Riconoscimento e valutazione del servizio da EI a PS.
Inviato: gio dic 01, 2011 3:08 pm
Per opportuna notizia
Art. 51 legge 10 ottobre 1986, n. 668 ( o 686 ) e art. 41 d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077.
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Numero 04396/2011 e data 30/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 gennaio 2011
NUMERO AFFARE 04383/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS avverso negata applicazione di riconoscimento e valutazione del servizio in precedenza prestato nell’Esercito Italiano;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333-A.U./31515/1349-AP del 3 settembre 2009, pervenuta il successivo 3 novembre, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;
Premesso:
Con istanza in data 22 febbraio 2008, l’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS ha chiesto, ai sensi dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dell’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077, che i servizi pregressi prestati presso l’Esercito Italiano (in qualità di sottotenente di complemento e, successivamente, di tenente in rafferma) per un periodo ininterrotto di tre anni e tre mesi – dal 9 gennaio 1995 all’8 aprile 1998 – gli siano riconosciuti e valutati ai fini dell’avanzamento di carriera.
Con nota del 9 aprile 2008, l’Amministrazione ha comunicato all’interessato che la richiesta non poteva essere accolta non risultando più possibile il riconoscimento dell’anzianità pregressa per l’avvenuta abrogazione dell’invocato art. 51 della legge n. 686 del 1989, a far data dal 5 dicembre 2000, ad opera dell’art. 69, lettera h) del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Il ricorso gerarchico presentato dall’agente è stato respinto con provvedimento del Capo della Polizia in data 15 luglio 2008.
Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato l’interessato, ribadendo l’illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda proposta.
Espone il ricorrente di non aver presentato la domanda per ottenere il beneficio nel periodo di vigenza della norma per non aver avuto cognizione della normativa, non comunicata dall’Amministrazione.
In ogni caso, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, ritiene ininfluente l’avvenuta abrogazione, trattandosi di diritto maturato anteriormente.
Situazione questa che riguarda altresì l’applicabilità dell’art. 47 della legge n. 121 del 1981, che, anche se abrogato, ha fatto sorgere effetti giuridici non ancora esauriti nei propri confronti.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, nel proprio gravame, fa riferimento a due distinti benefici previsti, rispettivamente, dall’art. 47 della legge n. 121 del 1981 (valutazione per “la metà” dei servizi militari pregressi) e del disposto dell’art. 51 della legge n. 686 del 1986 – che richiama l’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 – per l’inquadramento in nuove qualifiche, l’avanzamento a qualifiche superiori o la partecipazione a procedure concorsuali.
Si tratta, come emerge dalla lettura delle disposizioni citate, di benefici non cumulativi, potendo essere richiesti per fini ed utilità distinte, con diverse ricadute sulla progressione giuridica, economica e di carriera dei potenziali interessati.
Essi sono contemplati da norme abrogate per effetto dell’art. 69 del d.lgs. n. 334 del 2000 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 53 del 2001.
Al fine di godere di detti benefici sarebbe stata necessaria la presentazione di una preventiva ed espressa domanda, trattandosi di benefici non conseguibili automaticamente ad opera dell’Amministrazione, ma chiaramente rimessi all’iniziativa di parte che può prescegliere il beneficio ed il momento e l’occasione per usufruirne.
Nel caso in esame il ricorrente, nel periodo di vigenza delle richiamate norme, non ha – per sua stessa ammissione – presentato alcuna domanda, così che non può ravvisarsi alcun procedimento, in corso alla data di abrogazione delle norme in questione, idoneo a proiettare i suoi effetti giuridici in periodo successivo.
Né, al riguardo, può assumere consistenza l’invocata ignoranza , delle disposizioni normative in ordine alle quali, trattandosi di norme primarie, nessun obbligo di comunicazione poteva incombere sull’Amministrazione.
Le doglianze proposte nel ricorso non sono perciò meritevoli di accoglimento, e ciò anche prescindendo dalle considerazioni proposte dall’Amministrazione che rileva come, anche in caso di domanda prodotta tempestivamente, nessuno dei benefici richiesti poteva essere concesso, mancando al ricorrente, le anzianità (quinquennale in relazione all’art. 47 della legge n. 121 del 1981) e triennale nel ruolo di P.S. per l’art. 51 della legge n. 686 del 1986) necessarie al conseguimento dei vantaggi ivi previsti.
Per le esposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Roxas Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Art. 51 legge 10 ottobre 1986, n. 668 ( o 686 ) e art. 41 d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077.
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Numero 04396/2011 e data 30/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 gennaio 2011
NUMERO AFFARE 04383/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS avverso negata applicazione di riconoscimento e valutazione del servizio in precedenza prestato nell’Esercito Italiano;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333-A.U./31515/1349-AP del 3 settembre 2009, pervenuta il successivo 3 novembre, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;
Premesso:
Con istanza in data 22 febbraio 2008, l’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS ha chiesto, ai sensi dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dell’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077, che i servizi pregressi prestati presso l’Esercito Italiano (in qualità di sottotenente di complemento e, successivamente, di tenente in rafferma) per un periodo ininterrotto di tre anni e tre mesi – dal 9 gennaio 1995 all’8 aprile 1998 – gli siano riconosciuti e valutati ai fini dell’avanzamento di carriera.
Con nota del 9 aprile 2008, l’Amministrazione ha comunicato all’interessato che la richiesta non poteva essere accolta non risultando più possibile il riconoscimento dell’anzianità pregressa per l’avvenuta abrogazione dell’invocato art. 51 della legge n. 686 del 1989, a far data dal 5 dicembre 2000, ad opera dell’art. 69, lettera h) del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Il ricorso gerarchico presentato dall’agente è stato respinto con provvedimento del Capo della Polizia in data 15 luglio 2008.
Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato l’interessato, ribadendo l’illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda proposta.
Espone il ricorrente di non aver presentato la domanda per ottenere il beneficio nel periodo di vigenza della norma per non aver avuto cognizione della normativa, non comunicata dall’Amministrazione.
In ogni caso, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, ritiene ininfluente l’avvenuta abrogazione, trattandosi di diritto maturato anteriormente.
Situazione questa che riguarda altresì l’applicabilità dell’art. 47 della legge n. 121 del 1981, che, anche se abrogato, ha fatto sorgere effetti giuridici non ancora esauriti nei propri confronti.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, nel proprio gravame, fa riferimento a due distinti benefici previsti, rispettivamente, dall’art. 47 della legge n. 121 del 1981 (valutazione per “la metà” dei servizi militari pregressi) e del disposto dell’art. 51 della legge n. 686 del 1986 – che richiama l’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 – per l’inquadramento in nuove qualifiche, l’avanzamento a qualifiche superiori o la partecipazione a procedure concorsuali.
Si tratta, come emerge dalla lettura delle disposizioni citate, di benefici non cumulativi, potendo essere richiesti per fini ed utilità distinte, con diverse ricadute sulla progressione giuridica, economica e di carriera dei potenziali interessati.
Essi sono contemplati da norme abrogate per effetto dell’art. 69 del d.lgs. n. 334 del 2000 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 53 del 2001.
Al fine di godere di detti benefici sarebbe stata necessaria la presentazione di una preventiva ed espressa domanda, trattandosi di benefici non conseguibili automaticamente ad opera dell’Amministrazione, ma chiaramente rimessi all’iniziativa di parte che può prescegliere il beneficio ed il momento e l’occasione per usufruirne.
Nel caso in esame il ricorrente, nel periodo di vigenza delle richiamate norme, non ha – per sua stessa ammissione – presentato alcuna domanda, così che non può ravvisarsi alcun procedimento, in corso alla data di abrogazione delle norme in questione, idoneo a proiettare i suoi effetti giuridici in periodo successivo.
Né, al riguardo, può assumere consistenza l’invocata ignoranza , delle disposizioni normative in ordine alle quali, trattandosi di norme primarie, nessun obbligo di comunicazione poteva incombere sull’Amministrazione.
Le doglianze proposte nel ricorso non sono perciò meritevoli di accoglimento, e ciò anche prescindendo dalle considerazioni proposte dall’Amministrazione che rileva come, anche in caso di domanda prodotta tempestivamente, nessuno dei benefici richiesti poteva essere concesso, mancando al ricorrente, le anzianità (quinquennale in relazione all’art. 47 della legge n. 121 del 1981) e triennale nel ruolo di P.S. per l’art. 51 della legge n. 686 del 1986) necessarie al conseguimento dei vantaggi ivi previsti.
Per le esposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Roxas Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola