Pagina 2 di 2

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: mar mar 14, 2017 5:21 pm
da calabrese
O si possono esprimere come gli pare......?

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: mar mar 14, 2017 6:11 pm
da Filippogianni
angri62 ha scritto:===credo ci sia molta confusione per quanto letto sopra;
1) la cmo non può fare come vuole (sono i comportamenti a determinare incomprensioni)

2) per l'idoneità la cmo non può richiedere nulla al paziente, gli accertamenti li deve esguire nelle proprie sedi.(non devi essere tu a dimostrare di essere non idoneo, già fatto con i certificati presentati all'amministrazione, se ti mandano lì, sono loro ad accertare il contrario)

3) il ministero non può destituire nessuno senza una motivazione (solo per scarso rendimento, da dimostrare)

4) non si decade dal servizio essendo in aspettativa per malattia senza verbale di idoneità(non basta aver superato i 548 giorni, ma il come e perchè)

5) la decadenza dal servizio per malattia, cmq da diritto alla pensione.

6) le certificazioni richieste dalla cmo sono quelle mirate per riconoscimento di causa di servizio, ecc...

tutto è disciplinato dalle leggi di settore, con queste condizioni qualsiasi ricorso è vinto.

non lasciatevi intimorire e non pretendete nulla che non sapete per certo, rischio di irretire chi non gliene frega nulla di voi e che siete solo routine.
Ciao ti parlo per esperienza personale quindi ti consiglio di ascoltare il consiglio di Angri62 , anch'io
ci sono passato ti consiglio di portare la certificazione richiesta dalla cmo quindi recati da chi sei in cura in modo da farti rilasciare idonea documentazione sul tuo reale stato di salute perché come dice Angri 62 per loro siamo routine .
Fatti rilasciare dallo psichiatria una relazione che attesti il tuo stato di salute spiega allo psichiatria che ti è stata chiesta dalla cmo al fine di giudicare la tua inidoneità al servizio.
Cari auguri e stai sereno e calmo

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: mar mar 14, 2017 7:18 pm
da calabrese
Sì. Grazie per il consiglio, la Cmo si esprimerà con riforma al servizio e idoneo al transito civile, poi sarò io a scegliere. Però avevo chiesto si può esprimere anche con riforma parziale.....?

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: mar mar 14, 2017 7:40 pm
da angri62
calabrese ha scritto:Sì. Grazie per il consiglio, la Cmo si esprimerà con riforma al servizio e idoneo al transito civile, poi sarò io a scegliere. Però avevo chiesto si può esprimere anche con riforma parziale.....?
===possono farlo, sarebbe un travaglio inutile, tra le altre cose se hai superato i 365 giorni di aspettativa e nel caso la cds non viene riconosciuta ti fanno pagare tutto il tempo che rimani nella parziale, perchè lo stipendio dopo i 12 mesi viene decurtato, pertanto si cristallizza tutto al 366 giorno e tutti i ricorsi sono persi.

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: mer mar 15, 2017 3:07 pm
da comacorra
AngeloBarese ha scritto:Angri62, ti prego, puoi delimitare meglio la questione? O meglio e vero che la CMO al superamento dei 548 giorni per stress potrebbe non darti la riforma per inidoneità ma bensi potrebbe destituirti così ti lasciano a casa senza soldi?
Ti prego angri62 dacci illuminazione sulla questione. Ringrazio...

Inviato dal mio HUAWEI GRA-UL10 utilizzando Tapatalk
Stai tranquillo quelli del Cmo rompono solo i .... perché non riescono a fermare tutti quelli che se ne vanno, Agri ti ha risposto ed è così .

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: ven mar 17, 2017 2:24 pm
da calabrese
Da quando decorrono i 105 gg x la liquidazione dalla data di riforma Cmo? o dalla data in cui ti arriva il decreto ministeriale?

Re: Superamento 548 asp.

Inviato: lun mag 20, 2019 5:16 pm
da Beppebo68
calabrese ha scritto: sab mar 11, 2017 6:32 pm Grazie per la risposta. Ma mettiamo per ipotesi, che sti gran cornuti della CMO, non si esprimessero entro il compimento dei gg....cosa succede ? Da radio carcere mi dicono che superato il limite dei 548 verrei destituito e non avrei diritto alla pensione, e veritiera sta cosa?
OGGETTO: CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E COLLOCAMENTO IN CONGEDO A SEGUITO DELLO SCADERE DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITÀ TEMPORANEA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO.
1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.
2.In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque
il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto successivamente al collocamento in congedo.
3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:
– l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;
– l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;
– l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. Da quanto sopra si evince che:
a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.
Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione della stessa.
4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica, affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nel far riserva di notiziare in merito agli eventuali, ulteriori, sviluppi della questione, si chiede alla Direzione di Amministrazione di voler pubblicare la presente sul proprio sito web.

A QUESTO PUNTO NEL DUBBIO FAI IN MODO CHE LA CMO TI RIFORMI!