Pagina 3 di 4

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar lug 04, 2017 10:00 pm
da luiscypher
Certo che ti spetta la monetizzazione! Se su tua richiesta di ferie l'ufficio te le ha negate per esigenze di servizio, devono essere monetizzate. Sempre che il rapporto di lavoro sia cessato a domanda o per inabilità...

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: dom nov 19, 2017 8:20 pm
da panorama
Ricorso al Tar perso,
----------------------------

Il Tar scrive:

1) - Dalla documentazione fornita, infatti, non si evince una richiesta di fruizione di ferie residue del 2013 rigettata per improcrastinabili esigenze di servizio.

2) - Di contro l’Amministrazione ha prodotto la richiesta di fruizione di 15 giorni di congedo straordinario 2013, autorizzato dal 15 al 31 gennaio 2014, la fruizione di 5 giorni di recupero e di 4 giorni ex legge 937/77 nel 2013, oltre ai 15 giorni di congedo straordinario per cure termali a decorrere dal 17/10/2013.

3) - A ciò si aggiunga il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5 comma 8 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 7 agosto 2012 n. 135, in relazione al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 commi 1 e 3 e 117 comma 1 Cost, ed all’art. 7 della direttiva C.E. 4 novembre 2003 n. 88.

4) - Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante il collocamento in aspettativa in attesa di pronuncia sulla istanza di riconoscimento della infermità denunciata da causa di servizio, l’art. 12, comma 3, del dpr 170/2007, disciplina questa particolare aspettativa prevedendo che: (N.B.: leggere direttamente in sentenza qui sotto)
--------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di PARMA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700014, - Public 2017-01-17 -
Pubblicato il 17/01/2017


N. 00014/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2015, proposto dal sig. Ippazio P.., rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Manco, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Basini, 1;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliati in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco, datato 18/11/2014, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione delle ferie relative all’anno 2014 in quanto, durante il collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, DPR 170/2007 non maturerebbe il congedo ordinario mentre per le ferie relative all’anno 2013, negate per esigenze di servizio, si richiama quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95;

per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 6 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo 2015, il sovrintendente capo di P.S. P.. Ippazio impugna il provvedimento con il quale veniva respinta la richiesta di monetizzazione delle ferie non fruite del 2013 e del 2014.

Espone il ricorrente che:

- dal 1° agosto 2014 è in quiescenza per limiti d’età e che dall’11 febbraio 2014 al 27 luglio 2014 veniva collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, con la corresponsione degli emolumenti nella misura intera fino alla pronuncia sul riconoscimento della infermità per causa di servizio, intervenuta il 9 luglio 2014;

- il 26 luglio 2014 gli veniva notificato un provvedimento, in applicazione del D.P.R. 738/81, per l’utilizzo in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa per il restante periodo 28/7/2014- 31 luglio 2014 (quattro giorni);

- nel 2013 non ha potuto usufruire delle ferie residue per improrogabili ragioni di servizio.

Ciò premesso, il sovrintendente impugna il diniego di monetizzazione delle ferie residue, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 del Codice Civile ed invoca l’applicazione dell’art. 14 del d.p.r. 395/1995 ove prevede la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando, all’atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, e dell’art. 18 del d.p.r. 254/1999 ove prevede la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Nel caso di specie non troverebbe, secondo il ricorrente, applicazione l’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che ha vietato la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie e permessi non goduti, in quanto, secondo l’interpretazione offerta dalla Circolare prot. 333-G/Div. 1 – Sett. 2/aagg50 del 14/1/2013, disposizione finalizzata a contrastare abusi che ricorrono ove il lavoratore possa concorrere attivamente alla conclusione del rapporto di lavoro e non nel caso di eventi estintivi del rapporto di lavoro non imputabili né alla volontà del lavoratore né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di rito il 13 marzo 2015, depositando una relazione dell’Amministrazione intimata e i relativi allegati, tra i quali l’autorizzazione alla fruizione delle ferie residue del 2013 a firma del Dirigente, a far data dal 15 gennaio 2014 al 31 gennaio, come da richiesta del ricorrente.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente impugna il diniego di monetizzazione delle ferie residue del 2013 e del 2014, motivato sulla scorta del divieto di cui all’art. 5 comma 8 del decreto legge 95/2012 per le ferie residue 2013 e dalla previsione di cui all’art. 12 comma 3 del d.p.r. 170/2007 in forza della quale durante il periodo di aspettativa ivi prevista non si maturano ferie.

Per quanto riguarda le ferie del 2013 il ricorrente sostiene che esse non sono state fruite per inderogabili esigenze di servizio.

La circostanza, tuttavia, non è provata, soprattutto tenuto conto della richiesta di congedo 2013 autorizzata nel 2014 per tutti e 15 i giorni richiesti. Non vi è pertanto prova che il ricorrente non abbia fruito del residuo ferie 2013 nel 2014 per motivi a lui non imputabili.

Dalla documentazione fornita, infatti, non si evince una richiesta di fruizione di ferie residue del 2013 rigettata per improcrastinabili esigenze di servizio.

Di contro l’Amministrazione ha prodotto la richiesta di fruizione di 15 giorni di congedo straordinario 2013, autorizzato dal 15 al 31 gennaio 2014, la fruizione di 5 giorni di recupero e di 4 giorni ex legge 937/77 nel 2013, oltre ai 15 giorni di congedo straordinario per cure termali a decorrere dal 17/10/2013.

A ciò si aggiunga il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5 comma 8 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 7 agosto 2012 n. 135, in relazione al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 commi 1 e 3 e 117 comma 1 Cost, ed all’art. 7 della direttiva C.E. 4 novembre 2003 n. 88.

Il giudice delle leggi ha ritenuto che tale disciplina non pregiudichi il diritto alle ferie, ove prevede che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi, statuendo che “il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo”.

Afferma la Corte che “la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro; e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzazione”. Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee”.

Né le ferie residue del 2013 rientrano nell’ipotesi di deroga di cui alla Circolare richiamata dal ricorrente, in quanto esse si riferiscono ai soli casi in cui la fruizione sia impedita dalla anomala e non prevedibile conclusione del rapporto.

Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, nel quale il ricorrente è stato collocato prima in aspettativa ex art. 12 comma 3 del d.p.r. 170/2007, poi riammesso in servizio ed, infine collocato in quiescenza, senza che risulti una denegata richiesta di ferie nel 2013 o nel 2014 (nei mesi esclusi dal collocamento in aspettativa, in attesa di pronuncia sulla richiesta di dipendenza da causa di servizio della propria infermità - gennaio e febbraio 2014).

Diverso è infatti il caso di impossibilità di fruizione per causa non imputabile al lavoratore, per il quale l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali le quali prevedono che, in caso di decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute (la quale quindi si trasmette per via successoria) (così Corte C.E. 118 - 12 giugno 2014).

Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante il collocamento in aspettativa in attesa di pronuncia sulla istanza di riconoscimento della infermità denunciata da causa di servizio, l’art. 12, comma 3, del dpr 170/2007, disciplina questa particolare aspettativa prevedendo che:

“Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”.

L’aspettativa in discorso, per quanto contenuto nella disposizione sopra riportata, ha un particolare regime che non è assimilabile a quella per infermità, come ritiene la difesa del ricorrente, e ciò è confermato, tra l’altro, anche dalla non cumulatività di detta aspettativa con altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo, oltre che dal regime di ripetibilità delle somme corrisposte.

Essa, inoltre, non rientra nelle tassative ipotesi contemplate dall’art. 18, comma 1 e dall’art. 14, comma 14, del d.p.r. 254/99 per le quali, in base al rinvio contenuto nell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 170/2007, si può procedere “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario”.

Per quanto detto non attiene alla vicenda in discorso la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 20 luglio 2016 C-341/15, prodotta in udienza dalla difesa di parte ricorrente, ove si riferisce ad impossibilità di fruire delle ferie per malattia.

Il ricorrente, peraltro, a differenza del collega menzionato nella nota del 18/11/2014, non è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, bensì riammesso in servizio per essere utilizzato in servizi interni con le prescrizioni previste dalla C.M.O. in quanto riconosciuto solo parzialmente non idoneo al servizio.

Per quanto sopra osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.

La novità e particolarità della questione, oltre all’apporto difensivo delle parti costituite, consentono di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Sergio Conti





IL SEGRETARIO


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.B.:
- E' stato proposto appello con il num. 2017/03369.

ad oggi:

- Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun nov 20, 2017 8:22 pm
da panorama
Accolto.

Ricorso del 2007 (10 anni fa)
----------------------------------------

Il Tar precisa:

1) - La regola cui fare riferimento per la decisione dell’odierna controversia è dunque quella secondo cui al dipendente della Polizia di Stato spetta, alla luce dell’art. 18 del D.P.R. 254/99, l'indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità culminato, senza soluzione di continuità, nella dispensa dal servizio (C. Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2736).

2) - l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), nella misura da individuarsi da parte della stessa Amministrazione, gli interessi in misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l'eventuale eccedenza.
-----------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201711396, - Public 2017-11-17 -
Pubblicato il 17/11/2017


N. 11396/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11388/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11388 del 2007, proposto da:
Giuseppe Picerna, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro
Ministero dell'interno;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.


Visto il ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 novembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 3 agosto 2006, ha domandato l’accertamento del proprio diritto a ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario, ex art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pari a 68 giorni, maturato durante il periodo di aspettativa per infermità (24 febbraio 2005 – 2 agosto 2006).

Il ricorrente, premesso di aver presentato il 18 settembre 2006 corrispondente istanza, rimasta inevasa, ha conseguentemente domandato la condanna del Ministero dell’interno al pagamento in suo favore dell’importo pari a € 5.994,33, oltre interessi e rivalutazione, a far data dalla maturazione del credito e sino all’effettivo soddisfo.

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2017.

2. La controversia è soggetta, ratione temporis, all’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che stabilisce che “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

A sua volta, l’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per quanto qui di interesse, dispone: “7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Per converso, non viene in rilievo la disciplina più restrittiva di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

3. Tanto premesso, si osserva che le questioni poste dall’art. 18 del D.P.R. 254/99 sono state più volte affrontate dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis, C. Stato, VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; 7 maggio 2010, n. 2663; 9 maggio 2011, n. 2736).

Nel giungere alla predetta conclusione, si è osservato che la opposta tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall'art. 36 della Costituzione ) è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (C. Stato, n. 1084 del 2009, cit.).

Dal che si è fatto discendere che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001).

I principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (C. Stato, VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005).

E’ stato al riguardo evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale conclusione è stata confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio ha trovato rafforzamento nella disposizione, di rilevanza specifica nel caso di specie, di cui al citato art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999.

In finale, quindi, la previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate dalla menzionata disposizione (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (C. Stato, n. 2663 del 2010, cit.).

4. La regola cui fare riferimento per la decisione dell’odierna controversia è dunque quella secondo cui al dipendente della Polizia di Stato spetta, alla luce dell’art. 18 del D.P.R. 254/99, l'indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità culminato, senza soluzione di continuità, nella dispensa dal servizio (C. Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2736).

Parimenti, i pareri n. 1242 del 2017 e 2188/210 del Consiglio di Stato hanno evidenziato che “il diritto alla monetizzazione di cui trattasi spetta al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica”.

5. In applicazione della ridetta regola, da cui il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, la domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo di aspettativa per infermità, cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per fisica inabilità, merita di essere accolta.

6. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, unicamente il diritto ad ottenere la "maggior somma" fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" degli accessori (C. Stato, A.P. 15 giugno 1993, n. 3).

7. Alla luce di tutto quanto sopra e del suddetto divieto di cumulo, applicabile al caso di specie riguardando la controversia in esame periodi successivi al 1994, l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), nella misura da individuarsi da parte della stessa Amministrazione, gli interessi in misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l'eventuale eccedenza.

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Bottiglieri Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun nov 20, 2017 8:35 pm
da panorama
Anche questo è stato accolto
----------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201711394, - Public 2017-11-17 -
Pubblicato il 17/11/2017


N. 11394/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11386/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11386 del 2007, proposto da:
Raffaele Petruolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

OMISSIS

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame il ricorrente, già ispettore capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 2 ottobre 2006, ha domandato l’accertamento del proprio diritto a ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario, ex art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pari a 54 giorni, maturato durante il periodo di aspettativa per infermità (4 agosto 2005 – 1° ottobre 2006).

OMISSIS

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, che, esposto di non ritenere la fattispecie in cui versa il ricorrente contemplata nella disposizione invocata, alla luce delle proprie disposizioni applicative, ha concluso per il rigetto del ricorso.

OMISSIS

Per converso, non viene in rilievo la disciplina più restrittiva di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

OMISSIS

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: gio gen 11, 2018 11:57 am
da panorama
Ricorso straordinario al PdR, prima respinto ed oggi ACCOLTO con il riesame, alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

N.B.: - Giusto per completezza, posto entrambi i PARERI, (quello negativo e quello positivo)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800086 - Public 2018-01-08 -
Numero 00086/2018 e data 04/01/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017


NUMERO AFFARE 01688/2017

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333- A/U.C./0181816/2766/PP del 18 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza sopra indicata;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Palermo rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto del 4 febbraio 2014. Il signor -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento della prefettura del 25 novembre 2013 con ricorso straordinario 507 del 2016, sul quale la Sezione ha espresso parere di rigetto nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Il Ministero riferente chiede ora di rivedere il parere alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.


Considerato:

1. La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata disposizione, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Ha fatto seguito l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138).

Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

L’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alla disciplina previgente.

2. Con sentenza della Sezione X del 20 luglio 2016 (causa C. 341/15) la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:

- esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;

- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;

- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere al lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

3. La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso di ritenere inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze.

Tuttavia, il riesame è stato ritenuto ammissibile qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ”jus superveniens”, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. (Consiglio di Stato, Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580; 18 marzo 2014, n. 918).

Con riferimento al caso in esame è indubbio che l’art. 5, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i contenuti delle norme contrattuali, le circolari ministeriali richiamate e l’orientamento della giurisprudenza nazionale si pongano in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia innanzi richiamati per cui la Sezione, conformemente a quanto richiesto dal Ministero riferente, reputa sussistenti i presupporti per riesaminare il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Le Sezione, recependo le indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che il ricorrente abbia diritto alla retribuzione di quattro settimane di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro considerato che tale diritto è “principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (…) indipendentemente dal suo stato di salute”.

Conseguentemente, il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, nei limiti di quattro settimane per anno, con esclusione delle ferie retribuite supplementari ancorché il dipendente abbia cessato dal servizio “a domanda”.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.

P.Q.M.

revoca il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017;

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini detti in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui sotto il Parere negativo precedente.
----------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242 - Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017


NUMERO AFFARE 00517/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS- a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS- rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-

Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.

Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.


Considerato:

La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.

Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.

La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS- non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.

Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.

Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: gio apr 26, 2018 4:21 pm
da panorama
Molto bene.
-----------------

1) - Il Ministero dell’interno, con atto in data 13 dicembre 2016, ha dichiarato di rinunciare all’appello,
- ) - in ragione del consolidamento di un orientamento favorevole all’appellato.

---------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201802290
- Public 2018-04-17 -


Pubblicato il 17/04/2018

N. 02290/2018 REG. PROV. COLL.
N. 10405/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10405 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno - Questura di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco De Marinis, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 00948/2010, resa tra le parti, concernente diniego pagamento sostitutivo congedo ordinario;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota in data 13 dicembre 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’interno, con atto in data 13 dicembre 2016, ha dichiarato di rinunciare all’appello, in ragione del consolidamento di un orientamento favorevole all’appellato.

Di ciò il Collegio deve dare atto, con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm.

Nulla per le spese del grado di giudizio, in assenza di costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari Marco Lipari





IL SEGRETARIO

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: ven apr 27, 2018 11:20 am
da luiscypher
panorama ha scritto:Molto bene.
-----------------

1) - Il Ministero dell’interno, con atto in data 13 dicembre 2016, ha dichiarato di rinunciare all’appello,
- ) - in ragione del consolidamento di un orientamento favorevole all’appellato.

---------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201802290
- Public 2018-04-17 -


Pubblicato il 17/04/2018

N. 02290/2018 REG. PROV. COLL.
N. 10405/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10405 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno - Questura di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco De Marinis, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 00948/2010, resa tra le parti, concernente diniego pagamento sostitutivo congedo ordinario;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota in data 13 dicembre 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’interno, con atto in data 13 dicembre 2016, ha dichiarato di rinunciare all’appello, in ragione del consolidamento di un orientamento favorevole all’appellato.

Di ciò il Collegio deve dare atto, con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm.

Nulla per le spese del grado di giudizio, in assenza di costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari Marco Lipari





IL SEGRETARIO

Finalmente forse hanno capito che devono pagare! Proprio sulla base del dettato normativo della giustizia europea!
Però ho notato che bisogna sempre fare ricorso anche se il ministero ha recepito l'orientamento della giustizia europea!
È uno scandalo, ti fanno comunque tirare fuori dei soldini che potremmo risparmiare se applicassero la legge! È una vergogna!
Questi per farsi belli coi politici ed ottenere qualche avanzamento di grado ce la mettono in quel posto!

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 6:44 pm
da panorama
Il Ministero dell'Interno perde l'Appello dallo stesso proposto.

Praticamente è passato direttamente dall'aspettativa per malattia alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

P.S. devono pure pagare 1 gg. di riposo ex lege n. 937/1977 per gli stessi motivi.

-----------------------------------------------------------------------

1) - congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui
giorni 45 relativi all’anno 2008,
giorni 45 relativi all’anno 2009,
giorni 15 relativi all’anno 2010 e del
riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

2) - in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età.

3) - L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009

4) - questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età;

5) - per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età

Il CdS nel seguente brano afferma:

6) - In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere l'evento.
--------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201802956
- Public 2018-05-17 -


Pubblicato il 17/05/2018

N. 02956/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05442/2011 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2011, proposto dal
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio eletto presso lo studio Carla Licignano in Roma, via Amelia, 15;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente pagamento sostitutivo del congedo ordinario.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi, per le parti, gli avvocati Fabrizio Viola, su delega dell’avv. Francesco Galluccio Mezio, e l'Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- ha accolto il ricorso, proposto in primo grado dal signor -OMISSIS-, onde ottenere:

a.) l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Pres., del 9 giugno 2010, con cui fu rigettata la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui giorni 45 relativi all’anno 2008, giorni 45 relativi all’anno 2009, giorni 15 relativi all’anno 2010 e del riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

b.) l’accertamento del diritto dell’appellato al compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito, come sopra indicato, nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.

2. Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor -OMISSIS-, il quale, in data 13 aprile 2018, ha anche depositato una memoria, con cui ha ribadito le proprie difese.

3. All’udienza del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Giova riferire in punto di fatto che il signor -OMISSIS-, già dipendente del Ministero dell’interno, con la qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età. L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009 (e poi, senza soluzione di continuità, fino alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età), e di non aver potuto fruire del congedo ordinario. Con il provvedimento impugnato in primo grado il Questore di -OMISSIS- respinse l’istanza del signor -OMISSIS- volta a ottenere il pagamento del compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito.

5. Il T.a.r. ha accolto l’impugnativa per le seguenti motivazioni:

- l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all'atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio;

- successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità;

- il diritto del lavoratore alle ferie annuali - essendo queste ultime finalizzate non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale a prescindere dalla effettività della prestazione - maturerebbe anche durante la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore;

- inoltre i periodi di servizio dovrebbero essere assimilati a quelli di assenza del lavoratore per malattia;

- il succitato art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (sopravvenuto rispetto ai fatti) rifletterebbe valori, anche di rango costituzionale e, quindi, la disposizione non avrebbe carattere costitutivo del diritto, ma sarebbe meramente ricognitiva di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame;

- quindi, il collocamento in aspettativa per infermità - ossia per un fatto non imputabile al lavoratore - oltre a impedire il godimento delle ferie già maturate, non precluderebbe la maturazione del diritto al congedo ordinario.

6. L’appello del Ministero dell’interno poggia sui motivi, non distintamente rubricati, ma così riassumibili:

I.) essendo l’appellato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, l’amministrazione correttamente ha ritenuto la fattispecie non riconducibile alle sole due ipotesi, normativamente tipizzate, di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, ossia l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che prevede la monetizzazione del congedo ordinario non fruito solo nel caso di impossibilità dipendente da motivate esigenze di servizio, e l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (per i casi in cui il congedo non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità);

II.) ben avrebbe potuto il signor -OMISSIS- (e ne avrebbe avuto l'opportunità) fruire almeno del congedo ordinario per l'anno 2008 entro l'anno 2009, considerata l'assenza di qualunque diniego; invero, alla sua richiesta di fruizione di giorni 45 di congedo ordinario dell’anno 2008, formulata il 19 ottobre 2009 e con decorrenza 6 novembre 2009, regolarmente accolta, non fece seguito il godimento del congedo sol perché, da quella stessa data, l’appellato si ammalò, permanendo in stato di infermità, senza soluzione di continuità, sino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 1° maggio 2010;

III.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato che il dipendente possa maturare il diritto al congedo ordinario anche se collocato in aspettativa per infermità, posto che il collocamento in pensione impedirebbe oggettivamente la fruizione del periodo feriale per ragioni non imputabili all'amministrazione;

IV.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato il principio dell’obbligo dell’amministrazione di monetizzare in via compensativa le ferie non godute anche al di fuori delle ipotesi normativamente previste, ipotesi alle quali non sarebbe riconducibile il caso del signor -OMISSIS-.

7. L’appello è infondato e va respinto. Ed invero, come correttamente ricordato dal Ministero dell’interno, le uniche due ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, divieto scolpito dal comma 7 dell’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono previste dal comma 14 dello stesso art. 14 e dal comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Orbene, la fattispecie pacificamente non è sussumibile nella previsione dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, per la cui applicazione debbono ricorrere «documentate esigenze di servizio» (nel caso in esame insussistenti).

Ritiene, invece, il Collegio che la situazione in cui versò l’appellato fosse riconducibile al disposto del comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 secondo cui al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Vero è che, in senso stretto nessuna di dette ipotesi si è verificata nel caso del signor -OMISSIS-, atteso che questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età; sennonché questo Consiglio, con riferimento alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ha affermato due principi che conducono al rigetto dell’impugnazione.

In primo luogo, si è chiarito che il sunnominato art. 18 (al pari dell’art. 14 sopra citato) non ha carattere costitutivo, ma soltanto ricognitivo di singole fattispecie, sicché esso non esaurisce con carattere di tassatività ogni altra possibile ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione (tra i molti precedenti, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360).

In secondo luogo, si è precisato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

I due principi testé enunciati, una volta calati nella fattispecie, conducono a ritenere che al signor -OMISSIS- spetti il diritto accertato con la sentenza impugnata, atteso che – per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età – l’appellato non fu in grado di godere del congedo ordinario e, quindi, è del tutto irrilevante ai fini del decidere la circostanza, allegata dal Ministero dell’interno, secondo cui il signor -OMISSIS- avrebbe potuto fruire dei 45 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2008.

In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

8. In conclusione l’appello va respinto.

9. Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Condanna il Ministero dell’interno alla rifusione, in favore della controparte, di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Marco Lipari





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 7:12 pm
da trasmarterzo
sentenza giusta, esemplare, non capisco pero' come mai non gli spettano pure i 4 giorni di riposo legge dell' anno precedente e cosi' a ritroso visto pure che è per causa sempre a lui non imputabile...

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 7:22 pm
da luponero
una buona serata a tutti vi espongo la mia situazione.
ufficio contabile mi mette in pagamento 101 giorni 45 anno 2016 45 anno 2017 11 sino a marzo 2018.
senza calcolare 8gg nota legge ne tanto meno 70 gg 2014_15 .
riformato dopo 23 mesi di malattia, mi dicono di fare ricorso cosa ke farò.
Si conferma che siamo solo numeri una buona serata.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 8:03 pm
da trasmarterzo
luponero ha scritto:una buona serata a tutti vi espongo la mia situazione.
ufficio contabile mi mette in pagamento 101 giorni 45 anno 2016 45 anno 2017 11 sino a marzo 2018.
senza calcolare 8gg nota legge ne tanto meno 70 gg 2014_15 .
riformato dopo 23 mesi di malattia, mi dicono di fare ricorso cosa ke farò.
Si conferma che siamo solo numeri una buona serata.
come piu' volte detto anche da utenti veterani, il ricorso bisogna che tutti noi lo cominciassimo a fare NON CONTRO l' amministrazione (astratta, nel senso che paga lo Stato che siamo sempre NOI) ma bensi CONTRO IL RESPONSABILE CHE ISTRUISCE LA PRATICA, insomma i dirigenti che hanno la paga da tale e poi scaricano tutto e tutti.
VEDI COME COMINCIANO AD APPLICARE/STUDIARE/LEGGERE LE SENTENZE PRIMA DI METTER MANO AL PORTAFOGLI...

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 10:23 pm
da oreste.vignati
Approvo pienamente, penso che hai centrato il problema, dipende molto da questa situazione.
trasmarterzo ha scritto:
luponero ha scritto:una buona serata a tutti vi espongo la mia situazione.
ufficio contabile mi mette in pagamento 101 giorni 45 anno 2016 45 anno 2017 11 sino a marzo 2018.
senza calcolare 8gg nota legge ne tanto meno 70 gg 2014_15 .
riformato dopo 23 mesi di malattia, mi dicono di fare ricorso cosa ke farò.
Si conferma che siamo solo numeri una buona serata.
come piu' volte detto anche da utenti veterani, il ricorso bisogna che tutti noi lo cominciassimo a fare NON CONTRO l' amministrazione (astratta, nel senso che paga lo Stato che siamo sempre NOI) ma bensi CONTRO IL RESPONSABILE CHE ISTRUISCE LA PRATICA, insomma i dirigenti che hanno la paga da tale e poi scaricano tutto e tutti.
VEDI COME COMINCIANO AD APPLICARE/STUDIARE/LEGGERE LE SENTENZE PRIMA DI METTER MANO AL PORTAFOGLI...
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: lun mag 21, 2018 10:25 pm
da panorama
per trasmarterzo,

evidentemente nel 2008 e nel 2009 aveva usufruito delle 4 gg. annue del riposo legge ma non dell'intero congedo annuo, mentre, nel 2010 per quanto riguarda il permesso legge, aveva maturato solo 1 giornata essendo andato in pensione il 1° maggio 2010.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: dom ott 07, 2018 11:05 pm
da panorama
PolStato Accolto
---------------------

Ecco alcuni brani

1) - Solo nel mese di dicembre dello stesso anno e nei successivi mesi di febbraio e marzo del 2012 l’interessato poteva usufruire solo di alcuni giorni del congedo ordinario richiesto: in data 24/03/2012 subiva infatti un infortunio in servizio in ragione del quale veniva poso in aspettativa per malattia fino alla data già stabilita di collocamento in quiescenza.

2) - Successivamente al collocamento in quiescenza, in data 11/7/2017 il ……. presentava quindi istanza ex art. 14 d.P.R. n. 395/1998 e art. 18 d.P.R. 254/1999 per il pagamento sostitutivo delle ferie non godute
per 18 giorni per il 2011
e 22 giorni per il 2012,
di un giorno per “recupero riposo” servizio prestato il 6/1/2012
e n. 4 giorni per riposo ex L. 937/77.

3) - Ritiene il Collegio di poter aderire all’orientamento della giurisprudenza amministrativa di cui alla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, 2 settembre 2013, n. 4142.

4) - Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. lav., 13/3/1997, n. 2231; 16/7/1992, n. 8627).

5) - Con la sentenza resa nella causa C/341/15, la predetta Corte ha rigettato l'interpretazione prospettata dall'Amministrazione.

6) - Pertanto, secondo la Corte, all'Amministrazione pubblica non è concesso privare al lavoratore delle ferie per il periodo in questione e che, dato che il rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute.

7) - A diverse conclusioni non indice il pur autorevole parere del Consiglio di Stato richiamato dall’Amministrazione.

8) - Alla stregua di quanto sopra evidenziato, avendo riguardo alla giurisdizione esclusiva inerente il rapporto di lavoro sotteso, il ricorso è fondato e va accolto con annullamento degli atti impugnati e riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del compenso sostitutivo per le ferie non godute, a causa della malattia, al momento del pensionamento.
-------------------------------------------------------------------------------

leggi allegata sentenza

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar ott 30, 2018 12:22 am
da panorama
Parere del CdS 29/10/2018 - Accolto in parte in base ai giorni


vedi allegato