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Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 10:17 am
da Alex2010
salvo 63 ha scritto: c) per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte se ha maturato almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile.
Questo vale per i dipendenti degli enti Locali.
Per i dipendenti statali:
c) inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte se ha maturato almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile a prescindere dall'età anagrafica

Però ripeto, a mio avviso basta un pò di buon senso (sempre se non sbaglio io)
Cioè la CMO giudica idoneo ai ruoli civili, quindi idoneo a lavorare a tempo indeterminato e full time in un'amministrazione pubblica, e poi se non transiti diventi d'ufficio inabile a proficuo lavoro?
Sembra una barzelletta....!!! :shock: :shock: :shock:
No, no, per me i conti non tornano... :oops: :oops:

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 10:32 am
da salvo 63
caro alex premesso che condivido quello che tu scrivi, da quello che ho potuto capire Anch'io come te ho avuto la possibilità al transito nei ruoli civili, cosi era scritto nel verbale della c.m.o ho scelto la pensione perchè avevo diritto a pensione da quella scelta per ottenere la pensione di inabilità si va a configurare ad una delle casistiche che ho riportato nel precedente post,caro amico non trovo altre spiegazioni.
ciao salvo 63

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 10:47 am
da Alex2010
salvo 63 ha scritto:caro alex premesso che condivido quello che tu scrivi, da quello che ho potuto capire Anch'io come te ho avuto la possibilità al transito nei ruoli civili, cosi era scritto nel verbale della c.m.o ho scelto la pensione perchè avevo diritto a pensione da quella scelta per ottenere la pensione di inabilità si va a configurare ad una delle casistiche che ho riportato nel precedente post,caro amico non trovo altre spiegazioni.
ciao salvo 63
Io purtroppo non ho ancora ricevuto niente (nè soldi, nè PA04, nè niente) pertanto non posso giudicare ed esprimermi.
Però se venissi giudicato inabile a proficuo lavoro (come sembra ormai prassi da quello che si legge in giro) con il verbale della Cmo che recita "idoneo ai ruoli civili" con molta probabilità mi rivolgerò ad un avvocato del settore affinchè la mia posizione sia "regolarizzata".
Non voglio essere inabile a proficuo lavoro se in realtà sono idoneo a proficuo lavoro.
Ed eventualmente il giudizio lo deve esprimire una commissione medica e non un ufficio ministeriale.
Almeno io la penso così. :D

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 11:27 am
da salvo 63
Mi dispiace che ancora non hai ricevuto niente,ma credo che non passi troppo tempo, per quanto riguarda l'argomento penso che sia una questione di scelta o la pensione o il ruolo civile, se sei stato riformato e scegli la pensione è chiaro che si tratti di pensione di inabilità,come è altrettanto vero che comunque chi decide il giudizio “dovrebbe “essere una commissione medica ospedaliera, il fatto che secondo me si va a configurare con una casistica che ti ho riportato nel precedente post è l’unica spiegazione che trovo nel caso in cui si sceglie la pensione di inabilità, ovviamente posso sbagliarmi, ti auguro che la tua posizione si possa regolarizzare per cui sarebbe utile chiarire una volta per tutte le competenze per legge a chi sono affidate, nel senso che chi Sara a dire l’ultima parola.
Salvo 63

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 11:59 am
da Alex2010
salvo 63 ha scritto:Mi dispiace che ancora non hai ricevuto niente,ma credo che non passi troppo tempo
Se continuiamo di questo passo....sono due mesi che al Ministero dicono che non gli arriva la documentazione....quando invece gli è arrivata perchè ho le ricevute dei fax e delle raccomandate inviate dall'istituto....quindi ora chiamo ogni giorno.... :mrgreen: :mrgreen:
Oggi stesso ho inviato una mail con la scansione della documentazione richiesta...vediamo domani se hanno il coraggio di dire che non è arrivato nulla.... :roll: :roll:
salvo 63 ha scritto: se sei stato riformato e scegli la pensione è chiaro che si tratti di pensione di inabilità
Su questo non ci piove.
Ma si tratta di inabilità alla mansione (servizio di istituo, militare o come lo si voglia chiamare) e non a proficuo lavoro.
Se fosse a proficuo lavoro bisognava essere a mio avviso non idoneo ai ruoli civili.
Però come spesso accade le amministrazioni fanno il comodo loro, e poi tra un ricorso e l'altro le cose si aggiustano alle benemeglio :( :(
salvo 63 ha scritto: il fatto che secondo me si va a configurare con una casistica che ti ho riportato nel precedente post è l’unica spiegazione che trovo nel caso in cui si sceglie la pensione di inabilità
Come ti dicevo però la tua casistica è incompleta al punto C.

Magari se hai tempo controlla qua:

Inabilità alle mansioni svolte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_ ... 21531.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Inabilità a Proficuo Lavoro:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_ ... 73838.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Continuo ad essere certo che rientriamo nella casistica "inabilità alle mansioni svolte".....

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 1:08 pm
da salvo 63
le circolari leggi e quant’altro le ho letto tempo fa visto che sono in pensione dal mese di giugno 2011,tuttavia posso dirti che sono copiose e anche contrastanti tra di loro, come tu giustamente dici che le amministrazioni fanno il comodo loro,ma qua si tratta di capire se un riformato alla mansione che può transitare in altri ruoli dell’amministrazioni dello stato, nel momento in cui sceglie la pensione( avete diritto) l’amministrazione per conferire detta pensione di inabilità può o deve configurare art. 2, comma 12 Legge 335/95 a qualunque proficuo lavoro ,questo è quello che non sappiamo e che non sta scritto da nessuna parte,per il resto il concetto di inabilità credo sia chiaro a tutti.
Saluti salvo 63

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 1:21 pm
da Alex2010
salvo 63 ha scritto: si tratta di capire se un riformato alla mansione che può transitare in altri ruoli dell’amministrazioni dello stato, nel momento in cui sceglie la pensione( avete diritto)
In realtà dovremmo dire che un riformato che ha diritto alla pensione.
Il transito ai ruoli civili è solo un'opportunità e non un qualcosa che modifica il giudizio della CMO e pertanto a mio avviso non deve inficiare in alcun modo il procedimento di dispensa e di pensionamento acquisito.
salvo 63 ha scritto: l’amministrazione per conferire detta pensione di inabilità può o deve configurare art. 2, comma 12 Legge 335/95 a qualunque proficuo lavoro
Secondo me no.
Ad ognuno deve essere associata la pensione adeguata al suo stato di salute.
Io la vedo così:
- non idoneo al servizio di istituto ma idoneo ai ruoli civili = pensione di inabilità alla mansione
- non idoneo al servizio di istituto e non idoneo ai ruoli civili = pensione di inabilità a proficuo lavoro

Speriamo proprio che non debba essere una mia sentenza a risolvere questo dubbio.....perchè non ho proprio voglio di dover combattere ancora... :( :( :( :(

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 1:37 pm
da lino
Sono solo diciture INPDAP, in realta' siete stati riformati per inabilita' alla mansione e loro ne sono ben consci.

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 1:44 pm
da salvo 63
scusa lino e allora cosa cambia? o cosi o cosi...

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 2:14 pm
da salvo 63
Pensioni dipendenti Pubblica Amministrazione
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
· inabilità assoluta e permanente alla mansione
· inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
· inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
· inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)


Inabilità assoluta e permanente alla mansione ^
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
· riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
· almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
· risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
· chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
· ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
· se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.


Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ^
Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
· riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
· almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
· risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
· chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
· ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.


Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
· riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
· anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
· risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
· dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
· ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
· per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
· per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.


Inabilità per causa di servizio(pensione diretta privilegiata ) ^
La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
queste sono le uniche differenze che ho trovato salvo 63

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: mar lug 24, 2012 4:47 pm
da MICHELE1961
SALVO 63 VOLEVO DIRTI CHE IL MIO GIUDIZIO DELLA C.M.O E PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO NELLA P.S.,NEI RUOLI TECNICI DELLA P.S. E DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO.
L'INPDAP POI MI A DATO "IV.ASS.PERM.PROFC.LAVORO" COME GIA' TI HO COMUNICATO PRIMA
CIAO

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: dom ago 19, 2012 7:55 am
da Giuseppe58x
lory61 ha scritto:
MICHELE1961 ha scritto:SONO ANDATO IN PENSIONE RIFORMATO SENZA C.DI S. DA SOV,TE CAPO , MA IL CONTEGGIO MI è STATO FATTO DA SOV.TE., PERCEPISCO ATTUALMENMTE UNA PENSIONE DI EURO 1850 NETTE AL MESE VOLEVO SAPERE A CONTEGGIO DEFINITIVO DA PARTE DELLA PREFETTURA QUANTO PERCEPIRò..
GRAZIE
Ciao classe, 1900 - 1950, più detrazioni e carichi di famiglia!!!!!!! :) :) :) :)
In bocca al lupo!!!!! :D
Saluti
Ciao lory,ho visto che dalle risposte che dai,sei abbastanza competente in materia di retributivo etc..
mi piacerebbe che dessi un'occhiata al mio posto "Quando andare in pensione" ed esprimere la tua opinione.
Ti ringrazio anticipatamente,Giuseppe :D

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: dom ago 19, 2012 10:16 am
da Giuseppe58x
Giuseppe58x ha scritto:
lory61 ha scritto:
MICHELE1961 ha scritto:SONO ANDATO IN PENSIONE RIFORMATO SENZA C.DI S. DA SOV,TE CAPO , MA IL CONTEGGIO MI è STATO FATTO DA SOV.TE., PERCEPISCO ATTUALMENMTE UNA PENSIONE DI EURO 1850 NETTE AL MESE VOLEVO SAPERE A CONTEGGIO DEFINITIVO DA PARTE DELLA PREFETTURA QUANTO PERCEPIRò..
GRAZIE
Ciao classe, 1900 - 1950, più detrazioni e carichi di famiglia!!!!!!! :) :) :) :)
In bocca al lupo!!!!! :D
Saluti
Ciao lory,ho visto che dalle risposte che dai,sei abbastanza competente in materia di retributivo etc..
mi piacerebbe che dessi un'occhiata al mio posto "Quando andare in pensione" ed esprimere la tua opinione.
Ti ringrazio anticipatamente,Giuseppe :D
Scusa Lory non avevo letto che già mi avevi risposto :D cmq riguardo la mia situazione pensionistica sono daccordo con te,anche xchè all'uff. pensioni mi hanno detto la stessa cosa.Se poi hai ulteriori informazioni
più tecniche ,te ne sarei grato.Buona giornata!

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: dom ago 19, 2012 10:43 am
da lino
salvo 63 ha scritto:scusa lino e allora cosa cambia? o cosi o cosi...
La dicitura inabilita' alla mansione e' utilizzata quasi esclusivamente per noi (pochi) .....per gli altri (molti)lavoratori sono sempre o quasi inabili ad un proficuo lavoro forse per questi motivo non utilizzano per noi altre diciture ma i motivi possono essere molteplici ma trascurabili.
La cosa importante e' che uno possa lavorare e Noi lo possiamo fare (con le dovute decurtazioni).
ciao.

Re: CALCOLO PENSIONE DEFINITIVA

Inviato: ven feb 01, 2013 5:48 pm
da ancoravigile
Salve,chiedo gentilmente una delucidazione:
Vorrei sapere se in entrambi i casi ossia pensione per inabilita' alla mansione e pensione di inabilita' al proficuo lavoro,si possa ' svolgere in futuro altro lavoro sia esso autonomo oppure dipendente(Da qualche parte ho letto solo autonomo e non dipendente)sia se si percepisce pensione per inabilita' alla mansione e sia se la si percepisce per inabilita' al proficuo lavoro? non cambia nulla fra i 2 giudizi ai fini di un futuro altro impiego al di fuori della pubblica amministrazione?
Grazie e ciao.