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Riconoscimento e valutazione del servizio da EI a PS.

Inviato: gio dic 01, 2011 3:08 pm
da panorama
Per opportuna notizia
Art. 51 legge 10 ottobre 1986, n. 668 ( o 686 ) e art. 41 d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077.

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Numero 04396/2011 e data 30/11/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 04383/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS avverso negata applicazione di riconoscimento e valutazione del servizio in precedenza prestato nell’Esercito Italiano;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333-A.U./31515/1349-AP del 3 settembre 2009, pervenuta il successivo 3 novembre, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

Premesso:
Con istanza in data 22 febbraio 2008, l’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS ha chiesto, ai sensi dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dell’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1977, n. 1077, che i servizi pregressi prestati presso l’Esercito Italiano (in qualità di sottotenente di complemento e, successivamente, di tenente in rafferma) per un periodo ininterrotto di tre anni e tre mesi – dal 9 gennaio 1995 all’8 aprile 1998 – gli siano riconosciuti e valutati ai fini dell’avanzamento di carriera.
Con nota del 9 aprile 2008, l’Amministrazione ha comunicato all’interessato che la richiesta non poteva essere accolta non risultando più possibile il riconoscimento dell’anzianità pregressa per l’avvenuta abrogazione dell’invocato art. 51 della legge n. 686 del 1989, a far data dal 5 dicembre 2000, ad opera dell’art. 69, lettera h) del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Il ricorso gerarchico presentato dall’agente è stato respinto con provvedimento del Capo della Polizia in data 15 luglio 2008.
Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato l’interessato, ribadendo l’illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda proposta.
Espone il ricorrente di non aver presentato la domanda per ottenere il beneficio nel periodo di vigenza della norma per non aver avuto cognizione della normativa, non comunicata dall’Amministrazione.
In ogni caso, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, ritiene ininfluente l’avvenuta abrogazione, trattandosi di diritto maturato anteriormente.
Situazione questa che riguarda altresì l’applicabilità dell’art. 47 della legge n. 121 del 1981, che, anche se abrogato, ha fatto sorgere effetti giuridici non ancora esauriti nei propri confronti.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, nel proprio gravame, fa riferimento a due distinti benefici previsti, rispettivamente, dall’art. 47 della legge n. 121 del 1981 (valutazione per “la metà” dei servizi militari pregressi) e del disposto dell’art. 51 della legge n. 686 del 1986 – che richiama l’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 – per l’inquadramento in nuove qualifiche, l’avanzamento a qualifiche superiori o la partecipazione a procedure concorsuali.
Si tratta, come emerge dalla lettura delle disposizioni citate, di benefici non cumulativi, potendo essere richiesti per fini ed utilità distinte, con diverse ricadute sulla progressione giuridica, economica e di carriera dei potenziali interessati.
Essi sono contemplati da norme abrogate per effetto dell’art. 69 del d.lgs. n. 334 del 2000 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 53 del 2001.
Al fine di godere di detti benefici sarebbe stata necessaria la presentazione di una preventiva ed espressa domanda, trattandosi di benefici non conseguibili automaticamente ad opera dell’Amministrazione, ma chiaramente rimessi all’iniziativa di parte che può prescegliere il beneficio ed il momento e l’occasione per usufruirne.
Nel caso in esame il ricorrente, nel periodo di vigenza delle richiamate norme, non ha – per sua stessa ammissione – presentato alcuna domanda, così che non può ravvisarsi alcun procedimento, in corso alla data di abrogazione delle norme in questione, idoneo a proiettare i suoi effetti giuridici in periodo successivo.
Né, al riguardo, può assumere consistenza l’invocata ignoranza , delle disposizioni normative in ordine alle quali, trattandosi di norme primarie, nessun obbligo di comunicazione poteva incombere sull’Amministrazione.
Le doglianze proposte nel ricorso non sono perciò meritevoli di accoglimento, e ciò anche prescindendo dalle considerazioni proposte dall’Amministrazione che rileva come, anche in caso di domanda prodotta tempestivamente, nessuno dei benefici richiesti poteva essere concesso, mancando al ricorrente, le anzianità (quinquennale in relazione all’art. 47 della legge n. 121 del 1981) e triennale nel ruolo di P.S. per l’art. 51 della legge n. 686 del 1986) necessarie al conseguimento dei vantaggi ivi previsti.
Per le esposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Roxas Giancarlo Montedoro




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola

Re: Riconoscimento e valutazione del servizio da EI a PS.

Inviato: sab mar 23, 2013 5:12 pm
da panorama
riconoscimento dell’anzianità del servizio pregresso prestato nell’esercito.

1) - A fondamento del diniego l’Amministrazione assume che la norma suddetta trovava applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato in virtù del richiamo contenuto nell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 688, abrogato, a decorrere dal 5 dicembre 2000, dall’art. 69, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.

Il resto leggetelo qui sotto.

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22/03/2013 201105318 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/02/2013


Numero 01519/2013 e data 22/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2013


NUMERO AFFARE 05318/2011
OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente capo della Polizia di Stato A. D., nato il ………1967 a …….. ed ivi residente, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia 3 novembre 2009 n. 333-D/37621, notificatogli il 22 luglio 2011, con il quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso il diniego di riconoscimento dell’anzianità di servizio pregresso prestato nell’esercito.

LA SEZIONE
Vista la relazione 26 ottobre 2011 prot. n. 333-A/U.C./37621/2452/AP con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso straordinario, proposto il 22 agosto 2011;
visto il proprio parere interlocutorio reso all’adunanza dell’11 luglio 2006;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
Con il ricorso in esame l’assistente capo della Polizia di Stato A. D. ha impugnato il decreto del Capo della Polizia con il quale è stata respinto il ricorso gerarchico per l’annullamento della nota 4 agosto 2009 n. 333-D/37621, con cui il direttore della I divisione del servizio sovrintendenti, assistenti e agenti aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità del servizio pregresso prestato nell’esercito dal 2 luglio 1987 al 1° ottobre 1988, in applicazione dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077.

A fondamento del diniego l’Amministrazione assume che la norma suddetta trovava applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato in virtù del richiamo contenuto nell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 688, abrogato, a decorrere dal 5 dicembre 2000, dall’art. 69, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.

Considerato.
Questa Sezione all’adunanza del 12 novembre 2008 ha reso il parere n. 3163/2008, di rigetto di altro ricorso straordinario, proposto dall’assistente capo D……. il 24 agosto 2007 per l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione aveva informato il ricorrente che la sua istanza di riconoscimento del servizio pregresso prestato nell’esercito non poteva essere accolta, in quanto le norme invocate erano state abrogate dall’art. 69, comma 1, lettera h), del d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 334.

Ciò premesso e a prescindere dalla circostanza che l’art. 69 detto ha abrogato anche l’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, manca nella comunicazione 4 agosto 2009 n. 333-D/37621, con cui l’Amministrazione ha respinto la nuova istanza del ricorrente, qualunque contenuto provvedimentale autonomo, conseguente a una nuova valutazione e idoneo, quindi, a superare le preclusioni alla base del precedente provvedimento di diniego, peraltro oggetto - come sopra detto - di altro ricorso straordinario non accolto. Pertanto, il ricorso straordinario oggi all’esame è inammissibile perché proposto contro un atto puramente confermativo di precedente diniego. L’impugnazione di tali atti è sempre stata ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza amministrativa, per l’ovvia ragione che l’interessato non può vanificare i termini d’impugnazione dei provvedimenti tornando a proporre sempre la stessa domanda.

Conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi

Re: Riconoscimento e valutazione del servizio da EI a PS.

Inviato: gio mar 16, 2017 7:55 pm
da panorama
altro ricorso rigettato dopo 12 anni.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201703553, - Public 2017-03-16 -

Pubblicato il 16/03/2017


N. 03553/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11554/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11554 del 2005, proposto da:
Ba.. Daniele Bianchi Fulvio Rosario, Bo.. Rosario, Bu.. Marco, Ca.. Morgan, Ce.. Stefano, Chi.. Francesco, Co.. Alessio, Cor.. Angelo, De Ca.. Paolo, Dell'Ar.. Maurizio, Del.. Mo.. Massimiliano, Di Di.. Baldassarre, Di Fe.. Guido, Fe.. Giuseppe, La Gre.. Francesco, La.. Gianvito, Lo Bi.. Paolo, Mad.. Salvatore, Ma.. Vittorio, Mav.. Santo, Me.. Cristian, Pal.. Calogero, Par.. Sergio, Pat.. Giancarlo, Pru.. Fabrizio, Sit.. Costantino, Spi.. Alessandro, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Fiamingo e Gianluca Perdichizzi, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari n. 2;

contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del riconoscimento del servizio prestato nei comparti delle forze armate ai sensi dell'art. 51, comma 11, L. n. 668/86;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti - appartenenti alle Forze della Polizia di Stato previo accesso e positivo superamento del Corso di Formazione per Allievo Agente - precedentemente all’ingresso nel rispettivo Corpo di appartenenza provenivano da altri comparti delle Forze Armate (Marina militare, Polizia penitenziaria, Esercito, etc.) e si determinavano al passaggio di carriera con la certezza di beneficiare del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nella carriera precedente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e all’art. 41, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L’art. 51 della legge n. 668/86 (recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), infatti, stabilisce che per il computo dell’anzianità nonché ai fini dell’inquadramento nelle nuove qualifiche oltre che della progressione in carriera, si applica il disposto di cui all’art. 41, del D.P.R. n. 1077/70. Tale ultimo decreto prevede che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche ivi indicate, il servizio prestato senza demerito nella carriera corrispondente è valutato per intero (comma 1). L’attribuzione di detta promozione viene subordinata alla prestazione del servizio effettivo nella nuova carriera per un periodo di almeno tre anni (ridotti a due per le carriere direttive) (comma 3).

Alla luce di tale disciplina, secondo la prospettazione dei ricorrenti, tutti i ricorrenti avevano maturato il pieno diritto al ricongiungimento delle carriere all’atto della presentazione della relativa domanda presso l’Amministrazione di appartenenza, avendo già maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella Polizia di Stato (ovvero, nella nuova carriera).

Tuttavia, invocando la sopravvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (a far data dal 15/12/2000), il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Polizia di Stato - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sov.ti Ass.ti ed Agenti - Divisione I^ - Sezione Progressione di carriera, ha rigettato le istanze avanzate dai ricorrenti sulla base dell’avvenuta abrogazione del citato art. 51, della legge n. 668/1986 ad opera dell’art. 69, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 334/2000.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla udienza del 7 febbraio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

L’art. 47, co. 8, della legge n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione avvenuta per effetto dell’art. 15 del d.lgs. 28.2.2001 n. 53, considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall’art. 51 della legge n. 668 del 1986), ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella Forza Armata di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni; mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera corrispondente o superiore era valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà. Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l’utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva, quale condizione per il suo riconoscimento, che nella nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51).

Il beneficio disciplinato dall’articolo 47 e quello regolamentato dall’articolo 51 non operavano sin dal primo inquadramento in qualità di agente nei ruoli della P.S. prevedendo esplicitamente, la prima norma, che il servizio pregresso è valido “ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato” e disponendo, altrettanto esplicitamente, la seconda norma che la sua applicazione presuppone un periodo di servizio prestato nella nuova carriera di almeno tre anni (ridotto a due per le carriere direttive).

Evidenza questa cui accede la non invocabilità del beneficio in esame (sia che lo si faccia rivenire dall’articolo 47, sia che lo si raccordi all’articolo 51) ai fini dell’inquadramento nel ruolo degli agenti della P.S. che avveniva, ex art. 48 della legge n. 121 del 1981, secondo la graduatoria finale del corso e senza alterazione della posizione così conseguita da ciascuno degli allievi agenti frequentanti il corso formativo.

Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell’abbreviazione dell’anzianità effettiva di servizio richiesta “ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato” (art. 47 e art. 51) e “ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso a qualifica superiore” (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell’anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell’amministrazione militare di provenienza.

Tale chiaro postulato comporta l’inconsistenza della domanda di parte attrice rinvenendo la stessa il suo perno centrale e determinante nel convincimento, errato per quanto chiarito, che l’invocato diritto sia applicabile sin dal momento dell’iniziale inquadramento nella carriera degli agenti di p.s. con conseguente insensibilità dello stesso diritto agli enunciati legislativi che hanno abrogato le norme dalle quali traeva supporto (art. 15 del d.lgs. n.53 del 28.2.2001 e art.69 del d.lgs. n.334 del 2000: norma quest’ultima che abroga l’art.51 della legge n.668 del 1986 sic et simpliciter.

La doglianza imperniata sull’assunta disparità di trattamento è priva di pregio, non solo in quanto assolutamente generica ma, altresì, per il fatto che i dipendenti che hanno potuto godere delle agevolazioni di cui agli articoli 47 e 51 avevano presentato istanza, accolta favorevolmente dall’Amministrazione, prima dell’abrogazione delle norme stesse, contrariamente agli odierni ricorrenti.

Stessa sorte spetta alla censura basata sull’art. 200 del DPR n. 3/1957. Infatti, tale norma, nel prevedere che l’Amministrazione competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita, fa riferimento esplicito agli impiegati trasferiti, Ma, non possono essere equiparati ai trasferiti gli impiegati che, come i ricorrenti, superano un nuovo concorso pubblico, e non è possibile desumere dal citato articolo 200 una regola volta a consentire la conservazione della pregressa anzianità nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico (Cons. di Stato, sez. VI, n. 854/2009). Infatti, non esiste un principio generale che assicuri al dipendente pubblico, il quale superi un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, la conservazione della pregressa anzianità di servizio, salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso. Nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso del tutto autonomo (come nel caso degli odierni ricorrenti) la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente e il diritto ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons, di Stato, sez. VI, sent, n. 854/2009).

Ciò, come detto, pur a voler prescindere dal fatto che la soluzione prospettata dai ricorrenti si rivela impedita dall’omissione, ad essi addebitabile, dell’impugnativa dei provvedimenti incidenti sul relativo status ovvero della loro mancata adozione, posto che la contestazione dei provvedimenti attinenti alla progressione in carriera ovvero la loro mancata adozione costituisce oggetto di un’azione a carattere impugnatorio avente ad oggetto il provvedimento esplicito ovvero, attraverso il meccanismo del silenzio, la mancata adozione del provvedimento risultando inammissibile un’azione per il diritto alla ricostruzione di carriera che prescinda dalla tempestiva e rituale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2128/2006).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Germana Panzironi





IL SEGRETARIO