
F.TO (Fabio Cultrera)