causa di servizio x chi ancora in servizio
Inviato: ven giu 30, 2017 7:18 pm
===una sentenza negativa per il personale che ambisce alla causa di servizio pur essendo ancora in servizio;
Sent. 96/2017 n.28782
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
rappresentata ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.28782 promosso da
F. M., nato a Omissis (PE) il Omissis, C.F. Omissis residente a Omissis (Omissis ), Via Omissis,rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall’Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza (C.F. RGASLL71M46G535I- fax: 0523.320836- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it), nel cui studio in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30 ha eletto speciale domicilio giusta delega in atti;
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO
OGGETTO: pensione privilegiata per infermità
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione del Ministero dell’Interno;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Rago per l’ attore;
FATTO
1.Con ricorso depositato il 29.3.2017 l’attore in epigrafe, dipendente in servizio del Ministero dell’Interno, censurava la determina dirigenziale n. 1214/11 resa dal Ministero in data 26/10/2011 con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento di causa di servizio, anche ai fini pensionistici, avanzata per la infermità “ipoacusia neurosensoriale dx dei toni medio gravi” riconducibile al servizio prestato ed ascrivibile, secondo l’istante, almeno ad 8^ ctg.
2. Si costituiva il Ministero dell’Interno con memoria depositata il 7.6.2017, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a fronte di pretesa azionata da dipendente ancora in servizio e, nel merito, il rigetto della domanda. A tali argomenti replicava la difesa attorea con memoria 9.6.2017.
3. All’udienza del 21.6.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Come felicemente esposto da questa Corte con recente sentenza 10.10.2016 n.283 della Sezione Lazio (in sintonia con Sez. Lazio n. 770/2014; 225/2014; sez.Calabria 260/2016; 14 e 72/2017; sez.Umbria 23/2017), l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4325/2014, richiamata dalla difesa del convenuto Ministero, afferma la giurisdizione di questa Corte anche sulla sola domanda di accertamento della causa di servizio, ma precisa anche che “nella specie non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti – dipendente soltanto … dall’oggetto della domanda, concernente la “materia” pensionistica – la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo; tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità della proposta domanda”: ne consegue che l’affermata sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia (pensionistica), non esclude l’autonoma valutazione di questa Sezione sull’ammissibilità della domanda giudiziale, sotto il profilo della sussistenza di un interesse attuale e concreto all’azione ex art. 100 cpc.
In sostanza, rilevato che il diritto soggettivo al trattamento pensionistico sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, da valutarsi sulla base della legislazione vigente (ed alle condizioni di ascrivibilità delle infermità) in quel momento, non può precostituirsi un decisum giudiziale in ordine ad un diritto di cui mancano allo stato i presupposti; il giudizio di questa Corte postulando invero la formulazione di un’istanza pensionistica su cui l’amministrazione abbia provveduto in senso negativo, circostanza nella specie non verificatasi con il provvedimento impugnato.
In conclusione, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali ed attuali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio davanti al giudice competente; onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per i possibili futuri effetti che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza a fronte di pacifici indirizzi giurisprudenziali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara inammissibile la domanda e condanna l’attore al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in euro 700,00.
Milano, 21.6.2017
IL GIUDICE
Depositata in Segreteria il 27/06/2017 (prof.Vito Tenore)
Sent. 96/2017 n.28782
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
rappresentata ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.28782 promosso da
F. M., nato a Omissis (PE) il Omissis, C.F. Omissis residente a Omissis (Omissis ), Via Omissis,rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall’Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza (C.F. RGASLL71M46G535I- fax: 0523.320836- pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it), nel cui studio in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30 ha eletto speciale domicilio giusta delega in atti;
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO
OGGETTO: pensione privilegiata per infermità
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione del Ministero dell’Interno;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Rago per l’ attore;
FATTO
1.Con ricorso depositato il 29.3.2017 l’attore in epigrafe, dipendente in servizio del Ministero dell’Interno, censurava la determina dirigenziale n. 1214/11 resa dal Ministero in data 26/10/2011 con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento di causa di servizio, anche ai fini pensionistici, avanzata per la infermità “ipoacusia neurosensoriale dx dei toni medio gravi” riconducibile al servizio prestato ed ascrivibile, secondo l’istante, almeno ad 8^ ctg.
2. Si costituiva il Ministero dell’Interno con memoria depositata il 7.6.2017, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a fronte di pretesa azionata da dipendente ancora in servizio e, nel merito, il rigetto della domanda. A tali argomenti replicava la difesa attorea con memoria 9.6.2017.
3. All’udienza del 21.6.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Come felicemente esposto da questa Corte con recente sentenza 10.10.2016 n.283 della Sezione Lazio (in sintonia con Sez. Lazio n. 770/2014; 225/2014; sez.Calabria 260/2016; 14 e 72/2017; sez.Umbria 23/2017), l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4325/2014, richiamata dalla difesa del convenuto Ministero, afferma la giurisdizione di questa Corte anche sulla sola domanda di accertamento della causa di servizio, ma precisa anche che “nella specie non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti – dipendente soltanto … dall’oggetto della domanda, concernente la “materia” pensionistica – la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo; tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità della proposta domanda”: ne consegue che l’affermata sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia (pensionistica), non esclude l’autonoma valutazione di questa Sezione sull’ammissibilità della domanda giudiziale, sotto il profilo della sussistenza di un interesse attuale e concreto all’azione ex art. 100 cpc.
In sostanza, rilevato che il diritto soggettivo al trattamento pensionistico sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, da valutarsi sulla base della legislazione vigente (ed alle condizioni di ascrivibilità delle infermità) in quel momento, non può precostituirsi un decisum giudiziale in ordine ad un diritto di cui mancano allo stato i presupposti; il giudizio di questa Corte postulando invero la formulazione di un’istanza pensionistica su cui l’amministrazione abbia provveduto in senso negativo, circostanza nella specie non verificatasi con il provvedimento impugnato.
In conclusione, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali ed attuali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio davanti al giudice competente; onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per i possibili futuri effetti che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza a fronte di pacifici indirizzi giurisprudenziali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara inammissibile la domanda e condanna l’attore al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in euro 700,00.
Milano, 21.6.2017
IL GIUDICE
Depositata in Segreteria il 27/06/2017 (prof.Vito Tenore)