Pagina 1 di 4

Monetizzazione congedo

Inviato: gio dic 30, 2010 2:00 pm
da challanpa
Per tutti gli interessati alla monetizzazione del congedo ordinario non usufruito causa malattia che ha portato alla riforma, finalmente una buona notizia. Sul sito del SAP è uscita l'anteprima di una circolare del Ministero che recependo la recente sentenza del Consiglio di Stato, da disposizione a tutti gli Uffici Amm. Cont. di effettuare il pagamento di tutti io giorni di Congedo nn usufruiti fino alla riforma. Tale disposizione ha una retroattività di 5 anni. Invito tutti gli interessati a visitare il sito del SAP per maggiori ragguagli.
Con questa buona notizia auguro buon 2011 a tutti. Paolo.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: ven dic 31, 2010 12:52 am
da gino59
......G R A Z I E, anchio attendo notizie dal 08.06.2010 e con questa buona notizia, spero per te' e per me' un proficuo 2011.-

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar gen 25, 2011 4:27 pm
da raffaelesat
il giorno 21 gennaio è stata emanata una circolare interna,dice che bisogna pagare tutti quelli che hanno fatto richiesta al proprio ufficio

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar gen 25, 2011 10:52 pm
da gino59
raffaelesat ha scritto:il giorno 21 gennaio è stata emanata una circolare interna,dice che bisogna pagare tutti quelli che hanno fatto richiesta al proprio ufficio


.-.-.-.COMINCIO A SENTIR ODORE DI NUOVI DOLLARI....!!!!! GRAZIE DI QUEST'ALTRA BUONA NOTIZIA.-

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar gen 25, 2011 11:13 pm
da lino
Grazie Challanpa, veramente prezioso il tuo intervento, in tutti i sensi. :D
Ciao

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: sab feb 05, 2011 7:13 pm
da Rolarossi
La circolare è stata pubblicata, il congedo in aspettativa per malattia deve essere monetizzato per tutti, ha retroattività per le domande fino cinque anni fà.

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: sab feb 05, 2011 7:16 pm
da paolo65
Aspettiamo che si adegui anche l'Arma...

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mer set 21, 2011 7:21 pm
da socad
ciao a tutti sono un ass c in congedo dal 2008 x causa di servizio e vittima del dovere. anche io dovrei fare domanda per 102 giorni di congedo ordinario non fruiti. posso sapere quanto sarà l'importo? grazie

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: gio set 22, 2011 12:07 am
da gino59
socad ha scritto:ciao a tutti sono un ass c in congedo dal 2008 x causa di servizio e vittima del dovere. anche io dovrei fare domanda per 102 giorni di congedo ordinario non fruiti. posso sapere quanto sarà l'importo? grazie



..............€ 50 e.......spiccioli al giorno.-

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: sab feb 04, 2012 9:49 am
da panorama
Per notizia, questa interessante sentenza del Tar Lombardia sez. di Milano oltre al fatto del congedo ordinario NON FRUITO fa alcune precisazioni in riferimento anche al pagamento delle Festività Soppresse di cui alla legge del 1977 n. 937.
Invito tutti ha leggerla nel caso vi siete trovati nelle stesse condizioni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00350/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Cristina Forgione, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domicilia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle ferie residue dell’anno 2004; in via subordinata per la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie maturate o non godute durante il periodo suindicato; nonché per la condanna al pagamento sostitutivo dei 2 giorni previsti ex lege 933/77 del 2005 e non fruiti dall’interessato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla fruizione delle ferie non godute e relative all’anno 2004, ovvero, in subordine la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo; inoltre, chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento di due giorni di c.d. festività soppresse relative all’anno 2005 e parimenti non fruite.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto documenti.
All’udienza del giorno 24.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) OMISSIS, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Como al tempo dei fatti posti a fondamento dell’impugnazione, chiede l’accertamento del diritto a fruire oggi del residuo delle ferie relative all’anno 2004 e non ancora godute.
In via subordinata, egli chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie medesime.
Del pari, OMISSIS chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di due giorni di congedo (c.d. festività soppresse) spettanti ex lege 1977 n. 937, maturati ma non fruiti nel corso dell’anno 2005.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni svolte dalle parti emerge la seguente situazione di fatto: 1) nel corso del mese di giugno dell’anno 2005 il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter fruire sia del residuo di ferie dell’anno 2004, sia dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005; 2) in tale occasione la fruizione delle ferie e dei giorni di congedo ex lege n. 937/1977 è stata anticipatamente interrotta su richiesta del dipendente e per motivi personali; 3) durante il mese di novembre dell’anno 2005 il ricorrente ha nuovamente chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie e dei congedi residui, ma in tale caso la fruizione è stata interrotta per sopravvenuta malattia, iniziata in data 17.12.2005 e conclusa in data 21.01.2006; 4) nel corso del 2006 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di poter fruire di 8 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e di 4 giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005; 5) l’amministrazione ha respinto la domanda evidenziando che la mancata fruizione del congedo residuo e delle festività soppresse non era dipesa da esigenze di servizio, ma, dapprima, dalla scelta del dipendente di rientrare anticipatamente in servizio e poi dal sopravvenienza dello stato di malattia.
Tale condizione precluderebbe, secondo la tesi dell’amministrazione, anche la possibilità di provvedere alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte resistente, nonché doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
2) Le domande presentate dal ricorrente sono solo parzialmente accoglibili, atteso che non è fondata la pretesa alla fruizione attuale del residuo del congedo ordinario relativo all’anno 2004 e dei giorni di festività soppresse relativi all’anno 2005 e non goduti, mentre è fondata la pretesa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e non fruiti, nonché dei giorni di riposo di legge relativi all’anno 2005 richiesti e non goduti.
L’esame delle domande impone la disamina del quadro normativo di riferimento.
In relazione al congedo ordinario ed in particolare alle modalità della sua fruizione l’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) – dispone che “… 2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi. 3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937… 9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. … 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. … 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”
L’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254 dispone che “… al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Sempre in argomento l’art. 18 del d.p.r. 2002 n. 164 dispone che “ … Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza. …”
Infine, con riferimento alle c.d. festività soppresse l’art. 1 della legge 1977, n. 937 dispone che “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”.
Il quadro normativo ora richiamato rende palese che la fruizione delle ferie è sottoposta, per evidenti ragioni organizzative, a precise delimitazioni temporali, atteso che deve avvenire di regola entro l’anno di maturazione, potendo essere differita all’anno successivo solo quando la mancata fruizione è dipesa da documentate esigenze di servizio; in tale caso il godimento deve avvenire preferibilmente entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza, tenuto conto sia delle esigenze di servizio, sia delle esigenze di carattere personale.
Similmente la normativa delimita il tempo di fruizione delle c.d. festività soppresse, che devono essere utilizzate entro l’anno solare di maturazione e non possono essere spostate in avanti nel tempo.
Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il ricorrente non ha fruito dell’intero residuo di ferie dell’anno 2004 entro la fine dell’anno 2005, sicché la possibilità di diretta utilizzazione resta preclusa, in quanto sono stati superati i tempi massimi di tardiva fruizione stabiliti dalla normativa citata.
Occorre allora esaminare se nel caso di specie sussistano i presupposti per la corresponsione dell’indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell’art. 18 del d.p.r. 1999 n. 254.
In proposito vale evidenziare che la giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, seppure, come messo in luce dall’amministrazione, il periodo di ferie autorizzato nel mese di giugno 2005 non è stato fruito per scelta dell’interessato, il quale per motivi personali ne ha interrotto il godimento, resta fermo che l’amministrazione ha successivamente concesso di nuovo la fruizione delle ferie entro la fine dell’anno 2005.
Pertanto è in relazione alla fattispecie complessiva che devono essere individuate le cause del mancato godimento delle ferie residue e tali cause vanno ricondotte, da ultimo, all’interruzione del periodo di ferie ottenuto nel dicembre del 2005 in conseguenza dello stato di malattia in cui è caduto il ricorrente.
Insomma, nella fattispecie in esame, la mancata fruizione in tempo utile delle ferie relative all’anno 2004 non è da dipesa dalla scelta dell’interessato di interromperne la fruizione nel corso del mese di giugno del 2005, in quanto tale prima concessione del periodo feriale resta superata dalla nuova fruizione autorizzata, in relazione al medesimo periodo di congedo, nel mese di dicembre 2005 e interrotta per causa non imputabile ad OMISSIS, essendo dipesa dalla malattia sofferta dal dipendente medesimo.
Ne deriva che la ragione ultima che ha precluso il godimento del congedo relativo all’anno 2004 è da rinvenire nello stato di malattia che ha impedito all’interessato di fruire in tempo utile delle ferie già concesse.
Del resto, l’amministrazione non ha sollevato contestazioni, neppure in sede procedimentale, in ordine all’effettiva sussistenza di tale causa di interruzione del periodo feriale.
Pertanto, sussistono le condizioni per riconoscere al ricorrente la spettanza del diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito, in quanto la mancata fruizione non è la conseguenza di una scelta dell’interessato, ma della malattia sopravvenuta e, quindi, di una causa non imputabile al lavoratore.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mancata fruizione delle giornate di c.d. festività soppressa, in relazione alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la equiparabilità al congedo ordinario; sicché, la loro mancata fruizione per causa non imputabile al dipendente ed in particolare in conseguenza di malattia sopravvenuta ne rende doverosa la sostituzione con la relativa indennità.
In particolare, si è evidenziato che la legge 23 dicembre 1977 n. 937, che ha previsto l'attribuzione di giornate di riposo, in aggiunta alle ferie annuali, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, non ha inteso dare una diversa qualificazione giuridica delle medesime, ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione richiedendo, ai fini dell'attribuzione delle quattro giornate di cui al punto b) dell'art. 1, una espressa richiesta dell'impiegato e determinando, qualora esse non siano fruite per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi nel corso dell'anno solare, un compenso forfettario (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 1986, n. 802).
Del resto, il citato art. 1 della legge n. 937/1977 qualifica espressamente le giornate di cui si tratta come “aggiuntive“ rispetto al congedo ordinario, mentre il comma 4 dell’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 le disciplina nel contesto della regolamentazione del congedo ordinario e ciò ne consente l’assimilazione al congedo medesimo, ai fini che qui rilevano, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Difatti, l’istituto in esame presenta la stessa ratio del diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, che è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. in argomento si considerino Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2001 n. 14020; Corte costituzionale, 30 dicembre 1987, n. 616; Corte costituzionale, 22 maggio 2001, n. 158).
Ne deriva che anche le finalità cui tende la fruizione dei giorni di riposo riconosciuti a titolo di festività soppressa sono frustrate dall'insorgere della malattia durante il relativo periodo di godimento e ciò conduce a riconoscere il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, qualora, proprio a causa della malattia, il lavoratore non abbia potuto godere dei riposi di legge.
Naturalmente tale prestazione indennitaria presuppone che la fruizione dei riposi di cui si tratta sia stata regolarmente richiesta dall’interessato, secondo la previsione dell’art. 1 della legge n. 937/1977.
Tali condizioni sussistono nel caso di specie, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che OMISSIS ha tempestivamente chiesto e ottenuto di fruire dei giorni di festività soppresse, la cui mancata effettiva utilizzazione è dipesa dal sopravvenuto stato di malattia.
Una volta riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente alla corresponsione dell’indennità, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti non emerge con esattezza quale sia il numero dei giorni di ferie e di festività soppressa residui non goduti dal ricorrente; pertanto, il Tribunale ritiene di fare applicazione del meccanismo delineato dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo – ove si prevede che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti” - individuando i seguenti criteri direttivi:
a) l’amministrazione resistente dovrà corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva, commisurata all’ordinaria retribuzione, per i giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2004 e per i giorni di c.d. festività soppresse relativi all’anno 2005 non fruiti dall’interessato;
b) a tale fine l’amministrazione dovrà tenere conto: a) solo dei giorni di congedo del 2004 non goduti dal momento della sopravvenienza dello stato di malattia che ha precluso la completa fruizione delle ferie autorizzate prima della fine dell’anno 2005; b) solo dei giorni di riposo a titolo di festività soppressa dell’anno 2005 la cui fruizione sia stata richiesta dall’interessato entro la fine del 2005 e non utilizzati per le circostanze appena indicate. Qualora la fruizione sia stata solo parziale e via sia sovrapposizione tra ferie e festività soppresse regolarmente domandate l’amministrazione dovrà imputare con precedenza le giornate fruite alle festività soppresse;
c) le somme determinate a titolo di compenso sostitutivo devono essere rivalutate, trattandosi di un debito di valore e sulle somme così rivalutate sono calcolati gli interessi legali dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di congedo ordinario del 2004 e di c.d. festività soppresse del 2005 non fruiti da OMISSIS nei termini indicati in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva, secondo i criteri e le modalità precisati in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2012

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mar mar 27, 2012 3:49 pm
da panorama
N. 00109/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;

contro

Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Leg.Rapp. P.T., Questura di Campobasso in Pers. del Quest. e Leg.Rapp.P.T., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ministero dell'Interno Dipartimento Dipartimento Pubblica Sicurezza;

per l'annullamento

Dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Divisione 1 – Sezione Stato Giuridico, nonché della Questura di Campobasso sulle istanze presentate dal OMISSIS in data 29/11/2010, nonché in data 26/3/2011 volte ad ottenere il riconoscimento dei congedi ordinari maturati durante il periodo compreso tra il 26/6/2003 al 29/11/2004 quando è stato collocato in aspettativa per infermità, di quelli maturati durante il periodo compreso tra il 30/11/2004 al 18/12/2006 collocato in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 8 ult. co. del D.p.r. 339/82 e quelli relativi al periodo che va dal 19/12/2006 al 23/4/2007 in cui è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.

NONCHE’ PER LA DECLARATORIA

Dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di pronunciarsi con un provvedimento formale, espresso e motivato, sull’istanza dei ricorrenti ex art. 2 della Legge n. 241/90 e ss. mm e ii.

PER L’ACCERTAMENTO

Dell' esistenza del diritto del ricorrente ad usufruire dei congedi ordinari maturati durante il periodo di aspettativa per infermità (dal 22/6/2003 al 29/11/2004), di quelli maturati durante il periodo di aspettativa speciale ai sensi del D.P.R. 339/82 (dal 30/11/2004 al 18/12/2006) e di quelli maturati durante il periodo in cui il ricorrente è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.

NONCHE'

per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, all'obbligo di facere di provvedere con un provvedimento espresso favorevole al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Vista la nota della Questura di Campobasso del 29.2.2012, depositata dall’avvocatura il 16.3.2012, dalla quale si evince che l’amministrazione ha provveduto in modo satisfattivo per il ricorrente;
che, pertanto, è cassata la materia del contendere.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara estinto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1000, a titolo di spese processuali, oltre al contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2012

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: mer lug 04, 2012 5:19 pm
da panorama
1) - diniego di indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per aspettativa dovuta a infermità, e pagamento delle somme spettanti per le ferie non usufruite durante il periodo di aspettativa per motivi di salute riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre agli interessi e alla rivalutazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto.

2) - Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.

3) - Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

03/07/2012 201200335 Sentenza 1


N. 00335/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2010, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Settevendemie, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, piazza Ettore Troilo, n.5;
contro

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento

del decreto del 13 maggio 2010 del Ministero degli interni con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il diniego di indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per aspettativa dovuta a infermità,

e per l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti per le ferie non usufruite durante il periodo di aspettativa per motivi di salute riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre agli interessi e alla rivalutazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi l'avv.Clementina Settevendemie per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, collocato a riposo, e già ispettore della Polizia di Stato, venne collocato in aspettativa per motivi di infermità; chiese che gli venisse corrisposto il compenso sostitutivo per il periodo di ferie non godute. Avverso il diniego proponeva ricorso gerarchico ma il Capo della polizia lo rigettava.

Nell'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 14 comma 14 del d.p.r. 395 del 95, e dell'articolo 18 del d.p.r. 254 del 99, cita a favore una copiosa giurisprudenza e osserva come il diritto al congedo ovvero al compenso sostitutivo costituiscono due aspetti di un medesimo diritto costituzionale.
Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.

Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese esse vanno ristorate al ricorrente, in quanto la sua domanda era corretta, come riconosciuto dalla stessa amministrazione; esse vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese e onorari del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: gio lug 05, 2012 8:03 pm
da panorama
1) - Istanza di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 18/06/2002 n. 164, a far data dal 14/12/2006 fino al 17/01/2011.

2) - La ricorrente è stata collocata in aspettativa in seguito agli accertamenti eseguiti dalla II° C.M.O. di La Spezia in basi ai quali è stata ritenuta “permanentemente non idonea al servizio d’istituto in modo parziale a decorrere dal 14 dicembre 2006”. La Commissione ha altresì precisato che “la permanente inidoneità parziale al servizio è determinata da infermità” .

IL TAR HA PRECISATO:

1) - È consolidato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo.

2) - Il diritto matura infatti anche nel periodo di aspettativa includendo il diritto al compenso sostitutivo ove le ferie non vengano godute (ex plurimis, cfr. Cons. St., sez. VI; 24 febbraio 2009 n. 1084; ID, sez. VI, 9 dicembre 2010 n. 8631).

Il resto potete leggerlo nella sentenza qui sotto.
Ricorso Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


04/07/2012 201200937 Sentenza Breve 2


N. 00937/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2012, proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dagli avv. Luca Saguato, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro

Questura di Savona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto reiezione istanza di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 18/06/2002 n. 164, a far data dal 14/12/2006 fino al 17/01/2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Savona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato collocata in riposo, ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione sull’istanza di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito, nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 d.p.r. 18/06/2002 n. 164, a far data dal 14/12/2006 fino al 17/01/2011.

Il presupposto giuridico da cui muove il ricorso è la sussistenza del diritto a conseguire la monetizzazione dei giorni di congedo ordinari maturati durante il periodo d’infermità o malattia cui consegue senza soluzione di continuità la cessazione del servizio.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, si è opposta sul rilievo che il collocamento in aspettativa della ricorrente non sarebbe eziologicamente riconducibile a stato morboso.

Alla pubblica udienza del 27.04.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.

È consolidato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo.

Il diritto matura infatti anche nel periodo di aspettativa includendo il diritto al compenso sostitutivo ove le ferie non vengano godute (ex plurimis, cfr. Cons. St., sez. VI; 24 febbraio 2009 n. 1084; ID, sez. VI, 9 dicembre 2010 n. 8631).

La ricorrente è stata collocata in aspettativa in seguito agli accertamenti eseguiti dalla II° C.M.O. di La Spezia in basi ai quali è stata ritenuta “permanentemente non idonea al servizio d’istituto in modo parziale a decorrere dal 14 dicembre 2006”. La Commissione ha altresì precisato che “la permanente inidoneità parziale al servizio è determinata da infermità” (cfr. verbale 14.12.2006).

Sicché ricorrono allo stato i presupposti per riconoscere il diritto qui fatto valere.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel lungo lasso di tempo in cui s’è protratta l’aspettativa della ricorrente per cui è causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: ven giu 07, 2013 9:01 am
da panorama
Ricorso al P.D.R. Accolto.

-) - è stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.

-) - Il Questore di Roma, ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato dal dott. R. V. - primo dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza - negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito fino alla cessazione volontaria dal servizio, avvenuta in data 19.12.2011.

-) - Afferma, inoltre, che l’Amministrazione erroneamente ritiene che solo nel caso in cui la cessazione dal servizio non dipenda dalla volontà del ricorrente sia possibile monetizzare e corrispondere le ferie non godute, dal momento che l’art. 10, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non prevede alcuna distinzione circa i motivi di cessazione del rapporto di servizio, essendo sufficiente la risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi presupposti, per far sorgere il diritto al pagamento sostitutivo richiesto.

- IL CdS precisa:

1) - l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

2) - Tuttavia, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, cpv., del codice civile), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

3) - Tale principio è stato applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (cfr. Cons. St., VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; id., V, n. 2568/2005; id., IV, n. 2964/2005, id., VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

4) - Questa stessa Sezione, con il parere n. 1185/2010, ha imboccato il suddetto percorso interpretativo.

5) - Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

05/06/2013 201207730 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 20/02/2013


Numero 02609/2013 e data 05/06/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 07730/2012

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal dott. R. V. contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma, datato 09.01.2012, con il quale gli è stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.

LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’Interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, prot. n. 333-A/UC/994/2573/PP del 19/10/2012, con la quale si chiedeva parere al Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso straordinario, proposto con atto notificato il 10.04.2012;
visto il provvedimento impugnato;
vista la memoria di replica, datata 26.11.2012;
visti gli allegati;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso.
Il Questore di Roma, con determinazione del 09.01.2012, ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato dal dott. R. V. - primo dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza - negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito fino alla cessazione volontaria dal servizio, avvenuta in data 19.12.2011.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il dott. R. V. ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente lamenta:
1) illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 36 della Costituzione e degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In particolare, premesso di essere stato discriminato inpejus rispetto ad altri dirigenti della Polizia di Stato, a cui sarebbe stata accordata la monetizzazione delle ferie non fruite, il ricorrente sostiene che il gravato provvedimento sarebbe stato assunto in violazione del procedimento previsto dall’art. 10 bis della 241/1990. Deduce, inoltre, la inapplicabilità dell’art. 14 del D.P.R. 395/95, richiamato a conforto del diniego impugnato, al personale con qualifica dirigenziale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1 del D.lgs. 12.05.1995, n. 195. Afferma, inoltre, che l’Amministrazione erroneamente ritiene che solo nel caso in cui la cessazione dal servizio non dipenda dalla volontà del ricorrente sia possibile monetizzare e corrispondere le ferie non godute, dal momento che l’art. 10, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non prevede alcuna distinzione circa i motivi di cessazione del rapporto di servizio, essendo sufficiente la risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dai motivi presupposti, per far sorgere il diritto al pagamento sostitutivo richiesto.

Il Ministero replica, innanzitutto, differenziando la posizione del dott. OMISSIS rispetto ai soggetti che hanno potuto produrre la “autocertificazione” necessaria per ottenere un provvedimento favorevole.

In secondo luogo, in merito alla presunta violazione procedurale dell’art. 10 bis della 241/1990, sottolinea che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto differente dal rigetto, in quanto le determinazioni pattizie vincolano comunque il Questore.

Quanto alla dedotta inapplicabilità delle suddette disposizioni, l’Amministrazione controdeduce, affermando che essa è prevista solo nel caso in cui un dirigente ricopra un incarico tale da non necessitare di alcuna superiore autorizzazione per la concessione ed il godimento delle ferie e che, inoltre, la concessione della monetizzazione è condizionata dalla produzione “anno per anno” della documentazione autocertificativa.

Considerato:

Il ricorso è fondato.

L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all’atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Quanto alla possibilità che il diritto alle ferie possa maturare anche durante il periodo di aspettativa per infermità, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale di segno contrario al riconoscimento in questione, il quale, sul presupposto che “nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo”, ritiene che mentre “l’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione” (cfr. Cons. St., VI, n. 816/07; n. 1475/07, Cons. St., VI, n. 1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008, n. 339 del 2009).

Tuttavia, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, cpv., del codice civile), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

Tale principio è stato applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (cfr. Cons. St., VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; id., V, n. 2568/2005; id., IV, n. 2964/2005, id., VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

Questa stessa Sezione, con il parere n. 1185/2010, ha imboccato il suddetto percorso interpretativo.
L’orientamento in questione, invero, si fonda su prevalenti valori, anche di rango costituzionale e, coerentemente con principi di logica giuridica ed in sintonia con il dettato di cui all’art. 36 Cost., afferma che, allorchè il lavoratore si trovi nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l’eventuale non monetizzazione (disposta a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (cfr. Cass. civ., Sez. un., n. 14020/2001).

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e che debba disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con il quale il Questore di Roma ha negato la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato ma non fruito.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicola Russo Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

Re: Monetizzazione congedo

Inviato: ven giu 14, 2013 8:18 pm
da Giuseppe58x
Buonasera ragazzi,rimanendo in tema riguardo ferie non usufrite e quindi non godute,resta sottinteso la monetizzazione anche per esigenze di servizio? Ipotesi:il dipendente ha accumulato un lungo periodo di ferie
prima di andare in quiescenza,solo che il proprio ufficio per esigenze di servizio,non le concede.In tal caso
il dipendendente deve rinunciare oppure puo' fare domanda perchè le restanti ferie gli vengano monetizzate?
Grazie e buona serata a tutti!