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superamento dei giorni ASPETTATIVA

Inviato: lun ago 15, 2011 10:57 am
da VITO7
Buon ferragosto a tutti ,vorrei sapere se si decade dal servizio per aver superato i giorni d'aspettativa ,la pensione da quando parte?
un mio amico ,il 18 c.m. termina i giorni utili d'aspettativa e la CMO gli ha fissato la visita ad ottobre,ora siccome a noi della Pol.Penitenziaria quando vieni riformato stai senza stipendio e pensione per 4/5 mesi volevo sapere se il conteggio della sua pensione parte dal giorno che aha terminato l'aspettativa oppure dopo che ha fatto la visita ad ottobre e ancora se gli viene rilasciato lo stesso il verbale di riforma.
ciao vito

Re: superamento dei giorni ASPETTATIVA

Inviato: lun ago 15, 2011 12:04 pm
da gervasi pietro
VITO7 ha scritto:Buon ferragosto a tutti ,vorrei sapere se si decade dal servizio per aver superato i giorni d'aspettativa ,la pensione da quando parte?
un mio amico ,il 18 c.m. termina i giorni utili d'aspettativa e la CMO gli ha fissato la visita ad ottobre,ora siccome a noi della Pol.Penitenziaria quando vieni riformato stai senza stipendio e pensione per 4/5 mesi volevo sapere se il conteggio della sua pensione parte dal giorno che aha terminato l'aspettativa oppure dopo che ha fatto la visita ad ottobre e ancora se gli viene rilasciato lo stesso il verbale di riforma.
ciao vito
la pensione parte dal giono che viene emesso il vervale di riforma ( a ottobre) . quindi se e dipendente causa di servizio viene pagato per intero fino ad ottobre continuera a prendere il regolare stipendio fino al giono della riforma . Se invece percepisce lo stipendio decurtato al 5o% fino al 18 mese e 100% al 24 mese ovviamente sara un probblema . Vediamo cosa dicono altri colleghi . Ciao :D

Re: superamento dei giorni ASPETTATIVA

Inviato: mar ago 16, 2011 2:32 am
da egià
Per chi non la conoscesse, allego il testo della Lettera circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998, che credo sia ancora vigente, con opportune variazioni introdotte da nuove norme e leggi intervenute successivamente:

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria inviato a visita medico-collegiale, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 443/92, deve essere portato a conoscenza della motivazione (qualora non si tratti di accertamenti richiesti dall'interessato) della visita stessa è avvisato che può, a proprie spese farsi assistere da un medico di fiducia; detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera da notificare all'interessato. Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo al servizio, a scadenza del periodo concesso dovrà essere nuovamente inviato a visita medico-collegiale, fino all'adozione di un provvedimento medico-collegiale definitivo, effettuando ogni volta la comunicazione anzidetta.
2. All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 (trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57, al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi. Al riguardo è opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio di detta comunicazione vizia, per eccesso di potere, l'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio del dipendente per infermità. Al fine di consentire a questo Ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa, di competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento, a mezzo fax, almeno trenta giorni prima del predetto periodo massimo, corredata delle certificazioni sanitarie e/o dei verbali di visita medico-collegiale redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, riguardanti tutto il periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente.
3. Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, alla scadenza, sarà sottoposto presso la competente C.M.O. ad ulteriore visita per l'accertamento dell'idoneità o meno al servizio.
Qualora non l'abbia riacquistata, dovrà essere sottoposto a nuova visita medico-collegiale, richiesta specificatamente ai fini della dispensa, come previsto dagli articoli 129 e 130 del D.P.R. 3/57 e dell'articolo 75 del D. Lgs. 443/1992.(Non più necessario per quanto previsto dall’art. 6 comma 6 e art. 15 del D.P.R. 461/2001, ed in considerazione che con l’art. 20 del citato D.P.R. sono stati abrogati l’art. 129 commi 4 e 5 e art. 130 del D.P.R. n. 3/57 - Testo unico impiegati civili dello Stato -).
La competente C.M.O. dovrà essere invitata, nel caso formuli un giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria nei confronti del dipendente, ad esprimersi contestualmente sull'idoneità, o meno, del medesimo, al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato. Qualora la predetta C.M.O. ometta di fornire tale giudizio, il dipendente dovrà essere nuovamente inviato a visita collegiale per l'integrazione del giudizio di dispensa dal servizio.
Tanto premesso, si precisa che al dipendente dovrà essere notificata una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
a) motivazione della visita alla quale verrà sottoposto e normativa di riferimento;
b) assegnazione di un termine di giorni 15 per presentare le proprie osservazioni, come previsto dal 3 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3/57;
c) comunicazione della facoltà, prevista dal 4 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3157, di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione; (abrogato dal D.P.R. 461/2001) -
d) comunicazione della facoltà di fasi assistere, durante la visita medico collegiale, da un medico di fiducia, a proprie spese;
e) comunicazione della facoltà, nel caso in cui venga dispensato dal servizio per infermità, di avanzare istanza al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 443/1992 secondo le disposizioni di cui al successivo punto 8.
f) preavviso che, nel caso venga dispensato dal servizio per infermità e giudicato anche, inidoneo al transito in altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria od in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 443/1992, verrà dispensato dal servizio per infermità secondo quanto prevede l'art. 40, ovvero ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/92
g) comunicazione che, nell’arco temporale intercorrente tra il compimento del periodo massimo di aspettativa e l’accertamento della permanente inidoneità al servizio, non compete alcun emolumento.

4. Nel caso in cui la C.M.O. competente conceda erroneamente ad un dipendente un periodo di inidoneità al servizio che scada in data successiva al compimento del periodo massimo di aspettativa (cfr. punto 2, prima parte),l’interessato dovrà essere inviato a visita medico-collegiale il giorno di compimento di detto periodo, al fine di verificare se il dipendente sia in grado di riprendere servizio, seguendo scrupolosamente le indicazioni del punto 3 , senza tenere conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna ulteriore autorizzazione.
5. I1 Consiglio di Stato, con sentenza n. 864 de11'8.11 .l 994, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità qualora l'accertamento medico-collegiale dell'inidoneità sia stato effettuato prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l'inidoneità permanente ed evidente al servizio (cfr. parere n. 01613 del 9.12.1986 del Consiglio di Stato). Con decisione n. 265 del 17.2.1972, l'autorevole consesso ha dichiarato, altresì, illegittima la dispensa dal servizio qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo.
Pertanto, nel caso in cui vengano ravvisati elementi che rendano viziato il procedimento di dispensa dal servizio, non si dovrà tenere conto del giudizio emesso ed il dipendente dovrà essere rimesso a disposizione della C.M.O. affinché venga espletata la corretta procedura indicata in precedenza. Visto l'elevato numero di ricorsi avanzati ai Tribunali Amministrativi Regionali da appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria dispensati dal servizio per infermità, si ritiene opportuno sensibilizzare le Direzioni di istituti e servizi affinché prestino la massima attenzione nella cura delle pratiche in argomento, che dovranno essere espletate in modo da garantire i diritti degli interessati, evitando che l'Amministrazione soccomba nei giudizi di fronte ad organi della Giustizia amministrativa.
6. Come previsto dalla circolare n. 1703/ML-10/16 del 9/11/1993, emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, premesso che la posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridico-amministrativi, non muta finché non vengono adottate determinazioni, definitive ed esecutive ai sensi di legge, da parte dell' Amministrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica di 2^ Istanza per non accettazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria emesso dalla C.M.O. o per disposizione di legge (infermità di natura psichica) la procedura di cui al punto 3 potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della Commissione Medica di 2^ istanza. La suddetta circolare prevede, inoltre, che il periodo massimo tra la data di definizione della pratica presso la C.M.O. e l'inizio degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 2^ istanza non deve superare i sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente che si trovi in tale situazione di sollecitarne l'inizio. Nel periodo intercorrente tra le due visite il dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato emesso un provvedimento medico-legale definitivo e, quindi, dovrà essere considerato a disposizione della C.M. di 2^ istanza competente.
7. Conclusi gli accertamenti medico-collegiali, secondo le indicazioni fornite, le direzioni dovranno darne immediata comunicazione, via fax, alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario -, avendo particolare cura di allegare la sotto elencata documentazione:
a) copia del biglietto d'uscita od estratto del verbale rilasciato dalla competente C.M.O. (e dalla C.M. di 2" istanza, qualora ne sia stato richiesto l'intervento);
b) prospetti delle assenze fruite dal dipendente nell'ultimo quinquennio, uno relativo alle aspettative, l'altro ai congedi straordinari, redatti in conformità degli allegati n:1 e2;
c) eventuale istanza del dipendente intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 75 del D. Lgs. 443/92, redatta in conformità all'allegato n. 3;
d) copia delle comunicazioni, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, a suo tempo notificate al dipendente. Sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente di acquisire nel più breve tempo possibile, anche sollecitando la competente C.M.O., il verbale di permanente inidoneità al servizio, per la successiva trasmissione dell’originale ( o di una copia autenticata) alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario del D.A.P., necessario per emissione del decreto di dispensa dal servizio.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
b) l'interessato può avanzare una sola istanza, per un solo profilo professionale, nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria, avendo cura di identificare con precisione il profilo tra quelli elencati nel D.P.R. 29.12.1984, n. 1219, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 30/10/1985, e successive modifiche e integrazioni. Può, in alternativa, avanzare istanze per il transito in altre (una o più) Amministrazioni dello Stato, con l'accortezza di individuare con precisione sia l'Amministrazione che il profilo professionale. Comunque ogni istanza può contenere una sola richiesta. L'istanza va compilata secondo il modello allegato n. 3; in caso di presentazione contemporanea di istanze di transito per un profilo dell’Amministrazione Penitenziaria e di altre Amministrazioni, la Direzione competente inviterà il soggetto ad optare per una delle due soluzioni, prima di trasmettere l’istanza alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario;
c) è comunque necessario che la C.M.O. (ovvero la Commissione Medica di 2^ Istanza, se intervenuta) abbia espresso un giudizio - ancorché negativo - sull'idoneità al transito: per questo si richiama la disposizione contenuta al punto 3, relativa alla necessità di acquisire, anche successivamente al giudizio di inidoneità, il parere dell'organo medico. Sarà poi competenza delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 76 di valutare il possesso dei requisiti richiesti ed esprimere il parere sull'idoneità al transito, nei casi di istanza verso i ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria;
d) tenuto conto dei termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve concludere il procedimento, 150 giorni, le Direzioni sono invitate a trasmettere, con la massima sollecitudine, (anche per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 76) via fax e, successivamente, in originale a mezzo raccomandata postale, l'istanza e i documenti indicati al punto 7, nonché un rapporto informativo redatto sul modello allegato 4 ed una copia aggiornata del foglio matricolare; le Direzioni avranno, altresì, cura di controllare, prima dell'inoltro, che l'istanza sia redatta in conformità alle prescrizioni e la documentazione sia quella richiesta;
e) il personale che propone istanza di transito va collocato in aspettativa speciale, ai sensi dell'articolo 76 comma 12, con il trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità. Le Direzioni, in tal caso, trasmetteranno copia dell'istanza di transito all'organo competente ad emettere il provvedimento di aspettativa:
il Provveditorato regionale per il personale in forza agli Istituti, Centri di servizio sociale; Ufficio del Personale per quello in forza presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il S.A.D.A.V. e le Scuole di Formazione. L'aspettativa cessa il giorno precedente il provvedimento di dispensa, ovvero, nel caso di transito, il giorno precedente la data di effettiva immissione nel nuovo ruolo;
f) il transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria è subordinato, oltreché all'idoneità fisica all'impiego, anche al superamento delle prove teoriche e pratiche previste dal comma 5 dell'art. 76 del citato decreto legislativo, come stabilito dal D.M. 19 luglio 1994, avuto riguardo al profilo professionale della qualifica richiesta, le cui materie sono quelle elencate nel D.M. 29 luglio 1992, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 1993.
La Circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998 annulla tutte le lettere circolari, attinenti alla materia, di seguito elencate:
1). 12387111.1 del 18 giugno 1993;
2). 21485011.1 dell'8 novembre 1993;
3). 8366211.1 del 15 aprile 1994;
4). 09790812.1 del 7 maggio 1994;
5). 15537311.1 del 6 agosto 1994.

Quello che volevo farti notare, VITO, è che il tuo amico doveva essere sottoposto a visita il giorno 18 c.m. e non a ottobre, come appunto previsto dalla predetta circolare al punto 4. La Direzione dell'Istituto doveva chiedere alla CMO di inviarlo a visita medico-collegiale il giorno di compimento dei 18 mesi continuativi di aspettativa, al fine di verificare se è in grado di riprendere servizio, senza tenere conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna ulteriore autorizzazione.
Ma probabilmente non tutte le Direzioni adempiono puntualmente alle normative, sicure che i dipendenti non si avvarranno mai di strutture legali per ottenere i propri diritti.
A questo riguardo fra qualche mese anch'io mi troverò in queste condizioni e intendo sollecitare la Direzione di attenersi appunto a tale circolare, informando anche il DAP.
Da noi, nel Veneto, il problema è che la CMO locale non procede più a dispensare dal servizio i dipendenti delle Forze di Polizia, non attenendosi pertanto alle normative vigenti, ma da notizie "radiocarcere" sembra si rifaccia ad una circolare del 2009 diretta al personale militare, e continua a dare ulteriore aspettativa, anche 6 mesi oltre i 18 max. Mah????
Relativamente alla data di calcolo della pensione, credo anch'io inizi dalla data del verbale di dispensa (ad ottobre), così come segnalato da PIETRO. Difatti il DAP per emettere il relativo decreto aspetta dalla CMO l'invio del precitato verbale.
Inoltre l'aspettativa dovrebbe cessare il giorno precedente l'emissione del provvedimento di dispensa (vedere punto 8 lettera "e" della circolare) e quel periodo dovrebbe essere pagato per intero se l'infermità è stata riconosciuta causa di servizio altrimenti no, così come specificato da PIETRO.
VITO, purtroppo non ho esperienza diretta di quanto ho scritto e pertanto invito chi ha vissuto sulla propria pelle tale esperienza, di farci partecipi.
Saluti a tutti.
egià