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Lettera INPS

Inviato: mer mar 22, 2017 7:02 am
da briga
Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla mia situazione:congedato per riforma 16.01.2017 col grado di Sovrintendente, anni utili 39 mesi 1,PAL conteggiata 24.731,40 ,perfettamente in linea su quanto pronosticato da ANGRI 62,come temevo non mi hanno calcolato il parametro superiore maturato a luglio scorso,chiedo agli esperti, sempre disponibili e gentili,la mia PAL verrà aggiornata col nuovo parametro oppure saranno soldi persi ?.grazie dell'attenzione ,buona giornata.

Re: Lettera INPS

Inviato: mer mar 22, 2017 8:00 am
da migi61
Ti spetta e ti verrà conteggiato nella pensione definitiva. Puoi scrivere al DAP uff. pensioni per chiedere l'integrazione della somma spettante prima di 5 anni (circa). Auguri per la pensione.

Re: Lettera INPS

Inviato: mer mar 22, 2017 12:40 pm
da briga
Grazie per la risposta,faro cosi ,buona giornata

Re: Lettera INPS

Inviato: mer mar 22, 2017 9:04 pm
da Filippogianni
migi61 ha scritto:Ti spetta e ti verrà conteggiato nella pensione definitiva. Puoi scrivere al DAP uff. pensioni per chiedere l'integrazione della somma spettante prima di 5 anni (circa). Auguri per la pensione.
Per quello che so le pensioni sono calcolate in modo definitivo, in seguito dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL e nel contempo accredita gli arretrati delle accessorie sul conto corrente dell'avente diritto.
Se non vado errato più volte angri62 la ribadito

Re: Lettera INPS

Inviato: gio mar 23, 2017 8:14 am
da migi61
Filippogianni ha scritto:
migi61 ha scritto:Ti spetta e ti verrà conteggiato nella pensione definitiva. Puoi scrivere al DAP uff. pensioni per chiedere l'integrazione della somma spettante prima di 5 anni (circa). Auguri per la pensione.
Per quello che so le pensioni sono calcolate in modo definitivo, in seguito dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL e nel contempo accredita gli arretrati delle accessorie sul conto corrente dell'avente diritto.
Se non vado errato più volte angri62 la ribadito
??? Noto qualche contraddizione in quello che scrivi che confonde il significato del termine "definitivo".Chiedo allora se "le pensioni sono calcolate in modo definitivo", perchè "dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL ".???

Re: Lettera INPS

Inviato: gio mar 23, 2017 9:39 am
da Filippogianni
migi61 ha scritto:
Filippogianni ha scritto:
migi61 ha scritto:Ti spetta e ti verrà conteggiato nella pensione definitiva. Puoi scrivere al DAP uff. pensioni per chiedere l'integrazione della somma spettante prima di 5 anni (circa). Auguri per la pensione.
Per quello che so le pensioni sono calcolate in modo definitivo, in seguito dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL e nel contempo accredita gli arretrati delle accessorie sul conto corrente dell'avente diritto.
Se non vado errato più volte angri62 la ribadito
??? Noto qualche contraddizione in quello che scrivi che confonde il significato del termine "definitivo".Chiedo allora se "le pensioni sono calcolate in modo definitivo", perchè "dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL ".???
Quali sono le co tradizioni, le pensione sono calcolate in modo definitivo .

Re: Lettera INPS

Inviato: gio mar 23, 2017 2:26 pm
da TOMBOLO
Filippogianni ha scritto:
migi61 ha scritto:Ti spetta e ti verrà conteggiato nella pensione definitiva. Puoi scrivere al DAP uff. pensioni per chiedere l'integrazione della somma spettante prima di 5 anni (circa). Auguri per la pensione.
Per quello che so le pensioni sono calcolate in modo definitivo, in seguito dopo quattro cinque anni il Dap calcola le accessorie straordinari presenze festivi notturni effettuati in attività di servizio e le aggiunge alla PAL e nel contempo accredita gli arretrati delle accessorie sul conto corrente dell'avente diritto.
Se non vado errato più volte angri62 la ribadito
Chiedo scusa per la domanda forse banale. Gradirei sapere se la comunicazione posticipata delle accessorie viene effettuata su tutte le tipologie di pensione, esempio: malattia, anticipata, vecchiaia ecc... oppure ci sono delle varanti dovute alla tipologia del congedo e/o al Corpo/Arma di appartenenza - Grazie e buona giornata

Re: Lettera INPS

Inviato: gio mar 23, 2017 5:22 pm
da gino59
========================Poco tempo fa,ne avevamo parlato===========================

Il salario accessorio e la sua pensionabilità
Domenica 03 Aprile 2011 20:06 E-mail Stampa PDF
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La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.

Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.

La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).

All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.

La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).

Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).

Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.

Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)

A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.

La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.

Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.

In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.

Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)

Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:

1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;

2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.

Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:

• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )

• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).

• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)

• Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (reperibilità - cambio turno - servizi resi in alta montagna - produttività collettiva - art. 14 DPR 254/1999 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di specialità (autostradale - scalo - postale)

In ultima analisi lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo, per cui i salari accessori reali hanno incidenza sulle retribuzioni prese a riferimento, sempre per il futuro trattamento pensionistico, solamente per la parte eccedente quello virtuale e il conguaglio previdenziale sarà effettuato sul differenziale (se positivo) tra la maggiorazione virtuale e il salario accessorio effettivamente percepito nel corso di un anno solare.

Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale (effettuato sulle retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo) che si potrà determinare l’effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare.

Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito INPDAP 18%” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un’unica soluzione.

Dal 1° gennaio 1998, occorre tenere conto dell’art 12 della legge 153/1969, come sostituito dall’art 6 del D.L.vo 314/1997, fermo restando che la retribuzione accessoria, in base all’art 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995, va considerata per la parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 o 16 della legge n. 177/1976

A Tutt’oggi la questione può essere riassunta come precedentemente specificato:

Considerato che dal 01 gennaio 1996 “ tutte le voci stipendiali sono diventate pensionabili” non modificando l’incremento di cui all’art 15 e 16 della legge 177/1976, nel comparto Stato, queste “indennità accessorie” sono effettivamente pensionabili per la parte eccedente la quota di incremento (18%) che le “voci stipendiali classiche” subiscono.

Per i motivi su esposti il legislatore nell’emanare il D.L.vo dei parametri stipendiali escludeva l’IIS dalla maggiorazione del 18%, mentre teneva conto che la stessa indennità (IIS) venisse inclusa nella maggiorazione del 15% (cd. Sei scatti paga) previsti dall’art. 4 del D.L.vo 165/1997

Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193

“Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”

L’articolo 3 comma 2 ; recita testualmente:

Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni

ESEMPIO: concreto riferito all’anno finanziario 2010:

1. Ispettore Capo parametro Stipendiale 128,00 (DPR 16/04/2009 n. 51) stipendio mensile Euro 1.842,13 + Ria Euro 121,20 stipendio annuo lordo = Euro 23.559,96 Scorporo IIS riferita alla qualifica rivestita pari a Euro 6.445,80 = Euro 17.114,16 maggiorazione del 18% = Euro 3.080,54; con un salario accessorio di Euro 1.580,48;

2. ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = Euro 3.080,54 x 8,75% = Euro 269,54 (da pagare);

3. ritenute previdenziali riferite al salario accessorio = 1.580,48 x 8,75% = Euro 135,49 (già pagate);

4. per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio , dovrà pagare, a conguaglio: Euro (269,54 – 135,49) = Euro 134,06 nel mese di gennaio del successivo anno finanziario;

5. ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di Euro (23.559,96 + 3.080,54) = Euro 26.640,5

6. se il dipendente dell’esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di Euro 3.596,35 oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad Euro 3.596,35 – 3.080,54 = Euro 515,81 per quel determinato anno.

7. La base pensionabile pertanto sarebbe di Euro (23.559,96 + 3.596,35) = Euro 27.156,31, oppure: stipendio (23.559,96 Euro) + maggiorazione del 18% (3.080.54 Euro) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (Euro 515,81) = Euro 27.156,31.-

La maggiorazione del 18% è da intendersi come un salario accessorio minimo virtuale utile esclusivamente al calcolo della pensione, ed incide indistintamente sui tre sistemi attualmente in vigore , retributivo, misto e contributivo. (Quota A - Quota B - Quota C)

Mentre il salario accessorio reale, incide solamente, al calcolo della pensione relativamente alla Quota B (retributivo media degli ultimi 10 anni) e alla Quota C (contributivo dal 1996 in poi).

Per quanto concerne invece la “buonuscita” il salario accessorio non è soggetto, alla specifica ritenuta INPDAP (del 2%) con la quale viene costituito il fondo per l’erogazione del futuro trattamento di buonuscita.

Re: Lettera INPS

Inviato: gio mar 23, 2017 7:12 pm
da TOMBOLO
Grazie mille per la pronta disponibilità e cortesia. Buona serata