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Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: lun dic 26, 2011 12:20 pm
da panorama
Il TAR della Sardegna specifica che il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2001 si prescrive nel TERMINE DECENNALE (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).

1)- Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2001 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.

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N. 01255/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara N.4;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero dell'Interno Dirigente Cagliari;
per l'annullamento
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto soggettivo del ricorrente all'indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/2001" e consequenziale condanna alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è agente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso l’Ufficio di Polizia di frontiera OMISSIS, ove è stato trasferito nel dicembre 2005 dallo Scalo Marittimo – OMISSIS inizialmente in via temporanea, poi (2006) in via definitiva.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (OMISSIS) ad altro (OMISSIS), hanno proposto ricorso, depositato il 17 marzo 2010, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 14.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 25 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.

All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dai ricorrenti posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2001 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).

L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212/2010, lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: mar gen 24, 2012 9:35 pm
da panorama
Marcia indietro sull'indennità di trasferimento relativa alla distanza chilometrica.


Il Tar del Lazio in questa sentenza ha fatto presente che:
E’ tuttavia di recente intervenuta la sentenza 14 dicembre 2011 n. 23 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, esaminata a fondo la questione di causa, ha annullato le sentenze 2484, 2485 e 2463 della Sezione Prima ter di questo Tribunale, disconoscendo il diritto del militare ad ottenere l’indennità di trasferimento nel caso in discussione.
Conclusivamente l’Adunanza plenaria ha statuito “ in sintesi, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione”

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N. 00695/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04624/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4624 del 2008, proposto da:
(congruo numero di personale GdF), rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS con domicilio eletto presso Studio Legale OMISSIS in Roma, via Guglielmo Pepe, 37;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle note di rigetto delle istanze per la corresponsione dell'indennita' di trasferimento ex art. 1 l. n. 86/2001

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, trasferiti d’autorità nell’anno 2007 da ……. a ……., chiedono in via giudiziale l’accertamento del diritto di ottenere l’indennità di prima sistemazione prevista dall’articolo 1 della legge 2001 n. 86, diritto denegato dall’Amministrazione perché tra le rispettive sedi di partenza e di invio intercorrono meno di dieci chilometri.
Deducono, previa affermazione della natura autoritativa dei trasferimenti subiti, che la norma invocata, nella sua chiara formulazione, non consente più interpretazioni restrittive, in ordine alla distanza minima, formatesi sulla disposizione previgente della legge n. 100 del 1987.
Deducono inoltre che l’effettiva distanza tra le due sedi sarebbe superiore ai dieci chilometri.
Si oppone l’Amministrazione con memoria nella quale contesta in diritto ed in fatto le tesi avversarie.
Va rilevato preliminarmente, al riguardo, che questo Tribunale, con diverse pronuncie, aveva ritenuto superato il limite della distanza minima di 10 chilometri tra la sede di partenza e quella di nuova destinazione, sulla base della nuova normativa introdotta dalla legge n. 86 del 2001 (cfr. le sentenze 3338/2007 della Sezione Prima ter e la sentenza 2008 n. 12293 di questa stessa Sezione, a mente della quale:
“Mentre la normativa pregressa, 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, nel disciplinare l'indennità prevista per i trasferimenti d'autorità, rinviava al trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (che disciplinava l'indennità di missione dei magistrati attraverso un rinvio al trattamento di missione previsto per i dipendenti statali), prevedendo quindi il requisito della distanza minima fra la sede di provenienza e la sede di destinazione, la nuova normativa in materia di indennità di trasferimento introdotta con l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, contiene una disciplina in sé compiuta, senza rinvio alle disposizioni previste per altre categorie, e quantifica con precisione il beneficio economico, sulla base delle diarie di missione, richiamate esclusivamente ai tali fini. In altre parole, la nuova normativa disciplina direttamente i requisiti per il riconoscimento del beneficio, senza alcun riferimento al presupposto della distanza minima, e rinvia al trattamento di missione solo per la quantificazione dell'indennità”.
E’ tuttavia di recente intervenuta la sentenza 14 dicembre 2011 n. 23 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, esaminata a fondo la questione di causa, ha annullato le sentenze 2484, 2485 e 2463 della Sezione Prima ter di questo Tribunale, disconoscendo il diritto del militare ad ottenere l’indennità di trasferimento nel caso in discussione.
Conclusivamente l’Adunanza plenaria ha statuito “ in sintesi, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione”
A tale orientamento, supportato da condivisibili argomentazioni, il Collegio non può che adeguarsi.
Anche la subordinata tesi, per la quale tra la precedente sede di servizio e quella di nuova assegnazione, intercorrerebbero circa 12 Km va respinta perché infondata in fatto.
Al riguardo appare determinante la certificazione dell’ACI secondo la quale la distanza tra i due Comuni sia inferiore a quella minima richiesta per la concessione dell’indennità.
E poiché la distanza tra Comuni limitrofi deve essere calcolata tenendo conto delle rispettive linee di confine la pretesa dei ricorrenti di considerare l’intero tragitto dalla ubicazione della precedente sede di servizio a quella della nuova sede è priva di fondamento.
Il ricorso va di conseguenza respinto, pur se sussistono evidenti ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2012

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: ven feb 03, 2012 4:50 pm
da panorama
Tar Lombardia sede di Milano.

1)Quanto alla tesi secondo la quale l’indennità spetta solo se tra le due sedi di servizio vi è una distanza minima di dieci chilometri, sicché, attesa la mancanza di tale presupposto la pretesa dei ricorrenti sarebbe infondata, il Tribunale non ignora l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale del quale recentemente è stata investita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, ordinanza 4 luglio 2011, n. 3958) , nondimeno ritiene di ribadire l’orientamento recentemente già espresso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 aprile 2011, n. 886).

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N. 00352/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01978/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2009, proposto da:

OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Carpani, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano via Freguglia n.1;
e con l'intervento di
I. G., rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Carpani, con domicilio presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti tutti alla percezione dell’indennità di trasferimento ex artt. 1 e 13 della legge 2001 n. 86 e conseguentemente per l’annullamento del diniego di concessione dell’indennità di trasferimento prot. 557/RS/01/93/9116 del 4 giugno 2009 emesso dal Ministero dell’Interno, con il quale è stato confermato il rigetto dell’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennità ex artt. 1 e 13 della legge 2001 n. 86, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute come indennità di trasferimento oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, nonché l’interventore ad adiuvandum, chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento con conseguente condanna dell’amministrazione resistente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso proposto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In punto di fatto va osservato che: a) nel corso del 2006 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sopprimeva sia la sottosezione autostradale di OMISSIS, sia il Distaccamento della Polizia Stradale di OMISSIS, istituendo nel Comune di OMISSIS la sottosezione della polizia stradale “OMISSIS” e trasferendo d’ufficio i ricorrenti – dipendenti della Polizia di Stato – dalla precedente alla nuova sede istituita; b) in conseguenza del trasferimento, i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento e l’amministrazione l’ha negata rilevando da un lato la mancanza di provvedimenti individuali di trasferimento, atteso che lo spostamento dei dipendenti è avvenuto mediante un unico atto, dall’altro, la mancanza del requisito della distanza atteso che le due diverse sedi di servizio, collocate in comuni di versi, non sono distanti tra loro almeno 10 chilometri; c) avverso tale provvedimento gli interessati hanno presentato ricorso gerarchico non definito dall’amministrazione con una determinazione espressa.
2) Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente.
2.1) E’infondata l’eccezione di inammissibilità fondata sulla circostanza che nei confronti dei ricorrenti, destinatari di atti di diniego dell’indennità richiesta, non sia ancora intervenuta un’espressa decisione del ricorso gerarchico proposto avverso gli atti ora indicati.
La causa ha ad oggetto una pretesa di diritto soggettivo alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, da accertare in sede di giurisdizione esclusiva, sicché le determinazioni negative dell’amministrazione non assumono valore provvedimentale e non fondano un giudizio di tipo impugnatorio, ma si correlano ad un’azione di accertamento e condanna, rispetto alla quale è del tutto ininfluente che non sia ancora sopravvenuta la decisione espressa sul ricorso gerarchico, trattandosi di accertare in sede processuale la sussistenza dei presupposti legali costitutivi del diritto vantato.
Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione in esame, in quanto a fronte dell’attivazione di un diritto soggettivo è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, la circostanza che l’amministrazione non abbia ancora deciso espressamente sul ricorso gerarchico e che i ricorrenti non abbiano proposto impugnazione entro il termine decadenziale ordinario una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199.
2.2) E’ infondata anche l’eccezione con la quale si contesta l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum.
Sul punto il Tribunale ritiene necessario premettere che nel caso concreto l’intervento ad adiuvandum ha ad oggetto una pretesa del tutto omogenea rispetto a quella azionata da ciascuno dei ricorrenti principali, di cui è possibile disporre la conversione in ricorso autonomo, da riunire al ricorso principale, atteso che l’atto di intervento è stato regolarmente notificato all’amministrazione resistente, oltre che ai ricorrenti principali.
Vale osservare che nel caso di specie non trova applicazione il principio a mente del quale nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se e in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso.
Viceversa, è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l'interveniente non fa valere, come è tipico per l'istituto dell'intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza.
Ne deriva che la regola per la quale l'intervento del terzo deve essere mirato alla difesa di un suo interesse derivato, diverso da quello pregiudicato dal provvedimento impugnato, è diretta ad evitare la elusione della perentorietà del termine per la proposizione di autonomo ricorso (cfr. in argomento Consiglio di stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6483; Consiglio di stato, sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 04 febbraio 2011, n. 354).
Nondimeno le esigenze ora evidenziate non sussistono in presenza di un giudizio avente ad oggetto, come nel caso di specie, una pretesa di diritto soggettivo azionata in sede di giurisdizione esclusiva, pretesa rispetto alla quale non si pone alcun rischio di elusione di termini perentori di impugnazione.
Ne deriva che l’interventore ad adiuvandum va qualificato come un litisconsorte facoltativo, in quanto si trova nella stessa posizione soggettiva dei ricorrenti principali e il suo atto di intervento integra (e, pertanto, va considerato come) un autonomo ricorso, non sottoposto a termini perentori decadenziali, in quanto diretto ad azionare un diritto soggettivo avente la stessa consistenza di quelli posti a base del ricorso collettivo principale, cui, in definitiva, risulta oggettivamente e soggettivamente connesso; del resto, l’atto di intervento risulta ritualmente notificato alle altre parti.
Una volta chiarita la reale consistenza della posizione processuale dell’interventore ad adiuvandium - da qualificare pertanto come parte ricorrente ai fini della decisione dell’impugnazione di cui si tratta - deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata dall’amministrazione resistente in analogia a quanto dedotto nei confronti dei ricorrenti principali.
Anche in tale caso l’Avvocatura Distrettuale sostiene che l’interventore sarebbe decaduto dalla sua azione per non avere impugnato il silenzio dell’amministrazione sul ricorso gerarchico, fermo restando che neppure in tale caso è intervenuta una decisione espressa sul ricorso medesimo.
Sul punto è sufficiente ribadire quanto evidenziato al punto 2.1 della motivazione, sicché a fronte dell’attivazione di un diritto soggettivo è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, la circostanza che l’amministrazione non abbia ancora deciso espressamente sul ricorso gerarchico e che i ricorrenti non abbiano proposto impugnazione entro il termine decadenziale ordinario una volta formatosi il silenzio sul ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 1971 n. 1199.
Va pertanto ribadita l’infondatezza dell’eccezione di cui si tratta.
3) Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, rubricato “ Indennità di trasferimento” riconosce anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile che sia stato trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, la spettanza di una specifica indennità di trasferimento.
La norma presuppone che il trasferimento presso una diversa sede di servizio sia stato disposto d’ufficio dall’amministrazione, in relazione alle proprie esigenze di servizio e non su richiesta dell’interessato.
Tale circostanza sussiste nel caso di specie, in quanto i ricorrenti sono stati trasferiti in una sede diversa da quella di provenienza in conseguenza della determinazione dell’amministrazione datata 20.11.2006 (presente in atti), con la quale è stata disposta la soppressione di due sedi site nel comune di OMISSIS e la istituzione di una sede sita nel Comune di OMISSIS.
Ai fini della spettanza dell’indennità è irrilevante che l’amministrazione abbia disposto il trasferimento, in esecuzione della determinazione ora richiamata, con unico atto, atteso che si tratta di un provvedimento plurimo, ossia formalmente unico ma che reca in sé tanti provvedimenti di trasferimento quanto sono i dipendenti interessati.
Ad escludere la sussistenza di tale presupposto di attribuzione dell’indennità non rileva la giurisprudenza richiamata dalla difesa (cfr. in particolare, Consiglio di stato, sez. IV, 08 giugno 2000, n. 3216), in primo luogo perché nei casi citati si è esclusa la spettanza del beneficio, in quanto per ragioni logistiche l’intero reparto era stato diversamente dislocato “in blocco”, ma tale circostanza non è il presupposto del trasferimento di cui si tratta, che si lega alla istituzione di una nuova sede di servizio, in relazione alla quale proprio il provvedimento del 20.11.2006, lungi dal prevedere il trasferimento integrale dei dipendenti presso la nuova sede, ha rimesso ad una successiva determinazione dirigenziale la individuazione del personale da mettere a disposizione della sede di nuova istituzione.
In ogni caso vale osservare che, al di là della tesi particolare richiamata dalla difesa, per giurisprudenza costante la funzione dell'indennità di cui si tratta è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare "forfettariamente" le maggiori spese sostenute dal dipendente, così che la legittimità della relativa corresponsione presuppone l’adozione di un formale provvedimento dell'amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente e la natura ufficiosa della scelta dell’amministrazione, che riflette esigenze dell’apparato e non del singolo dipendente trasferito (cfr. tra le tante Consiglio di stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1461). Tale circostanza ricorre nel caso di specie.
Quanto alla tesi secondo la quale l’indennità spetta solo se tra le due sedi di servizio vi è una distanza minima di dieci chilometri, sicché, attesa la mancanza di tale presupposto la pretesa dei ricorrenti sarebbe infondata, il Tribunale non ignora l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale del quale recentemente è stata investita l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI, ordinanza 4 luglio 2011, n. 3958) , nondimeno ritiene di ribadire l’orientamento recentemente già espresso (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 aprile 2011, n. 886).
In particolare, merita adesione la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che mutando il proprio precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4376).
Invero, la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l'erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8211).
Ne deriva che ai fini che qui interessano l’indennità dipende a) dall'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) dalla natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall'amministrazione (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265; Consiglio di stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6549); viceversa, è indifferente la distanza chilometrica tra le due sedi.
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’amministrazione, la presenza di una distanza inferiore a dieci chilometri tra la precedente sede e la nuova destinazione non osta al riconoscimento del beneficio in esame.
In definitiva il ricorso è fondato, in quanto i ricorrenti, compreso l’interventore ad adiuvandum, sono stati trasferiti d’autorità, per esigenze di servizio, da una sede ad un’altra, sicché è mutata la sede di espletamento delle rispettive mansioni, con conseguente spettanza dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge 2001 n. 86
Di conseguenza deve essere disposta la condanna dell’amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
La peculiarità della fattispecie e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dispone la conversione dell’intervento ad adiuvandum in ricorso autonomo con contestuale riunione al ricorso collettivo principale;
2) accoglie i ricorsi proposti e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti tutti dell’indennità di trasferimento secondo quanto esposto in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2012

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: ven mar 09, 2012 11:11 pm
da panorama
Il Comando Generale della GdF (Ministero.....) perdono anche in Appello.

Importante precisazione del Consiglio di Stato che ribadisce che per aver diritto al TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA', il requisito dei 10 Km. si calcola tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione e non tra i due comuni.

Finalmente "chiarezza" fatta una volta per tutti.

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N. 01338/2012REG.PROV.COLL.
N. 07468/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Gen. Gdf - Comando Regionale Friuli Venezia Giulia;

contro
OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00135/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE TRATT. ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA'

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Sergio De Felice e udito per le parti l’ avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia OMISSIS agiva per l’annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza del 21 settembre 2006 di rigetto dell’istanza di riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.
Il ricorrente era stato trasferito d’autorità dalla OMISSIS.
L’amministrazione aveva motivato il rigetto, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.10,6 quindi superiore a dieci chilometri.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L.29 marzo 2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui figuravano i dieci chilometri di distanza minima.
Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa, deducendo che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata; nella specie, la distanza effettiva, secondo quanto risulta dalla attestazione n…… del 2006, fornita dall’Aci- direzione commerciale-Ufficio servizi Turistici in data 24 novembre 2006, calcolando la distanza tra le Case comunali, è di cinque chilometri.
L’appellato non si è costituito.
Alla udienza pubblica del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ vero che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).
Già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura di soli cinque chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.
Tale distanza, come riportato in un passaggio della sentenza impugnata, non adeguatamente contrastato dalla appellante amministrazione, è della misura di dieci chilometri e seicento metri.
Come ha sostenuto la parte ricorrente in prime cure, nel ritenere illegittimo il diniego dell’amministrazione, doveva farsi riferimento quindi alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: dom ott 14, 2012 8:26 pm
da panorama
Quesito posto dal M.I.:
- relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.

Il CdS precisa che:

- ) ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.

- ) In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.

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11/10/2012 201201677 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/07/2012


Numero 04233/2012 e data 11/10/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

NUMERO AFFARE 01677/2012

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Quesito relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.

LA SEZIONE
Vista la relazione 12 marzo 2012 prot. n. 333-A/9807.D.2.2.1725/2012, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato il quesito indicato in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 18 aprile 2012;
vista la relazione ministeriale integrativa del 30 maggio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
Il ministero dell’interno ha posto il quesito se, nel caso di ridislocazione di un reparto o ufficio in altra sede ubicata in comune diverso per ragioni di carattere logistico o organizzativo, al personale di polizia interessato allo spostamento spetti la c.d. indennità di trasferimento.

Dopo aver ricostruito la normativa applicabile, individuando la disposizione pertinente nell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il dicastero precisa che, dei tre presupposti necessari per l’erogazione dell’indennità di trasferimento (trasferimento d’autorità, in altro comune e a distanza superiore a dieci chilometri), quello controverso è il trasferimento autoritativo del personale.

Tale requisito mancherebbe quando il dipendente venga destinato a un diverso ufficio territoriale a seguito di un processo di riorganizzazione dell’ente, mantenendo però il suo rapporto con l’Amministrazione tutte le caratteristiche del precedente rapporto di servizio.

In tal senso si sarebbe pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado.

Con pronuncia interlocutoria, la Sezione ha richiesto al ministero dell’interno di chiarire se le ragioni di ordine organizzativo e logistico, sottese allo spostamento della sede di servizio, riguardino la sola ipotesi in cui un ufficio o reparto vengano spostati da un luogo all’altro, con l’automatico trasferimento del personale ivi in servizio, o se all’interno di tale ipotesi debba farsi distinzione in base alle cause dello spostamento, materiali (esempio, la cessazione di un contratto di locazione) o anche funzionali.

Sul punto espone ora l’Amministrazione che è arduo distinguere le cause materiali dello spostamento da quelle funzionali, trattandosi di provvedimenti complessi che sono diretti a perseguire una serie di interessi pubblici, tra i quali sono compresi obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica, oltre che squisitamente logistici.

Considerato.
Preliminarmente la Sezione ritiene opportuno richiamare il disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86, che disciplina l’indennità di trasferimento, per procedere poi alla verifica di quello che sembra essere il nodo centrale del quesito posto dall’Amministrazione richiedente, vale a dire se detta indennità competa al personale di polizia coinvolto nel trasferimento di un reparto ad altra sede per ragioni logistiche e organizzative, trattandosi di tipologia di trasferimento che, secondo un indirizzo interpretativo, sembrerebbe non rientrare nelle ipotesi prese in considerazione dalla norma considerata.

Orbene, l’art. 1, comma 1, della l. n. 86 del 2001 prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Dalla lettera della disposizione si ricavano due dei requisiti generali che danno diritto alla percezione del beneficio in questione: trasferimento d’autorità e ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.

Il terzo requisito generale, come ricorda l’Amministrazione richiedente, è stato individuato in via d’interpretazione sistematica dal Consiglio di Stato, che ha affermato il principio in diritto secondo cui “l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione” (Cons. St., ad. pl., 14 dicembre 2011 n. 23).

L’adunanza plenaria ha ritenuto, infatti, che lo scopo essenziale della legge del 2001 fosse quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento d’autorità, senza incidere però sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, legislativamente previsto per la corresponsione dell’indennità di missione ed espressamente indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987 n. 100, che in origine ha introdotto il beneficio in questione per il personale militare e di polizia.

Tornando all’oggetto del quesito, dalla normativa esposta viene in evidenza che presupposto necessario per attribuire la controversa indennità è il trasferimento di autorità, il quale, secondo il consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale, risponde a un precipuo interesse pubblico, nonché a specifiche esigenze di servizio dell'amministrazione disponente.

Dai trasferimenti d’autorità o d’ufficio si distinguono i trasferimenti c.d. a domanda, in cui è prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del richiedente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere assicurato il rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost.

Ne consegue che la valutazione dell’interesse prevalente, se dell’amministrazione o del dipendente, costituisce la discriminante per distinguere i trasferimenti di autorità da quelli a domanda e per far sorgere in capo al personale destinatario dell’ordine di spostamento il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, che spetta soltanto nelle situazioni in cui il movimento è disposto autoritativamente, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.

Ai fini di cui si discute, un criterio interpretativo può quindi trarsi dalla ratio della disposizione suddetta, che è volta a ristorare con la specifica indennità i disagi che il personale affronta per porsi nelle condizioni di prestare servizio nella nuova sede; di contro, è palese che il legislatore, non prevedendo la corresponsione del beneficio nel caso di trasferimento a domanda, ha evidentemente ritenuto compensati dal soddisfacimento dell’interesse del richiedente alla movimentazione i disagi che conseguono allo spostamento nella nuova sede di servizio.

Sulla base dell’analisi sin qui effettuata non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione richiedente secondo cui, quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici o organizzativi, non ricorrere il presupposto del trasferimento d’autorità necessario per la corresponsione dell’indennità in questione. Infatti, non soltanto non si rinviene nell’ordinamento una disposizione legislativa che consenta di configurare un provvedimento di trasferimento di carattere diverso da quelli sin qui considerati (d’autorità o a domanda), ma è altresì da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d’autorità, quasi costituissero un tertium genus che si aggiunga ai trasferimenti d’autorità e a quelli a domanda.

Alle medesime conclusioni inducono anche le precisazioni fornite dall’Amministrazione, la quale ha chiarito che, negli spostamenti di sede dei reparti, è operazione assai ardua scorporare le cause materiali da quelle funzionali, trattandosi generalmente di provvedimenti “teleologicamente orientati al perseguimento di obiettivi efficientistici e di contenimento della spesa pubblica, oltre che a finalità squisitamente logistiche”.

Non si può neppure aderire alla prospettazione per la quale, nel caso di ridislocazione di un reparto in altra sede senza che muti l’area di competenza del medesimo, si dà luogo a un “trasferimento figurativo”, in quanto tale condizione, alla luce della regolamentazione contenuta nella legge n. 86 del 2001, è ipotizzabile soltanto quando il mutamento della sede istituzionale del reparto, che è pur sempre un provvedimento autoritativo, non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un comune diverso dal precedente.

Di contro ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.

In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.

P.Q.M.
nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: mer ago 07, 2013 10:41 am
da panorama
Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Ecco qui sotto il testo normativo che ci riguarda tutti.
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
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163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

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Il Consiglio di Stato così ha concluso in una sentenza di ieri 06/08/2013 che ha respinto l'Appello del Comando Generale della GdiF:

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: mer ago 07, 2013 1:34 pm
da panorama
Il Consiglio di Stato respinge l'Appello proposto dall'Amministrazione.

Inoltre, tra l'altro richiama la nuova legge in vigore dal 01/01/2013 e che prevede.

l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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06/08/2013 201304159 Sentenza 4


N. 04159/2013REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Pasquale Napolitano, con domicilio eletto presso Pasquale Napolitano in Roma, via dell'Argilla, 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01228/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento dell'indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Pasquale Napolitano e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione del 20 aprile 2009, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’ambito degli “interventi di revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2009”, ha disposto - fra l’altro - la soppressione della brigata di Recco.

A seguito di ciò, il signor D. B., che lì prestava servizio come brigadiere, ha chiesto “alla Superiore Gerarchia di voler esaminare la possibilità di un eventuale impiego presso il Nucleo Polizia Tributaria di …..” (8 maggio 2009).

Con determinazione del 17 luglio 2009, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” nella sede indicata del militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità. Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 6 novembre 2009).

Il signor OMISSIS ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Liguria, il quale ha accolto il ricorso sul presupposto che per trasferimento d’autorità debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente (sez. IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 1228).

Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata domanda dell’8 maggio 2009 non rappresenterebbe una mera dichiarazione di disponibilità, ma avrebbe determinato un mutamento del titolo di trasferimento.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che contesta anche in relazione a precedenti del Consiglio di Stato di segno diverso.

La domanda cautelare dell’Amministrazione è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 5 febbraio 2013, n. 413, che ha fissato per l’esame del merito della questione l’udienza pubblica del successivo 12 luglio.

Con memoria del 4 giugno, il brigadiere OMISSIS ha riepilogato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la titolarità del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.

Come già ricordato nell’ordinanza adottata dalla Sezione nel corso del presente procedimento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime, sul punto, orientamenti di segno differente (oltre ai precedenti richiamati nel provvedimento cautelare, si veda, per la tesi del privato, C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Tale è precisamente il caso di specie.

L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Considerato che la decisione si fonda su una normativa intervenuta mediotempore, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: mer dic 25, 2013 3:23 pm
da panorama
Tar Latina su diritto della ricorrente a percepire l’intera indennità di trasferimento come previsto dall’art. 1 comma 1 L. 86/2011.

1) - La ricorrente spiega, che detta indennità le è stata corrisposta con la riduzione del 20% prevista per il personale che fruisce nella nuova sede di un alloggio gratuito di servizio (art. 1 comma 2 L. 86/01) pur non avendo mai fruito di detto alloggio, in quanto quello presente nella sede del Commissariato al momento del trasferimento risultava non abitabile per carenze strutturali, poiché i lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2005, non risultano essere stati mai completati.

Ricorso Accolto.
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23/12/2013 201301052 Sentenza 1

N. 01052/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con la quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Latina, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del diritto della ricorrente a percepire l’intera indennità di trasferimento come previsto dall’art. 1 comma 1 L. 86/2011;

per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di trasferimento oltre il rimborso delle spese di viaggio pari ad € 300 al mese, oltre interessi e rivalutazione;
con ordine all’Amministrazione resistente di eseguire il pagamento come richiesto;
e con riconoscimento del risarcimento del danno in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 29 dicembre 2010 e depositato il successivo giorno 30, la OMISSIS, premesso di essere stata trasferita d’ufficio presso il Commissariato di Polizia di …… con decorrenza dal 1 febbraio 2008, ha adito questo Tribunale per farsi riconoscere il diritto a percepire l’intera indennità di trasferimento come previsto dall’art. 1 comma 1 L. 86/2011.

2) Spiega, che detta indennità le è stata corrisposta con la riduzione del 20% prevista per il personale che fruisce nella nuova sede di un alloggio gratuito di servizio (art. 1 comma 2 L. 86/01) pur non avendo mai fruito di detto alloggio, in quanto quello presente nella sede del Commissariato di ……. al momento del trasferimento risultava non abitabile per carenze strutturali, poiché i lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2005, non risultano essere stati mai completati.

3) Con atto depositato il 17 giugno 2011, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando relazione del Questore di Latina in cui si rappresenta che l’alloggio in questione, a seguito di relazione della ricorrente in data 12.2.2008, è stato sottoposto a lavori di manutenzione, la cui regolare esecuzione è stata attestata con nota datata 4.4.2008 della 2^ Sezione – Accasermamento ed Infrastrutture del Locale Ufficio Tecnico Logistico.

Pertanto, spiega l’Amministrazione, la ricorrente ha diritto a percepire l’indennità in argomento in misura ridotta del 20% in quanto titolare di alloggio in relazione all’incarico ricoperto salva la possibilità di richiedere, a titolo surrogatorio dell’alloggio di servizio, il rimborso del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato secondo la normativa vigente.

4) Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) L’art. 1 comma 1 della L. n. 86/2001 dispone che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Il successivo comma 2 specifica che “L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio”.

Il comma 3, poi, prevede la possibilità per “il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio” di “optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi”.

7) Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente dall’epoca del suo trasferimento presso il Commissariato di …… (1.2.2008) non ha mai “fruito” dell’alloggio gratuito di servizio ivi esistente.

Tale circostanza non è contestata dall’Amministrazione, non rilevando al riguardo che sull’immobile in questione siano stati eseguiti lavori di manutenzione.

Pertanto, poiché la ricorrente ha scelto di non fruire dell’alloggio di servizio aveva la facoltà di scegliere tra le due possibilità previste dal succitato art. 86:
- percepire l’indennità di trasferimento in misura piena cioè senza la decurtazione del 20%;
- non percepire detta indennità e chiedere il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato.

Non avendo optato per la seconda possibilità, la ricorrente ha, quindi, diritto di percepire l’indennità di trasferimento in misura piena cioè senza la decurtazione del 20%.

8) In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto della OMISSIS a percepire l’indennità di trasferimento nella misura stabilita dal comma 1 dell’art. 1 L. 86/2001.

9) Va invece rigetta la domanda di risarcimento del danno in via equitativa, sia per infondatezza dei presupposti sia perché genericamente formulata.

9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1249/2010 lo accoglie e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento come previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 86/2001.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione al pagamento della differenza indebitamente trattenuta, oltre gli interessi legali ex art. 1224 c.c. dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2013

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: gio feb 04, 2016 11:09 pm
da panorama
Interessante parere del CdS in Adunanza Plenaria.

Per l'Amministrazione non è andata bene.
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Adunanza Plenaria del CdS n.1/2016
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE P ,numero provv.: 201600001 -

N. 00001/2016REG.PROV.COLL.
N. 00008/2015 REG.RIC.A.P.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro

i signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C.;
Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:

a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);

b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;

c) i signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M. e A. R., hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor M. C. ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);

d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.

2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 - per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.

2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:

a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel genus del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;

b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio - sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma 1-bis - in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;

c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;

d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);

e) ha compensato fra le parti le spese di lite.

3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.

3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:

a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall'art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’argumentum a contrario possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;

b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell'ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.

3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.

3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza <<Considerato che l’appello richiede definizione nel merito con approfondita rimeditazione della problematica, e che a tal fine sarà fissata, con decreto presidenziale, udienza di discussione nel tempo ragionevolmente più congruo; Considerata l’opportunità che, nelle more della definizione di merito, la res litigiosa permanga adhuc integra>>.

4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.

4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:

a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;

b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);

c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui <<…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così "a sorpresa", sebbene in un quadro in cui all'interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell'ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.

Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l'argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.

In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall'ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.>>;

d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero <<se debba riconoscersi l'indennità di cui all'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato, e nel caso di specie a militari e sottufficiali della Guardia di Finanza, che, in relazione alla soppressione (o dislocamento) del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, abbiano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella a quo, cui sia stato dato seguito dall'Amministrazione. Il tutto per le ipotesi non ricadenti sotto la vigenza dell’art. 1 comma 163 L. 24.12.2012 n. 228.>>.

4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.

5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-bis, in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.

5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato Indennità di trasferimento, nel testo vigente - evidenziando che il comma 1-bis è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: <<1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

1- bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>.

5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione - secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (retro § 4.1.), sulle ulteriori rationes decidendi, di seguito sintetizzate:

a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;

b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;

c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede a quo), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.

5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.

5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico - ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi ad hoc, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che, in parte qua, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.

Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il trend normativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere <<…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento>>.

Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:

a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;

b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);

c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione ex novo del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;

d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).

5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.

Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).

Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.

L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (rectius rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).

5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle sedi a quo; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché <<…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina>>.

Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.

5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1-bis non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).

Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).

In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica - ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati - difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.

Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo tempus regit actum, che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1-bis.

Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma 1-bis, con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui <<74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.>>- perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.

Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d. argumentum a contrario: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.

6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.

6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto: <<Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti>>.

6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.

6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Numerico, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Deodato, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere


IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Dirigente della Sezione

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: ven feb 05, 2016 7:30 pm
da panorama
Questa sentenza del CdS, richiama la sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, dell’Adunanza Plenaria del medesimo CdS.

L'Amministrazione perde l'Appello tra sentenze positive e negative nonché con la nuova normativa.

Ecco alcuni brani di questa importante sentenza di cui ai punti 4.6 e 4.7 della medesima:

1) - Con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, l’Adunanza Plenaria ha composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto:
“Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.

2) - A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta osservando che “Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost-…ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti”.

3) - Alla stregua del principio fissato dall’Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione dei reparti di precedente assegnazione né l’ubicazione delle sedi di destinazione in comuni distanti oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l’appello deve essere quindi rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Cmq, leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600453
- Public 2016-02-04 -


N. 00453/2016REG.PROV.COLL.
N. 03664/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2015, proposto da:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Comando generale della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, in persona del Comandante generale pro-tempore;
- Centro Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, con sede in Milano, in persona del Comandante interregionale pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

S. B., S. B., C. C., L. C., G. D'A., S. A. F., I. F., M. G., D. G., G. G., N. C. I., L. L., G. M., L. P., G. R., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ongaro, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio n.7, per mandato a margine del controricorso;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 267 del 22 gennaio 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 3611/2011, è stato accertato il diritto alla corresponsione dell'indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001, oltre interessi legali, con condanna al pagamento delle relative somme, e con compensazione delle spese del giudizio di primo grado


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis vedi sopra);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato De Nuntis per le Autorità statali appellanti e l’avv. Ongaro per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) ( omissis – vedi sopra per questione di spazio), tutti militari della Guardia di Finanza già in servizio presso la soppressa Tenenza di Morbegno, hanno presentato autonome istanze su moduli predisposti (formalmente e testualmente strutturate come domande di trasferimento) presso sedi indicate come gradite, alle quali sono stati quindi assegnati ( OMISSIS alla Compagnia di Sondrio; OMISSIS al Comando provinciale di Sondrio; OMISSIS al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Sondrio; OMISSIS alla Tenenza di Chiavenna; OMISSIS al Comando provinciale di Lecco) ubicate in comuni ovviamente diversi da quelli del reparto soppresso e distanti da questo oltre 10 km.

In relazione alla qualificazione dei trasferimenti come “a domanda”, gli interessati hanno presentato ricorsi gerarchici intesi a ottenere il riconoscimento come trasferimenti d’autorità e la relativa indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001.

2.) Con ricorso in primo grado n.r. 3611/2011 sono stati impugnati i relativi dinieghi, con cumulative domande di accertamento del diritto all'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 86/2001 e di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti, oltre interessi in misura del saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo.

A fondamento delle domande, è stato richiamato l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, invocando la ricorrenza di entrambi i presupposti normativamente contemplati, ossia l'inquadramento del loro movimento quale trasferimento d'autorità e l'ubicazione della nuova sede in diverso comune e oltre la distanza di dieci chilometri dalla precedente, rilevando l'irrilevanza della qualificazione formale della istanza nei termini di un trasferimento a domanda, sia perché formulata su modulo predisposto dall'Amministrazione, sia perché la scelta di altra sede era necessitata dalla soppressione del reparto, connessa a esigenze funzionali organizzative esclusive del Corpo.

Nel giudizio si è sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, che a loro volta hanno dedotto l'infondatezza del ricorso sul duplice rilievo che non si verte in tema di trasferimento d'autorità da una sede ad altra, stante la soppressione del reparto, e che agli interessati è stata consentita l'indicazione di sedi preferenziali prescindendosi dalla considerazione delle effettive esigenze operative delle medesime, e anche in soprannumero, proprio allo scopo di contemplare e soddisfare l'interesse dei militari soggetti al movimento, così configurandosi un vero e proprio trasferimento a domanda.

Con sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, n. 267 del 22 gennaio 2015 il ricorso è stato accolto: richiamata la novella cui al comma 1 bis della legge 86/2001 - che esclude il diritto alla corresponsione dell'indennità e di ogni altra indennità o rimborso nel caso di trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni-, ed evidenziatane l'inapplicabilità ratione temporis, nonché esclusane la natura interpretativa, se ne è dedotto la spettanza dell’indennità in base alla previgente disciplina (invocando l’orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2013, n.4806).

3.) Con appello notificato il 10 aprile 2015 e depositato il 29 aprile 2015 l'Autorità statale ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 86/2001 - Erronea valutazione degli atti di causa
Richiamata la disciplina dei trasferimenti di autorità e a domanda e la novella introdotta dall'art. 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e convenendo con il suo carattere dispositivo e innovativo e non interpretativo, si nega che l'esclusione dell'indennità per i trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni possa assumere valenza volta a costituire fondamento del riconoscimento, a contrario, della spettanza dell'indennità per il periodo precedente e secondo la disciplina antevigente.

2) Rilevanza della dichiarazione di gradimento nell'ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto

La presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo orientamenti giurisprudenziali richiamati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3385, 27 ottobre 2011, n. 5767, 23 ottobre 2008, n. 5201, 27 aprile 2007, nn. 2558. 2559, 2560 e 2561 e altre), la configurabilità di un trasferimento di autorità.

Nel giudizio si sono costituiti gli appellati, che con il controricorso, depositato l’11 maggio 2015, hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello, insistendo sulla correlazione tra l'indicazione delle sedi preferenziali e la soppressione del reparto, come pure testualmente riportata nelle istanze, e a loro volta richiamando orientamenti giurisprudenziali di primo grado e d'appello, che hanno riconosciuto la spettanza dell'indennità in caso di trasferimento per soppressione di reparto pur in presenza di dichiarazioni di gradimento.

Con ordinanza n. 2162 del 19 maggio 2015, considerata l’esigenza di definizione nel merito, e ritenuto opportuno alla decisione re adhuc integra, è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con memoria difensiva depositata il 16 novembre 2015 gli appellati hanno insistito nelle proprie deduzioni, richiamando ulteriore giurisprudenza di primo grado e di appello.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

4.1) Com’è noto l'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (recante "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia") dispone testualmente che:

"Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

Al secondo comma, va aggiunto per completezza, è prevista la riduzione dell'indennità in misura pari al 20% per il personale che nella nuova sede fruisce di alloggio di servizio, mentre al terzo comma, per il personale senza alloggio di servizio è consentito di optare tra l'indennità di cui al primo comma, e il rimborso del 90% del canone mensile di locazione per alloggio privato sino alla concorrenza massima già di £. 1.000.000 mensili ora corrispondenti a € 516,43, e per il periodo massimo di trentasei mesi.

Ai sensi del successivo art. 13 la disposizione trova applicazione ai trasferimenti effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2001, laddove quelli antecedenti continuava(no) a essere regolati dalla legge 10 marzo 1987, n. 100.

L'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n, 100 (recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare"), a sua volta dispone(va) al primo comma che:

"A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Il secondo comma prevede(va) riduzioni del trattamento in misura pari, rispettivamente, alla metà e a un terzo, secondo che il trasferimento fosse stato disposto dopo un periodo di permanenza superiore a quattro anni ma inferiore a otto, oppure superiore a otto anni.

La disposizione, quindi, individuava il trattamento economico per i trasferimenti di autorità mediante la tecnica del rinvio ricettizio all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'art. 13 comma 1 della legge n. 97/1979, interamente sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, a sua volta stabilisce che:

"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno".

Deve però rammentarsi, per completezza, che nella sua formulazione originaria la disposizione riguardava i soli uditori giudiziari in prima assegnazione di funzioni (e quindi sede) e i soli magistrati trasferiti d'ufficio (sempre con esclusione dei trasferimenti ex art. 2 del r.d.l. n. 511/1946), e che l'inciso "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità" è stato introdotto dall'art. 4 comma 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con conseguente ampliamento della platea dei trasferimenti beneficiati dal riconoscimento dell'indennità, ancorché poi, con la disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all'art. 1 comma 209 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia stato chiarito che "ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede".

L'art. 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, cui rinvia l'art. 13 della legge n. 97/1979 - che ex se disciplinava la sola indennità dovuta "ai magistrati promossi al grado terzo destinati ad altra sede"- individua a sua volta il trattamento economico mediante ulteriore rinvio alle disposizioni del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7 (recante "Trattamento economico per le missioni o per i trasferimenti dei dipendenti statali").

Quest'ultimo disciplinava il trattamento di missione spettante "Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio" a condizione che la località di svolgimento della missione fosse superiore alle distanze di cui al successivo art. 15 e che la durata della missione fosse almeno pari a 24 ore di assenza dalla residenza "incluso il tempo trascorso in viaggio", costituito da una diaria e dal supplemento di pernottazione.

Il limite minimo di distanza, da calcolarsi "... per la via ferrata od ordinaria più breve... dal perimetro del centro urbano o rurale ove il dipendente ha la sede dell'ufficio, scuola, impianto, comando, caserma, ecc", era fissato in misura pari a quindici chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, 12 per quelli con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e 8 chilometri in tutti gli altri comuni.

In effetti tali limiti di distanza e i criteri della sua determinazione avevano perso (almeno parzialmente) validità per effetto della disposizione di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"), secondo il cui disposto, per quanto qui interessa:

"A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue...(comma primo);

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio" (comma secondo).

In sostanza, agli originari limiti differenziati per classi demografiche dei comuni sede dell'ufficio è stato sostituito l'unico limite minimo di dieci chilometri, riferito al centro abitato (quindi anche frazione comunale) o località isolata (sia pure ovviamente ricadente nell'ambito territoriale di un comune) di allocazione dell'ufficio o impianto.

4.2) Nel quadro normativo delineato, e con specifico riferimento al riconoscimento dell'indennità in oggetto nel caso di trasferimento per il quale sia stato comunque espresso il gradimento e quindi una opzione preferenziale dell'interessato, si fronteggia(va)no due opposti orientamenti interpretativi.

Secondo una prima opzione ermeneutica, fissata con magistrale brevitas e chiarezza nella decisione della IV Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008:

"...la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente".

A tale prospettiva esegetica, che pur non disconoscendo l'inerenza del trasferimento alle esigenze organizzative dell'amministrazione valorizza la sostanziale consensualizzazione del movimento, nel senso dell'indicazione di una sede gradita, era riconducibile anche la sentenza della IV Sezione n. 5767 del 27 ottobre 2011, nella quale, proprio muovendo dalla procedimentalizzazione dei movimenti, con invito ai militari interessati (nella specie appartenenti alla Guardia di Finanza) a indicare " una nuova destinazione compatibile con le proprie esigenze personali", si perviene alla conclusione che "...la volontà del personale non è stata forzata, poiché - ferma ovviamente restando la necessità di lasciare la sede di servizio destinata alla soppressione - in via reciprocamente collaborativa tra la stessa Amministrazione e il personale che ha aderito all’invito è stata comunque garantita una scelta agli interessati nel massimo del possibile...(mentre)... aderendo all’invito, il personale che è stato trasferito nella sede richiesta si è per certo trovato a sopportare un disagio quanto mai contenuto e in alcun modo omologabile rispetto a quello subito da coloro che, non aderendo all’invito anzidetto, hanno consapevolmente assunto il rischio del trasferimento d’autorità in sedi meno gradite, scelte comunque in via meramente autoritativa dall’Amministrazione con conseguente titolo alla remunerazione del disagio medesimo...".

Nello stesso senso, secondo il quale "...la consentita opzione per la nuova sede di servizio, esercitata dai dipendenti all’interno di un procedimento che permette questa scelta e sotto la disciplina di una normativa interna dei trasferimenti a domanda (circolare n. 238000 dell’1.7.1997, premessa di tutte le istanze), determina un mutamento del titolo del trasferimento, il quale non può più essere considerato autoritativo", si era espressa la sentenza sempre della IV Sezione n. 3835 del 28 giugno 2012.

Considerazione affatto diversa, non potendosi propriamente individuare come variante di tale orientamento, va fatta per il parere su ricorso straordinario della Sezione II, n. 4407 del 25 ottobre 2013, che individua nella dichiarazione di gradimento il valore di "...manifestazione formale di acquiescenza, da parte dell’interessato, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico, ad un provvedimento, che diventa così inattaccabile in sede ricorsuale da parte dello stesso, che ha dimostrato, attraverso il suo comportamento attivo, di aderire all’operato dell’Amministrazione, motivato da esigenze di riorganizzazione, e di rinunciare così alle posizioni giuridiche attive, connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento de quo".

E ancora diversa chiave ermeneutica era quella seguita nel parere su ricorso straordinario della Sezione I n. 1290 del 14 marzo 2013, che nega possa parlarsi di trasferimento in caso di "...soppressione di un ufficio sostituito con un altro, ubicato nelle immediate vicinanze dello stesso, onde appare evidente che si è trattato di una riorganizzazione necessitata più che di un trasferimento di autorità, il quale, per essere tale abbisogna in ogni caso che ci sia un ufficio di provenienza (che continua a permanere) e un ufficio di destinazione".

L'opposto orientamento esegetico trovava ferma e costante enunciazione nelle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, e in alcune più recenti sentenze della VI e della IV Sezione di questo Consiglio.

In un primo gruppo di pronunce di identico contenuto (C.g.a., 14 aprile 2010, da n. 512 a n. 520), e richiamando decisione ancora precedente del 2007, si assegnava rilievo preminente alla considerazione che il militare trasferito non ha manifestato "... con autonoma iniziativa, l’interesse a trasferirsi in altra sede (di tal che) una dichiarazione di gradimento per un trasferimento ad una determinata sede non modifica la natura autoritativa del provvedimento, che non può considerarsi di trasferimento a domanda".

Sempre nel senso dell'irrilevanza della dichiarazione di gradimento, perché "il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione", si era espresso ancora il Consiglio di Giustizia Amministrativa in altro gruppo di sentenze seriali, più recenti, del 18 giugno 2014 (dalla n. 333 alla n. 366).

La IV Sezione, con la sentenza n. 4806 del 29 settembre 2013, nonché con quella n. 4159 del 6 agosto 2013, aveva invece introdotto un argomento ermeneutico del tutto diverso e nuovo, fondato sulla considerazione dell'introduzione del comma 1 bis all'art. 1 della legge n. 86/2001.

Muovendo dal rilievo che "...nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva...", e quindi affermata la efficacia novativa della medesima, quel Collegio ha ritenuto "...argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza".

Non si era occupata del tema, poiché la difesa erariale nel caso di specie si era attestata sul rilievo dell'insussistenza del limite di distanza calcolato "in linea d'aria" anziché secondo il percorso stradale, la sentenza della IV Sezione n. 1017 del 4 marzo 2014, invocata dagli appellati, ancorché abbia ribadito la natura novativa e non interpretativa della disposizione del comma 1 bis, considerata come "...disposizione superveniens, soppressiva (rectius: a determinate condizioni limitativa) del suddetto beneficio, che in quanto tale, ratione temporis non può applicarsi alla fattispecie per cui è causa, che resta integralmente regolata dall’antevigente disposizione".

Era invece concettualmente sovrapponibile al già citato orientamento espresso nella sentenza n. 4806/2013 la sentenza della VI Sezione n. 5533 del 12 novembre 2014, nella quale pure si valorizza quale argomento a contrario, favorevole al riconoscimento dell'indennità in caso di trasferimento per soppressione di reparto a sede indicata come gradita dall'interessato, la natura novativa della disposizione del comma 1 bis, richiamando l'irrilevanza del gradimento "...in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento".

4.3) A fronte di tale contrasto interpretativo, la Sezione, con ordinanza n. 3269 del 1° luglio 2015, aveva deferito la questione all’Adunanza Plenaria -rilevante ovviamente per i soli movimenti disposti in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella di cui art. 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che con l'introduzione del comma 1 bis al suddetto articolo 1 ha positivamente escluso la corresponsione dell'indennità nei predetti casi "...al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri")- esprimendo l’avviso che essa non potesse essere riconosciuta osservando che:

- “…la suddetta indennità, secondo quanto si evince anche dal quadro di riferimento normativo delineato sub 16.), rinviene, da sempre, la sua ratio nella posizione di assoluta soggezione dell'interessato in ordine all'individuazione della sede di servizio correlata al trasferimento d'autorità, e nel conseguente apprezzamento dell'interesse, meritevole di tutela, a sovvenire il destinatario del trasferimento dai disagi connessi, mediante il riconoscimento di un beneficio economico ancorché limitato nella sua estensione temporale, beninteso se lo spostamento di sede si colloca in un ambito spaziale superiore al limite di dieci chilometri (sulla rilevanza del limite anche in relazione alla disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 86/2001 si rinvia alla nota Ad. Plen. 14 dicembre 2011, n. 23)”!;

- “…se appare davvero arduo sostenere che la soppressione del reparto e la conseguente assegnazione ad altro plesso organizzativo non sia inquadrabile nell'ambito concettuale del trasferimento (secondo quanto pure sostenuto nel richiamato parere della Sezione I n. 1290 del 14 marzo 2013), e ciò sia perché il trasferimento va riguardato nella doverosa contemplazione della prospettiva del destinatario con riferimento allo spostamento ad altro ufficio, quale che ne sia la ragione organizzativa, e sopratutto perché ancora il dato testuale del comma 1 bis nell'ipotesi di soppressione o dislocazione di reparti e relative articolazioni si riferisce in modo inequivoco "al personale trasferito"; e se del pari alla formulazione di una indicazione preferenziale nel quadro di un movimento procedimentalizzato non può riconoscersi il valore di una affatto libera e inequivoca manifestazione di volontà quale presupposta dall'istituto dell'acquiescenza, dovendosi dunque recisamente dissentire dall'altra opzione ermeneutica espressa citato parere della Sezione II n. 4407 del 25 ottobre 2013; nondimeno non può sostenersi, all'opposto, che la dichiarazione di una sede preferenziale da parte dell'interessato, e del conseguente trasferimento alla precipua sede richiesta, sia affatto irrilevante e non incida sulla natura del trasferimento, a questo punto non riconducibile stricto sensu e jure al tipico trasferimento d'autorità che costituisce il presupposto del riconoscimento del beneficio”;

- “collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così "a sorpresa", sebbene in un quadro in cui all'interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell'ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale”;

- “non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l'argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.

In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall'ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento”.

- “E d'altro canto, laddove la legge ha inteso escludere ogni incidenza di una manifestazione di gradimento in ordine ad un trasferimento, ai fini del diritto alla corresponsione dell'indennità, ciò ha fatto espressamente, come nella disposizione dell'art. 13 comma 1 della legge n. 97/1979, nella quale, con l'inserimento dell'inciso "ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità" ha ricondotto al trasferimento d'ufficio (o all'assegnazione di sede non richiesta) i trasferimenti dei magistrati ordinari che abbiano comunque formulato una forma di consenso, ancorché poi sia stata dettata una disposizione dichiaratamente interpretativa (art. 1 comma 209 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,), intesa a ricondurre anche questi ai trasferimenti a domanda”.

4.6) Con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, l’Adunanza Plenaria ha composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto:
“Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.

A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta osservando che “Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost-…ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti”.

4.7) Alla stregua del principio fissato dall’Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione dei reparti di precedente assegnazione né l’ubicazione delle sedi di destinazione in comuni distanti oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l’appello deve essere quindi rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

5.) In relazione all’esistenza dei due opposti orientamenti ermeneutici, e alla loro “ricomposizione” soltanto a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, successiva alla proposizione dell’appello, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese e onorari anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l’appello in epigrafe n.r. 3664 del 2015 e per l’effetto conferma la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 267 del 22 gennaio 2015.

Spese del giudizio d’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2016

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: mer mar 09, 2016 3:03 pm
da panorama
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201600924
- Public 2016-03-07 -


N. 00924/2016REG.PROV.COLL.
N. 10017/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10017 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Musarra, con domicilio eletto presso Ivan Marrapodi in Roma, via Premuda, 6;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00748/2007, resa tra le parti, concernente revoca trasferimento dell’appellato, di cui alla nota Capo PS 26.5.1997 n. 333 dal Commissariato PS di Villa San Giovanni al CIC di Reggio Calabria ed al provvedimento 1.7.1997 che disponeva il trattamento di missione dal gennaio al giugno 1997.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, all’inizio dell’anno 1997 prestava servizio, quale Vice-ispettore di Polizia, presso il Commissariato P.S. di Villa San Giovanni. Con atto notificatogli il 2 gennaio 1997 egli è stato trasferito (ufficialmente “a domanda”) presso il Centro Criminalpol di Reggio Calabria.

Tuttavia l’interessato non aveva presentato alcuna domanda in tal senso. Pertanto, mentre prestava ottemperanza all’ordine di trasferimento, faceva istanza perché il trasferimento venisse qualificato “d’autorità” con la conseguente attribuzione dei benefici economici previsti per legge.

Con successivo provvedimento del 26 maggio 1997, l’amministrazione ha preso atto che il dipendente non aveva presentato alcuna istanza di trasferimento ed ha quindi revocato l’originario provvedimento disponendo che l’interessato riprendesse servizio presso il Commissariato di Villa San Giovanni. Per il periodo di effettivo servizio nella sede di Reggio Calabria (dall’8 gennaio al 9 giugno 1997) l’amministrazione, con provvedimento del 1° luglio 1997, disponeva che all’interessato venisse corrisposto il trattamento di missione.

2. Il funzionario ha impugnato davanti al T.A.R. di Reggio Calabria (r.g. 1169/2007) i due atti del 26 maggio e del 1° luglio 1997, limitatamente alla parte in cui riconoscevano in suo favore il trattamento di missione.

Il ricorrente sosteneva che invece vi erano stati due consecutivi trasferimenti d’autorità: il primo da Villa San Giovanni a Reggio Calabria, il secondo da Reggio Calabria a Villa San Giovanni. Reclamava pertanto tutti i benefici economici spettanti per l’uno e per l’altro trasferimento.

3. Il T.A.R. di Reggio Calabria ha accolto il ricorso con sentenza n. 748/2007 pubblicata il 23 luglio 2007.

La sentenza riconosce che la vicenda aveva concretizzato un duplice trasferimento d’autorità, e che pertanto all’interessato spettava il trattamento di trasferimento per l’una e per l’altra occasione. Il T.A.R. ha tuttavia precisato che sulle somme dovute non spetta la rivalutazione.

4. Contro la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno.

L’interessato si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’appello e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

5. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione d’inammissibilità dell’appello (la cui fondatezza non appare di immediata evidenza) in quanto la sentenza appellata deve comunque essere confermata nel merito.

6. Si deve prendere atto innanzi tutto della circostanza che il Ministero appellante riconosce che il trasferimento dell’interessato a Reggio Calabria era stato disposto nell’erroneo convincimento che vi fosse una istanza in tal senso; anzi il Ministero aggiunge che per una prassi costante e motivata le assegnazioni ai Centri Criminalpol non vengono disposte se non a domanda e che pertanto, se non vi fosse stato quel fraintendimento, l’attuale appellato non sarebbe stato inviato a quella sede.

E’ dunque confermato, senza ombra di dubbio, che il trasferimento a Reggio Calabria è stato disposto d’autorità e che per esso pertanto spetta l’inerente trattamento economico.

7. L’appellante deduce, ancora, che l’interessato avrebbe manifestato la sua contrarietà al trasferimento solo qualche tempo dopo che esso era stato attuato. Questa circostanza però è smentita in punto di fatto, perché al contrario l’interessato aveva segnalato l’inesistenza di una sua domanda con apposita postilla alla ricevuta della comunicazione del trasferimento.

8. Quanto al secondo trasferimento (quello da Reggio Calabria a Villa San Giovanni) l’appellante Ministero deduce che questo dovrebbe essere considerato “a domanda” in quanto è stato disposto proprio per venire incontro all’interesse del dipendente, il quale si era doluto di essere stato inviato a Reggio Calabria contro la sua volontà.

Ma sta di fatto che il dipendente non aveva chiesto di essere restituito a Villa San Giovanni; aveva solamente segnalato che il trasferimento non era stato preceduto da una sua domanda, e lo aveva fatto al fine di conseguire i benefici economici connessi al trasferimento d’autorità.

Quindi anche il secondo trasferimento deve essere qualificato come avvenuto d’autorità.

9. E’ corretto, infine, il giudizio del T.A.R. secondo il quale non vi erano i presupposti per applicare (a posteriori) la disciplina delle “missioni”.

10. In conclusione, l’appello del Ministero va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, sono poste a carico del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello in epigrafe e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Pone le spese del grado, liquidate in euro 3000 oltre agli accessori dovuti per legge, a carico del Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2016

Re: Indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/01

Inviato: dom lug 16, 2017 7:56 pm
da panorama
Il CdS rigetta l'appello dell'Amministrazione.
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il CdS scrive:

1) - Ciò premesso, vertendo la controversia in tema di diritti soggettivi patrimoniali, deve passarsi in concreto a stabilire se nel caso all’esame – come sostiene l’appellante con dovizia di riferimenti normativi - la distanza da prendere in considerazione è quella tra le due case comunali ( pacificamente: 8 km) o invece – come deduce l’appellato - quella tra i due reparti di assegnazione ( pacificamente: 17 km).

2) - Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Sezione ( cfr. per tutte IV n. 2973 del 2003) ha chiarito che le distanze si computano di norma tra le case comunali, valendo il criterio derogatorio della sede dell’ufficio solo quando questo si trova in località isolata.

3) - Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la precedente sede di servizio ( Ponte Miscecco) era appunto dislocata in località isolata a ridosso, per quanto si comprende, del confine italo-sloveno.

Leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703472
- Public 2017-07-14 -


Pubblicato il 14/07/2017

N. 03472/2017REG.PROV.COLL.
N. 06970/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2008, proposto da:
Min. Economia e Finanze - Com. Gen. G D F. - Com Rep. Tla Friuli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
S.. Girolamo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Francesco Esposito, Michela Bacchetti, con domicilio eletto presso lo studio Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00137/2008, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento indennita' di trasferimento


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato De Felice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno appellato, militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza ed assegnato a reparto dislocato nella frazione Ponte Miscecco ( comune di Prepotto), è stato trasferito d’autorità a Ente di stanza nel comune di Cividale del Friuli.

La richiesta dell’interessato di fruire dell’indennità di trasferimento è stata respinta dal Corpo, con provvedimento che il militare ha impugnato avanti al TAR Friuli.

A sostegno del diniego la P.A. ha rilevato che la distanza tra le case comunali di Prepotto e Cividale è inferiore ai 10 km.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il gravame rilevando che l’art. 1 della legge 86/2001 subordina l’indennità al solo trasferimento in comune diverso e non richiede più perciò la distanza minima ( appunto 10 km) prima prevista dall’art. 1 Legge 100/1987.

La sentenza è stata impugnata con l’appello oggi all’esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito in resistenza l’appellato, il quale reitera le ulteriori censure contro il provvedimento impugnato già da lui versate in primo grado.

Le Parti hanno depositato memorie.

All’udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è da respingere e la sentenza impugnata va confermata, sia pure con diversa motivazione.

In effetti, come dedotto dall’appellante, la censura erroneamente accolta dal TAR era infondata: la giurisprudenza ( cfr. per tutte Ap. n. 23 del 2011) ha infatti successivamente chiarito che la distanza minima dei 10 km – di cui alle norme sull’indennità di missione - costituisce sempre, pur nel vigore della nuova disciplina, requisito di base per l’erogazione anche dell’indennità di trasferimento.

Ciò premesso, vertendo la controversia in tema di diritti soggettivi patrimoniali, deve passarsi in concreto a stabilire se nel caso all’esame – come sostiene l’appellante con dovizia di riferimenti normativi - la distanza da prendere in considerazione è quella tra le due case comunali ( pacificamente: 8 km) o invece – come deduce l’appellato - quella tra i due reparti di assegnazione ( pacificamente: 17 km).

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Sezione ( cfr. per tutte IV n. 2973 del 2003) ha chiarito che le distanze si computano di norma tra le case comunali, valendo il criterio derogatorio della sede dell’ufficio solo quando questo si trova in località isolata.

Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la precedente sede di servizio ( Ponte Miscecco) era appunto dislocata in località isolata a ridosso, per quanto si comprende, del confine italo-sloveno.

Dal momento che, come si è sopra puntualizzato, Ponte Miscecco dista 17 km da Cividale, al militare andava dunque corrisposta l’indennità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va perciò respinto e la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento in favore di S.. Girolamo di euro 1500 ( millecinquecento ) oltre spese generali IVA e CAP se dovuti, per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO