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Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 1:07 pm
da Miglioverde
Salve a tutti i partecipanti di questo sito e complimenti agli esperti!!!
Sono un nuovo iscritto e percependo appunto la vostra competenza vorrei, se possibile, porvi alcuni quesiti.

1) Considerando che rientro nel sistema misto, perché non ho maturato i famosi 18 anni di contribuzione nel 1995, ad oggi la situazione è questa:
20,5 anni di servizio nella Pol. Pen. (arruolato nel maggio 1993)
12 anni e 8 mesi (compreso militare) nel privato, già riscattati nel 1994.
Non ho riscattato ai fini della liquidazione gli anni di abbuono.
In totale dovrei dunque avere 33 anni e 1 mese + 4 di scivolo = 37 anni
Grado di Ispettore dal 2006
Non percepisco il secondo assegno di funzione.
Chiedo, lavorando fino alla metà del 2019 quanto percepirei di pensione?

2) Quanto ho maturato ad oggi, nella quota dell’80%? (non ricordo come viene definita)

Grazie a tutti

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 1:53 pm
da angri62
Miglioverde ha scritto:Salve a tutti i partecipanti di questo sito e complimenti agli esperti!!!
Sono un nuovo iscritto e percependo appunto la vostra competenza vorrei, se possibile, porvi alcuni quesiti.

1) Considerando che rientro nel sistema misto, perché non ho maturato i famosi 18 anni di contribuzione nel 1995, ad oggi la situazione è questa:
20,5 anni di servizio nella Pol. Pen. (arruolato nel maggio 1993)
12 anni e 8 mesi (compreso militare) nel privato, già riscattati nel 1994.
Non ho riscattato ai fini della liquidazione gli anni di abbuono.
In totale dovrei dunque avere 33 anni e 1 mese + 4 di scivolo = 37 anni
Grado di Ispettore dal 2006
Non percepisco il secondo assegno di funzione.
Chiedo, lavorando fino alla metà del 2019 quanto percepirei di pensione?

2) Quanto ho maturato ad oggi, nella quota dell’80%? (non ricordo come viene definita)

Grazie a tutti
mi sembra abbastanza prematuro fare dei calcoli quando le cose possono cambiare nel breve.
x calcolare l'80% non è complicato; al 31.12.97 dai 15 ai 20 anni contributivi valgono il 44% gli eccedenti 3,60, dal 1.1.98 all'1,80% fino al 31.12.11.
saluti

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 2:22 pm
da Miglioverde
Grazie per la spiegazione Angri62,
quindi alla fine dei conti, avrei maturato 69,2% e senza la possibilità di poterla aumentare, mi sembra di capire.

Ma cosa significa in soldoni aver maturato 69,2 % e che incidenza avrà sulla pensione?

Riguardo al fatto che mi dicevi, cioè che è prematuro conteggiare la pensione, mi chiedevo appunto se mi merita lavorare fino al 2019 per raggiungere il 2° assegno oppure chiudere la mia carriera qua.

Devo quindi capire la differenza tra quanto percepirò adesso e (supponendo che le condizioni non variano) quanto percepirò nel 2019, per vedere se ne vale la candela.

Grazie a chi vorrà rispondere al quesito

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 2:59 pm
da angri62
Miglioverde ha scritto:Grazie per la spiegazione Angri62,
quindi alla fine dei conti, avrei maturato 69,2% e senza la possibilità di poterla aumentare, mi sembra di capire.

Ma cosa significa in soldoni aver maturato 69,2 % e che incidenza avrà sulla pensione?

Riguardo al fatto che mi dicevi, cioè che è prematuro conteggiare la pensione, mi chiedevo appunto se mi merita lavorare fino al 2019 per raggiungere il 2° assegno oppure chiudere la mia carriera qua.

Devo quindi capire la differenza tra quanto percepirò adesso e (supponendo che le condizioni non variano) quanto percepirò nel 2019, per vedere se ne vale la candela.

Grazie a chi vorrà rispondere al quesito
allora se sei misto lo rimani per sempre, la pensione non si basa solo sulle aliquote ma anche sulla anzianità, pertanto una volta raggiunto il massimo pensionabile non ci sono decurtazioni. però fra 6 anni chi sà cosa cambia? in meglio non credo.
oggi se sei isp. da quello che ho capito avrai una pal decente. poi vorrei chiederti chi ti ha detto che non rientri nel retributivo?

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 3:02 pm
da angri62
angri62 ha scritto:
Miglioverde ha scritto:Grazie per la spiegazione Angri62,
quindi alla fine dei conti, avrei maturato 69,2% e senza la possibilità di poterla aumentare, mi sembra di capire.

Ma cosa significa in soldoni aver maturato 69,2 % e che incidenza avrà sulla pensione?

Riguardo al fatto che mi dicevi, cioè che è prematuro conteggiare la pensione, mi chiedevo appunto se mi merita lavorare fino al 2019 per raggiungere il 2° assegno oppure chiudere la mia carriera qua.

Devo quindi capire la differenza tra quanto percepirò adesso e (supponendo che le condizioni non variano) quanto percepirò nel 2019, per vedere se ne vale la candela.

Grazie a chi vorrà rispondere al quesito
allora se sei misto lo rimani per sempre, la pensione non si basa solo sulle aliquote ma anche sulla anzianità, pertanto una volta raggiunto il massimo pensionabile non ci sono decurtazioni. però fra 6 anni chi sà cosa cambia? in meglio non credo.
oggi se sei isp. da quello che ho capito avrai una pal decente.
ho fatto una correzione.
saluti

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 3:32 pm
da Miglioverde
Grazie ancora Angri,
ma in cifre quanto prenderei adesso?

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 5:14 pm
da gino59
Miglioverde ha scritto:Salve a tutti i partecipanti di questo sito e complimenti agli esperti!!!
Sono un nuovo iscritto e percependo appunto la vostra competenza vorrei, se possibile, porvi alcuni quesiti.

1) Considerando che rientro nel sistema misto, perché non ho maturato i famosi 18 anni di contribuzione nel 1995, ad oggi la situazione è questa:
20,5 anni di servizio nella Pol. Pen. (arruolato nel maggio 1993)
12 anni e 8 mesi (compreso militare) nel privato, già riscattati nel 1994.
Non ho riscattato ai fini della liquidazione gli anni di abbuono.
In totale dovrei dunque avere 33 anni e 1 mese + 4 di scivolo = 37 anni
Grado di Ispettore dal 2006
Non percepisco il secondo assegno di funzione.
Chiedo, lavorando fino alla metà del 2019 quanto percepirei di pensione?

2) Quanto ho maturato ad oggi, nella quota dell’80%? (non ricordo come viene definita)

Grazie a tutti
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Prime istruzioni operative per le sedi territoriali dell'Istituto

Personale penitenziario pensioni liquidate dall'Inpdap

(Circolare INPDAP 19/2005)

L’INPDAP, con al Circolare 1 giugno 2005, n. 19, ha emanato le prime istruzioni operative affinché le proprie Sedi territoriali, anche per il personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, possano liquidare e mettere tempestivamente a pagamento le pensioni nonché svolgere le attività relative agli altri istituti connessi. Nei confronti del suddetto personale l’INPDAP, dal 1° ottobre 2005, provvederà a liquidare i trattamenti pensionistici e a definire le richieste di computo dei servizi utili ai fini di pensione (riconoscimenti, riscatti, prosecuzione volontaria e ricongiunzione) presentate dalla medesima data. Le analoghe attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici nei riguardi del personale che risulterà cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005 e alla definizione delle domande di computo di servizi e periodi ai fini di pensione presentate prima di tale data, continueranno a far carico alle strutture che attualmente sono competenti a gestirle. Tali strutture, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono costituite dalla struttura della sede centrale di Roma e da 16 Provveditorati regionali e interregionali con sede in vari capoluoghi di provincia. La Sede provinciale o territoriale INPDAP, competente alla trattazione delle pratiche pensionistiche, è quella nel cui territorio è ubicato l’ufficio o l’istituto presso il quale il dipendente interessato presta o ha prestato servizio. Le strutture del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria forniranno alla Sedi INPDAP gli elementi giuridici ed economici necessari utilizzando, per la predisposizione dei dati, il nuovo modello di comunicazione “PA04” secondo le istruzioni contenute nelle Circolari INPDAP n. 34 dell’anno 2003, n. 10 e n. 33 dell’anno 2004. Alle Sedi INPDAP dovrà essere inviato anche il modello cartaceo debitamente sottoscritto che riproduce i dati trasmessi in via informatica. La trasmissione dei dati informatici, dei corrispondenti modelli cartacei, delle copie delle domande di prestazioni e degli altri documenti, dovrà avvenire tre mesi prima della cessazione dal servizio al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione. La Circolare, prima di accennare alle principali norme pensionistiche applicabili alle categorie del personale interessato, precisa che fanno parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: il personale del Corpo di polizia penitenziaria e il personale civile, compreso quello direttivo e quello con qualifica dirigenziale. Relativamente al Corpo di polizia penitenziaria vengono fornite varie indicazioni tra cui le seguenti. Il Corpo di polizia penitenziaria rientra tra le Forze di polizia ad ordinamento civile, per cui al relativo personale si applicano sia norme speciali sia norme dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato. Per effetto della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stati compresi nel Corpo di polizia penitenziaria sia gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia sia il personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La Circolare, dopo avere premesso anche notizie sui ruoli del personale, contiene una serie di precisazioni sui requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e per il diritto alla pensione di anzianità, richiamando le particolari norme applicabili alle categorie del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Vengono inoltre forniti chiarimenti concernenti: l’applicazione delle norme relative all’efficacia e all’attribuzione degli aumenti di servizio, nonché ai limiti in cui i medesimi aumenti possono essere valutati nel sistema retributivo, contributivo e misto; la valutazione ai fini pensionistici degli elementi della retribuzione; l’attribuzione di sei scatti in aggiunta alla base pensionabile e la relativa valutazione nei sistemi di calcolo retributivo, contributivo e misto. La parte finale della Circolare riguarda il personale civile del Dipartimento, cioè il personale amministrativo, compreso quello direttivo e quello con qualifica dirigenziale. Essa contiene, tra l’altro, utili chiarimenti sulle modalità di valutazione ai fini di pensione delle componenti del trattamento economico e delle varie indennità attribuite a tale personale. (03 ottobre 2005)



INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 19 - Roma 1 giugno 2005 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria


1. PREMESSA

L’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Nell’intesa in corso di definizione tra il Ministero della Giustizia e l’INPDAP, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.

Restano a carico del Ministero della Giustizia le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

2. ACQUISIZIONE DEI DATI UTILI AI FINI DELLE PRESTAZIONI

Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede INPDAP territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la trattazione delle prestazioni pensionistiche è gestita a livello centrale dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Tale Dipartimento è composto da:

- una sede centrale con sede in Roma, articolata in cinque Direzioni Generali, a cui sono direttamente collegati l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il Centro Amministrativo "G. Altavista", le Scuole di formazione ed aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, e il SADAV;

- N 16. Provveditorati regionali e interregionali con sede nei capoluoghi di provincia di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Roma e Torino, aventi competenza circoscrizionale sulle singole strutture periferiche ubicate nel territorio, individuate tipologicamente in: "Istituti Penitenziari, Case Mandamentali e Centri di Servizio Sociale per Adulti".

Ne consegue che la Sede provinciale o territoriale INPDAP competente alla trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui territorio è ubicato l’ufficio/istituto presso il quale l’interessato presta o ha prestato servizio, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando la competenza delle Sedi territoriali INPDAP nelle Aree Metropolitane.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’INPDAP, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione, denominato "PA04", secondo le istruzioni impartite dalla Circolare 17 dicembre 2003, n. 34, dalla Circolare 10 febbraio 2004, n. 10 e dalla Circolare 27 maggio 2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte del citato Dipartimento avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@INPDAP.gov.it . Il Dipartimento deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445[1] relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

3. TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale di:

- personale del Corpo di polizia penitenziaria;

- personale civile, ivi compreso quello direttivo e quello con qualifica dirigenziale.

Ciascuna categoria di personale è riguardata per gli aspetti giuridici ed economici da specifiche norme che incidono diversamente sul trattamento pensionistico spettante; pertanto, si ritiene di dover esaminare le singole peculiarità riservando loro specifici paragrafi.

4. PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono entrati a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395 che ha introdotto diversi ruoli, demandando (articolo 14, comma 1 [2]) ad appositi decreti delegati la determinazione del relativo ordinamento.

In particolare, vengono individuati, in ordine gerarchico, i seguenti ruoli:

a) ispettori;

b) sovraintendenti;

c) agenti ed assistenti.

Ogni ruolo è articolato in diverse qualifiche secondo le funzioni svolte.

A decorrere dal 27 dicembre 1990 (data di pubblicazione della legge n. 395/1990) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono stati inquadrati in un ruolo ad esaurimento; nei loro confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni previste per il personale militare e vengono, altresì, estesi i benefici attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Successivamente, in attuazione di apposita delega conferita al Governo dall’articolo 12 della legge n. 266/1999, è stato emanato il DLgs n. 146/2000 che ha, tra l’altro, istituito il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare rientrano nel ruolo direttivo ordinario e speciale, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, le seguenti qualifiche:

a) vice commissario penitenziario;

b) commissario penitenziario;

c) commissario capo penitenziario;

d) commissario coordinatore penitenziario.

Con l’articolo 27 del medesimo decreto legislativo si è provveduto al ricollocamento del personale appartenente al ruolo ad esaurimento nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria. In particolare il comma 3 prevede che, fermi restando il grado rivestito e l’anzianità posseduta, le funzioni sia di livello direttivo che dirigenziale attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall’amministrazione.

Si precisa che il Corpo di polizia penitenziaria rientra, unitamente al Corpo forestale di Stato e alla Polizia di Stato, tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e, come tale, è riguardato dall’applicazione sia da norme speciali che da normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato; nei confronti del personale del ruolo ad esaurimento trovano, altresì, applicazione le disposizioni vigenti per il personale militare.

4.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" ha fissato a 60 anni il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e agenti ed assistenti.

L’articolo 71 del citato decreto [3] ha previsto, tuttavia, che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (5 dicembre 1992), ai fini del collocamento a riposo, poteva optare per il mantenimento dei limiti di età previsti dalle previgenti disposizioni.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, ha introdotto dal 1° gennaio 1998 nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia e ha modificato i requisiti di accesso per le pensioni di anzianità, liquidate con un sistema di calcolo retributivo o misto.

Il limite di età previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene elevato, qualora inferiore, al 60° anno di età.

Tale limite si applica anche al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale istituito dal già citato DLgs n. 146/2000.

Poiché per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, il collocamento a riposo d’ufficio era già fissato al raggiungimento del 60° anno di età, tale limite rimane invariato. Unica eccezione è rappresentata dal personale che, già in servizio alla data del 5 dicembre 1992, aveva optato per il mantenimento dei previgenti requisiti; nei confronti di questi ultimi, pertanto, il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge progressivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DLgs n. 165/1997, secondo la seguente scansione temporale:

- dal 2005 al 2007 con 59 anni di età

- dal 2008 con 60 anni di età.

Per ciò che concerne i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del DLgs n. 503/92 (trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall’art. 1-quater del decreto legge n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004.

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

4.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DLgs n. 165/1997, il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.

In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:




Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997

Nuova massima anzianità contributiva arrotondata


30 anni e oltre

30


29 anni

31


28 anni

32


27 anni

33


26 anni

34


25 anni

34


24 anni

35


23 anni

36


22 anni

37


21 anni e inferiore

38



Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e articolo 8 del DLgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.

4.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del DLgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995.

Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

4.3 Requisiti per il diritto della pensione derivante da infermità

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dispensato dal servizio per infermità ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973).

Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 1092/1973, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

4.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del DLgs n. 165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- articoli 19 e 20 del DPR n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e su costa ed il servizio di volo;

- articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [6], riguardante il servizio di istituto. Per il personale in esame l’aumento del quinto di servizio deve intendersi riferito anche ai periodi di attività lavorativa con percezione dell’indennità pensionabile mensile.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

4.5 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

In virtù dell’articolo 13 della legge n. 395/1990 [7], al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche.

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del DLgs n. 503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all’articolo 3, comma1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 [8].

- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art. 3,comma 6 del DLgs n. 193/2003 [8] (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);

- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuali scatti (attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della leggen. 539/1950 [9]);

- assegno funzionale (ai sensi dell’articolo 6 del DL 387/1987[10] convertito in legge n. 472/1987);

- indennità pensionabile mensile;

- indennità di imbarco;

- assegno di valorizzazione. Tale emolumento, introdotto conDecreto 23 dicembre 2003 [11] della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, viene corrisposto dal 1° gennaio 2003, per tredici mensilità, al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale.

Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sull’assegno personale (art. 3, comma 6 delDLgs n. 193/2003 [8]), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile mensile, dell’indennità di imbarco e dell’assegno di valorizzazione.

Si ritiene opportuno segnalare che l’indennità d’imbarco viene attribuita, in virtù dell’articolo 3, comma 18-quater, del DL n. 387/1987 [10], convertito con modificazioni, dalla legge n. 472/1987, al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio operativo nella specifica attività. Tale indennità è divenuta pensionabile in quota A, solo a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 13, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n.164 [12] di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003.

Fermo restando che tale emolumento dal 1° gennaio 1996 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, il riconoscimento della sua "pensionabilità" nella quota A solo a partire dal 1° gennaio 2002 in quanto non più compenso accessorio, comporta una diversa incidenza nella determinazione della retribuzione pensionabile. In particolare:

- dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001 l’indennità d’imbarco, in quanto compenso accessorio, viene valorizzato in quota B per la parte eccedente la maggiorazione del 18% della base pensionabile, secondo le modalità indicate dall’articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995;

- dal 1° gennaio 2002 la suddetta indennità, avendo perso la caratteristica di compenso accessorio, rientra in misura intera nella base pensionabile e va trattata al pari degli emolumenti fissi senza tuttavia assoggettarla al 18% (così come avviene per l’indennità pensionabile o l’assegno funzionale).

Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento dell’indennità di imbarco, ma ad una indennità cosiddetta di "trascinamento", in virtù di quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma, delDPR 254/1999 [13] di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996.

L’indennità di "trascinamento" è da considerare come compenso accessorio e, quindi, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del DLgs n. 193/2003 [8]), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n. 335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

4.6 Maggiorazione base pensionabile

In virtù dell’articolo 4 del DLgs n. 165/1997, al personale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.

4.6.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950[9].

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l’importo corrispondente al beneficio - rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 (Allegato 1 [14]).

Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

4.6.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 4.6.1

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.

4.7 Disposizione particolare

Per effetto dell’articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento.

Si precisa che, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.

5. PERSONALE CIVILE

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si avvale per l’espletamento dei propri compiti istituzionali di personale amministrativo, ivi compreso quello direttivo, e personale con qualifica dirigenziale; nei confronti di tutto il personale civile trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 nonché le norme contrattuali previste, rispettivamente, per il comparto ministeri e quello del personale dell’Area I della dirigenza, con l’unica eccezione rappresentata dalla diversa valutazione ai fini pensionistici dell’indennità di amministrazione.

Infatti nei confronti del personale amministrativo delle Aree funzionali di detto Dipartimento, tale indennità viene corrisposta in sostituzione dell’ex indennità di servizio penitenziario attribuita, ai sensi dell’articolo 16,comma 1 della legge n. 321/1991 [15], per tredici mensilità e già riconosciuta utile agli effetti del calcolo del trattamento di quiescenza. La natura e le caratteristiche di detta indennità sono state confermate dall’articolo 34, comma 6 del CCNL [16] comparto ministeri 16 maggio 1995 e i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro ne hanno incrementato esclusivamente gli importi; ne consegue che l’indennità di servizio penitenziario, ancorché corrisposta con la denominazione di "indennità di amministrazione", concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera A) del DLgs n. 503/1992, senza tuttavia operare la maggiorazione del 18 per cento.

Si precisa, inoltre, che in applicazione dell’articolo 4-bis del decretolegge n. 356/1987 [17], convertito in legge n. 436/1987, al personale dirigente e direttivo (qualifiche funzionali dalla VII alla IX) dell’amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987 sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 22 e 23 della legge n. 121/198, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

- l’attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

- l’attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

A seguito del riordino del Corpo di polizia penitenziaria al personale della carriera direttiva e dirigente, per effetto di quanto disposto dall’articolo40 della legge n. 395/1990 [18], veniva attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge n. 121/1981, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia.

Tale equiparazione ha comportato, anche, il riconoscimento della maggiorazione di un quinto dell’anzianità contributiva riguardante il servizio di istituto di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [6] per i periodi di attività lavorativa con percezione dell’indennità pensionabile mensile.

Successivamente l’articolo 41, comma 3, della legge n. 449/1997 [19], nello stabilire che l’attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire solo in sede di contrattazione collettiva, ha espressamente escluso da tale previsione il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Il comma 4 del medesimo articolo 41 [19] ha altresì previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sino al primo rinnovo contrattuale (17 febbraio 1999) l’attribuzione del trattamento economico di cui all’articolo 4-bis delD.L. n. 356/1987 [17], convertito con modificazioni in legge n. 436/1987 (trattamento economico equiparato a quello dirigenziale in caso di servizio prestato senza demerito) anche al personale civile dell’amministrazione penitenziaria transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge n. 312/1980 [20] appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" in presenza dei prescritti requisiti di legge.

Il successivo comma 5 [19] ha, inoltre, stabilito che le norme di equiparazione del personale direttivo e dirigente dell’amministrazione penitenziaria con quello delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale e, pertanto, da tale data detto personale rientra nella disposizione generale di cui al citato comma 3 (divieto di attribuzione dei c.d. benefici economici automatici).

Tale previsione legislativa ha trovato attuazione attraverso appositi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; in particolare, per il personale direttivo il CCNL, sottoscritto in data 24 aprile 2002, ha esplicitamente fissato alla data del 1° gennaio 2000 la decorrenza delle relative norme di raccordo mentre per il personale dirigente tale decorrenza è stata individuata al 18 novembre 2004 (data di sottoscrizione del relativo CCNL).

Conseguentemente, a partire dalle date sopra indicate al personale direttivo e dirigente dell’amministrazione penitenziaria non vengono più attribuiti i benefici economici derivanti dall’equiparazione con le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato.

I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro mentre le maggiorazioni di servizio eventualmente maturate dal personale direttivo e dirigente, rispettivamente alle date del 31 dicembre 1999 e 17 novembre 2004, vengono cristallizzate a tali date e non sono ulteriormente aumentabili.

L’eccedenza derivante dalla differenza tra il trattamento economico in godimento alla data in cui sono efficaci le norme di raccordo e quello attribuito a seguito dell’applicazione delle norme contrattuali valide per la generalità del personale del comparto ministeri e della dirigenza dell’Area I, viene corrisposta quale assegno personale. Tale assegno, qualora derivi da differenze stipendiali o comunque da emolumenti già riconosciuti pensionabili anteriormente al 1° gennaio 1996, incide nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DLgs. n. 503/1992 ma non è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

*******

Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa per il personale in esame.

La presente Circolare è diramata di intesa con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 7:20 pm
da maurizio1962
Miglioverde ha scritto:Salve a tutti i partecipanti di questo sito e complimenti agli esperti!!!
Sono un nuovo iscritto e percependo appunto la vostra competenza vorrei, se possibile, porvi alcuni quesiti.

1) Considerando che rientro nel sistema misto, perché non ho maturato i famosi 18 anni di contribuzione nel 1995, ad oggi la situazione è questa:
20,5 anni di servizio nella Pol. Pen. (arruolato nel maggio 1993)
12 anni e 8 mesi (compreso militare) nel privato, già riscattati nel 1994.
Non ho riscattato ai fini della liquidazione gli anni di abbuono.
In totale dovrei dunque avere 33 anni e 1 mese + 4 di scivolo = 37 anni
Grado di Ispettore dal 2006
Non percepisco il secondo assegno di funzione.
Chiedo, lavorando fino alla metà del 2019 quanto percepirei di pensione?

2) Quanto ho maturato ad oggi, nella quota dell’80%? (non ricordo come viene definita)

Grazie a tutti
allo stato attuale, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età + la finestra mobile;

nel maggio 2016, al compimento del 23° anno di servizio effettivo puoi contare di AA 4 MM 7 circa di supervalutazione quindi:
AA 23 servizio effettivo;
AA 4 MM 7 supervalutazione;
AA 12 MM 8 contributi civili e militari, TOTALE
AA 40 MM 3 di anzianità contributiva.

con la finestra mobile andresti via verso la fine del 2017 e sarebbe già una fortuna che rimanessero tali le disposizioni fino a quella data (il 2018 viene da molti considerata una data particolare per la riforma pensionistica). Rimane comunque una scelta del tutto personale sulla quale hai ancora un po' di tempo per decidere

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 9:18 pm
da gino59
maurizio1962 ha scritto:
Miglioverde ha scritto:Salve a tutti i partecipanti di questo sito e complimenti agli esperti!!!
Sono un nuovo iscritto e percependo appunto la vostra competenza vorrei, se possibile, porvi alcuni quesiti.

1) Considerando che rientro nel sistema misto, perché non ho maturato i famosi 18 anni di contribuzione nel 1995, ad oggi la situazione è questa:
20,5 anni di servizio nella Pol. Pen. (arruolato nel maggio 1993)
12 anni e 8 mesi (compreso militare) nel privato, già riscattati nel 1994.
Non ho riscattato ai fini della liquidazione gli anni di abbuono.
In totale dovrei dunque avere 33 anni e 1 mese + 4 di scivolo = 37 anni
Grado di Ispettore dal 2006
Non percepisco il secondo assegno di funzione.
Chiedo, lavorando fino alla metà del 2019 quanto percepirei di pensione?

2) Quanto ho maturato ad oggi, nella quota dell’80%? (non ricordo come viene definita)

Grazie a tutti
allo stato attuale, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età + la finestra mobile;

nel maggio 2016, al compimento del 23° anno di servizio effettivo puoi contare di AA 4 MM 7 circa di supervalutazione quindi:
AA 23 servizio effettivo;
AA 4 MM 7 supervalutazione;
AA 12 MM 8 contributi civili e militari, TOTALE
AA 40 MM 3 di anzianità contributiva.

con la finestra mobile andresti via verso la fine del 2017 e sarebbe già una fortuna che rimanessero tali le disposizioni fino a quella data (il 2018 viene da molti considerata una data particolare per la riforma pensionistica). Rimane comunque una scelta del tutto personale sulla quale hai ancora un po' di tempo per decidere
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....Da tenere sempre presente quanto segue:-
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.- Saluti

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: dom nov 10, 2013 11:19 pm
da Miglioverde
Grazie Maurizio per il tuo intervento.

Gino, ma in pratica cosa significa quello che hai scritto nel tuo ultimo post?

Re: Pensione e quota dell'80%

Inviato: lun nov 11, 2013 12:50 pm
da gino59
Miglioverde ha scritto:Grazie Maurizio per il tuo intervento.

Gino, ma in pratica cosa significa quello che hai scritto nel tuo ultimo post?



....E' più facile capirlo che spiegarlo....!!!!!


.....data di arr. e durata corso allievi, data promozione sino al 31.12.1995: AA MM GG
supervalutazione del 1/2 1/3 o 1/5....P.S. solo questi incidono al conteggio pensionistico,
invece i 5 anni complessivi sono solo ed esclusivamente per il diritto.- Saluti